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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4974/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 00267663 39 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.10.2025 Ricorrente_1 ha riassunto la causa già incardinanta dinanzi alla Corte di Giustizia di Napoli dichiaratasi incompetente per territorio. la ricorrente, con ricorso notificato il 11/10/2025 all'Agente della Riscossione agisce per l'annullamento della cartella di pagamento 100 2024 00267663
39 000 emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di Salerno concernente il bollo auto per l'anno 2017.
I motivi posti a base del ricorso riguardano la prescrizione del credito, la decadenza e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso deve essere accolto.
Infondate sono le eccezioni di prescrizione e decadenza in quanto, il periodo di sospensiva dettato dalla normativa emergenziale, supera i 500 giorni pertanto nulla è prescritto e alcuna decadenza può essere ravvisata.
Quanto alla notifica degli atti prodromici parte convenuta nulla ha prodotto che possa utilmente contrastare l'eccezione e dimostrare una corretta notifica di atti presupposti alla cartella. Regione
Campania non ha inteso costituirsi.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica così decide:
accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite in misura di euro 300,00 oltre accessori come per legge.
Il GiudiceDr. Francesca Tritto
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4974/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 00267663 39 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.10.2025 Ricorrente_1 ha riassunto la causa già incardinanta dinanzi alla Corte di Giustizia di Napoli dichiaratasi incompetente per territorio. la ricorrente, con ricorso notificato il 11/10/2025 all'Agente della Riscossione agisce per l'annullamento della cartella di pagamento 100 2024 00267663
39 000 emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di Salerno concernente il bollo auto per l'anno 2017.
I motivi posti a base del ricorso riguardano la prescrizione del credito, la decadenza e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso deve essere accolto.
Infondate sono le eccezioni di prescrizione e decadenza in quanto, il periodo di sospensiva dettato dalla normativa emergenziale, supera i 500 giorni pertanto nulla è prescritto e alcuna decadenza può essere ravvisata.
Quanto alla notifica degli atti prodromici parte convenuta nulla ha prodotto che possa utilmente contrastare l'eccezione e dimostrare una corretta notifica di atti presupposti alla cartella. Regione
Campania non ha inteso costituirsi.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica così decide:
accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite in misura di euro 300,00 oltre accessori come per legge.
Il GiudiceDr. Francesca Tritto