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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/01/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19451/2022 R.G. promossa da:
RISTORANTE LA , c.f. – P. IVA Pt_1 Controparte_1 C.F._1
0, con sede in Milano, Via Cesare Balbo, 31, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Velasca, 6, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Augusto Colucci, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO già (C.F.: ), con sede legale a Milano Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
(20161-MI), in via Scarsellini n. 14, in persona del Procuratore ad lites Dott. CP_4
(C.F.: ) (doc. 4) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Maria Menozzi C.F._2
(C.F.: del foro di Milano, con studio a San Giuliano Milanese, via C.F._3
F.lli Cervi n. 3, presso e nel cui studio dichiara di eleggere domicilio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di Assicurazione- indennizzo furto
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 10 “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattese eventuali diverse e contrarie istanze ed eccezioni ex adverso formulate, così decidere: accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_3
8001386900 a ristorare i danni patiti dal di in occasione dei Parte_2 CP_1 sinistri descritti in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella misura di €
14.395,54 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di Controparte_3 con la predetta polizza assicurativa;
e per l'effetto condannare Parte_3
a corrispondere a a titolo di indennizzo Controparte_3 Parte_3 assicurativo la somma di € 14.395,54 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia o ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore, per aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
Nel merito:
In via principale
a) Rigettare le richieste tutte formulate dall'attore nei confronti di per tutte le Controparte_2 ragioni indicate in narrativa.
In via subordinata, e salvo gravame:
b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dei diritti di indennizzo dell'attore, contenere la condanna di nei limiti dei danni eventualmente provati dall'attore, nei limiti del Controparte_2 valore assicurato, dei massimali di polizza e delle singole estensioni, da imputarsi per sinistro e per anno assicurativo, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, ai sensi di legge.
In via istruttoria:
Si chiede d'essere ammessi a prova contraria con il teste residente in [...] a Tes_1
Buccinasco, sul seguente capitolo di prova:
A) “Vero che il teste durante il periodo dal 16.08.2020 al 23.08.2020 era presente c/o i locali commerciali del di via Cesare Balbo n. 31 a Milano?”. Parte_3
pagina 2 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022 il Parte_3 conveniva in giudizio oggi avanti il Tribunale di Controparte_3 Controparte_2
Milano affinché, previo accertamento dell'operatività della polizza assicurativa n. 8001386900, stipulata con la compagnia assicuratrice convenuta, e dell'inadempimento della compagnia all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, venisse accertato e dichiarato, in ragione di due sinistri descritti in citazione, il diritto alla liquidazione dell'indennizzo per il danno patito, con la conseguente condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma di €
14.395,54, oltre interessi dalla data del dovuto all'effettivo saldo, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva:
➢ di svolgere la propria attività di ristorazione in Milano, presso i locali siti al pian terreno della palazzina di Via Cesare Balbo, 31, angolo con Viale Toscana;
➢ di avere stipulato con la compagnia di assicurazioni la polizza assicurativa n.
8001386900 “ ” a copertura del rischio incendio, furto, Parte_4 cristalli e responsabilità civile dietro versamento di un premio annuo di € 1.033,00;
➢ che nel mese di agosto 2020, i locali del ristorante, chiuso per le ferie, venivano derubati da parte di terzi ignoti che si introducevano nel locale tramite scassinamento della saracinesca, della maniglia, serratura e del telaio della porta principale e sottraevano la merce relativa all'attività di ristorazione;
➢ di essersi reso conto dell'intrusione e del furto da parte di ignoti, in data 23.08.2020 sporgeva immediatamente denuncia dell'accaduto presso il commissariato di P.S.
“ ” di Milano, dando atto che gli eventi si erano sicuramente verificati tra Org_1
i giorni 16.08.2020 e il 23.08.2020, ovvero quando il ristorante era chiuso per le ferie di agosto;
➢ di avere inviato copia della suddetta denuncia alla compagnia assicurativa CP_3
la quale apriva il sinistro n. 20200080600029 del 16.08.2020 e inviava il proprio
[...]
perito incaricato in loco per le operazioni peritali di valutazione e stima dei danni, ove veniva rilevata l'effrazione della maniglia, serratura e telaio della porta principale del ristorante, come da foto prodotte;
pagina 3 di 10 ➢ che, tuttavia, con comunicazione del 12.12.2020, rifiutava di Controparte_3
formulare congrua offerta risarcitoria o di indennizzo sulla motivazione che “Dalla perizia e dall'accertamento effettuato, la dinamica denunciata e dichiarata non è compatibile con quanto emerso in sede di verifica. Inoltre non sono presenti segni di scasso e/o effrazione e non sono state conservate le tracce del sinistro né tanto meno è data la prova dell'evento”;
➢ che con missiva datata 16.12.2020 il difensore dell'attore contestava le asserzioni di inerenti all'assenza di segni di scasso e/o effrazioni (inoltrando Controparte_3
documentazione fotografica), oltre a quelle inerenti alla mancata conservazione delle tracce del sinistro dando una serena ed attendibile ricostruzione fattuale, invitando la compagnia assicurativa a formulare congrua offerta risarcitoria;
➢ che, tuttavia, con missiva del 29.12.2020 rimaneva sulle sue posizioni Controparte_3
negando qualsiasi ipotesi risarcitoria e/o di indennizzo;
➢ che l'istituto assicuratore rifiutava, inoltre, l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita sul presupposto che “la divergenza sulla quantificazione dei danni risulta di entità tale da far ritenere impossibile una conciliazione” e perché “le risultanze in punto di responsabilità e nesso di causa sono tali da far ritenere impossibile una conciliazione”;
➢ che, successivamente, tra la sera e la mattina dei giorni 10.01.2021 e 11.01.2021, i locali del ristorante di Via Cesare Balbo n. 31 venivano danneggiati da ignoti che, Pt_3
nel tentativo di accedere all'interno, provavano a scassinare due saracinesche del locale, frantumando, a causa degli urti, una delle vetrine del medesimo;
➢ che, anche in questa occasione il sig. sporgeva immediatamente CP_1
denuncia dell'accaduto presso il commissariato di P.S. “ ” di Milano, Org_1
segnalando prontamente il sinistro alla compagnia assicurativa la Controparte_3 quale apriva il sinistro n. 20210080600002 del 10.01.2021 e inviava il proprio perito incaricato in loco per l'avvio delle operazioni peritali di valutazione e stima dei danni, ove veniva rilevata l'effrazione della maniglia, serratura e telaio della porta principale del ristorante, come da foto che si producono;
➢ che, a seguito di detto sopralluogo, l'incaricato da dichiarava di Controparte_3
liquidare il sinistro per € 1.600,00 e di aver effettuato il relativo ordine di pagamento, ma, invero, nessun risarcimento/indennizzo perveniva al sig. per il CP_1
sinistro occorso al in data 10/11.01.2021 e, pertanto, Parte_2 CP_3 pagina 4 di 10 con pec del 4.05.2021 veniva invitata alla stipulazione di una convenzione di CP_3
negoziazione assistita;
➢ che tale invito veniva rifiutato sulla base della motivazione che “In sede di perizia non sono stati rilevati segni di effrazione e/o scasso”.
In diritto parte attrice deduceva l'operatività della polizza ed affermava il proprio diritto all'indennizzo per i due sinistri denunciati alla compagnia, di cui il primo del mese di agosto
2020 era inquadrabile nella previsione dell'art.
2.1 delle condizioni generali di contratto ed il secondo sinistro del gennaio 2021 era inquadrabile nella previsione dell'art.
1.1. delle condizioni generali di contratto. Parte attrice ritenendo operativa la polizza per entrambi i sinistri rientranti nei “rischi inclusi” chiedeva la condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto, quantificato nella somma di € 14.395,54, con vittoria di spese e competenze legali.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni convenuta che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e nel merito contestava le pretese attoree eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice circa la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa indennitaria, l'insufficienza della denuncia di furto a tali fini, la mancata prova della preesistenza della res assicurata, l'inosservanza dell'obbligo di salvataggio in violazione dell'art.
8.1 delle condizioni generali di contratto, per non avere conservato i “residui” dei sinistri, serrature scassate, nonché la mancata prova della preesistenza della merce denunciata con contestazione della quantificazione dei danni.
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Assegnati i termini per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante escussione testimoniale e sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe riportate con ordinanza datata 8.11.2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
pagina 5 di 10 Tanto premesso in fatto, è incontestata e documentale la stipula tra le parti della polizza n.
8001386900, azionata nella presente controversia ed efficace al momento dei due sinistri denunciati da parte attrice.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie acquisite in via documentale ed a seguito di assunzione di prova orale va richiamato l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di responsabilità contrattuale, da applicare nel caso in esame, in forza del quale colui che agisce per l'adempimento ( ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno ) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni (vedi ordinanza n. 30656 del 21.12.2017), il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia
(v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Affinché sorga il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, quindi, è necessaria, la prova che dal comportamento inadempiente sia derivato un pregiudizio effettivo e reale che abbia inciso nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, precisato nella sua entità.
Nelle assicurazioni contro i danni, nel cui ambito deve farsi rientrare il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti in causa, l'assicurato deve provare il verificarsi dell'evento,
pagina 6 di 10 il danno (e cioè l'esistenza delle cose oggetto dell'interesse immediatamente prima del sinistro e la loro inesistenza o modificazione peggiorativa immediatamente dopo), nonché il nesso di causalità.
Incombe, altresì, sull'assicurato l'onere della prova dell'entità del danno come elemento determinante l'entità del credito.
Pertanto, in base a tali principi, era onere dell'attore dimostrare:
1) che le cose elencate nella denuncia di furto al Commissariato P.S. del Org_1
24.8.2020 ( vedi doc. n. 3 fascicolo attoreo) erano in possesso dello stesso e si trovavano, al momento del furto, nel ristorante indicato in polizza (doc. n. 2 frontespizio di polizza);
2) che il furto era stato commesso attraverso l'effrazione di una delle chiusure esterne del ristorante (ex art.
2.4 delle condizioni particolari di polizza);
3) la qualità e quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà ed entità del danno, tenere a disposizione dell'impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Nel caso di specie, risulta provata l'esistenza della fonte negoziale, che il furto del mese di agosto 2020 sia avvenuto con scasso della serratura ( vedi deposizione del teste ) Tes_1
rammostrata anche al perito incaricato dalla compagnia ( vedi deposizione testimoniale
) e che l'assicurato abbia tempestivamente denunciato il furto (vedi doc. Testimone_2
n. 3 fascicolo attoreo).
Inoltre, con riferimento alla quantificazione della merce sottratta all'esito dell'istruttoria orale
è emerso che nel ristorante vi fossero i generi alimentari elencati nelle fatture e documenti di trasporto rammostrati al testimone (vedi verbale udienza del 16.10.2023 cap. 3 memoria attorea) mentre si deve escludere che vi fossero la lavatrice ed asciugatrice di cui la cameriera del ristorante, con deposizione genuina e credibile, e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, non ricordava la presenza nel locale. Quanto alle somme di danaro ed ai buoni pasto, sebbene la testimone abbia dichiarato che “il titolare di solito lasciava denaro in contanti e tickets restaurant in cassa”, non essendo stata fornita documentazione contabile idonea a quantificare sia il danaro che i titoli ed essendo generiche e non dettagliate le dichiarazioni pagina 7 di 10 rese dal teste non si può ritenere raggiunta la prova della preesistenza al sinistro del Tes_1
danaro e dei buoni pasto indicati nella denuncia alla polizia da parte attrice.
Alla luce delle argomentazioni esposte deve ritenersi provato sia il sinistro verificatosi nel mese di agosto 2020 che la sottrazione della merce alimentare presente nel ristorante che si quantifica in € 9.011,34 (fatture e documenti di trasporto 4 e 5), mentre devono essere esclusi dalla quantificazione dell'indennizzo sia il danaro che i buoni pasto oltre alla lavatrice ed asciugatrice di cui non è stata dimostrata la preesistenza nel ristorante al momento del sinistro. A questo importo deve essere aggiunta la somma di € 330,00 per il ripristino della saracinesca scassinata indicata dalla compagnia assicuratrice nella propria comparsa di costituzione ( pag. 12 comparsa compagnia).
Quanto al secondo sinistro, denunciato come danneggiamento - atto vandalico- in quanto consistito nel danneggiamento di due serrande e nella rottura di una vetrina ( vedi doc. 14 denuncia alla polizia) si deve ritenere che l'istruttoria orale ha confermato il verificarsi del sinistro atteso che la teste era presente insieme al titolare nel momento in cui è stato Tes_1
scoperto il danneggiamento. Con riferimento a tale sinistro verificatosi tra il 10 e l'11.1.2021 la compagnia di assicurazioni ha contestato l'entità del danno subito in quanto i preventivi prodotti dall'attore sono relativi alla “fornitura e montaggio di una serranda avvolgibile del tipo
“corazzato” per l'importo di € 1.250,00 oltre alla “fornitura e posa di vetro e fornitura e posa di nuovo serramento in alluminio completo di nuovi vetri in sicurezza” per l'ammontare di € 1.460,00, ed in comparsa di costituzione la compagnia convenuta nel contestare i costi di sostituzione della saracinesca ha limitato il danno alla sostituzione della serratura della serranda e alla fornitura e posa della vetrocamera quantificandoli in € 988,00. Il costo indicato dalla compagnia appare congruo se si considera, peraltro, che la vetrina frantumata è stata riparata personalmente dal fratello del sig. come espressamente dichiarato dal teste. No si può CP_1 considerare come costo sostenuto dall'attore l'importo di € 366,00 ( vedi doc. n. 20 fascicolo attoreo) in quanto la fattura è datata 30.4.2021 e non risulta riferibile alla vetrina del ristorante in quanto non è verosimile che il vetro rotto sia stato sostituito dopo tre mesi dal sinistro.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio ed il rifiuto della compagnia di indennizzare il sinistro deve ritenersi ingiustificato.
pagina 8 di 10 Inoltre, le limitazioni di polizza invocate da parte convenuta che ha richiamato l'art.
2.1. delle condizioni generali di contratto ed il frontespizio di polizza (doc. n. 2 fascicolo convenuta) in cui sono indicati in € 10.000,00 per il “contenuto del furto” ed in € 2.000,00 per i “cristalli” sono rispettate.
Complessivamente, va quindi riconosciuto in favore dell'attore per entrambi i sinistri,
l'indennizzo pari ad euro 10.329,34 così calcolato alla data del primo sinistro, essendo i due sinistri avvenuti a breve distanza di tempo e tenuto conto della maggiore entità del primo sinistro. Tuttavia, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, nell'assicurazione contro i danni, anche se convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, è un debito di valore e non di valuta, sicchè, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Cass., 12 novembre 1994, n. 9549), è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395).
Pertanto, l'indicata somma va rivalutata a far data dal sinistro (Cass., 7 maggio 2009, n.
10488), ossia dal 16.8.2020 al momento della presente liquidazione: applicando il corrispondente indice va determinata la somma di euro 11.961,38 all'attualità. Org_2
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno dunque calcolati sulla somma di euro 11.961,38 devalutata al 12.11.2020
(data della comunicazione rilevante ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 2 c.c., con cui la compagnia di assicurazione ha rigettato la richiesta di indennizzo – doc. 8 di parte attrice: cfr., in materia di debito d'indennizzo, Cass.Civ., 87/5938) e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della pagina 9 di 10 sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo liquidato di euro 11.961,38 fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia di assicurazione convenuta e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014 (“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
a quella domandata”), delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta e quindi nel rispetto alla nota spese depositata dall'attore che ha indicato correttamente gli importi medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Le spese così liquidate vanno attribuite ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Augusto Colucci, che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_3 Controparte_2
a. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna . al pagamento, in Controparte_2
favore di dell'indennizzo assicurativo liquidato Parte_3
nell'importo di euro 11.961,38, oltre agli accessori secondo i criteri indicati in motivazione;
b. condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_3
delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 5.341,00
[...]
di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge e che si attribuiscono ex art. 93 c.p.c. all'avv. Augusto Colucci.
Milano, 11 gennaio 2024
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19451/2022 R.G. promossa da:
RISTORANTE LA , c.f. – P. IVA Pt_1 Controparte_1 C.F._1
0, con sede in Milano, Via Cesare Balbo, 31, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Velasca, 6, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Augusto Colucci, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO già (C.F.: ), con sede legale a Milano Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
(20161-MI), in via Scarsellini n. 14, in persona del Procuratore ad lites Dott. CP_4
(C.F.: ) (doc. 4) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Maria Menozzi C.F._2
(C.F.: del foro di Milano, con studio a San Giuliano Milanese, via C.F._3
F.lli Cervi n. 3, presso e nel cui studio dichiara di eleggere domicilio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di Assicurazione- indennizzo furto
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 10 “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattese eventuali diverse e contrarie istanze ed eccezioni ex adverso formulate, così decidere: accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_3
8001386900 a ristorare i danni patiti dal di in occasione dei Parte_2 CP_1 sinistri descritti in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella misura di €
14.395,54 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di Controparte_3 con la predetta polizza assicurativa;
e per l'effetto condannare Parte_3
a corrispondere a a titolo di indennizzo Controparte_3 Parte_3 assicurativo la somma di € 14.395,54 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia o ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore, per aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
Nel merito:
In via principale
a) Rigettare le richieste tutte formulate dall'attore nei confronti di per tutte le Controparte_2 ragioni indicate in narrativa.
In via subordinata, e salvo gravame:
b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dei diritti di indennizzo dell'attore, contenere la condanna di nei limiti dei danni eventualmente provati dall'attore, nei limiti del Controparte_2 valore assicurato, dei massimali di polizza e delle singole estensioni, da imputarsi per sinistro e per anno assicurativo, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, ai sensi di legge.
In via istruttoria:
Si chiede d'essere ammessi a prova contraria con il teste residente in [...] a Tes_1
Buccinasco, sul seguente capitolo di prova:
A) “Vero che il teste durante il periodo dal 16.08.2020 al 23.08.2020 era presente c/o i locali commerciali del di via Cesare Balbo n. 31 a Milano?”. Parte_3
pagina 2 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022 il Parte_3 conveniva in giudizio oggi avanti il Tribunale di Controparte_3 Controparte_2
Milano affinché, previo accertamento dell'operatività della polizza assicurativa n. 8001386900, stipulata con la compagnia assicuratrice convenuta, e dell'inadempimento della compagnia all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, venisse accertato e dichiarato, in ragione di due sinistri descritti in citazione, il diritto alla liquidazione dell'indennizzo per il danno patito, con la conseguente condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma di €
14.395,54, oltre interessi dalla data del dovuto all'effettivo saldo, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva:
➢ di svolgere la propria attività di ristorazione in Milano, presso i locali siti al pian terreno della palazzina di Via Cesare Balbo, 31, angolo con Viale Toscana;
➢ di avere stipulato con la compagnia di assicurazioni la polizza assicurativa n.
8001386900 “ ” a copertura del rischio incendio, furto, Parte_4 cristalli e responsabilità civile dietro versamento di un premio annuo di € 1.033,00;
➢ che nel mese di agosto 2020, i locali del ristorante, chiuso per le ferie, venivano derubati da parte di terzi ignoti che si introducevano nel locale tramite scassinamento della saracinesca, della maniglia, serratura e del telaio della porta principale e sottraevano la merce relativa all'attività di ristorazione;
➢ di essersi reso conto dell'intrusione e del furto da parte di ignoti, in data 23.08.2020 sporgeva immediatamente denuncia dell'accaduto presso il commissariato di P.S.
“ ” di Milano, dando atto che gli eventi si erano sicuramente verificati tra Org_1
i giorni 16.08.2020 e il 23.08.2020, ovvero quando il ristorante era chiuso per le ferie di agosto;
➢ di avere inviato copia della suddetta denuncia alla compagnia assicurativa CP_3
la quale apriva il sinistro n. 20200080600029 del 16.08.2020 e inviava il proprio
[...]
perito incaricato in loco per le operazioni peritali di valutazione e stima dei danni, ove veniva rilevata l'effrazione della maniglia, serratura e telaio della porta principale del ristorante, come da foto prodotte;
pagina 3 di 10 ➢ che, tuttavia, con comunicazione del 12.12.2020, rifiutava di Controparte_3
formulare congrua offerta risarcitoria o di indennizzo sulla motivazione che “Dalla perizia e dall'accertamento effettuato, la dinamica denunciata e dichiarata non è compatibile con quanto emerso in sede di verifica. Inoltre non sono presenti segni di scasso e/o effrazione e non sono state conservate le tracce del sinistro né tanto meno è data la prova dell'evento”;
➢ che con missiva datata 16.12.2020 il difensore dell'attore contestava le asserzioni di inerenti all'assenza di segni di scasso e/o effrazioni (inoltrando Controparte_3
documentazione fotografica), oltre a quelle inerenti alla mancata conservazione delle tracce del sinistro dando una serena ed attendibile ricostruzione fattuale, invitando la compagnia assicurativa a formulare congrua offerta risarcitoria;
➢ che, tuttavia, con missiva del 29.12.2020 rimaneva sulle sue posizioni Controparte_3
negando qualsiasi ipotesi risarcitoria e/o di indennizzo;
➢ che l'istituto assicuratore rifiutava, inoltre, l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita sul presupposto che “la divergenza sulla quantificazione dei danni risulta di entità tale da far ritenere impossibile una conciliazione” e perché “le risultanze in punto di responsabilità e nesso di causa sono tali da far ritenere impossibile una conciliazione”;
➢ che, successivamente, tra la sera e la mattina dei giorni 10.01.2021 e 11.01.2021, i locali del ristorante di Via Cesare Balbo n. 31 venivano danneggiati da ignoti che, Pt_3
nel tentativo di accedere all'interno, provavano a scassinare due saracinesche del locale, frantumando, a causa degli urti, una delle vetrine del medesimo;
➢ che, anche in questa occasione il sig. sporgeva immediatamente CP_1
denuncia dell'accaduto presso il commissariato di P.S. “ ” di Milano, Org_1
segnalando prontamente il sinistro alla compagnia assicurativa la Controparte_3 quale apriva il sinistro n. 20210080600002 del 10.01.2021 e inviava il proprio perito incaricato in loco per l'avvio delle operazioni peritali di valutazione e stima dei danni, ove veniva rilevata l'effrazione della maniglia, serratura e telaio della porta principale del ristorante, come da foto che si producono;
➢ che, a seguito di detto sopralluogo, l'incaricato da dichiarava di Controparte_3
liquidare il sinistro per € 1.600,00 e di aver effettuato il relativo ordine di pagamento, ma, invero, nessun risarcimento/indennizzo perveniva al sig. per il CP_1
sinistro occorso al in data 10/11.01.2021 e, pertanto, Parte_2 CP_3 pagina 4 di 10 con pec del 4.05.2021 veniva invitata alla stipulazione di una convenzione di CP_3
negoziazione assistita;
➢ che tale invito veniva rifiutato sulla base della motivazione che “In sede di perizia non sono stati rilevati segni di effrazione e/o scasso”.
In diritto parte attrice deduceva l'operatività della polizza ed affermava il proprio diritto all'indennizzo per i due sinistri denunciati alla compagnia, di cui il primo del mese di agosto
2020 era inquadrabile nella previsione dell'art.
2.1 delle condizioni generali di contratto ed il secondo sinistro del gennaio 2021 era inquadrabile nella previsione dell'art.
1.1. delle condizioni generali di contratto. Parte attrice ritenendo operativa la polizza per entrambi i sinistri rientranti nei “rischi inclusi” chiedeva la condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto, quantificato nella somma di € 14.395,54, con vittoria di spese e competenze legali.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni convenuta che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e nel merito contestava le pretese attoree eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice circa la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa indennitaria, l'insufficienza della denuncia di furto a tali fini, la mancata prova della preesistenza della res assicurata, l'inosservanza dell'obbligo di salvataggio in violazione dell'art.
8.1 delle condizioni generali di contratto, per non avere conservato i “residui” dei sinistri, serrature scassate, nonché la mancata prova della preesistenza della merce denunciata con contestazione della quantificazione dei danni.
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Assegnati i termini per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante escussione testimoniale e sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe riportate con ordinanza datata 8.11.2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
pagina 5 di 10 Tanto premesso in fatto, è incontestata e documentale la stipula tra le parti della polizza n.
8001386900, azionata nella presente controversia ed efficace al momento dei due sinistri denunciati da parte attrice.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie acquisite in via documentale ed a seguito di assunzione di prova orale va richiamato l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di responsabilità contrattuale, da applicare nel caso in esame, in forza del quale colui che agisce per l'adempimento ( ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno ) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni (vedi ordinanza n. 30656 del 21.12.2017), il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia
(v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Affinché sorga il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, quindi, è necessaria, la prova che dal comportamento inadempiente sia derivato un pregiudizio effettivo e reale che abbia inciso nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, precisato nella sua entità.
Nelle assicurazioni contro i danni, nel cui ambito deve farsi rientrare il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti in causa, l'assicurato deve provare il verificarsi dell'evento,
pagina 6 di 10 il danno (e cioè l'esistenza delle cose oggetto dell'interesse immediatamente prima del sinistro e la loro inesistenza o modificazione peggiorativa immediatamente dopo), nonché il nesso di causalità.
Incombe, altresì, sull'assicurato l'onere della prova dell'entità del danno come elemento determinante l'entità del credito.
Pertanto, in base a tali principi, era onere dell'attore dimostrare:
1) che le cose elencate nella denuncia di furto al Commissariato P.S. del Org_1
24.8.2020 ( vedi doc. n. 3 fascicolo attoreo) erano in possesso dello stesso e si trovavano, al momento del furto, nel ristorante indicato in polizza (doc. n. 2 frontespizio di polizza);
2) che il furto era stato commesso attraverso l'effrazione di una delle chiusure esterne del ristorante (ex art.
2.4 delle condizioni particolari di polizza);
3) la qualità e quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà ed entità del danno, tenere a disposizione dell'impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Nel caso di specie, risulta provata l'esistenza della fonte negoziale, che il furto del mese di agosto 2020 sia avvenuto con scasso della serratura ( vedi deposizione del teste ) Tes_1
rammostrata anche al perito incaricato dalla compagnia ( vedi deposizione testimoniale
) e che l'assicurato abbia tempestivamente denunciato il furto (vedi doc. Testimone_2
n. 3 fascicolo attoreo).
Inoltre, con riferimento alla quantificazione della merce sottratta all'esito dell'istruttoria orale
è emerso che nel ristorante vi fossero i generi alimentari elencati nelle fatture e documenti di trasporto rammostrati al testimone (vedi verbale udienza del 16.10.2023 cap. 3 memoria attorea) mentre si deve escludere che vi fossero la lavatrice ed asciugatrice di cui la cameriera del ristorante, con deposizione genuina e credibile, e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, non ricordava la presenza nel locale. Quanto alle somme di danaro ed ai buoni pasto, sebbene la testimone abbia dichiarato che “il titolare di solito lasciava denaro in contanti e tickets restaurant in cassa”, non essendo stata fornita documentazione contabile idonea a quantificare sia il danaro che i titoli ed essendo generiche e non dettagliate le dichiarazioni pagina 7 di 10 rese dal teste non si può ritenere raggiunta la prova della preesistenza al sinistro del Tes_1
danaro e dei buoni pasto indicati nella denuncia alla polizia da parte attrice.
Alla luce delle argomentazioni esposte deve ritenersi provato sia il sinistro verificatosi nel mese di agosto 2020 che la sottrazione della merce alimentare presente nel ristorante che si quantifica in € 9.011,34 (fatture e documenti di trasporto 4 e 5), mentre devono essere esclusi dalla quantificazione dell'indennizzo sia il danaro che i buoni pasto oltre alla lavatrice ed asciugatrice di cui non è stata dimostrata la preesistenza nel ristorante al momento del sinistro. A questo importo deve essere aggiunta la somma di € 330,00 per il ripristino della saracinesca scassinata indicata dalla compagnia assicuratrice nella propria comparsa di costituzione ( pag. 12 comparsa compagnia).
Quanto al secondo sinistro, denunciato come danneggiamento - atto vandalico- in quanto consistito nel danneggiamento di due serrande e nella rottura di una vetrina ( vedi doc. 14 denuncia alla polizia) si deve ritenere che l'istruttoria orale ha confermato il verificarsi del sinistro atteso che la teste era presente insieme al titolare nel momento in cui è stato Tes_1
scoperto il danneggiamento. Con riferimento a tale sinistro verificatosi tra il 10 e l'11.1.2021 la compagnia di assicurazioni ha contestato l'entità del danno subito in quanto i preventivi prodotti dall'attore sono relativi alla “fornitura e montaggio di una serranda avvolgibile del tipo
“corazzato” per l'importo di € 1.250,00 oltre alla “fornitura e posa di vetro e fornitura e posa di nuovo serramento in alluminio completo di nuovi vetri in sicurezza” per l'ammontare di € 1.460,00, ed in comparsa di costituzione la compagnia convenuta nel contestare i costi di sostituzione della saracinesca ha limitato il danno alla sostituzione della serratura della serranda e alla fornitura e posa della vetrocamera quantificandoli in € 988,00. Il costo indicato dalla compagnia appare congruo se si considera, peraltro, che la vetrina frantumata è stata riparata personalmente dal fratello del sig. come espressamente dichiarato dal teste. No si può CP_1 considerare come costo sostenuto dall'attore l'importo di € 366,00 ( vedi doc. n. 20 fascicolo attoreo) in quanto la fattura è datata 30.4.2021 e non risulta riferibile alla vetrina del ristorante in quanto non è verosimile che il vetro rotto sia stato sostituito dopo tre mesi dal sinistro.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio ed il rifiuto della compagnia di indennizzare il sinistro deve ritenersi ingiustificato.
pagina 8 di 10 Inoltre, le limitazioni di polizza invocate da parte convenuta che ha richiamato l'art.
2.1. delle condizioni generali di contratto ed il frontespizio di polizza (doc. n. 2 fascicolo convenuta) in cui sono indicati in € 10.000,00 per il “contenuto del furto” ed in € 2.000,00 per i “cristalli” sono rispettate.
Complessivamente, va quindi riconosciuto in favore dell'attore per entrambi i sinistri,
l'indennizzo pari ad euro 10.329,34 così calcolato alla data del primo sinistro, essendo i due sinistri avvenuti a breve distanza di tempo e tenuto conto della maggiore entità del primo sinistro. Tuttavia, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, nell'assicurazione contro i danni, anche se convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, è un debito di valore e non di valuta, sicchè, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Cass., 12 novembre 1994, n. 9549), è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395).
Pertanto, l'indicata somma va rivalutata a far data dal sinistro (Cass., 7 maggio 2009, n.
10488), ossia dal 16.8.2020 al momento della presente liquidazione: applicando il corrispondente indice va determinata la somma di euro 11.961,38 all'attualità. Org_2
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno dunque calcolati sulla somma di euro 11.961,38 devalutata al 12.11.2020
(data della comunicazione rilevante ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 2 c.c., con cui la compagnia di assicurazione ha rigettato la richiesta di indennizzo – doc. 8 di parte attrice: cfr., in materia di debito d'indennizzo, Cass.Civ., 87/5938) e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della pagina 9 di 10 sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo liquidato di euro 11.961,38 fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia di assicurazione convenuta e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014 (“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
a quella domandata”), delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta e quindi nel rispetto alla nota spese depositata dall'attore che ha indicato correttamente gli importi medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Le spese così liquidate vanno attribuite ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Augusto Colucci, che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_3 Controparte_2
a. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna . al pagamento, in Controparte_2
favore di dell'indennizzo assicurativo liquidato Parte_3
nell'importo di euro 11.961,38, oltre agli accessori secondo i criteri indicati in motivazione;
b. condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_3
delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 5.341,00
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di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge e che si attribuiscono ex art. 93 c.p.c. all'avv. Augusto Colucci.
Milano, 11 gennaio 2024
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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