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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1277/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6193/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IMP SOST REDD 2008
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IMP.REG.2015-18
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IMPOS.SOST.REDD 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 RIT FONT REDD 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 RIT.FONT.RED. 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 TAS.AUT.2016-19
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2002 - INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2003
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2008
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2002
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2003
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2002
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2003
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 REC.CREDITO.IMP 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 REC.CREDITO.IMP 2002
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 REC.CREDITO.IMP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6193/2025 R.G.R., notificato e depositato in data 13/10/2025, il Sig. Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259020148885000, notificatagli in data 14/07/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 500.802,64, relativa a diverse cartelle di pagamento emesse per imposte, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2001 al 2022.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In conseguenza di ciò, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali, specificando la decorrenza del termine decennale per IRPEF e
IVA, quinquennale per IRAP e triennale per la tassa automobilistica. In particolare, per le cartelle indicate ai numeri da 1 a 8 dell'atto di intimazione, ha rilevato il decorso di oltre dieci anni tra le asserite date di notifica e la notifica dell'intimazione impugnata. Per le cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni dal 2016 al 2019, ha sostenuto che il termine di prescrizione triennale fosse già maturato al momento della notifica delle cartelle stesse. Il ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto, evidenziando il grave pregiudizio derivante dall'ingente somma richiesta e la propria precaria condizione economica, che lo ha indotto a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita in giudizio in data 31/12/2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione relative ai crediti iscritti nei ruoli nn. 1-8, in quanto le relative cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non erano state impugnate e dovevano pertanto considerarsi definitive. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di intimazione, affermando di aver regolarmente notificato tutte le cartelle presupposte. Ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione decennale, documentando una serie di atti interruttivi (ulteriori intimazioni di pagamento e preavvisi di ipoteca) notificati nel corso degli anni, idonei a impedire il compimento del termine. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 9/2026 del 07/01/2026, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. In data 13/01/2026, la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente.
All'udienza dell'11/02/2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Sulla validità della notifica delle cartelle presupposte e sulla prescrizione dei crediti per IRPEF, IVA e IRAP
(cartelle nn. 1-8)
Il ricorrente contesta in via principale la validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione, da cui deriverebbe l'illegittimità dell'atto consequenziale e la prescrizione dei crediti.
La doglianza è infondata.
L'omissione o l'invalidità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio che comporta la nullità dell'atto consequenziale e può essere fatto valere impugnando quest'ultimo. Tuttavia, nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha puntualmente documentato l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento indicate ai numeri da 1 a 8, indicando le relative date e modalità.
A fronte di tale produzione documentale, il ricorrente si è limitato a una contestazione generica, senza fornire elementi specifici volti a dimostrare la mancata conoscenza degli atti o a contestare la conformità delle copie prodotte agli originali.
La consegna di un atto al domicilio del destinatario fa presumere la sua conoscenza, e l'onere di provare il contrario grava sul destinatario stesso. Pertanto, le cartelle di pagamento nn.
1-8 devono ritenersi ritualmente notificate e, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive, con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva in esse contenuta.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica delle predette cartelle. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IVA e IRAP si prescrive nel termine ordinario decennale.
Il ricorrente sostiene che tale termine, decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella (avvenuta tra il
2006 e il 2012), fosse ampiamente spirato al momento della notifica dell'intimazione qui impugnata
(14/07/2025).
Anche tale eccezione è infondata.
L'agente della riscossione ha dimostrato, per ciascuno dei crediti in esame, il compimento di una serie di atti interruttivi della prescrizione. L'intimazione di pagamento e la comunicazione di iscrizione ipotecaria sono atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, in quanto manifestano in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Per effetto dell'interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione dalla data dell'atto interruttivo.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, emerge che per ciascuna delle cartelle nn.
1-8 il termine decennale non è mai interamente decorso tra un atto interruttivo e il successivo, fino a giungere all'odierna intimazione di pagamento. Per la cartella n. 29320060010056423, notificata l'11/10/2006, la prescrizione è stata interrotta da intimazioni notificate il 03/05/2011 e il 20/11/2015. Il periodo intercorso tra l'ultimo atto interruttivo (20/11/2015) e la notifica dell'intimazione impugnata (14/07/2025) è inferiore a dieci anni. Analogo ragionamento si applica a tutte le altre cartelle del medesimo gruppo.
Ne consegue che le pretese relative alle cartelle nn.
1-8 non sono estinte per prescrizione.
Sulla prescrizione dei crediti per tassa automobilistica (cartelle nn. 12, 14, 15 e 16)
Il ricorso è invece fondato per quanto concerne la pretesa relativa alla tassa automobilistica per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019.
Il ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione triennale, maturato prima della notifica delle relative cartelle di pagamento. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella propria memoria difensiva, non ha contestato la durata triennale del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie, limitandosi a indicare le date di notifica delle cartelle.
Pertanto, sulla base di tale incontestato presupposto, si osserva quanto segue:
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2016 (cartella n. 29320210128241958000), il termine triennale di prescrizione è spirato il 31/12/2019. La notifica della cartella, avvenuta il 27/03/2023, è dunque tardiva.
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2017 (cartella n. 29320200053485343000), il termine triennale
è spirato il 31/12/2020. La notifica della cartella, avvenuta il 23/09/2023, è tardiva.
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2018 (cartella n. 29320210148367360000), il termine triennale
è spirato il 31/12/2021. La notifica della cartella, avvenuta il 03/03/2023, è tardiva.
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019 (cartella n. 29320220049816758000), il termine triennale
è spirato il 31/12/2022. La notifica della cartella, avvenuta il 03/03/2023, è tardiva.
In assenza di qualsivoglia allegazione o prova di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'agente della riscossione, l'eccezione del contribuente va accolta. L'atto di intimazione impugnato deve, pertanto, essere annullato limitatamente alle somme richieste a titolo di tassa automobilistica per le annualità dal 2016 al 2019.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
1. Annulla l'intimazione di pagamento n. 29320259020148885000 limitatamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;
2. Rigetta il ricorso per il resto;
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 11/02/2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6193/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IMP SOST REDD 2008
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IMP.REG.2015-18
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IMPOS.SOST.REDD 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 RIT FONT REDD 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 RIT.FONT.RED. 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 TAS.AUT.2016-19
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2002 - INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2003
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRPEF-ALTRO 2008
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2002
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2003
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IVA-ALTRO 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2002
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2003
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2004
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 IRAP 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 REC.CREDITO.IMP 2001
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 REC.CREDITO.IMP 2002
- INT. PAGAMENTO n. 29320259020148885000 REC.CREDITO.IMP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6193/2025 R.G.R., notificato e depositato in data 13/10/2025, il Sig. Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259020148885000, notificatagli in data 14/07/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 500.802,64, relativa a diverse cartelle di pagamento emesse per imposte, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2001 al 2022.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In conseguenza di ciò, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali, specificando la decorrenza del termine decennale per IRPEF e
IVA, quinquennale per IRAP e triennale per la tassa automobilistica. In particolare, per le cartelle indicate ai numeri da 1 a 8 dell'atto di intimazione, ha rilevato il decorso di oltre dieci anni tra le asserite date di notifica e la notifica dell'intimazione impugnata. Per le cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni dal 2016 al 2019, ha sostenuto che il termine di prescrizione triennale fosse già maturato al momento della notifica delle cartelle stesse. Il ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto, evidenziando il grave pregiudizio derivante dall'ingente somma richiesta e la propria precaria condizione economica, che lo ha indotto a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita in giudizio in data 31/12/2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione relative ai crediti iscritti nei ruoli nn. 1-8, in quanto le relative cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non erano state impugnate e dovevano pertanto considerarsi definitive. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di intimazione, affermando di aver regolarmente notificato tutte le cartelle presupposte. Ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione decennale, documentando una serie di atti interruttivi (ulteriori intimazioni di pagamento e preavvisi di ipoteca) notificati nel corso degli anni, idonei a impedire il compimento del termine. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 9/2026 del 07/01/2026, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. In data 13/01/2026, la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente.
All'udienza dell'11/02/2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Sulla validità della notifica delle cartelle presupposte e sulla prescrizione dei crediti per IRPEF, IVA e IRAP
(cartelle nn. 1-8)
Il ricorrente contesta in via principale la validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione, da cui deriverebbe l'illegittimità dell'atto consequenziale e la prescrizione dei crediti.
La doglianza è infondata.
L'omissione o l'invalidità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio che comporta la nullità dell'atto consequenziale e può essere fatto valere impugnando quest'ultimo. Tuttavia, nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha puntualmente documentato l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento indicate ai numeri da 1 a 8, indicando le relative date e modalità.
A fronte di tale produzione documentale, il ricorrente si è limitato a una contestazione generica, senza fornire elementi specifici volti a dimostrare la mancata conoscenza degli atti o a contestare la conformità delle copie prodotte agli originali.
La consegna di un atto al domicilio del destinatario fa presumere la sua conoscenza, e l'onere di provare il contrario grava sul destinatario stesso. Pertanto, le cartelle di pagamento nn.
1-8 devono ritenersi ritualmente notificate e, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive, con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva in esse contenuta.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica delle predette cartelle. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IVA e IRAP si prescrive nel termine ordinario decennale.
Il ricorrente sostiene che tale termine, decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella (avvenuta tra il
2006 e il 2012), fosse ampiamente spirato al momento della notifica dell'intimazione qui impugnata
(14/07/2025).
Anche tale eccezione è infondata.
L'agente della riscossione ha dimostrato, per ciascuno dei crediti in esame, il compimento di una serie di atti interruttivi della prescrizione. L'intimazione di pagamento e la comunicazione di iscrizione ipotecaria sono atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, in quanto manifestano in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Per effetto dell'interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione dalla data dell'atto interruttivo.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, emerge che per ciascuna delle cartelle nn.
1-8 il termine decennale non è mai interamente decorso tra un atto interruttivo e il successivo, fino a giungere all'odierna intimazione di pagamento. Per la cartella n. 29320060010056423, notificata l'11/10/2006, la prescrizione è stata interrotta da intimazioni notificate il 03/05/2011 e il 20/11/2015. Il periodo intercorso tra l'ultimo atto interruttivo (20/11/2015) e la notifica dell'intimazione impugnata (14/07/2025) è inferiore a dieci anni. Analogo ragionamento si applica a tutte le altre cartelle del medesimo gruppo.
Ne consegue che le pretese relative alle cartelle nn.
1-8 non sono estinte per prescrizione.
Sulla prescrizione dei crediti per tassa automobilistica (cartelle nn. 12, 14, 15 e 16)
Il ricorso è invece fondato per quanto concerne la pretesa relativa alla tassa automobilistica per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019.
Il ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione triennale, maturato prima della notifica delle relative cartelle di pagamento. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella propria memoria difensiva, non ha contestato la durata triennale del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie, limitandosi a indicare le date di notifica delle cartelle.
Pertanto, sulla base di tale incontestato presupposto, si osserva quanto segue:
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2016 (cartella n. 29320210128241958000), il termine triennale di prescrizione è spirato il 31/12/2019. La notifica della cartella, avvenuta il 27/03/2023, è dunque tardiva.
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2017 (cartella n. 29320200053485343000), il termine triennale
è spirato il 31/12/2020. La notifica della cartella, avvenuta il 23/09/2023, è tardiva.
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2018 (cartella n. 29320210148367360000), il termine triennale
è spirato il 31/12/2021. La notifica della cartella, avvenuta il 03/03/2023, è tardiva.
• Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019 (cartella n. 29320220049816758000), il termine triennale
è spirato il 31/12/2022. La notifica della cartella, avvenuta il 03/03/2023, è tardiva.
In assenza di qualsivoglia allegazione o prova di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'agente della riscossione, l'eccezione del contribuente va accolta. L'atto di intimazione impugnato deve, pertanto, essere annullato limitatamente alle somme richieste a titolo di tassa automobilistica per le annualità dal 2016 al 2019.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
1. Annulla l'intimazione di pagamento n. 29320259020148885000 limitatamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;
2. Rigetta il ricorso per il resto;
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 11/02/2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello