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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Presidente ,
visti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. , visto l'art. 170 DPR 115/2002 , visto l'art. 15 D.Lgs
150/2011
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
Avv.to , in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spoleto via Filitteria n. 27
E
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Perugia presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Perugia
via degli Offici n. 14
Causa posta in deliberazione all'udienza del 22.10.2025 con l'invio di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c.
Esaminati gli atti,
pagina 1 di 3 rilevata la tempestività dell'opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice di Pace di Spoleto ha liquidato a favore del difensore di , ammesso al gratuito patrocinio , con Parte_2
riferimento al procedimento n. 1011/2023 , l'importo complessivo di euro 165,00 oltre euro 24,75 per spese generali , oltre IVA e CAP,
rilevato che “La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R.
n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” ( Cass. Civ. n. 13666/2023) ,
che , alla luce della pronuncia di cui sopra, diventa irrilevante l'eccezione proposta dal con CP_1 riguardo all'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace n. 91/2025 emessa nell'ambito del procedimento n. 1011/2023 con la quale la è stata Controparte_2 condannata al pagamento, a favore dell'Erario, a titolo di spese processuali, l'importo complessivo di euro 189,75 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, che, infatti, la sentenza che pronuncia sul procedimento è altro rispetto al decreto di liquidazione e nessuna connessione può esservi tra i due provvedimenti rimanendo all'Erario la possibilità di rivalsa, rilevato che il Giudice di Pace ha effettivamente errato nell'individuare il parametro di valore con riferimento al quale ha effettuato la liquidazione del compenso al difensore con riguardo al procedimento sopra citato n. 1011/2025, che, infatti, il valore della causa ammontava ad euro 6.107,80 , oltre interessi , relativo all'importo del decreto ingiuntivo opposto,
che il D.M. 55/2014 prevede, nei valori medi, euro 425,00 per la fase dello studio, euro 352 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 746,00 per la decisione ,
che l'importo complessivo è , pertanto, pari ad euro 2090,00 ,
che a tale importo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 130 DPR 115/2002, che, pertanto all'avv.to deve essere liquidato l'importo di euro 1045,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CAP come per legge,
che il ha , comunque, in via subordinata chiesto la liquidazione ritenuta congrua, CP_1
che ciò consente di compensare le spese tra le parti, pagina 2 di 3
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione svolta dall'avv.to avverso il decreto del Giudice Parte_1
di Pace di Spoleto con riferimento alla liquidazione dei compensi dello stesso avvocato , quale difensore di nell'ambito del procedimento n. 1011/2025 , per l'effetto liquida a Parte_2
favore dell' l'importo di euro 1045,00 oltre rimborso forfettario al 15% Parte_1
per spese generali, IVA e CAP come per legge ,
compensa le spese tra le parti .
Spoleto 18.11.2025
Il Presidente
UD TT
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Presidente ,
visti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. , visto l'art. 170 DPR 115/2002 , visto l'art. 15 D.Lgs
150/2011
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
Avv.to , in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spoleto via Filitteria n. 27
E
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Perugia presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Perugia
via degli Offici n. 14
Causa posta in deliberazione all'udienza del 22.10.2025 con l'invio di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c.
Esaminati gli atti,
pagina 1 di 3 rilevata la tempestività dell'opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice di Pace di Spoleto ha liquidato a favore del difensore di , ammesso al gratuito patrocinio , con Parte_2
riferimento al procedimento n. 1011/2023 , l'importo complessivo di euro 165,00 oltre euro 24,75 per spese generali , oltre IVA e CAP,
rilevato che “La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R.
n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” ( Cass. Civ. n. 13666/2023) ,
che , alla luce della pronuncia di cui sopra, diventa irrilevante l'eccezione proposta dal con CP_1 riguardo all'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace n. 91/2025 emessa nell'ambito del procedimento n. 1011/2023 con la quale la è stata Controparte_2 condannata al pagamento, a favore dell'Erario, a titolo di spese processuali, l'importo complessivo di euro 189,75 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, che, infatti, la sentenza che pronuncia sul procedimento è altro rispetto al decreto di liquidazione e nessuna connessione può esservi tra i due provvedimenti rimanendo all'Erario la possibilità di rivalsa, rilevato che il Giudice di Pace ha effettivamente errato nell'individuare il parametro di valore con riferimento al quale ha effettuato la liquidazione del compenso al difensore con riguardo al procedimento sopra citato n. 1011/2025, che, infatti, il valore della causa ammontava ad euro 6.107,80 , oltre interessi , relativo all'importo del decreto ingiuntivo opposto,
che il D.M. 55/2014 prevede, nei valori medi, euro 425,00 per la fase dello studio, euro 352 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 746,00 per la decisione ,
che l'importo complessivo è , pertanto, pari ad euro 2090,00 ,
che a tale importo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 130 DPR 115/2002, che, pertanto all'avv.to deve essere liquidato l'importo di euro 1045,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CAP come per legge,
che il ha , comunque, in via subordinata chiesto la liquidazione ritenuta congrua, CP_1
che ciò consente di compensare le spese tra le parti, pagina 2 di 3
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione svolta dall'avv.to avverso il decreto del Giudice Parte_1
di Pace di Spoleto con riferimento alla liquidazione dei compensi dello stesso avvocato , quale difensore di nell'ambito del procedimento n. 1011/2025 , per l'effetto liquida a Parte_2
favore dell' l'importo di euro 1045,00 oltre rimborso forfettario al 15% Parte_1
per spese generali, IVA e CAP come per legge ,
compensa le spese tra le parti .
Spoleto 18.11.2025
Il Presidente
UD TT
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