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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1095 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Luca
[...] C.F._4
Granzotto, con domicilio eletto presso lo studio in Castello Roganzuolo (TV), Via Villa
Liccer n. 16.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._5 avv.ti Stefano Arrigo e Eleonora Sonego, con domicilio eletto presso lo studio in
Conegliano (TV), Via Madonnina n. 71.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2346 del Tribunale di
Treviso pubblicata il 21/12/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, nel merito:
a) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accerti e dichiari che l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi, esclusi mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate (giusta ordinanza di correzione di errore materiale n. 3281/2024 dell'8.08.2024 della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Merlo) a favore dei mappali così identificati: Catasto
Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 242 sub 11 Via
Mangesa, 35 - S1 - Cat. C/6 - Cl. 2^ - consistenza 44 mq. - sup. cat. tot. 55 mq. - R.C.€.104,99; M.N° 242 sub 13 Via Mangesa, 35 - p. S1, T.1° - Cat. A/7 - Cl. 1^ - vani 9 - sup. cat. tot. 247 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 241 mq. - R.C.€. 693,03;
M.N° 242 sub 14 B.C.N.C. ai subb 11 e 12 (area scoperta di mq. 431), di proprietà degli attori e;
nonché a favore dei mappali così Parte_1 Parte_2 identificati: Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 196 sub 1 Via Mangesa, 35 - Cat. F/1 - area urbana di mq. 62; M.N° 196 sub 2 Via Mangesa, 35 - p.T,1°,2° - Cat. A/2 - Cl. 2^ - vani 6 - sup. cat. tot. 112 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 111 mq - R.C.€. 604,25, di proprietà dell'attore Pt_3
ed a carico del fondo servente di seguito identificato:
[...]
Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4, M.N. 508, di proprietà della convenuta , ha ad oggetto il sedime indicato con tratteggio Controparte_2 rosso e in colore giallo nella seguente planimetria:
b) in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e pertanto rigettarsi le seguenti domande riconvenzionali della convenuta appellata:
a) accertare e dichiarare che la servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà della convenuta in Conegliano (TV) distinto al foglio 4, map. 508 e pretesa a favore del fondo distinto al foglio 4, map. 196 del Comune di Conegliano (TV) ha per tutta la sua lunghezza un'estensione massima in larghezza di 2,50 metri (ovvero della maggiore o minore ampiezza che sarà accertata quale effettivamente esistente in corso di causa) ed
è limitata al passaggio a piedi e con mezzi meccanici leggeri con esclusione dei mezzi pesanti;
per l'effetto, condannare i proprietari del mappale n. 196 fg. 4 del Comune di Conegliano (TV) a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo destinato all'esercizio della servitù ed in particolare a contribuire all'inghiaiamento annuale dello stesso nella misura di 1/6, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia;
”
“accertare e dichiarare che la signora , quale proprietaria dell'immobile Parte_5 sito nel Comune di Conegliano (TV) distinto al foglio 4, mappale n. 508, è titolare, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo anch'esso sito in Conegliano (TV) e distinto al foglio 4, mapp. n. 196, per l'utilità del proprio fondo anzidetto”. c) attesa la totale soccombenza della convenuta, condannarsi in ogni caso la stessa all'integrale rifusione delle spese di lite e di CTU del primo grado, ovvero, in via di subordine, alla rifusione parziale nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) rigettare l'appello incidentale avversario in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato.
Con interale rifusione delle spese e competenze di lite anche del secondo grado.
Per la parte appellata Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione: nel merito
- rigettare il gravame proposto dagli appellanti principali signori e Parte_1
e in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i Pt_3 Parte_2 Parte_4 motivi rappresentati in atti;
- accogliere l'appello incidentale interposto da parte appellata e, per Parte_5 l'effetto, riformare la sentenza di primo grado provvedendo al rigetto delle domande svolte dai signori e volte ad accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
pag. 2/12 l'esistenza di una servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà del convenuto sito in Conegliano (TV) distinto al foglio 4, map. 508 e preteso a favore del fondo dei predetti appellanti principali e distinto al foglio 4, map. 242 del Comune di Conegliano (TV), ordinando la cessazione del passaggio tanto a piedi che con mezzi di qualsiasi natura;
- con riforma della sentenza di primo grado in ordine alla ripartizione delle spese di lite e di CTU sulla base del principio della soccombenza e vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso spese forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge per il secondo grado. In istruttoria
Si insiste affinché vengano richiesti al CTU i chiarimenti e le integrazioni precisati dalla deducente con la nota autorizzata di trattazione scritta trasmessa per l'udienza dell'08/11/22.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, e Parte_1 Parte_2 quali comproprietari del mappale 242, sub 11, 13 e 14 sul quale insiste la loro villetta, e e , per il mappale 196, sub 1 e 2, costituito da una delle Parte_3 Parte_4 abitazioni che compongono il caseggiato esistente, chiedevano che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, anche con veicoli pesanti ed agricoli, a favore dei predetti fondi censiti la Catasto Fabbricati, foglio 4, nel
Comune di Conegliano (TV), e gravante sul mappale 508, foglio 4, della convenuta.
1.1. Esponevano gli attori che:
- per accedere ai rispettivi ingressi delle abitazioni passano attraverso una stradina di ghiaia che gira intorno ad un caseggiato multi-residenziale, esistente da tempo immemore o per lo meno dall'inizio del '900;
- il sedime del passaggio oggetto di causa avrebbe una larghezza di circa 3 metri e sarebbe delimitato, da un lato dal fianco del caseggiato citato e dall'altro lato da un recinto di legno, oltre il quale si apre una scarpata;
- da quando la convenuta aveva ereditato la casetta di testa avrebbe iniziato ad ostacolarne l'esercizio, avendo realizzato aiuole e, sul retro dell'abitazione, un terrapieno sul quale parcheggia automobili e deposita materiali che impedirebbero l'ingresso al sedime del passaggio, restringono il campo di manovra e costringono gli attori a passaggi pericolosi;
- chiedevano inoltre gli attori la condanna della convenuta alla rimozione di impedimenti e limitazioni all'utilizzo della servitù medesima, compreso il parcheggio ed ogni tipo di lavoro sul sedime della strada.
2. Si costituiva resistendo alle domande ed esponendo: Parte_5
- di essere proprietaria del fabbricato sul mappale 508 dal 2002 e che non contestava il transito in favore del fondo mappale 196, mentre il fondo corrispondente al mappale
242 fino al 2007/2008 aveva accesso diretto sulla via pubblica, Via Mangesa, solo dopo la chiusura di tale accesso con un muro da parte degli stessi attori, in occasione di lavori di ristrutturazione, questi ultimi avrebbero iniziato a transitare sul sedime in contestazione;
- non sussisteva alcun impedimento al transito, essendo l'attuale situazione di fatto analoga a quella esistente sin dagli anni '60/'70, quando la casa della era Pt_5
pag. 3/12 abitata dallo zio e pertanto la larghezza del percorso, pari a 2,50 metri, consentiva il passaggio solo con mezzi leggeri;
- da qualche tempo, aggiungeva parte convenuta, e Parte_3 Parte_4 avrebbero iniziato a far parcheggiare l'auto degli ospiti invadendo il mappale della convenuta senza alcun diritto di parcheggio;
- con domanda riconvenzionale chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi, a favore del mappale 508 della convenuta ed a carico del mappale 196 sub 1 e 2, con condanna del proprietario a contribuire alle spese di Parte_3 manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo destinato all'esercizio della servitù.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva: 1) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi (esclusi gli autocarri), sul sedime meglio indicato con tratteggio in colore rosso nella planimetria di seguito riportata (allegata sub 19 alla consulenza tecnica d'ufficio del geom. Persona_1
depositata il 20.10.2022), a favore dei mappali così identificati: Catasto
[...]
Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 242 sub 11 Via Mangesa, 35 - S1 - Cat. C/6 - Cl. 2^ - consistenza 44 mq. - sup. cat. tot. 55 mq. - R.C.€.104,99; M.N° 242 sub 13 Via Mangesa, 35 - p.S1,T.1° - Cat. A/7 - Cl. 1^ - vani 9
- sup. cat. tot. 247 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 241 mq. - R.C.€. 693,03;
M.N° 242 sub 14 B.C.N.C. ai subb 11 e 12 (area scoperta di mq. 431), di proprietà degli attori e;
nonché a favore dei mappali così Parte_1 Parte_2 identificati: Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 196 sub 1 Via Mangesa, 35 - Cat. F/1 - area urbana di mq. 62; M.N° 196 sub 2 Via
Mangesa, 35 - p.T,1°,2° - Cat. A/2 - Cl. 2^ - vani 6 - sup. cat. tot. 112 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 111 mq - R.C.€. 604,25, di proprietà dell'attore Pt_3
; ed a carico del fondo servente di seguito identificato: Catasto Fabbricati,
[...]
Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4, M.N° 508, di proprietà della convenuta
: Controparte_2 2) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi, sul sedime meglio indicato con riempimento in colore rosso nella planimetria sopra riportata, a favore del mappale identificato al Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4,
M.N°508, di proprietà della convenuta , e a carico del mappale Controparte_2 identificato al Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N°
196 sub 1 Via Mangesa, 35 - Cat. F/1 - area urbana di mq. 62 e M.N° 196 sub 2 Via
Mangesa, 35 - p.T,1°,2° - Cat. A/2 - Cl. 2^ - vani 6 - sup. cat. tot. 112 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 111 mq - R.C.€. 604,25, di proprietà dell'attore Pt_3
;
[...]
3) pone le spese della c.t.u., a firma del Geom. definitivamente a Persona_1 carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
pag. 4/12 Con provvedimento depositato in data 8/8/2024 veniva disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza: “mediante sostituzione del termine
“autocarri” con quello di “mezzi pesanti”, contenuto alla pag. 10 ultima riga e alla pag. 12, riga 5 del dispositivo”.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- la servitù di passaggio insistente sulla stradina oggetto della domanda attorea, a favore del fondo, mappale 196, di ed a favore del fondo, mappale 242, di Parte_3 Pt_1
e doveva essere riconosciuta essendo la sussistenza della prima
[...] Parte_2 servitù riconosciuta dalla stessa convenuta e l'altra confermata dai testimoni sentiti;
- sulle caratteristiche della stradina, aggiungeva il primo giudice, il c.t.u. aveva ritenuto che, nel complesso, l'andamento del percorso non avesse mai subito modifiche sostanziali, quanto meno a partire dal 1980 e conseguentemente era maturato l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi (escluso mezzi pesanti), mentre l'attuale interclusione del mappale attoreo n. 242 a seguito di lavori posti in essere dagli attori stessi, era irrilevante “visto che il passaggio in direzione di detto fondo sulla stradina in contestazione avveniva anche in precedenza, a prescindere dalla presenza di un altro accesso alla strada pubblica via Mangesa”;
- invece, non poteva ritenersi acquisita per usucapione una servitù di passaggio con camion, ovvero con mezzi pesanti, in quanto il transito era sempre avvenuto soltanto poche volte all'anno, limitatamente ai rifornimenti di legna e gas, “circostanza insufficiente ai fini di ritenere che sia stato acquisito il quotidiano diritto di passaggio con simili ingombranti mezzi”, considerato che lo stesso c.t.u. aveva chiarito che “sotto l'aspetto della portanza, la stradina versa pertanto in una situazione critica” e comunque, aggiungeva il primo giudice, “è nell'interesse di tutti i fruitori del passaggio che esso venga utilizzato in modo tale da preservarlo e da non favorire ulteriori frane dell'area, come già avvenuto”;
- non potevano essere accolte le altre domande di parte attrice di accertamento degli impedimenti collocati dalla convenuta in prossimità degli imbocchi della stradina oggetto di servitù e neanche della domanda attorea nella parte in cui chiedeva l'eliminazione delle aiuole collocate, non essendo emersa l'asserita delimitazione “da cordonate”, il c.t.u. aveva invece rilevato che l'aiuola presente in corrispondenza dell'angolo sud-ovest del fabbricato della convenuta era sicuramente presente da vecchia data, ovvero da più di vent'anni e comunque quanto oggi esistente non era “in grado di limitare o restringere le aree di invito all'ingresso della fascia di terreno oggetto di passaggio, in primo luogo in quanto non consta che dette aiuole e terrapieni occupino un'area così estesa, in secondo luogo in quanto la loro presenza non risulta essere di ostacolo al passaggio, bensì, piuttosto, un invito al suo esercizio con cautela e a velocità prudente”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2 [...]
e . Parte_3 Parte_4 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di CP_3 costituzione e risposta con appello incidentale.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
pag. 5/12 I motivi di appello
6. Con il primo motivo sostiene l'appellante principale che erroneamente non sarebbe stata accolta la domanda attorea di accertamento del restringimento in prossimità degli imbocchi della stradina oggetto di servitù, per la presenza di aiuole, terrapieni e materiali collocati dalla convenuta.
In particolare deduce che:
- non sarebbero state considerate le testimonianze della e;
Pt_1 Tes_1 Pt_6
- l'opinione del c.t.u. sul punto sarebbe errata;
- la prova orale avrebbe confermato il comodo passaggio di camion;
- erroneamente con la sentenza appellata sarebbe stato “mantenuto il sedime attuale”, mentre le aiuole, il terrapieno e altri impedimenti collocati dalla convenuta restringerebbero il percorso gravato da servitù;
- sul tratto del passaggio lungo il lato ovest dell'abitazione della convenuta, non sarebbe mai stato “contestato che il sedime della servitù occupasse l'intero spazio esistente tra la sua abitazione da un lato e la staccionata dall'altro”.
Con il secondo motivo si lamenta l'ingiustificato rigetto della domanda di usucapione del passaggio anche con mezzi pesanti nonostante la prova “del passaggio annuale, seppure per poche volte all'anno, dei mezzi di trasporto del gas e della legna, senza ricondurlo alla mera tolleranza dei proprietari del fondo servente, peraltro mai invocata dalla convenuta”. Inoltre, non sarebbe pertinente, per l'appellante, il riferimento nella motivazione allo stato della stradina e comunque: “trattasi di camion di dimensioni ridotte, utilizzati per le consegne proprio nei luoghi (centri storici, borghi antichi) in cui le strade sono di limitata ampiezza, come nel caso che ci occupa”.
La convenuta, secondo l'appellante, non avrebbe nulla eccepito sotto tale profilo e, pertanto, la decisione appare eccedere l'oggetto della controversia come delimitato dalle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con il terzo motivo sostiene l'appellante che in primo grado non avrebbe mai contestato l'obbligo a carico del proprietario del fondo dominante di sostenere le spese per le opere di conservazione della servitù, ovvero parteciparvi quando, come nel caso di specie, giovano anche al proprietario del fondo servente, così come non avrebbe contestato la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta, mappale 548, ed a carico del fondo dei convenuti, mappale 196, e dunque le domande avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
Con il quarto motivo dell'appello principale si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite “sul presupposto della reciproca soccombenza - che verrà meno per effetto dell'accoglimento” dell'appello e, in subordine, per la prevalente soccombenza della convenuta. Con il quinto motivo dell'appello principale, in caso di rigetto del primo motivo di appello, si chiede la “riforma del capo della sentenza che ha escluso l'usucapione della servitù di passaggio con autocarri”, già oggetto di separata istanza di correzione di errore materiale al primo giudice.
Sul punto, con la successiva comparsa conclusionale, in seguito all'esito dell'istanza di correzione di errore materiale, l'appellante precisa: “E', pertanto, venuto l'interesse degli appellanti principali all'accoglimento del 5° motivo”.
pag. 6/12 Con appello incidentale , in riforma della sentenza appellata, chiede il Parte_5 rigetto della domanda di usucapione in favore del fondo, mappale 242, di Pt_1
e ed a carico del fondo della convenuta, mappale 508, ordinando la
[...] Pt_2 cessazione del passaggio tanto a piedi che con mezzi di qualsiasi natura.
Deduce l'appellata che il primo giudice avrebbe accolto la domanda di usucapione in assenza di prova del requisito dell'apparenza e del possesso ultraventennale, precisando che:
- “Non è in discussione l'esistenza della stradina, ma il fatto che la stessa sia stata posta in essere per servire il fondo oggi;
Parte_7
-- la stradina oggetto di causa serve, oltre allo stesso mappale n. 508, anche altri mappali;
- il fondo, nell'epoca cui fanno riferimento i testimoni escussi, e Testimone_2 [...]
, “aveva un contatto diretto con la pubblica via e che, solo dopo i lavori posti in Tes_1 essere dagli odierni attori appellanti, detto fondo è divenuto intercluso”, come avrebbe confermato il c.t.u..
* * * 7. Per ragioni di priorità logica si esamina l'appello incidentale con il quale si chiede la riforma del capo della sentenza relativo all'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di passaggio a favore del mappale n. 242 con qualsiasi mezzo (escluso mezzi pesanti).
7.1. Al riguardo, preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dall'appellante principale sostenendo che:
- l'appello incidentale sarebbe stato tardivamente proposto, decorso il termine per l'impugnazione principale, in quanto limitato alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accolto la domanda di usucapione dei coniugi
[...]
ovvero di rigetto della domanda dei medesimi;
CP_4
- l'interesse alla all'impugnazione era pertanto sorto dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure e non per effetto dell'impugnazione principale.
7.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece,
l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. 14596/2020, 26139/2022 e 15100/2024).
7.3. Nella specie, l'appello incidentale dalla parte appellata risulta proposto nel termine previsto dall'art. 343, comma 1, c.p.c., nel testo vigente in ragione del tempo, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/10/2024, venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione d'appello notificato il 21/6/2024.
7.4. Nel merito, l'appello incidentale non può essere accolto. Innanzitutto, la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché è irrilevante l'eventuale sussistenza in passato di altro passaggio per pag. 7/12 arrivare alla pubblica via e gli eventuali successivi mutamenti dello stato dei luoghi.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, è stato affermato che:
”In tema di possesso "ad usucapionem" di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso” (cfr. Cass. 15171/2000).
7.5. Nella specie, con l'atto di citazione di primo grado gli attori esponevano sul punto:
“Il passaggio per accedere alla casa dei coniugi viene esercitato su una stradina Pt_1 di ghiaia che esiste lì da tempo immemore o, per lo meno, dall' inizio del '900. La strada in parola passa sul fronte del caseggiato…lo costeggia sul lato breve circondando a filo di muro la casetta di testa esistente sul mappale 508 -Com. Conegliano, Sez.B,
FG4- e poi si inoltra nel pianoro fino alla casa dei signori e Pt_1 Pt_2
(mapp.242)”; con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta ora appellante incidentale affermava:
- “La deducente non nega che i signori e facciano uso da Parte_3 Parte_4 tempo della stradina oggetto di causa insistente sul proprio cortile per raggiungere il retro dell'abitazione di proprietà del predetto signor;
Pt_1
- contestava invece la convenuta l'esistenza di analogo diritto in favore del fondo dei signori mappale 242 in quanto questi ultimi convenuti avrebbero CP_4 iniziato a transitare sulla proprietà della convenuta dal 2007/2008, in seguito a lavori di ristrutturazione della loro abitazione. L'esistenza e la funzione della stradina in oggetto, raggiungere il pianoro fino all'immobile sul mappale 242, quanto meno dagli anni ottanta anche per quanto si dirà appresso, non veniva specificamente contestata dalla parte convenuta.
7.6. Al riguardo, dalla c.t.u. svolta è emerso che: Le abitazioni delle parti in causa si affacciano su di un'area “in parte destinata, di fatto, a passaggio comune…L'area scoperta ad uso comune, con fondo ben costipato ed inghiaiato, è attualmente utilizzata da tutte le parti in causa, oltre che da terzi, per accedere alle rispettive proprietà,”, v. pag. 16-17 c.t.u. depositata il 20/10/2022;
- in particolare, lo scoperto antistante l'abitazione dei signori “è ora CP_4 accessibile solamente utilizzando la stradina oggetto di causa, non senza rilevare che la presenza di tale stradina ed il successivo percorso, che portava al pianoro della collina, di proprietà degli attori…era esistente almeno dal 1980, data della prima aerofotogrammetria rinvenuta dallo scrivente nell'archivio della Regione Veneto (allegato n° 20)”, v. pag. 33-34 c.t.u. depositata il 20/10/2022. 7.7. Il transito con automezzi sulla stradina quanto meno dagli anni '80 fino al mappale
242, ora di proprietà dei signori è stato confermato dai testi CP_4 [...]
che dagli anni 60 ha abitato la casa sul mappale 242 poi acquistata dagli Tes_2 stessi signori e da che abita sui luoghi da 35 anni. CP_4 Tes_1 In altre parole, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, i rilievi effettuati dal c.t.u., anche cartografici, fotografici e catastali, unitamente alla prova testimoniale, hanno confermato il rapporto di subordinazione fattuale tra i due immobili,
pag. 8/12 integrante il contenuto di una servitù.
L'esistenza di opere visibili e permanenti per struttura e consistenza certificano inequivocabilmente il peso imposto su un fondo a favore dell'altro, mentre l'esercizio del possesso da almeno quaranta anni esclude di per sé ogni rilevanza all'eccepita tolleranza della convenuta, peraltro successiva alla maturata usucapione, tanto più in assenza di rapporti parentali o comunque significativi. L'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
* * * 8. Tornando all'appello principale, il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
8.1. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante principale, sulla larghezza del sedime della servitù e sulla mancata eccezione di tolleranza del transito, con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, la convenuta sosteneva:
- “il percorso e le dimensioni della stradina insistente sulla proprietà della convenuta non hanno subito alcun mutamento, quanto meno negli ultimi 40 anni, avendo mantenuto l'originaria larghezza di circa 2,50 metri”, v. pag. 5 comparsa di primo grado
Pt_5
- sulla domanda di usucapione della servitù in favore del mappale 242 di
[...]
precisava che: “negli ultimi anni, la signora suo malgrado, ha CP_4 Pt_5 meramente tollerato il transito degli attori”, pag. 10 comparsa di primo grado Pt_5
8.2. Ciò premesso, sulle censure dell'appellante sul mancato accoglimento in primo grado dell'usucapione della servitù anche con mezzi pesanti, si osserva:
- il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante;
- condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda escludendo il diritto di transito sulla proprietà della convenuta con mezzi pesanti considerato che sulle dimensioni dei veicoli non hanno riferito elementi specifici in relazione alla necessità di veicoli di grandi dimensioni ed alla presenza di opere adeguate;
- al contrario, inducono ad escludere tali presupposti lo stato dei luoghi, ovvero la capacità di portata del sedime (“sotto l'aspetto della portanza, la stradina versa pertanto in una situazione critica”, v. pag. 45 c.t.u. depositata il 20/10/2022), e la particolare ristrettezza del percorso in alcuni punti, come asserito dalla stessa parte attrice ora appellante, che conferma la precarietà di un transito con mezzi pesanti;
- infine, si aggiunge per completezza, sullo stato del percorso che costringerebbe gli appellanti principali a percorrere un tratto della servitù avvicinandosi ad una pericolosa staccionata, premesso che la stessa parte appellante riconosce che qualsiasi mezzo “che transiti sulla servitù per cui è causa, non può che farlo a velocità molto ridotta in ragione del tragitto (in pochi metri, due curve quasi a gomito), del limitato spazio disponibile” -
pag. 9/12 sempre che non si tratti di una situazione meramente transitoria o accidentale, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla situazione ordinaria e attuale da cui poter desumere il lamentato pregiudizio -, sul punto sono previsti ulteriori e diversi mezzi di tutela nei confronti di chi è tenuto alla manutenzione, ove ne ricorrano i presupposti.
8.3. Quanto al mancato accoglimento della domanda attorea di accertamento del restringimento in prossimità degli imbocchi della stradina oggetto di servitù, per la presenza di aiuole, terrapieni e materiali collocati dalla convenuta, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti principali:
- il c.t.u., dopo aver premesso, con riferimento alle aiuole e al c.d. terrapieno, che sono presenti “da vecchia data”, non ha rilevato concreti impedimenti, mentre, come detto, ha specificato che “nel suo complesso, l'andamento del percorso non abbia mai subito sostanziali modifiche, quantomeno a partire dal 1980”, confrontando lo stato dei luoghi con “la prima delle aerofotogrammetrie disponibili sulla banca dati della Regione Veneto (allegato n° 20)” risalente al 1980;
- il teste sentito all'udienza del 10/6/2021, dopo aver precisato che Testimone_3 abita nel borgo da 45 anni, ha confermato i capitoli:
“4) Vero che, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, nell'area esterna posta sul fronte di accesso al fabbricato attualmente di proprietà della signora (Catasto Parte_5 del Comune di Conegliano fg. 4 map. 508) sono presenti erba ed aiuole fiorite per tutta la lunghezza del fabbricato stesso (v. nostro doc. 03); 5) Vero che, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, a ridosso del retro del fabbricato attualmente di proprietà della signora (Catasto del Comune di Parte_5 Conegliano fg. 4 map. 508) e per tutta la lunghezza dello stesso è presente un'area interdetta al passaggio di grandezza pari a circa 25 mq destinata al parcheggio delle auto, allo stazionamento di macchinari ed attrezzi agricoli (tra cui quelli per la lavorazione dell'uva), suppellettili e oggetti di arredo di vario genere (v. nostro doc. 03)”;
- il teste , ex coniuge della convenuta, ha dichiarato: “per quanto a mia Testimone_4 conoscenza, ovvero dal 1982…posso dire che dietro la casa c'era la cantina e c'era sempre roba depositata…attrezzi legati all'uva… aggiungo che a volte c'era anche un carretto, o la macchina per tagliare l'erba…posso dire che rimaneva lo spazio perché passasse un trattore”.
Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha rigettato la domanda degli attori sulla scorta delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni circostanziate e persuasive rese dai testi a conoscenza diretta dei fatti indicati, congruenti con le altre risultanze istruttorie ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità. I primi due motivi dell'appello principale vanno, pertanto, rigettati.
9. Anche il terzo motivo di appello, sulle domande riconvenzionali accolte in primo grado nonostante la carenza di interesse ad agire della convenuta, è infondato e va rigettato.
9.1. Sostiene l'appellante che non avrebbe mai contestato l'obbligo gravante sul proprietario del fondo dominante di “sostenere le spese per le opere di conservazione della servitù, ovvero parteciparvi quando, come nel caso di specie, giovano anche al proprietario del fondo servente” e analogamente non avrebbe mai contestato la domanda pag. 10/12 riconvenzionale, con la quale la convenuta chiedeva che venisse accertato e dichiarato il diritto di servitù di passaggio per maturata usucapione in favore del fondo di Parte_5
mappale 508, ed a carico del fondo dell'attore , mappale 196, e
[...] Parte_3 dunque non sarebbe “mai sorto l'interesse ex art. 100 c.p.c. della convenuta ad ottenere una pronuncia giudiziale”.
9.2. La censura proposta non può essere accolta.
La domanda riconvenzionale ex art. 1069 c.c. e le relative richieste istruttorie risultano, infatti, contestate dagli attori come si desume dai seguenti atti:
- dopo la costituzione come da comparsa con domanda riconvenzionale, con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, la convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitoli: “6) Vero che la signora provvede da circa 20 anni (e prima Parte_5 di lei lo zio della stessa signor fin che egli era in vita) alla Parte_8 manutenzione e all'inghiaiamento della stradina insistente sul fondo di sua proprietà oggetto della presente causa;
7) Vero che la documentazione fotografica che si rammostra al testimone (v. nostro doc. 13) ritrae la stradina oggetto di causa all'esito dei lavori di inghiaiamento eseguiti da ultimo dalla signora nell'agosto Parte_5
2018, nel novembre 2019 e nel maggio 2020”;
- con la terza memoria ex art 183, comma 6, c.p.c., parte attrice ora appellante si opponeva alle richieste istruttorie della convenuta e chiedeva ammettersi prova contraria: “Si indica a testimone ulteriore il signor di Ogliano Testimone_5
(fratello della convenuta) e si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi indicati fino a qui”;
- con memoria di replica depositata il 10/7/2023, sempre nel giudizio di primo grado, parte attrice affermava effettivamente di non contestare la domanda riconvenzionale della convenuta precisando che: “la signora ed i suoi danti causa passavano sul fronte del mappale 196 percorrendo il sedime della strada di accesso ivi esistente”, mentre nulla aggiungeva sulla domanda per le opere e le spese sul fondo servente.
Tuttavia, quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione è evidente l'interesse della convenuta a munirsi di un idoneo titolo per la trascrizione e ai fini dell'opponibilità a terzi.
10. Il quarto motivo dell'appello principale, sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, non può essere accolto. Nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, come nella specie, il giudice può, infatti, come previsto dall'art. 92 c.p.c. compensare in tutto o in parte le spese di lite.
11. Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta la compensazione delle spese di lite del grado per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4
pag. 11/12 2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_5
3) conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
4) compensa integralmente le spese del grado;
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deliberato in data 7/5/2025.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1095 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Luca
[...] C.F._4
Granzotto, con domicilio eletto presso lo studio in Castello Roganzuolo (TV), Via Villa
Liccer n. 16.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._5 avv.ti Stefano Arrigo e Eleonora Sonego, con domicilio eletto presso lo studio in
Conegliano (TV), Via Madonnina n. 71.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2346 del Tribunale di
Treviso pubblicata il 21/12/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, nel merito:
a) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accerti e dichiari che l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi, esclusi mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate (giusta ordinanza di correzione di errore materiale n. 3281/2024 dell'8.08.2024 della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Merlo) a favore dei mappali così identificati: Catasto
Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 242 sub 11 Via
Mangesa, 35 - S1 - Cat. C/6 - Cl. 2^ - consistenza 44 mq. - sup. cat. tot. 55 mq. - R.C.€.104,99; M.N° 242 sub 13 Via Mangesa, 35 - p. S1, T.1° - Cat. A/7 - Cl. 1^ - vani 9 - sup. cat. tot. 247 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 241 mq. - R.C.€. 693,03;
M.N° 242 sub 14 B.C.N.C. ai subb 11 e 12 (area scoperta di mq. 431), di proprietà degli attori e;
nonché a favore dei mappali così Parte_1 Parte_2 identificati: Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 196 sub 1 Via Mangesa, 35 - Cat. F/1 - area urbana di mq. 62; M.N° 196 sub 2 Via Mangesa, 35 - p.T,1°,2° - Cat. A/2 - Cl. 2^ - vani 6 - sup. cat. tot. 112 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 111 mq - R.C.€. 604,25, di proprietà dell'attore Pt_3
ed a carico del fondo servente di seguito identificato:
[...]
Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4, M.N. 508, di proprietà della convenuta , ha ad oggetto il sedime indicato con tratteggio Controparte_2 rosso e in colore giallo nella seguente planimetria:
b) in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e pertanto rigettarsi le seguenti domande riconvenzionali della convenuta appellata:
a) accertare e dichiarare che la servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà della convenuta in Conegliano (TV) distinto al foglio 4, map. 508 e pretesa a favore del fondo distinto al foglio 4, map. 196 del Comune di Conegliano (TV) ha per tutta la sua lunghezza un'estensione massima in larghezza di 2,50 metri (ovvero della maggiore o minore ampiezza che sarà accertata quale effettivamente esistente in corso di causa) ed
è limitata al passaggio a piedi e con mezzi meccanici leggeri con esclusione dei mezzi pesanti;
per l'effetto, condannare i proprietari del mappale n. 196 fg. 4 del Comune di Conegliano (TV) a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo destinato all'esercizio della servitù ed in particolare a contribuire all'inghiaiamento annuale dello stesso nella misura di 1/6, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia;
”
“accertare e dichiarare che la signora , quale proprietaria dell'immobile Parte_5 sito nel Comune di Conegliano (TV) distinto al foglio 4, mappale n. 508, è titolare, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo anch'esso sito in Conegliano (TV) e distinto al foglio 4, mapp. n. 196, per l'utilità del proprio fondo anzidetto”. c) attesa la totale soccombenza della convenuta, condannarsi in ogni caso la stessa all'integrale rifusione delle spese di lite e di CTU del primo grado, ovvero, in via di subordine, alla rifusione parziale nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) rigettare l'appello incidentale avversario in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato.
Con interale rifusione delle spese e competenze di lite anche del secondo grado.
Per la parte appellata Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione: nel merito
- rigettare il gravame proposto dagli appellanti principali signori e Parte_1
e in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i Pt_3 Parte_2 Parte_4 motivi rappresentati in atti;
- accogliere l'appello incidentale interposto da parte appellata e, per Parte_5 l'effetto, riformare la sentenza di primo grado provvedendo al rigetto delle domande svolte dai signori e volte ad accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
pag. 2/12 l'esistenza di una servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà del convenuto sito in Conegliano (TV) distinto al foglio 4, map. 508 e preteso a favore del fondo dei predetti appellanti principali e distinto al foglio 4, map. 242 del Comune di Conegliano (TV), ordinando la cessazione del passaggio tanto a piedi che con mezzi di qualsiasi natura;
- con riforma della sentenza di primo grado in ordine alla ripartizione delle spese di lite e di CTU sulla base del principio della soccombenza e vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso spese forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge per il secondo grado. In istruttoria
Si insiste affinché vengano richiesti al CTU i chiarimenti e le integrazioni precisati dalla deducente con la nota autorizzata di trattazione scritta trasmessa per l'udienza dell'08/11/22.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, e Parte_1 Parte_2 quali comproprietari del mappale 242, sub 11, 13 e 14 sul quale insiste la loro villetta, e e , per il mappale 196, sub 1 e 2, costituito da una delle Parte_3 Parte_4 abitazioni che compongono il caseggiato esistente, chiedevano che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, anche con veicoli pesanti ed agricoli, a favore dei predetti fondi censiti la Catasto Fabbricati, foglio 4, nel
Comune di Conegliano (TV), e gravante sul mappale 508, foglio 4, della convenuta.
1.1. Esponevano gli attori che:
- per accedere ai rispettivi ingressi delle abitazioni passano attraverso una stradina di ghiaia che gira intorno ad un caseggiato multi-residenziale, esistente da tempo immemore o per lo meno dall'inizio del '900;
- il sedime del passaggio oggetto di causa avrebbe una larghezza di circa 3 metri e sarebbe delimitato, da un lato dal fianco del caseggiato citato e dall'altro lato da un recinto di legno, oltre il quale si apre una scarpata;
- da quando la convenuta aveva ereditato la casetta di testa avrebbe iniziato ad ostacolarne l'esercizio, avendo realizzato aiuole e, sul retro dell'abitazione, un terrapieno sul quale parcheggia automobili e deposita materiali che impedirebbero l'ingresso al sedime del passaggio, restringono il campo di manovra e costringono gli attori a passaggi pericolosi;
- chiedevano inoltre gli attori la condanna della convenuta alla rimozione di impedimenti e limitazioni all'utilizzo della servitù medesima, compreso il parcheggio ed ogni tipo di lavoro sul sedime della strada.
2. Si costituiva resistendo alle domande ed esponendo: Parte_5
- di essere proprietaria del fabbricato sul mappale 508 dal 2002 e che non contestava il transito in favore del fondo mappale 196, mentre il fondo corrispondente al mappale
242 fino al 2007/2008 aveva accesso diretto sulla via pubblica, Via Mangesa, solo dopo la chiusura di tale accesso con un muro da parte degli stessi attori, in occasione di lavori di ristrutturazione, questi ultimi avrebbero iniziato a transitare sul sedime in contestazione;
- non sussisteva alcun impedimento al transito, essendo l'attuale situazione di fatto analoga a quella esistente sin dagli anni '60/'70, quando la casa della era Pt_5
pag. 3/12 abitata dallo zio e pertanto la larghezza del percorso, pari a 2,50 metri, consentiva il passaggio solo con mezzi leggeri;
- da qualche tempo, aggiungeva parte convenuta, e Parte_3 Parte_4 avrebbero iniziato a far parcheggiare l'auto degli ospiti invadendo il mappale della convenuta senza alcun diritto di parcheggio;
- con domanda riconvenzionale chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi, a favore del mappale 508 della convenuta ed a carico del mappale 196 sub 1 e 2, con condanna del proprietario a contribuire alle spese di Parte_3 manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo destinato all'esercizio della servitù.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva: 1) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi (esclusi gli autocarri), sul sedime meglio indicato con tratteggio in colore rosso nella planimetria di seguito riportata (allegata sub 19 alla consulenza tecnica d'ufficio del geom. Persona_1
depositata il 20.10.2022), a favore dei mappali così identificati: Catasto
[...]
Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 242 sub 11 Via Mangesa, 35 - S1 - Cat. C/6 - Cl. 2^ - consistenza 44 mq. - sup. cat. tot. 55 mq. - R.C.€.104,99; M.N° 242 sub 13 Via Mangesa, 35 - p.S1,T.1° - Cat. A/7 - Cl. 1^ - vani 9
- sup. cat. tot. 247 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 241 mq. - R.C.€. 693,03;
M.N° 242 sub 14 B.C.N.C. ai subb 11 e 12 (area scoperta di mq. 431), di proprietà degli attori e;
nonché a favore dei mappali così Parte_1 Parte_2 identificati: Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N° 196 sub 1 Via Mangesa, 35 - Cat. F/1 - area urbana di mq. 62; M.N° 196 sub 2 Via
Mangesa, 35 - p.T,1°,2° - Cat. A/2 - Cl. 2^ - vani 6 - sup. cat. tot. 112 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 111 mq - R.C.€. 604,25, di proprietà dell'attore Pt_3
; ed a carico del fondo servente di seguito identificato: Catasto Fabbricati,
[...]
Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4, M.N° 508, di proprietà della convenuta
: Controparte_2 2) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi, sul sedime meglio indicato con riempimento in colore rosso nella planimetria sopra riportata, a favore del mappale identificato al Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4,
M.N°508, di proprietà della convenuta , e a carico del mappale Controparte_2 identificato al Catasto Fabbricati, Comune di Conegliano, Sezione B - Foglio 4 M.N°
196 sub 1 Via Mangesa, 35 - Cat. F/1 - area urbana di mq. 62 e M.N° 196 sub 2 Via
Mangesa, 35 - p.T,1°,2° - Cat. A/2 - Cl. 2^ - vani 6 - sup. cat. tot. 112 mq. - Sup. cat. tot. escluse aree scoperte 111 mq - R.C.€. 604,25, di proprietà dell'attore Pt_3
;
[...]
3) pone le spese della c.t.u., a firma del Geom. definitivamente a Persona_1 carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
pag. 4/12 Con provvedimento depositato in data 8/8/2024 veniva disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza: “mediante sostituzione del termine
“autocarri” con quello di “mezzi pesanti”, contenuto alla pag. 10 ultima riga e alla pag. 12, riga 5 del dispositivo”.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- la servitù di passaggio insistente sulla stradina oggetto della domanda attorea, a favore del fondo, mappale 196, di ed a favore del fondo, mappale 242, di Parte_3 Pt_1
e doveva essere riconosciuta essendo la sussistenza della prima
[...] Parte_2 servitù riconosciuta dalla stessa convenuta e l'altra confermata dai testimoni sentiti;
- sulle caratteristiche della stradina, aggiungeva il primo giudice, il c.t.u. aveva ritenuto che, nel complesso, l'andamento del percorso non avesse mai subito modifiche sostanziali, quanto meno a partire dal 1980 e conseguentemente era maturato l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, senza limitazioni di tempo ed orario, a piedi e con automezzi (escluso mezzi pesanti), mentre l'attuale interclusione del mappale attoreo n. 242 a seguito di lavori posti in essere dagli attori stessi, era irrilevante “visto che il passaggio in direzione di detto fondo sulla stradina in contestazione avveniva anche in precedenza, a prescindere dalla presenza di un altro accesso alla strada pubblica via Mangesa”;
- invece, non poteva ritenersi acquisita per usucapione una servitù di passaggio con camion, ovvero con mezzi pesanti, in quanto il transito era sempre avvenuto soltanto poche volte all'anno, limitatamente ai rifornimenti di legna e gas, “circostanza insufficiente ai fini di ritenere che sia stato acquisito il quotidiano diritto di passaggio con simili ingombranti mezzi”, considerato che lo stesso c.t.u. aveva chiarito che “sotto l'aspetto della portanza, la stradina versa pertanto in una situazione critica” e comunque, aggiungeva il primo giudice, “è nell'interesse di tutti i fruitori del passaggio che esso venga utilizzato in modo tale da preservarlo e da non favorire ulteriori frane dell'area, come già avvenuto”;
- non potevano essere accolte le altre domande di parte attrice di accertamento degli impedimenti collocati dalla convenuta in prossimità degli imbocchi della stradina oggetto di servitù e neanche della domanda attorea nella parte in cui chiedeva l'eliminazione delle aiuole collocate, non essendo emersa l'asserita delimitazione “da cordonate”, il c.t.u. aveva invece rilevato che l'aiuola presente in corrispondenza dell'angolo sud-ovest del fabbricato della convenuta era sicuramente presente da vecchia data, ovvero da più di vent'anni e comunque quanto oggi esistente non era “in grado di limitare o restringere le aree di invito all'ingresso della fascia di terreno oggetto di passaggio, in primo luogo in quanto non consta che dette aiuole e terrapieni occupino un'area così estesa, in secondo luogo in quanto la loro presenza non risulta essere di ostacolo al passaggio, bensì, piuttosto, un invito al suo esercizio con cautela e a velocità prudente”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2 [...]
e . Parte_3 Parte_4 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di CP_3 costituzione e risposta con appello incidentale.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
pag. 5/12 I motivi di appello
6. Con il primo motivo sostiene l'appellante principale che erroneamente non sarebbe stata accolta la domanda attorea di accertamento del restringimento in prossimità degli imbocchi della stradina oggetto di servitù, per la presenza di aiuole, terrapieni e materiali collocati dalla convenuta.
In particolare deduce che:
- non sarebbero state considerate le testimonianze della e;
Pt_1 Tes_1 Pt_6
- l'opinione del c.t.u. sul punto sarebbe errata;
- la prova orale avrebbe confermato il comodo passaggio di camion;
- erroneamente con la sentenza appellata sarebbe stato “mantenuto il sedime attuale”, mentre le aiuole, il terrapieno e altri impedimenti collocati dalla convenuta restringerebbero il percorso gravato da servitù;
- sul tratto del passaggio lungo il lato ovest dell'abitazione della convenuta, non sarebbe mai stato “contestato che il sedime della servitù occupasse l'intero spazio esistente tra la sua abitazione da un lato e la staccionata dall'altro”.
Con il secondo motivo si lamenta l'ingiustificato rigetto della domanda di usucapione del passaggio anche con mezzi pesanti nonostante la prova “del passaggio annuale, seppure per poche volte all'anno, dei mezzi di trasporto del gas e della legna, senza ricondurlo alla mera tolleranza dei proprietari del fondo servente, peraltro mai invocata dalla convenuta”. Inoltre, non sarebbe pertinente, per l'appellante, il riferimento nella motivazione allo stato della stradina e comunque: “trattasi di camion di dimensioni ridotte, utilizzati per le consegne proprio nei luoghi (centri storici, borghi antichi) in cui le strade sono di limitata ampiezza, come nel caso che ci occupa”.
La convenuta, secondo l'appellante, non avrebbe nulla eccepito sotto tale profilo e, pertanto, la decisione appare eccedere l'oggetto della controversia come delimitato dalle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con il terzo motivo sostiene l'appellante che in primo grado non avrebbe mai contestato l'obbligo a carico del proprietario del fondo dominante di sostenere le spese per le opere di conservazione della servitù, ovvero parteciparvi quando, come nel caso di specie, giovano anche al proprietario del fondo servente, così come non avrebbe contestato la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta, mappale 548, ed a carico del fondo dei convenuti, mappale 196, e dunque le domande avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
Con il quarto motivo dell'appello principale si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite “sul presupposto della reciproca soccombenza - che verrà meno per effetto dell'accoglimento” dell'appello e, in subordine, per la prevalente soccombenza della convenuta. Con il quinto motivo dell'appello principale, in caso di rigetto del primo motivo di appello, si chiede la “riforma del capo della sentenza che ha escluso l'usucapione della servitù di passaggio con autocarri”, già oggetto di separata istanza di correzione di errore materiale al primo giudice.
Sul punto, con la successiva comparsa conclusionale, in seguito all'esito dell'istanza di correzione di errore materiale, l'appellante precisa: “E', pertanto, venuto l'interesse degli appellanti principali all'accoglimento del 5° motivo”.
pag. 6/12 Con appello incidentale , in riforma della sentenza appellata, chiede il Parte_5 rigetto della domanda di usucapione in favore del fondo, mappale 242, di Pt_1
e ed a carico del fondo della convenuta, mappale 508, ordinando la
[...] Pt_2 cessazione del passaggio tanto a piedi che con mezzi di qualsiasi natura.
Deduce l'appellata che il primo giudice avrebbe accolto la domanda di usucapione in assenza di prova del requisito dell'apparenza e del possesso ultraventennale, precisando che:
- “Non è in discussione l'esistenza della stradina, ma il fatto che la stessa sia stata posta in essere per servire il fondo oggi;
Parte_7
-- la stradina oggetto di causa serve, oltre allo stesso mappale n. 508, anche altri mappali;
- il fondo, nell'epoca cui fanno riferimento i testimoni escussi, e Testimone_2 [...]
, “aveva un contatto diretto con la pubblica via e che, solo dopo i lavori posti in Tes_1 essere dagli odierni attori appellanti, detto fondo è divenuto intercluso”, come avrebbe confermato il c.t.u..
* * * 7. Per ragioni di priorità logica si esamina l'appello incidentale con il quale si chiede la riforma del capo della sentenza relativo all'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di passaggio a favore del mappale n. 242 con qualsiasi mezzo (escluso mezzi pesanti).
7.1. Al riguardo, preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dall'appellante principale sostenendo che:
- l'appello incidentale sarebbe stato tardivamente proposto, decorso il termine per l'impugnazione principale, in quanto limitato alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accolto la domanda di usucapione dei coniugi
[...]
ovvero di rigetto della domanda dei medesimi;
CP_4
- l'interesse alla all'impugnazione era pertanto sorto dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure e non per effetto dell'impugnazione principale.
7.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece,
l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. 14596/2020, 26139/2022 e 15100/2024).
7.3. Nella specie, l'appello incidentale dalla parte appellata risulta proposto nel termine previsto dall'art. 343, comma 1, c.p.c., nel testo vigente in ragione del tempo, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/10/2024, venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione d'appello notificato il 21/6/2024.
7.4. Nel merito, l'appello incidentale non può essere accolto. Innanzitutto, la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché è irrilevante l'eventuale sussistenza in passato di altro passaggio per pag. 7/12 arrivare alla pubblica via e gli eventuali successivi mutamenti dello stato dei luoghi.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, è stato affermato che:
”In tema di possesso "ad usucapionem" di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso” (cfr. Cass. 15171/2000).
7.5. Nella specie, con l'atto di citazione di primo grado gli attori esponevano sul punto:
“Il passaggio per accedere alla casa dei coniugi viene esercitato su una stradina Pt_1 di ghiaia che esiste lì da tempo immemore o, per lo meno, dall' inizio del '900. La strada in parola passa sul fronte del caseggiato…lo costeggia sul lato breve circondando a filo di muro la casetta di testa esistente sul mappale 508 -Com. Conegliano, Sez.B,
FG4- e poi si inoltra nel pianoro fino alla casa dei signori e Pt_1 Pt_2
(mapp.242)”; con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta ora appellante incidentale affermava:
- “La deducente non nega che i signori e facciano uso da Parte_3 Parte_4 tempo della stradina oggetto di causa insistente sul proprio cortile per raggiungere il retro dell'abitazione di proprietà del predetto signor;
Pt_1
- contestava invece la convenuta l'esistenza di analogo diritto in favore del fondo dei signori mappale 242 in quanto questi ultimi convenuti avrebbero CP_4 iniziato a transitare sulla proprietà della convenuta dal 2007/2008, in seguito a lavori di ristrutturazione della loro abitazione. L'esistenza e la funzione della stradina in oggetto, raggiungere il pianoro fino all'immobile sul mappale 242, quanto meno dagli anni ottanta anche per quanto si dirà appresso, non veniva specificamente contestata dalla parte convenuta.
7.6. Al riguardo, dalla c.t.u. svolta è emerso che: Le abitazioni delle parti in causa si affacciano su di un'area “in parte destinata, di fatto, a passaggio comune…L'area scoperta ad uso comune, con fondo ben costipato ed inghiaiato, è attualmente utilizzata da tutte le parti in causa, oltre che da terzi, per accedere alle rispettive proprietà,”, v. pag. 16-17 c.t.u. depositata il 20/10/2022;
- in particolare, lo scoperto antistante l'abitazione dei signori “è ora CP_4 accessibile solamente utilizzando la stradina oggetto di causa, non senza rilevare che la presenza di tale stradina ed il successivo percorso, che portava al pianoro della collina, di proprietà degli attori…era esistente almeno dal 1980, data della prima aerofotogrammetria rinvenuta dallo scrivente nell'archivio della Regione Veneto (allegato n° 20)”, v. pag. 33-34 c.t.u. depositata il 20/10/2022. 7.7. Il transito con automezzi sulla stradina quanto meno dagli anni '80 fino al mappale
242, ora di proprietà dei signori è stato confermato dai testi CP_4 [...]
che dagli anni 60 ha abitato la casa sul mappale 242 poi acquistata dagli Tes_2 stessi signori e da che abita sui luoghi da 35 anni. CP_4 Tes_1 In altre parole, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, i rilievi effettuati dal c.t.u., anche cartografici, fotografici e catastali, unitamente alla prova testimoniale, hanno confermato il rapporto di subordinazione fattuale tra i due immobili,
pag. 8/12 integrante il contenuto di una servitù.
L'esistenza di opere visibili e permanenti per struttura e consistenza certificano inequivocabilmente il peso imposto su un fondo a favore dell'altro, mentre l'esercizio del possesso da almeno quaranta anni esclude di per sé ogni rilevanza all'eccepita tolleranza della convenuta, peraltro successiva alla maturata usucapione, tanto più in assenza di rapporti parentali o comunque significativi. L'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
* * * 8. Tornando all'appello principale, il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
8.1. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante principale, sulla larghezza del sedime della servitù e sulla mancata eccezione di tolleranza del transito, con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, la convenuta sosteneva:
- “il percorso e le dimensioni della stradina insistente sulla proprietà della convenuta non hanno subito alcun mutamento, quanto meno negli ultimi 40 anni, avendo mantenuto l'originaria larghezza di circa 2,50 metri”, v. pag. 5 comparsa di primo grado
Pt_5
- sulla domanda di usucapione della servitù in favore del mappale 242 di
[...]
precisava che: “negli ultimi anni, la signora suo malgrado, ha CP_4 Pt_5 meramente tollerato il transito degli attori”, pag. 10 comparsa di primo grado Pt_5
8.2. Ciò premesso, sulle censure dell'appellante sul mancato accoglimento in primo grado dell'usucapione della servitù anche con mezzi pesanti, si osserva:
- il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante;
- condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda escludendo il diritto di transito sulla proprietà della convenuta con mezzi pesanti considerato che sulle dimensioni dei veicoli non hanno riferito elementi specifici in relazione alla necessità di veicoli di grandi dimensioni ed alla presenza di opere adeguate;
- al contrario, inducono ad escludere tali presupposti lo stato dei luoghi, ovvero la capacità di portata del sedime (“sotto l'aspetto della portanza, la stradina versa pertanto in una situazione critica”, v. pag. 45 c.t.u. depositata il 20/10/2022), e la particolare ristrettezza del percorso in alcuni punti, come asserito dalla stessa parte attrice ora appellante, che conferma la precarietà di un transito con mezzi pesanti;
- infine, si aggiunge per completezza, sullo stato del percorso che costringerebbe gli appellanti principali a percorrere un tratto della servitù avvicinandosi ad una pericolosa staccionata, premesso che la stessa parte appellante riconosce che qualsiasi mezzo “che transiti sulla servitù per cui è causa, non può che farlo a velocità molto ridotta in ragione del tragitto (in pochi metri, due curve quasi a gomito), del limitato spazio disponibile” -
pag. 9/12 sempre che non si tratti di una situazione meramente transitoria o accidentale, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla situazione ordinaria e attuale da cui poter desumere il lamentato pregiudizio -, sul punto sono previsti ulteriori e diversi mezzi di tutela nei confronti di chi è tenuto alla manutenzione, ove ne ricorrano i presupposti.
8.3. Quanto al mancato accoglimento della domanda attorea di accertamento del restringimento in prossimità degli imbocchi della stradina oggetto di servitù, per la presenza di aiuole, terrapieni e materiali collocati dalla convenuta, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti principali:
- il c.t.u., dopo aver premesso, con riferimento alle aiuole e al c.d. terrapieno, che sono presenti “da vecchia data”, non ha rilevato concreti impedimenti, mentre, come detto, ha specificato che “nel suo complesso, l'andamento del percorso non abbia mai subito sostanziali modifiche, quantomeno a partire dal 1980”, confrontando lo stato dei luoghi con “la prima delle aerofotogrammetrie disponibili sulla banca dati della Regione Veneto (allegato n° 20)” risalente al 1980;
- il teste sentito all'udienza del 10/6/2021, dopo aver precisato che Testimone_3 abita nel borgo da 45 anni, ha confermato i capitoli:
“4) Vero che, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, nell'area esterna posta sul fronte di accesso al fabbricato attualmente di proprietà della signora (Catasto Parte_5 del Comune di Conegliano fg. 4 map. 508) sono presenti erba ed aiuole fiorite per tutta la lunghezza del fabbricato stesso (v. nostro doc. 03); 5) Vero che, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, a ridosso del retro del fabbricato attualmente di proprietà della signora (Catasto del Comune di Parte_5 Conegliano fg. 4 map. 508) e per tutta la lunghezza dello stesso è presente un'area interdetta al passaggio di grandezza pari a circa 25 mq destinata al parcheggio delle auto, allo stazionamento di macchinari ed attrezzi agricoli (tra cui quelli per la lavorazione dell'uva), suppellettili e oggetti di arredo di vario genere (v. nostro doc. 03)”;
- il teste , ex coniuge della convenuta, ha dichiarato: “per quanto a mia Testimone_4 conoscenza, ovvero dal 1982…posso dire che dietro la casa c'era la cantina e c'era sempre roba depositata…attrezzi legati all'uva… aggiungo che a volte c'era anche un carretto, o la macchina per tagliare l'erba…posso dire che rimaneva lo spazio perché passasse un trattore”.
Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha rigettato la domanda degli attori sulla scorta delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni circostanziate e persuasive rese dai testi a conoscenza diretta dei fatti indicati, congruenti con le altre risultanze istruttorie ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità. I primi due motivi dell'appello principale vanno, pertanto, rigettati.
9. Anche il terzo motivo di appello, sulle domande riconvenzionali accolte in primo grado nonostante la carenza di interesse ad agire della convenuta, è infondato e va rigettato.
9.1. Sostiene l'appellante che non avrebbe mai contestato l'obbligo gravante sul proprietario del fondo dominante di “sostenere le spese per le opere di conservazione della servitù, ovvero parteciparvi quando, come nel caso di specie, giovano anche al proprietario del fondo servente” e analogamente non avrebbe mai contestato la domanda pag. 10/12 riconvenzionale, con la quale la convenuta chiedeva che venisse accertato e dichiarato il diritto di servitù di passaggio per maturata usucapione in favore del fondo di Parte_5
mappale 508, ed a carico del fondo dell'attore , mappale 196, e
[...] Parte_3 dunque non sarebbe “mai sorto l'interesse ex art. 100 c.p.c. della convenuta ad ottenere una pronuncia giudiziale”.
9.2. La censura proposta non può essere accolta.
La domanda riconvenzionale ex art. 1069 c.c. e le relative richieste istruttorie risultano, infatti, contestate dagli attori come si desume dai seguenti atti:
- dopo la costituzione come da comparsa con domanda riconvenzionale, con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, la convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitoli: “6) Vero che la signora provvede da circa 20 anni (e prima Parte_5 di lei lo zio della stessa signor fin che egli era in vita) alla Parte_8 manutenzione e all'inghiaiamento della stradina insistente sul fondo di sua proprietà oggetto della presente causa;
7) Vero che la documentazione fotografica che si rammostra al testimone (v. nostro doc. 13) ritrae la stradina oggetto di causa all'esito dei lavori di inghiaiamento eseguiti da ultimo dalla signora nell'agosto Parte_5
2018, nel novembre 2019 e nel maggio 2020”;
- con la terza memoria ex art 183, comma 6, c.p.c., parte attrice ora appellante si opponeva alle richieste istruttorie della convenuta e chiedeva ammettersi prova contraria: “Si indica a testimone ulteriore il signor di Ogliano Testimone_5
(fratello della convenuta) e si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi indicati fino a qui”;
- con memoria di replica depositata il 10/7/2023, sempre nel giudizio di primo grado, parte attrice affermava effettivamente di non contestare la domanda riconvenzionale della convenuta precisando che: “la signora ed i suoi danti causa passavano sul fronte del mappale 196 percorrendo il sedime della strada di accesso ivi esistente”, mentre nulla aggiungeva sulla domanda per le opere e le spese sul fondo servente.
Tuttavia, quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione è evidente l'interesse della convenuta a munirsi di un idoneo titolo per la trascrizione e ai fini dell'opponibilità a terzi.
10. Il quarto motivo dell'appello principale, sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, non può essere accolto. Nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, come nella specie, il giudice può, infatti, come previsto dall'art. 92 c.p.c. compensare in tutto o in parte le spese di lite.
11. Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta la compensazione delle spese di lite del grado per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4
pag. 11/12 2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_5
3) conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
4) compensa integralmente le spese del grado;
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deliberato in data 7/5/2025.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 12/12