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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10582/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10582/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio delle avv. Elena VENGU e Anila HALILI;
RICORRENTI contro
(Questura di Cremona); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 4.9.2024, cittadino indiano, titolare di permesso di soggiorno di Parte_1 lungo periodo n. (rilasciatogli il 30.7.2010), ha impugnato il provvedimento n. Div. Imm. Numero_1
Cat.A/12/2024/aa n.367 del 3.8.2024 (a lui notificato il 7.8.2024), con cui la Questura di Cremona ha rigettato la sua richiesta presentata l'8.3.2024 e volta all'aggiornamento del predetto titolo autorizzatorio al soggiorno, revocando contestualmente quest'ultimo alla luce della sua ritenuta pericolosità sociale.
Nel ricorso, lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione in ordine alla sua ritenuta pericolosità per la sicurezza pubblica e ha lamentato la violazione degli artt. 5, comma 5, e 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Sulla scorta delle argomentazioni esposte nel ricorso, le sue procuratrici hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto del loro assistito all'aggiornamento del titolo di soggiorno revocato;
in subordine, esse hanno invocato il rilascio, in favore di , di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Il Pt_1 tutto con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 25.9.2024, rassegnando le proprie conclusioni, con nota del 2.10.2024, limitatamente alla fase cautelare.
Pag. 1 di 4 3. Effettuato l'interrogatorio libero del ricorrente ed espletata l'istruttoria mediante l'esame testimoniale dei suoi genitori e l'acquisizione di documenti relativi alle vicende penali che lo hanno interessato, il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in data 13.3.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 5.3.2025, la difesa di ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha Parte_1 insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a mantenere il titolo di soggiorno revocato. Di qui l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. L'ulteriore domanda accertamento del diritto mantenimento del titolo di soggiorno (dovendosi in questi termini qualificare l'istanza formulata nelle conclusioni, di riconoscimento del diritto all'aggiornamento, la quale a sua volta presuppone, appunto, la sussistenza di un valido titolo) è fondata e merita, pertanto, di essere accolta per i motivi che seguono.
Le norme di riferimento nella fattispecie qui esaminata sono le seguenti:
- l'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, secondo cui «lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone»;
- l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, secondo il quale «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»; con la precisazione che «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»;
- l'art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, secondo cui «nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3»;
- l'art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio previste dal comma 4, a mente del quale tale titolo di soggiorno «non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato» e «nel valutare la pericolosità si tiene conto si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice»; con l'ulteriore precisazione che «ai fini dell'adozione di un provvedimento di
Pag. 2 di 4 diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».
La disciplina sopra riportata esclude ogni automatismo reiettivo, fondato esclusivamente sulla mera valutazione dei precedenti penali dell'interessato, dovendosi viceversa verificare se egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, di tale intensità da rendere recessiva la valutazione positiva degli ulteriori fattori evocati dalle norme citate, come la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (v., ex multis, Cass., sez. II, 27 ottobre 2021, n. 30342 e la giurisprudenza ivi citata;
v. altresì Cass., sez. I, 27 luglio 2022, n. 23423).
3. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame e ai princìpi che informano la materia, si osserva che si è trasferito in Italia insieme ai genitori nella sua Parte_1 prima infanzia, quando aveva ancora quattro anni (v. il certificato storico di residenza sub doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente). Sul territorio nazionale egli ha, inoltre, frequentato la scuola con un buon rendimento e ha conseguito la licenzia conclusiva del primo ciclo di istruzione (v. i certificati scolastici sub doc. 6).
Nell'arco temporale ricompreso tra il 2014 e il 2016 – allorché egli era appena divenuto maggiorenne – egli si è reso, in effetti, responsabile di alcuni fatti di reato, giudizialmente accertati, idonei a destare un significativo allarme sociale.
Anche prescindendo dai fatti giudicati con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. (in linea con il disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai sensi del quale tali sentenze non possono più essere in alcun modo valorizzate in sede extrapenale e, in caso di mancata applicazione di pene accessorie come appunto nella vicenda in esame, «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna»), il ricorrente risulta, infatti, gravato – oltre che da due condanne per condotte di furto (consumato e tentato) risalenti al 2014 – da un pregiudizio per tentato omicidio in concorso (delitto commesso il 26.6.2016 e in relazione al quale è stato condannato dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa l'11.4.2018 e irrevocabile dal 14.7.2018, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione all'esito di giudizio abbreviato), invero assai allarmante ed espressivo, all'epoca del fatto, di un'elevata pericolosità sociale.
Da allora, tuttavia, non risulta che l'istante sia incorso in nuove violazioni della legge penale. Egli ha scontato le pene inflittegli e con ordinanza n. 3316/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, prodotta da parte ricorrente (v. il doc. 5 prodotto con nota del 6.12.2024), gli è stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. In tale provvedimento si è dato conto del ruolo centrale assunto nella commissione degli illeciti dalla sua precorsa condizione di tossicodipendenza, dalla quale l'istante si è, però, successivamente affrancato, grazie alle terapie e al programma riabilitativo a cui si è sottoposto presso il . CP_2
Con successiva ordinanza n. 1634/2023 è stata dichiarata in suo favore l'estinzione della pena e dei relativi effetti penali, sulla base della relazione positiva dell'UEPE, ove si legge, in particolare, che tutta la fase di affidamento (protrattasi dal dicembre 2020 sino al 18.11.2022) «è stata caratterizzata da un andamento regolare esente da criticità» e che «ha mantenuto comportamenti rispettosi delle prescrizioni e degli Pt_1 impegni condivisi con il servizio dimostrando di saper stare in un contesto di regole». Nello stesso provvedimento, inoltre, si dà conto del fatto che sono rimaste invariate sia la sua situazione familiare (poiché egli continua ad abitare insieme ai genitori) sia quella lavorativa (giacché perdura il suo rapporto tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro).
La relazione del del 29.11.2022 attesta, dal canto suo, l'esito negativo dei controlli relativi alla CP_2 ricerca di oppiacei, cannabinoidi e cocaina.
Pag. 3 di 4 Sono state, inoltre, compiegate in atti le certificazioni uniche relative ai redditi percepiti dal 2019 al 2024, a riprova di una continuità lavorativa che depone per il suo pieno e positivo inserimento nel mondo produttivo.
L'istante, come si è anticipato, vive tuttora con i genitori, cittadini italiani, presso una cascina ove il padre lavora da ben ventisei anni. Entrambi sono stati sentiti all'udienza del 14.1.2025 e hanno riferito che il loro figlio ha manifestato un'effettiva volontà di integrarsi socialmente e che attualmente è dedito ad aiutare il padre, nonché ad assistere la nonna disabile con loro convivente. Hanno, poi, confermato che tutta la loro famiglia si è stabilita in Italia da molti anni e che il ricorrente non conosce la lingua del Paese di origine, ove in caso di rimpatrio non avrebbe alcuna figura di riferimento.
4. Tutto ciò considerato, sulla base di una complessiva valutazione di tutti gli elementi esaminati, si ritiene che abbia maturato nel corso degli anni una radicale rivisitazione critica dei propri Parte_1 pregressi comportamenti illeciti e si sia convintamente allontanato dalla condotta di vita che lo aveva indotto a delinquere, cosicché si può ragionevolmente escludere che lo stesso sia nell'attualità persona socialmente pericolosa.
Un suo allontanamento coatto, stante il suo radicamento in Italia, costituirebbe una misura sproporzionata rispetto a fatti che, seppure molto riprovevoli, ad oggi non sono stati reiterati e per i quali egli ha interamente espiato la pena inflittagli.
In conclusione, le esigenze di sicurezza allo Stato debbono reputarsi recessive rispetto alla necessità di preservare il suo diritto all'unità familiare, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 Cost.), unionale (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU).
Per tutti i motivi esposti, la domanda principale merita di essere accolta (con conseguente
“assorbimento” della domanda subordinata) e deve essere riconosciuto il diritto di al Parte_1 mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in precedenza rilasciatogli.
5. Vista la complessità della fattispecie (caratterizzata dall'esigenza di valutare non solo i precedenti penali dell'interessato, ma anche la fase dell'esecuzione penale e la susseguente condotta di vita) e considerato il fatto che l'accoglimento del ricorso è dipeso anche dall'esame di elementi sopravvenuti (che l'amministrazione non ha potuto, pertanto, valutare in fase amministrativa), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Cremona e qui oggetto di opposizione;
accerta il diritto di sopra generalizzato, al mantenimento del permesso di soggiorno Parte_1
UE per soggiornanti di lungo periodo, revocatogli con il provvedimento amministrativo impugnato;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 13 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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