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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. N. 4927/2025 R.G.
promossa da
Parte_1
- Appellante - rappresentato e difeso dall'Avv. U. Colabella CONTRO
Controparte_1
- Convenuto contumace -
In punto a: appello sanzioni amministrative codice della strada.
All'udienza del 3/12/2025 la causa, con rito a trattazione scritta, è stata assegnata a decisione, dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi degli artt. 437-438 C.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte appellante:
“1) Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
2) Condannare la appellata in persona del Prefetto p.t. al pagamento di spese, diritti e CP_1 onorari di causa e spese generali di studio e rimborso contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con DISTRAZIONE a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. avendone fatto anticipo compreso i contributi unificati, come da parametri sopra indicati e nota spese acclusa.
3) Ai sensi e per gli effetti della legge n. 488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è compreso nello scaglione da € 1'101,00 fino a € 5200,00 (contributo unificato di € 98,00 + 49,00 perché aumentato della metà = € 147,00).
4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, co. 3, n. 3, bis, c.p.c., si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità. In via istruttoria, con riserva di ogni altra richiesta che si rendesse necessaria pure a seguito del comportamento processuale delle parti: a) si chiede, ai sensi dell'art. 347 ultimo c. c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di 1°grado”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza. Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Oggetto della causa è un appello verso sentenza del Giudice di Pace relativa ad opposizione a sanzione amministrativa per varie Ordinanze ingiunzione (n.
00024371, 00024375, 00024377) tutte del 15/7/2024 Area III, che confermavano i verbali per violazione dell'art. 126 bis co. 2 CdS notificati al ricorrente.
Parte appellante lamenta quanto segue: <il giudice di 1°grado nulla ha motivato in ordine alla compensazione delle spese. infatti gli incisi riportati dal primo giudice: “si ritiene equa la spese giudizio”, e nel
pqm
:
“compensa le spese”, si risolvono in clausole di mero stile o in una motivazione del tutto "apparente" che ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito>>; lamenta, quindi, una motivazione sul punto palesemente illogica e contraria ai precetti sanciti dal codice di rito, segnatamente alla stregua dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
4. Per espressa dichiarazione dell'appellante, il presente giudizio di appello riguarda solo la mancata liquidazione di spese, onorari e competenze da parte del giudice di primo grado, in violazione del principio della soccombenza, in quanto, pur avendo accolto la domanda dell'appellante, ha compensato le spese del giudizio in base a ragioni non espressamente indicate nella sentenza oggi parzialmente impugnata.
5. In effetti, la decisione del primo giudice non è impugnata in punto alla decisione del merito della causa, che si è conclusa con l'annullamento del verbale.
Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata dopo l'annullamento dell'ingiunzione nel merito -per “mancanza dell'elemento probatorio”- vengono
2 compensate le spese processuali affermando che <Si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio>>; valutazione che, tuttavia, non viene minimamente accompagnata dell'indicazione delle ragioni per le quali ritenere equa la mancata liquidazione, ragioni che non sono ravvisabili dal tenore della restante motivazione, atteso che nel merito si è verificato un integrale accoglimento della domanda attorea, con un processo brevissimo.
Tale motivazione non è, quindi, supportata in fatto da motivazioni idonee, non essendo dato comprendere, da un lato, a quali motivi venga fatto riferimento né,
d'altro canto, esistendo in concreto alcun motivo.
Il Giudice di Pace non ha liquidato le spese di lite, spettanti invece alla parte ricorrente che ha dovuto fare ricorso alla difesa tecnica per ottenere la sentenza la cui unica causa è stato il comportamento dell'ente accertatore che non ha notificato in termini il verbale di accertamento;
in ogni caso il Giudice di Pace ha statuito l'evidente soccombenza nel merito della parte convenuta, che ha col suo comportamento dato luogo ad attività processuale e ad una sentenza, ma non ha liquidato le spese alla parte vittoriosa, mentre era diritto di essa ad averle, stante il ricorso all'assistenza del legale e il riconoscimento del suo diritto a proporlo (Cass.
VI, 2/11/2012, n. 18898).
6. secondo giurisprudenza consolidata e condivisa da questo stesso ufficio, <Il giudizio sulle spese processuali non è un giudizio equitativo e richiede adeguata motivazione (art. 92 C.p.c.), sicché a tal fine è insufficiente l'utilizzo di formule di stile>> (Trib. Modena -Pagliani- 12/10/2023, n. 1653; Trib. Modena -Cifarelli-
21/12/2023, n. 2219; Trib. Modena -Pagliani- 18/1/2024, n. 1073).
È evidente che l'utilizzo di una formula di stile non costituisce esplicitazione dei motivi di compensazione, i quali, in realtà, non vengono minimamente indicati, né sono ravvisabili dal tenore della restante motivazione, atteso che nel merito la decisione non trova esplicita e ragionevole spiegazione e, in effetti, non si giustifica alla luce delle risultanze di causa e dell'esito del giudizio: dal momento che la domanda è stata integralmente rigettata, dovevano essere rifuse le spese e, pertanto, sul punto, la sentenza va riformata e l'appello accolto, con conseguente condanna
3 dell'appellante alle spese di primo e secondo grado, che si liquidano come in dispositivo.
D'altronde, nessuna indicazione è espressa nella sentenza appellata, per cui il riferimento all'equità resta privo di senso in quanto elemento non conoscibile e non ricavabile dalla motivazione, a quale, anzi, essendo fondata sulla mancanza di prova, non lascia dubbi sulla rispondenza ad equità dell'obbligo di rifusione: sul punto la motivazione adottata dal primo giudicante non è supportata in fatto da ragioni effettive, non essendo dato comprendere, da un lato, a quali reali motivi venga fatto riferimento né, d'altro canto, esistendo in concreto alcun motivo. Se, infatti, la ragione implicita è da ricondurre al merito della domanda di annullamento, la formula non è, come si è visto, idonea;
se è da ricondurre ad altre circostanze, non è esplicitata e, quindi, la decisione sul punto è immotivata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Accoglie l'appello principale proposto da verso la sentenza n° 394 in Parte_1 data 22/7/2025 del Giudice di pace di e conseguentemente, in parziale CP_1 riforma della predetta sentenza, dichiara tenuta e condanna la a rifondere a Controparte_2 [...] le spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva Pt_1 somma di € 397,90, di cui € 51,90 per spese, oltre accessori dovuti come per legge;
dichiara tenuta e condanna la a rifondere a Controparte_2 [...] le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella Pt_1 complessiva somma di € 381,80, di cui € 49,80 per spese, oltre accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 3/12/2025.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. N. 4927/2025 R.G.
promossa da
Parte_1
- Appellante - rappresentato e difeso dall'Avv. U. Colabella CONTRO
Controparte_1
- Convenuto contumace -
In punto a: appello sanzioni amministrative codice della strada.
All'udienza del 3/12/2025 la causa, con rito a trattazione scritta, è stata assegnata a decisione, dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi degli artt. 437-438 C.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte appellante:
“1) Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
2) Condannare la appellata in persona del Prefetto p.t. al pagamento di spese, diritti e CP_1 onorari di causa e spese generali di studio e rimborso contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con DISTRAZIONE a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. avendone fatto anticipo compreso i contributi unificati, come da parametri sopra indicati e nota spese acclusa.
3) Ai sensi e per gli effetti della legge n. 488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è compreso nello scaglione da € 1'101,00 fino a € 5200,00 (contributo unificato di € 98,00 + 49,00 perché aumentato della metà = € 147,00).
4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, co. 3, n. 3, bis, c.p.c., si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità. In via istruttoria, con riserva di ogni altra richiesta che si rendesse necessaria pure a seguito del comportamento processuale delle parti: a) si chiede, ai sensi dell'art. 347 ultimo c. c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di 1°grado”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza. Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Oggetto della causa è un appello verso sentenza del Giudice di Pace relativa ad opposizione a sanzione amministrativa per varie Ordinanze ingiunzione (n.
00024371, 00024375, 00024377) tutte del 15/7/2024 Area III, che confermavano i verbali per violazione dell'art. 126 bis co. 2 CdS notificati al ricorrente.
Parte appellante lamenta quanto segue: <il giudice di 1°grado nulla ha motivato in ordine alla compensazione delle spese. infatti gli incisi riportati dal primo giudice: “si ritiene equa la spese giudizio”, e nel
pqm
:
“compensa le spese”, si risolvono in clausole di mero stile o in una motivazione del tutto "apparente" che ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito>>; lamenta, quindi, una motivazione sul punto palesemente illogica e contraria ai precetti sanciti dal codice di rito, segnatamente alla stregua dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
4. Per espressa dichiarazione dell'appellante, il presente giudizio di appello riguarda solo la mancata liquidazione di spese, onorari e competenze da parte del giudice di primo grado, in violazione del principio della soccombenza, in quanto, pur avendo accolto la domanda dell'appellante, ha compensato le spese del giudizio in base a ragioni non espressamente indicate nella sentenza oggi parzialmente impugnata.
5. In effetti, la decisione del primo giudice non è impugnata in punto alla decisione del merito della causa, che si è conclusa con l'annullamento del verbale.
Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata dopo l'annullamento dell'ingiunzione nel merito -per “mancanza dell'elemento probatorio”- vengono
2 compensate le spese processuali affermando che <Si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio>>; valutazione che, tuttavia, non viene minimamente accompagnata dell'indicazione delle ragioni per le quali ritenere equa la mancata liquidazione, ragioni che non sono ravvisabili dal tenore della restante motivazione, atteso che nel merito si è verificato un integrale accoglimento della domanda attorea, con un processo brevissimo.
Tale motivazione non è, quindi, supportata in fatto da motivazioni idonee, non essendo dato comprendere, da un lato, a quali motivi venga fatto riferimento né,
d'altro canto, esistendo in concreto alcun motivo.
Il Giudice di Pace non ha liquidato le spese di lite, spettanti invece alla parte ricorrente che ha dovuto fare ricorso alla difesa tecnica per ottenere la sentenza la cui unica causa è stato il comportamento dell'ente accertatore che non ha notificato in termini il verbale di accertamento;
in ogni caso il Giudice di Pace ha statuito l'evidente soccombenza nel merito della parte convenuta, che ha col suo comportamento dato luogo ad attività processuale e ad una sentenza, ma non ha liquidato le spese alla parte vittoriosa, mentre era diritto di essa ad averle, stante il ricorso all'assistenza del legale e il riconoscimento del suo diritto a proporlo (Cass.
VI, 2/11/2012, n. 18898).
6. secondo giurisprudenza consolidata e condivisa da questo stesso ufficio, <Il giudizio sulle spese processuali non è un giudizio equitativo e richiede adeguata motivazione (art. 92 C.p.c.), sicché a tal fine è insufficiente l'utilizzo di formule di stile>> (Trib. Modena -Pagliani- 12/10/2023, n. 1653; Trib. Modena -Cifarelli-
21/12/2023, n. 2219; Trib. Modena -Pagliani- 18/1/2024, n. 1073).
È evidente che l'utilizzo di una formula di stile non costituisce esplicitazione dei motivi di compensazione, i quali, in realtà, non vengono minimamente indicati, né sono ravvisabili dal tenore della restante motivazione, atteso che nel merito la decisione non trova esplicita e ragionevole spiegazione e, in effetti, non si giustifica alla luce delle risultanze di causa e dell'esito del giudizio: dal momento che la domanda è stata integralmente rigettata, dovevano essere rifuse le spese e, pertanto, sul punto, la sentenza va riformata e l'appello accolto, con conseguente condanna
3 dell'appellante alle spese di primo e secondo grado, che si liquidano come in dispositivo.
D'altronde, nessuna indicazione è espressa nella sentenza appellata, per cui il riferimento all'equità resta privo di senso in quanto elemento non conoscibile e non ricavabile dalla motivazione, a quale, anzi, essendo fondata sulla mancanza di prova, non lascia dubbi sulla rispondenza ad equità dell'obbligo di rifusione: sul punto la motivazione adottata dal primo giudicante non è supportata in fatto da ragioni effettive, non essendo dato comprendere, da un lato, a quali reali motivi venga fatto riferimento né, d'altro canto, esistendo in concreto alcun motivo. Se, infatti, la ragione implicita è da ricondurre al merito della domanda di annullamento, la formula non è, come si è visto, idonea;
se è da ricondurre ad altre circostanze, non è esplicitata e, quindi, la decisione sul punto è immotivata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Accoglie l'appello principale proposto da verso la sentenza n° 394 in Parte_1 data 22/7/2025 del Giudice di pace di e conseguentemente, in parziale CP_1 riforma della predetta sentenza, dichiara tenuta e condanna la a rifondere a Controparte_2 [...] le spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva Pt_1 somma di € 397,90, di cui € 51,90 per spese, oltre accessori dovuti come per legge;
dichiara tenuta e condanna la a rifondere a Controparte_2 [...] le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella Pt_1 complessiva somma di € 381,80, di cui € 49,80 per spese, oltre accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 3/12/2025.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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