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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 23711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 23711/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MILONE FABIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Parte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Controparte_1 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 08/10/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di
[...] Controparte_1 cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore , con residenza anagrafica e collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare anche separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio minore avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Così come a mantenere rapporti significati con le famiglie di origine di entrambi i genitori.
ASSEGNA in via definitiva, con tutti gli arredi che la compongono, la casa familiare sita in Pino
Torinese (TO), Via Chieri n.10, alla NO , già proprietaria della stessa, che Parte_1 ivi continuerà a risiedere con il figlio minore . Persona_1
DÀ ATTO che il Sig. se ne è già allontanato nel gennaio 2023 portando seco i propri beni CP_1 ed effetti personali. Il Sig. provvederà, secondo accordi con la NO CP_1 Parte_1
, a prelevare alcuni beni ancora presenti nella casa familiare.
[...] DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore quando lo avrà con sé.
DISPONE che vista la collocazione prevalente di presso la casa materna, il padre verserà Per_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà versata alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, come di legge.
DISPONE che inoltre i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, spese comunque preventivamente concordate o necessarie e comunque documentate, avuto riguardo al Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino 2016 da intendersi qui richiamato;
con rimborso del dovuto al genitore che lo ha anticipato entro la fine del mese successivo all'esibizione della documentazione giustificativa della spesa.
DÀ ATTO che entrambi i genitori sono concordi affinché il minore prosegua nelle attività extrascolastiche dallo stesso prescelte, al momento lo studio del pianoforte e quale sport il tennis.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito interamente dalla madre, NO;
il Sig. in tal senso presta sin d'ora Parte_1 CP_1 il consenso che confermerà se necessario presso gli Enti competenti ad autorizzare l'accredito della somma dovuta a titolo di assegno unico familiare. Ai fini fiscali, le detrazioni per il figlio minore a carico ove spettanti saranno fruite al 50 % tra le parti, così come le spese detraibili ad eccezione di quelle sostenute da uno dei due in via esclusiva e non rimborsabili. In ogni caso, essendo al momento il Sig. titolare di una polizza sanitaria assicurativa anche a favore del minore, sulla scorta CP_1 della stessa le parti disciplineranno, se del caso, di comune accordo la ripartizione delle spese mediche.
DISPONE che vista la collocazione prevalente del minore presso la casa materna, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le più ampie possibilità, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi ed anche tenuto conto delle esigenze e dei desideri di , oltre che compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Per_1
DISPONE che in difetto di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno secondo le seguenti modalità:
a) uno o due pomeriggi alla settimana, eventualmente anche seguiti da pernotto, in tale ultimo caso il padre il giorno seguente accompagnerà il figlio a scuola, salvo diverso accordo;
b) a fine settimana alternati, dal venerdì dopo l'uscita di scuola, oppure dal sabato mattina, a seconda dei turni di lavoro dei genitori, fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre per la l'orario di cena. c) durante il periodo di vacanza scolastica estiva (giugno-settembre) trascorrerà con Persona_1 almeno due settimane consecutive secondo accordi tra i genitori che gli stessi si comunicheranno reciprocamente ove possibile entro il 30 aprile di ogni anno.
d) I ricorrenti concordano che durante il predetto periodo di vacanza scolastica estiva, il minore possa frequentare il centro estivo, in periodo da concordarsi di anno in anno anche a seconda degli impegni lavorativi dei genitori.
e) trascorrerà con ciascun genitore le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 22 Persona_1 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ovvero secondo diversi accordi.
f) trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Persona_1 salvo diverso accordo.
g) Inoltre, trascorrerà con ciascun genitore i ponti e le festività infrasettimanali, Persona_1 salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori, in modo alternato, secondo il calendario ordinario, sulla base del weekend pertoccante, ovvero trascorreranno il ponte o la festività con il genitore con cui trascorreranno il weekend, salvo diverso accordo fra le parti;
h) trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con il genitore che non avrà Persona_1 il periodo pasquale, ove ciò sia consentito dagli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
i) Il giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno passare del tempo con Persona_1 lui;
mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore, se richiesto, potrà Persona_1 partecipare al compleanno indipendentemente dalla coincidenza con il giorno di spettanza dell'altro genitore, previa semplice comunicazione.
DÀ ATTO che entrambi i genitori dovranno condividere tutte le informazioni riguardanti il figlio
(es. scuola, insegnanti, attività, amici) ed entrambi dovranno essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
DÀ ATTO che il veicolo targato FY445PZ, cointestato ad entrambe le parti, resterà nella esclusiva disponibilità della NO , sulla quale graveranno gli oneri quali assicurazioni Parte_1
e/o CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere definito tra loro ogni reciproco rapporto personale di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra con riferimento alla convivenza more uxorio, salvo quanto in questa sede disciplinato.
DÀ ATTO che inoltre i ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità per il minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.7.2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 23711/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MILONE FABIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Parte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Controparte_1 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 08/10/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di
[...] Controparte_1 cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore , con residenza anagrafica e collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare anche separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio minore avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Così come a mantenere rapporti significati con le famiglie di origine di entrambi i genitori.
ASSEGNA in via definitiva, con tutti gli arredi che la compongono, la casa familiare sita in Pino
Torinese (TO), Via Chieri n.10, alla NO , già proprietaria della stessa, che Parte_1 ivi continuerà a risiedere con il figlio minore . Persona_1
DÀ ATTO che il Sig. se ne è già allontanato nel gennaio 2023 portando seco i propri beni CP_1 ed effetti personali. Il Sig. provvederà, secondo accordi con la NO CP_1 Parte_1
, a prelevare alcuni beni ancora presenti nella casa familiare.
[...] DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore quando lo avrà con sé.
DISPONE che vista la collocazione prevalente di presso la casa materna, il padre verserà Per_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà versata alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, come di legge.
DISPONE che inoltre i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, spese comunque preventivamente concordate o necessarie e comunque documentate, avuto riguardo al Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino 2016 da intendersi qui richiamato;
con rimborso del dovuto al genitore che lo ha anticipato entro la fine del mese successivo all'esibizione della documentazione giustificativa della spesa.
DÀ ATTO che entrambi i genitori sono concordi affinché il minore prosegua nelle attività extrascolastiche dallo stesso prescelte, al momento lo studio del pianoforte e quale sport il tennis.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito interamente dalla madre, NO;
il Sig. in tal senso presta sin d'ora Parte_1 CP_1 il consenso che confermerà se necessario presso gli Enti competenti ad autorizzare l'accredito della somma dovuta a titolo di assegno unico familiare. Ai fini fiscali, le detrazioni per il figlio minore a carico ove spettanti saranno fruite al 50 % tra le parti, così come le spese detraibili ad eccezione di quelle sostenute da uno dei due in via esclusiva e non rimborsabili. In ogni caso, essendo al momento il Sig. titolare di una polizza sanitaria assicurativa anche a favore del minore, sulla scorta CP_1 della stessa le parti disciplineranno, se del caso, di comune accordo la ripartizione delle spese mediche.
DISPONE che vista la collocazione prevalente del minore presso la casa materna, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le più ampie possibilità, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi ed anche tenuto conto delle esigenze e dei desideri di , oltre che compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Per_1
DISPONE che in difetto di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno secondo le seguenti modalità:
a) uno o due pomeriggi alla settimana, eventualmente anche seguiti da pernotto, in tale ultimo caso il padre il giorno seguente accompagnerà il figlio a scuola, salvo diverso accordo;
b) a fine settimana alternati, dal venerdì dopo l'uscita di scuola, oppure dal sabato mattina, a seconda dei turni di lavoro dei genitori, fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre per la l'orario di cena. c) durante il periodo di vacanza scolastica estiva (giugno-settembre) trascorrerà con Persona_1 almeno due settimane consecutive secondo accordi tra i genitori che gli stessi si comunicheranno reciprocamente ove possibile entro il 30 aprile di ogni anno.
d) I ricorrenti concordano che durante il predetto periodo di vacanza scolastica estiva, il minore possa frequentare il centro estivo, in periodo da concordarsi di anno in anno anche a seconda degli impegni lavorativi dei genitori.
e) trascorrerà con ciascun genitore le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 22 Persona_1 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ovvero secondo diversi accordi.
f) trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Persona_1 salvo diverso accordo.
g) Inoltre, trascorrerà con ciascun genitore i ponti e le festività infrasettimanali, Persona_1 salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori, in modo alternato, secondo il calendario ordinario, sulla base del weekend pertoccante, ovvero trascorreranno il ponte o la festività con il genitore con cui trascorreranno il weekend, salvo diverso accordo fra le parti;
h) trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con il genitore che non avrà Persona_1 il periodo pasquale, ove ciò sia consentito dagli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
i) Il giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno passare del tempo con Persona_1 lui;
mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore, se richiesto, potrà Persona_1 partecipare al compleanno indipendentemente dalla coincidenza con il giorno di spettanza dell'altro genitore, previa semplice comunicazione.
DÀ ATTO che entrambi i genitori dovranno condividere tutte le informazioni riguardanti il figlio
(es. scuola, insegnanti, attività, amici) ed entrambi dovranno essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
DÀ ATTO che il veicolo targato FY445PZ, cointestato ad entrambe le parti, resterà nella esclusiva disponibilità della NO , sulla quale graveranno gli oneri quali assicurazioni Parte_1
e/o CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere definito tra loro ogni reciproco rapporto personale di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra con riferimento alla convivenza more uxorio, salvo quanto in questa sede disciplinato.
DÀ ATTO che inoltre i ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità per il minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.7.2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.