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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Dotta Presidente dott. Monica Mastrandrea Giudice dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13050/2023 promossa da:
nata a [...]ù) il 29.09.1971, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Silvia Franceschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 16.6.2023, notificato il 30.6.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98”. Conclusioni di parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per
l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 150.7.2023, la sig.ra ha impugnato Parte_1 il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando l'assenza di pericolosità, come accertata dal
Magistrato di Sorveglianza;
il suo percorso integrativo in Italia e la presenza di familiari in Italia.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda, deducendo la sussistenza di una condanna per il reato in materia di stupefacenti alla pena di anni 7 di reclusione, emessa dalla Corte
d'Appello di Torino il 26.5.2015, e quella per furto di energia elettrica emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 14.3.2019 alla pena di mesi 3 di reclusione, nonché l'assenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di CP_1 che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 19.10.2021, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL
130/2020.
Sul punto si dà previamente atto dell'entrata in vigore dapprima del D.L.
4.10.2018 n. 113 convertito con L.
1.12.2018 n. 132 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi da quelli posti a base della domanda di protezione internazionale e, successivamente, del D.L. 21.10.2020 n. 130 che ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari...) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto la ricorrente ha depositato contratti di lavoro, successivi all'espiazione della pena in carcere e, in parte, ai domiciliari, le relative buste paga e l'estratto contributivo Inps (cfr. docc. 5 e 7), contratto di lavoro a tempo indeterminato del 1.10.2021, trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno in data 1.4.2023 (cfr. doc. 6), le relative buste paga e la CU 2024, relativa al 2023, da cui emerge un reddito di euro 17.210,71. La ricorrente ha anche dimostrato la presenza in
Italia della figlia e dei nipoti, nonché sorelle e un fratello divenuto cittadino italiano (cfr. docc. allegati al ricorso e depositati il 20.5.2025). ha depositato, inoltre, contratto di locazione e documentazione relativa all'acquisto di una casa all'asta (cfr. docc. 10 e 11)
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva integrazione sociale nel tessuto sociale, nonché la presenza di familiari, con la conseguenza che un eventuale allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in Italia.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che non ricorrano elementi ostativi al riconoscimento della protezione completare. Infatti, con riferimento alla condanna del 2015 per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, si osserva che il Magistrato di Sorveglianza (cfr. doc. 4), chiamato a valutare i presupposti dell'espulsione, come misura di sicurezza, ha accertato che la pericolosità sociale della ricorrente era “scemata”, in conseguenza del percorso successivo alla commissione del reato (in data
16.2.2012), del supporto di una parte dei familiari e dell'impegno lavorativo, all'epoca come badante, giungendo a revocare la relativa misura. Successivamente alla scarcerazione, la ricorrente ha effettivamente svolto diverse attività lavorative, conclusesi con la perfezione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancora in essere (cfr. CU 2024 e buste paga). La stessa ricorrente ha chiarito la circostanza dedotta dalla controparte e consistente nel fatto di essere stata bloccata alla dogana dell'aeroporto di Caselle con la somma di euro 10.000,00. La sig.ra Parte_1
infatti, all'udienza del 23.5.2025, ha dichiarato e comprovato di aver preso una somma in prestito in
Perù per aiutare la figlia ad acquistare una casa all'asta e l'impossibilità, in quanto priva di titolo di soggiorno, di utilizzare il suo conto corrente (cfr. docc. depositati in data 20.5.2025).
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce in favore della ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 26.5.2025. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Dotta Presidente dott. Monica Mastrandrea Giudice dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13050/2023 promossa da:
nata a [...]ù) il 29.09.1971, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Silvia Franceschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 16.6.2023, notificato il 30.6.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98”. Conclusioni di parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per
l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 150.7.2023, la sig.ra ha impugnato Parte_1 il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando l'assenza di pericolosità, come accertata dal
Magistrato di Sorveglianza;
il suo percorso integrativo in Italia e la presenza di familiari in Italia.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda, deducendo la sussistenza di una condanna per il reato in materia di stupefacenti alla pena di anni 7 di reclusione, emessa dalla Corte
d'Appello di Torino il 26.5.2015, e quella per furto di energia elettrica emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 14.3.2019 alla pena di mesi 3 di reclusione, nonché l'assenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di CP_1 che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 19.10.2021, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL
130/2020.
Sul punto si dà previamente atto dell'entrata in vigore dapprima del D.L.
4.10.2018 n. 113 convertito con L.
1.12.2018 n. 132 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi da quelli posti a base della domanda di protezione internazionale e, successivamente, del D.L. 21.10.2020 n. 130 che ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari...) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto la ricorrente ha depositato contratti di lavoro, successivi all'espiazione della pena in carcere e, in parte, ai domiciliari, le relative buste paga e l'estratto contributivo Inps (cfr. docc. 5 e 7), contratto di lavoro a tempo indeterminato del 1.10.2021, trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno in data 1.4.2023 (cfr. doc. 6), le relative buste paga e la CU 2024, relativa al 2023, da cui emerge un reddito di euro 17.210,71. La ricorrente ha anche dimostrato la presenza in
Italia della figlia e dei nipoti, nonché sorelle e un fratello divenuto cittadino italiano (cfr. docc. allegati al ricorso e depositati il 20.5.2025). ha depositato, inoltre, contratto di locazione e documentazione relativa all'acquisto di una casa all'asta (cfr. docc. 10 e 11)
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva integrazione sociale nel tessuto sociale, nonché la presenza di familiari, con la conseguenza che un eventuale allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in Italia.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che non ricorrano elementi ostativi al riconoscimento della protezione completare. Infatti, con riferimento alla condanna del 2015 per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, si osserva che il Magistrato di Sorveglianza (cfr. doc. 4), chiamato a valutare i presupposti dell'espulsione, come misura di sicurezza, ha accertato che la pericolosità sociale della ricorrente era “scemata”, in conseguenza del percorso successivo alla commissione del reato (in data
16.2.2012), del supporto di una parte dei familiari e dell'impegno lavorativo, all'epoca come badante, giungendo a revocare la relativa misura. Successivamente alla scarcerazione, la ricorrente ha effettivamente svolto diverse attività lavorative, conclusesi con la perfezione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancora in essere (cfr. CU 2024 e buste paga). La stessa ricorrente ha chiarito la circostanza dedotta dalla controparte e consistente nel fatto di essere stata bloccata alla dogana dell'aeroporto di Caselle con la somma di euro 10.000,00. La sig.ra Parte_1
infatti, all'udienza del 23.5.2025, ha dichiarato e comprovato di aver preso una somma in prestito in
Perù per aiutare la figlia ad acquistare una casa all'asta e l'impossibilità, in quanto priva di titolo di soggiorno, di utilizzare il suo conto corrente (cfr. docc. depositati in data 20.5.2025).
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce in favore della ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 26.5.2025. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio