Art. 3.
La voce "ex 751.- Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati ne' compresi altrove", di cui all' articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757 , modificato dall' articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267 , e' cosi' modificata:
"Ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati ne' compresi altrove".
La voce "ex 751.- Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati ne' compresi altrove", di cui all' articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757 , modificato dall' articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267 , e' cosi' modificata:
"Ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati ne' compresi altrove".