Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4716/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4716/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DE ROSA, 55 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. NOCERA SALVATORE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ; Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
VIA VITTORIO EMANUELE N. 41 80041 BOSCOREALE, presso lo studio dell'Avv.
TROIANO RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._6
VIA VITTORIO EMANUELE N. 41 80041 BOSCOREALE, presso lo studio dell'Avv.
TROIANO RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_1
sebbene ritualmente citato.
La domanda attorea va qualificata quale azione di regolamento di confini.
È consolidato il principio di diritto (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv.
642489-01) secondo cui l'azione di regolamento di confini presuppone che l'attore chieda un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, a nulla rilevando la circostanza che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio;
la finalità dell'azione di regolamento di confine è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
La giurisprudenza ha da lungo tempo aderito alla tesi propugnata dalla più autorevole dottrina secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (così Cass. n.
22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'actio finium regundorum, come poc'anzi accennato, può essere esercitata sia nel caso che l'incertezza del confine derivi dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta “incertezza oggettiva”), sia nel caso che dipenda dalla contestazione del confine esistente (“cosiddetta incertezza soggettiva”).
L'azione di regolamento di confini, pertanto, non può esperirsi in assenza di incertezza dei confini e quando solo sussiste l'esigenza di correggere una inesattezza delle mappe catastali
(cfr. Cass. 4335/1988); siffatta azione, di natura reale e petitoria, è comunque imprescrittibile
(Cass. 5134/2008).
Nel caso di incertezza soggettiva è possibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta dal convenuto, ma ciò - se non sono
Pagina 2 di 8 posti in discussione i titoli di proprietà - non significa che l'azione di regolamento perda la sua natura ricognitiva e si trasformi in rivendicazione (Cass. n. 6148/2016; Cass. n. 11942/2003;
Cass. 5899/2001; Cass. n. 15507/2000; Cass. n. 6681/2000; Cass. n. 12139/1997; Cass. n.
4703/1997).
L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Detta azione, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Cass. 22/10/2019, n. 20258).
La legittimazione attiva spetta al proprietario del fondo (Cass. n. 8003/1991); legittimato passivo è il proprietario del fondo confinante (Cass. 8003/1991) ovvero il possessore se è persona diversa.
Se i fondi appartengono a più proprietari non è necessario il litisconsorzio, né dal lato attivo, né dal lato passivo, salvo che vi sia una richiesta di rilascio o ripristino della zona che si ritiene usurpata, nel qual caso il contraddittorio deve essere esteso, dal lato passivo, a tutti i titolari di diritti reali (Cass. n. 27041/2013; Cass. n. 8689/2000; Cass. n. 9510/1997; Cass. n.
1462/1995).
L'onere della prova dell'azione di regolamento di confini è molto più agevole rispetto alla azione di rivendicazione;
peraltro, posto che comunque il giudice deve segnare la linea confinaria tra i due fondi, tale esito sarà raggiunto basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al terzo comma, che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali. Emerge qui il carattere di
“iudicium duplex” dell'azione, in cui entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine (Cass. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass. n. 5899/2001;
Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass. n.
5183/1989).
In ogni caso, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 803/2022).
Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili (Cass. n. 8072/1999; Cass. n. 2204/1997; Cass. n. 739/1995; Cass. n.
3731/1987), la giurisprudenza ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate (Cass. n. 8814/2003; Cass. n. 10234/2002; Cass. n.
15386/2000; Cass. 8793/2000; Cass. n. 5809/1998; Cass. n. 8327/1997; Cass. n. 4508/1997;
Pagina 3 di 8 Cass. n. 7081/1995; n. 12742/1993; Cass. n. 41/1992) ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (Cass. 17756/2015; Cass. n. 6770/2001, a cui parere, in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione, deve darsi prevalenza al confine che risulta dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto;
Cass. n. 2244/1997; Cass. n.
7498/1994).
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali (Cass.
23958/2013; Cass. n. 3101/2005; Cass. n. 9926/2004; Cass. n. 10121/2002; Cass. n.
8823/2002; Cass. n. 5899/2001; Cass. n. 14379/1999; Cass. n. 5809/1998; Cass. n.
7081/1995; Cass. 10997/1993, che rileva, conformemente alle prime quattro decisioni citate, come le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine;
Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 8212/1990; Cass. n.
7873/1990 che ha cassato la decisione di merito per aver ritenuto prevalenti le sole risultanze catastali, rispetto alle prove testimoniali chieste dalle parti;
Cass. n. 5183/1989; Cass. n.
4658/1989).
Carattere residuale ha la prova per testimoni (Cass. n. 23500/2007).
La giurisprudenza ha chiarito, quindi, che in materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti e ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi, mentre solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali. Ciò a maggior ragione quando il tipo di frazionamento sia allegato al contratto con cui le parti hanno diviso tra loro un unico fondo originariamente appartenuto ad un solo proprietario, loro comune dante causa
(vedi Cass. 30/11/2016, n. 1458).
Ripetuto, allora, che l'azione si configura come una “vindicatio incertae partis”, il giudice deve procedere alla determinazione del confine utilizzando tutti gli elementi in tal senso acquisiti al processo, rimanendo svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur" poiché l'onere della prova incombe in egual misura tanto sull'attore quanto sul convenuto
(Cass. 5257/2011).
La giurisprudenza di legittimità, interpretando la lettera dell'art. 950 c.c. ha sostenuto che "nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di poteri maggiori di quelli a lui spettanti nelle controversie di rivendica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo
Pagina 4 di 8 di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. 3723/2011).
Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dall'ing. il quale appare pienamente condivisibile in quanto Persona_1
basato su un esame obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Il CTU, infatti, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra riportati e illustrati, ha provveduto, nel corso dell'accertamento peritale, all'esame dei titoli di acquisto delle parti, nonché all'analisi delle mappe catastali.
In particolare, il ctu ha accertato che: “Il confine interessato è tra l'attuale particella 2064 (di proprietà e la particella 933 (di proprietà dei germani e Parte_2 Controparte_2
). Da ricerche effettuate all'archivio storico dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, CP_3
servizio territorio, è risultato che la particella 2064 è nata da un Tipo di Frazionamento-Tipo mappale, fatti dal Geom. per conto dei germani approvati in data Persona_2 Pt_3
04.07.1996 con il prot.3620. Da tali elaborati la particella in origine 142 di 31,70 are è stata frazionata nella particella 142/a (definitivo 2064) di are 18,10 e la particella 142/b (definitivo
2065) di are 13,60. Tale originale, particella n.142, fu originata a sua volta dal Tipo n.45 del
13.04. 1940 in cui la 142/a (definitivo 142) risulta di 31,70 are e la part.142/b (definitivo 933) risulta di 29,23 are”.
Il ctu ha accertato che nel primo tratto (propr. contermine esiste una rete metallica a CP_1
protezione della proprietà e successivamente un solco, in terra battuta, per la canalizzazione delle acque meteoriche, che segna il confine tra le due proprietà e Pt_1 CP_1
Pertanto, alcuna incertezza oggettiva e/o soggettiva sussiste nel caso di specie tra le proprietà suddette.
Per quanto concerne le part.lle 2064 (di proprietà dell'attore) e 933 (di proprietà dei convenuti
), il ctu ha accertato che non esistono punti noti di demarcazione certa e ha ritenuto CP_2
di indicare il riferimento catastale, come da planimetria allegata alla consulenza.
Pagina 5 di 8 Inoltre, il ctu ha accertato uno sconfinamento nella proprietà attorea (part.lla 2064) della part.lla 933 di proprietà dei convenuti di mq 96.50.
Come già detto la CTU espletata è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, sicché deve essere senz'altro posta a fondamento della presente decisione.
La linea di confine tra i fondi, specialmente nel tratto controverso tra le parti, va dunque individuata in quella indicata dal CTU ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza.
A questo punto, va esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti.
Invero, quest'ultimi hanno sostenuto che il suddetto sconfinamento, se c'è stato, è avvenuto da oltre un ventennio.
Il Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale sia inammissibile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione di usucapione (o la domanda riconvenzionale di usucapione) sollevata da parte del convenuto con l'azione del regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sé incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire (cfr., Cass. 21607/2017; n. 27413/2005; n. 2283/1995).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea di regolamento dei confini, la linea di confine tra la part.lla 2064, di proprietà dell'attore, e la part.lla 933, di proprietà dei fratelli va individuata in quella indicata dal CTU e va materializzata mediante l'apposizione CP_2
di segni idonei, a spese di entrambe le parti interessate.
Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte dei convenuti
, quest' ultimi devono essere condannati alla restituzione della porzione di terreno CP_2
abusivamente occupata pari a 96.50 mq..
Infine, va esaminata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore per il mancato godimento della porzione di terreno abusivamente occupata dalla parte convenuta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere
Pagina 6 di 8 provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva,
l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici (cfr Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Nel caso di specie, l'attore non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno
(concreto) per l'occupazione della porzione di terreno da parte dei convenuti.
Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese della presente procedura, comprese quelle della ctu e liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza prevalente dei convenuti
, dovendosi considerare a tal fine che "nel giudizio di regolamento di confini, deve CP_2
considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese" (Cass. n. 3082/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta che il confine tra il fondo di proprietà dell'attore, costituito dalla particella
2064 e il fondo di proprietà dei convenuti costituito dalla particella 933 è CP_2 quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dall'ing.
[...]
e depositata in atti;
b) ordina ai convenuti e Per_1 Controparte_2 CP_3
la restituzione, in favore dell'attore della porzione di terreno abusivamente
[...]
occupata pari a 96.50 mq e derivante dall'arretramento della linea di confine così come descritto nella citata consulenza tecnica d'ufficio; c) ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare il confine come sopra accertato;
2) Rigetta le altre domande formulate da parte attrice;
3) Dichiara inammissibile la domanda di usucapione formulata dai convenuti;
4) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 Controparte_2
favore dell'avv. Nocera Salvatore, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 155,90 per spese vive ed euro 1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di e le spese della Controparte_3 Controparte_2
ctu come liquidate con separato decreto.
Pagina 7 di 8 Così deciso in Nocera Inferiore, 25/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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