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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello in revocazione iscritto al n. 456/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4245/2023, emessa dalla Corte di Appello di Napoli - IX Sezione Civile-, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.4289/2018 a cui veniva riunito R.G.
n.4353/2018, assunto in decisione il 14.3.2025, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura allegata agli atti, dall'avv. Carmela Trotta, (C.F.
C.F._2
APPELLANTE INCIDENTALE in revocazione
E
in persona del Controparte_1
p.t.; Controparte_2 Controparte_3 , in persona del Ministro p.t.;
[...] [...]
, in Controparte_4
persona del p.t.; CP_5 Controparte_6
, in persona del Ministro p.t.
[...]
APPELLANTI in revocazione contumaci
Oggetto: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 4245/2023 di questa Corte.
Conclusioni:
per : “ … - previa revocazione della sentenza Parte_1
n.4245/2023 (R.G. n.4289/2018 a cui veniva riunito r.g. n.4353/2018) emessa dalla Corte di appello di Napoli, sia accolto l'appello incidentale promosso dal Dott. , il cui esame è risultato Parte_1
omesso.
- Il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari, in favore del difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
unitamente a , Parte_1 CP_7 [...]
CP_8 Controparte_9 Controparte_10
E convenivano, innanzi al Parte_2 Parte_3
Tribunale di Napoli, la nonché il Controparte_1
Il Controparte_11 Controparte_3
e il , per il riconoscimento
[...] Controparte_6
pag. 2/15 dell'adeguata remunerazione per la formazione specialistica effettuata nel periodo intercorrente dal 1983 e sino al 1990/91, così come previsto e disposto dalla normativa comunitaria (Direttive nn.75/362/CEE; 75/363 e
82/76 CEE sistematicamente coordinate con la Direttiva 93/16 CEE) e per l'effetto la condanna delle Amministrazioni convenute - a titolo di risarcimento “per la mancata e/o ritardata attuazione delle accennate direttive” e/o per l'adempimento - alla somma di € 11.103,82 (pari lire
21.500.000), ex D.lgs. n.257/91 e/o € 6.713. 94 ex L. n.370/99 per ogni anno di frequentazione del corso di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano le Amministrazioni convenute, chiedendone il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., emessa il 12.07.2018, così provvedeva:
«1) accoglie la domanda proposta da e e, CP_7 Controparte_8
per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore della , della somma di € 26.855,76 ed, in CP_7
favore dello della somma di € 33.569,70, oltre interessi legali a CP_8
decorrere dal 13.05.2002 al soddisfo;
2) rigetta le domande degli altri ricorrenti;
3) condanna la presidenza del consiglio al pagamento, in favore di e , delle spese del procedimento che CP_7 Controparte_8
liquida in complessivi € 4.571,00 di cui € 366,00 per spese ed € 4.205,00, per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con l'attribuzione all'avv. Carmela
Trotta;
pag. 3/15 4) dichiara interamente compensate le spese nel rapporto tra le altre parti».
In particolare, la domanda proposta, tra l'altro, da Parte_1
veniva rigettata con le seguenti motivazioni: <<… il diritto alla remunerazione non spetta a coloro che hanno frequentato una formazione iniziata in epoca antecedente al 1.1,1982. Infatti riconoscere il suddetto diritto anche a coloro che iniziarono i corsi prima della suddetta data, implicherebbe un'applicazione retroattiva della direttiva 82/76 CEE.
Quest'ultima, invece, in mancanza, di specifiche previsioni al riguardo, si applica a partire dalla sua entrata in vigore, sicchè non concerne i corsi di formazione iniziati in epoca precedente. Facendo, dunque, applicazione dei richiamati principi, deve escludersi il diritto al risarcimento dei danni in favore dei suindicati ricorrenti, i quali, come detto, si sono iscritti al primo anno del corso di specializzazione nel 1980 e nel 198 1. Ed è appena il caso di osservare che il diritto va escluso anche per gli anni di frequentazione successivi al 1981, non potendo il comportamento dello
Stato essere colpito da illegittimità sopravvenuta, atteso il carattere unitario del corso (né il diritto può valere per gli anni successivi a tale data, perché il corso va valutato nella sua unitarietà e, al momento del suo inizio, lo specializzando non aveva ancora alcun concreto diritto alla remunerazione. Ne consegue che il diversificato trattamento degli specializzandi in ragione dell'anno di iscrizione al corso risponde alla necessità della considerazione unitaria dello stesso…>>.
Avverso l'ordinanza detta, interponeva appello la Controparte_1
nei confronti esclusivamente di e
[...] Controparte_8
pag. 4/15 , con atto notificato il 3.9.2018 (procedimento iscritto CP_7
al R.G. n.4353/2018).
Con autonomo appello (procedimento iscritto al R.G. n.4289/2018), avverso la medesima ordinanza, con unita istanza di riunione dell'altro appello principale notificato, il medesimo giorno, dalla , CP_1
, CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 Parte_2 Parte_3
contestavano il rigetto della domanda proposta per il riconoscimento dell'adeguata remunerazione per la formazione specialistica effettuata nel periodo intercorrente dal 1978 al 1982.
Nel giudizio di appello promosso dalla Controparte_1
(procedimento iscritto R.G. n.4353/2018) si costituiva altresì
[...]
l'odierno appellante in revocazione in data Parte_1
10.09.2018, il quale proponeva gravame incidentale per l'accoglimento della domanda di risarcimento, deducendo a sostegno: <<…l'ordinanza impugnata non è condivisibile laddove, pur riconoscendo fondato Il merito della pretesa, sia in fatto che diritto, la rigetta in quanto il ricorrente ha avuto la “sfortuna” di iscriversi in anni antecedenti al 1982, dando una interpretazione fuorviante e contraddittoria - e non certamente
“comunitariamente” orientata e coerente con lo spirito e lo scopo delle direttive europee in questione e della stessa sentenza della CGE n.616 del
24.1.2018 che si è pronunciata su precisi questi posti dalla Corte di
Cassazione a SS.UU. con la nota ordinanza n.2358 del 21.11.2016. Difatti
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza in commento, è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla giusta remunerazione dei medici specializzandi ed in particolare, sul diritto dei medici (ormai ex)
pag. 5/15 specializzandi degli anni dal 1978 al 1982. Tecnicamente le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiesto alla Corte di chiarire se fosse possibile applicare la direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di quest'ultima e terminate dopo tale data, riconoscendo, dunque, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento anche ai soggetti che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 e, dunque, dell'emanazione della direttiva stessa. La risposta della CGE è stata positiva ed in linea con altra pronuncia, la prima storica in assoluto, della
Cassazione. In particolare La decisione della CGE, segue la sentenza della
Cassazione del maggio 2015, che ha stabilito, per la prima volta in Italia, che "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.
76/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla
Corte di Giustizia (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il
1991, spetta anche ai medici specializzandi che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, attesa l'assenza, nelle citate direttive, di una limitazione della platea dei beneficiari del diritto alla retribuzione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983, e, comunque, dovendosi ritenere una diversa interpretazione in contrasto con il criterio - funzionale al ristoro di tutti i danneggiati per il ritardo del legislatore - dell'applicazione cd. retroattiva
e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha confermato così la decisione della
pag. 6/15 Cassazione del maggio 2015 n.10612 (a cui si è uniformata Cass. 2.9.2015
n.17434) e superato le decisioni negative del 2016 della stessa Corte, estendendone il raggio di applicazione a qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista che sia iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi… 'errore in cui è incorso il tribunale è stato quello di individuare come elemento discriminante “l'anno di iscrizione”
(non suffragato, peraltro, da alcuna norma e/o disposizione di legge) e non
(come coerentemente avrebbe, invece, dovuto fare) la circostanza della sussistenza della formazione specialistica proseguita e conclusasi successivamente alla data del 31 dicembre 1982 (termine ultimo fissato agli Stati membri per adottare le misure di attuazione previste dalla
Direttiva 82/736. In altri termini il diritto all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi introdotto dalla Direttiva 76/82 (modificativa della
Direttiva 75/363) si applica anche ai corsi di formazione a tempo pieno o ridotto, iniziati nell'anno 1982 e proseguiti fino al 1990 ( quindi anche a coloro che hanno iniziato a frequentare un corso di formazione prima del
31.12.1982 e l'hanno concluso successivamente, non operando alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione).>>.
In data 05.02.2019 il procedimento iscritto R.G. n.4353/2018 veniva riunito d'ufficio al procedimento iscritto R.G. n. 4289/2018.
L'adita Corte definiva il giudizio emettendo la sentenza n° 4245/2023, con la quale così provvedeva:
“A) Rigetta l'appello proposto da e;
CP_7 Controparte_8
pag. 7/15 B) In accoglimento del gravame proposto dalla Controparte_1
ac- coglie la domanda proposta da e da
[...] CP_7
e, per l'effetto, con- danna la Controparte_8 Controparte_1
al pagamento della minor somma, rispetto quanto riconosciuto
[...]
in primo grado, in favore di di €. 23.498,79 e, in favore di CP_7
di €. 30.212,73, oltre interessi legali a decorrere dal Controparte_8
13.5.2002 al saldo;
C) In accoglimento del gravame proposto da
[...]
, , CP_9 Parte_4 Parte_2 Parte_3
accoglie la domanda da loro proposta e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di €.10.630,31 oltre interessi legali a decorrere dal CP_9
15.5.2002 al saldo, in favore di della somma di Controparte_10
€.10.630,31 oltre interessi legali a decorrere dal 15.5.2002 al saldo, in favore di della somma di €.22.939,09 oltre interessi legali Parte_2
a decorrere dal 18.6.2008 al saldo, in favore di della Parte_3
somma di €.19.582,15 oltre interessi legali a decorrere dal 18.6.2008 al saldo;
D) Compensa tra le parti le spese di lite del grado… .”
La Corte limitatamente a Controparte_9 CP_10
, , accoglieva il
[...] Parte_2 Parte_3
motivo di gravame richiamando il principio di diritto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la quale, con sentenza n.20278/2022 aveva risolto la quaestio nei seguenti termini << ... il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76 CEE riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n.75/363/CEE spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici
pag. 8/15 anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 01.01.1983 e fino alla conclusione della formazione stessa che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della Dir. 75/362/CEE; in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 12.07.2018, condannava la al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
per dal gennaio 1983 al luglio 1984, 19 mesi € 10.630,31; Controparte_9
per dal gennaio 1983 al luglio 1984, 19 mesi, € Controparte_10
10.630,31; per dal gennaio 1983 al giugno 1986, 42 mesi € Parte_2
22.939,09; per , dal gennaio 1983 al novembre 1985, 35 Parte_3
mesi € 19.582,15.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 06.10.2023, con citazione notificata il 26.1.2024 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. interponeva appello in revocazione ai Parte_1
sensi dell'art. 395 n. 5, per il motivo infra indicato, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, … previa revocazione della sentenza medesima, sia accolto l'appello incidentale promosso dal Dott. (il cui esame è risultato Parte_1
omesso), le cui conclusioni ora, integralmente si riportano “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, dalla in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, nonché in totale riforma della decisione, accogliersi la domanda di , quantificando il danno ai sensi del D.lgs. Parte_1
257/91 e/o ai sensi dell'art.11 L.370/99 e comunque in quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia …”.
pag. 9/15 La nonché il Controparte_1 [...]
Il ed Controparte_11 Controparte_3
il , sebbene ritualmente evocati in Controparte_6
giudizio, non si costituivano.
Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione con provvedimento del l'08.03.2024, all'esito della prima udienza del 21.6.2024, celebrata nella forma della trattazione scritta, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al
14.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; Parte_1
precisava le conclusioni il 2.1.2025 e depositava comparsa
[...]
conclusionale il 10.02.2025; il 14.3.2025 la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
impugna la sentenza n. 4245/2023 emessa da questa Parte_1
Corte ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 4 c.p.c., per l'errore consistente nella totale sua pretermissione in particolare, per non essersi avveduta dell'appello incidentale dallo stesso proposto, con il quale ha contestato il mancato riconoscimento del danno siccome la formazione specialistica in questione era iniziata in data precedente al 1.1.1982.
A sostegno, deduce che, nonostante abbia presentato Parte_1
appello incidentale, nel costituirsi il 10.9.2018 nel procedimento iscritto al
RG 4353/2018 (riunito poi al procedimento iscritto al RG 4289/2018) avverso l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Napoli emessa il
12.07.2018, nella intestazione della sentenza n. 4245/2023 emessa dalla
Corte di Appello, esso è stato totalmente pretermesso, con la conseguenza che l'appello incidentale non è stato affatto esaminato. Anzi, la Corte, nel pag. 10/15 provvedimento impugnato, ha statuito “... la domanda in primo grado era proposta anche da che tuttavia non risultava indicato Parte_1
come appellante..”
La Corte è incorsa, pertanto, nell'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4
c.p.c. per aver supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ovvero, risultante dagli atti e documenti processuali, ovvero, la proposizione dell'appello incidentale ritualmente depositato il 10.9.2018 nel procedimento di appello iscritto al RG n.4353/2018.
§ 4.
La domanda di revocazione è infondata.
Seppur sussistente il denunciato errore revocatorio, l'appello incidentale proposto dal è infondato. Pt_1
Secondo orientamento della Suprema Corte, è affetta da errore di fatto e va, pertanto, revocata la sentenza nel capo in cui è omessa la pronuncia sul ricorso incidentale, quando è evidente, in conformità degli atti processuali, che si è fondata sulla supposta inesistenza materiale di illustrazione del ricorso incidentale, che, invece, era materialmente ed incontrovertibilmente raffigurata nel controricorso (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2003,
n.13147). Dai documenti allegati dal emerge che quest'ultimo Pt_1
nell'ambito del procedimento di appello – iscritto al RG 4353/2018 - instaurato con appello notificato in data 03.09.2018 dalla
[...]
ha proposto appello incidentale nel costituirsi in data Controparte_1
pag. 11/15 È pur vero che la circostanza che il abbia iniziato il corso di Pt_1
specializzazione prima del 1.1.1983 non osta al riconoscimento del chiesto danno per il mancato percepimento della adeguata remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983 (sino al conseguimento della specializzazione interveniva il 5.11.1984), stante il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n.
75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, a partire dal
01.01.1983 (cfr. S.U. 20278/2022; Cass. n. 12677 del 10/05/2023; Cass.
28/05/2024, n.14941); tuttavia, occorre, al fine del riconoscimento del detto diritto, che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli stati membri, oppure a due o più, come menzionate negli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE, ovvero, negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE.
Va precisato che l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero, la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che non costituisce oggetto di una eccezione, né in senso stretto né in senso lato ed è rilevabile anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass., n. 25363 del 25/08/2022,; Cass., n. 28440 del
14/12/2020; Cass., n. 20303 del 26/07/2019, Cass. n. 37251 del
29/11/2021).
Premesso che il non ha allegato che, nonostante la diversità Pt_1
nominale, la specializzazione dallo stesso conseguita in Italia abbia un contenuto oggettivo coincidente con altre, impartite in almeno due Stati
pag. 12/15 membri (è onere dell'istante allegare e dimostrare che, nonostante la diversità nominale, la specializzazione conseguita in Italia abbia un contenuto oggettivo coincidente con quelle impartite in almeno due Stati membri - cfr. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8377 -), nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il completamento del corso di specializzazione (5.11.1984) non esisteva alcuna delle norme sulla
“equipollenza” delle specializzazioni e, segnatamente, il d.m. 31.10.1991, il quale nel testo applicabile ratione temporis e dunque alla data di completamento della scuola di specializzazione da parte dell'odierno ricorrente non includeva l'oncologia nell'elenco delle specializzazioni “di tipologie e durata conformi alle norme delle Co- munità economiche europee”. Al riguardo, peraltro, le Sezioni Unite di recente hanno ribadito l'orientamento maggioritario secondo cui i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate conformi alle norme delle Comunità economiche europee dal d.m. 31 ottobre 1991 (cfr. Cassazione civile , sez. un. , 14/10/2024, n. 26603). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla
Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori pag. 13/15 specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di “illecito comunitario” di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitari (cfr. la già citata Cass., n. 25363 del 25/08/2022; (cfr. Cass. n.
8377 del 29/04/2020,; Cass. n. 19120 del 17.7.2019; Cass. n. 1058 del
17.1.2019).
Né ha rilievo il D.M. 10.3.1983 rubricato “Elenco delle discipline equipollenti ed af- fini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la forma- zione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali”, siccome disciplina l'equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per la formazione delle commissioni esaminatrici e la valutazione dei concorsi per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ovvero, equipollenza stabilita al solo fine di rendere comparabili i titoli di studio dei membri delle commissioni esaminatrici e dei candidati agli esami, un fine, dunque, del tutto estraneo al reciproco riconoscimento tra Stati membri dei diplomi di specializzazione (cfr. Cass. n. 20303 del
26/07/2019; Cass.n. 1058 del 17.1.2019).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può essere accolta, in quanto la specializzazione “chirurgia oncologica” non rientra nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 362/75/CEE, e artt. 4 e 5 della Direttiva
75/363/CEE (cfr. da ultimo Cass. 32664/2023 che ha negato l'equipollenza alle previsioni comunitarie della detta specializzazione).
pag. 14/15 § 6.
In definitiva, va rigettata l'impugnazione proposta da . Parte_1
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnativa proposta da per la revocazione parziale della sentenza n. Parte_1
4245/2023 della Corte d'Appello di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'impugnazione proposta da;
Parte_1
b) Dichiara le spese di liti non ripetibili;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 settembre 2018.
Seppur proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c., come anticipato, il gravame è infondato.