Articolo 5 della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 maggio 2001
Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.
Entrata in vigore il 6 maggio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente