Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n.3481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
i Sigg.ri e con l'Avv. Giuseppe di Parte_1 Parte_2
Lorenzo, giusta delega in atti;
-Attore opponente-
E
di procuratrice della Controparte_1 Controparte_2
con gli Avv.ti Luigi Coluccino e Avv. Luca Polverino, giusta procura in atti;
-Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 711/2022, emesso nel procedimento civile iscritto al N.R.G. n. 1172 -2022, notificato al debitore principale ed all'obbligato in solido, rispettivamente in data 10.05.2022 e 12.05.2022;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 14.01.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
qualità di debitore e coobbligato in solido, in virtù della mancata restituzione degli importi concessi in linea di credito per €6.649,10,
(seimilaseicentoquarantanove/10), e per l'inadempimento di un contratto di finanziamento per €4.716,03
(quatttromilasettecentosedici/03). Nel proporre opposizione gli opponenti contestavano: il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, anche per l'assenza del contratto di fideiussione della Sig.ra la carenza di legittimazione CP_3 attiva dell'opponente per non essere stati Controparte_2
prodotti i contratti di cessione;
pertanto, evidenziando la necessità della prova del credito nel giudizio monitorio a mezzo di produzione dei contratti sottesi al credito oggetto d'ingiunzione, chiedevano: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, dichiarare l'inammissibilità, la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di nulla dover corrispondere in favore degli opponenti;
in subordine determinare l'esatto dare-avere tra le parti, ed a tal fine disporre ctu.
Costituitosi il convenuto -attore in senso sostanziale- contestava:
l'improcedibilità della domanda per esser esonerata la fase monitoria dalla procedura di mediazione, che indicava necessaria solo per la successiva fase di opposizione;
la necessità del contratto di fideiussione, per l'avvenuta ingiunzione, evidenziando che la Sig.ra dovesse ritenersi obbligata in solido, ai sensi CP_3 dell'art.1292 c.c.; la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, in quanto prospettava idoneo, al fine della dimostrazione della suddetta, il contratto di cessione dei crediti del 10.04.2019, tra i quali era da intendersi ricompreso anche quello oggetto d'ingiunzione, prodotto in atti e corredato dal deposito –già nel fascicolo monitorio– della G.U. del 18.04.2019, recante avviso di cessione di crediti in blocco, tra la e la la Controparte_4 Controparte_2
tempestività delle contestazioni non avendo i debitori mai esposto alcuna precedente contestazione ed anzi eseguito in parte le obbligazioni del contratto procedendo ad effettuare diversi pagamenti in favore dell'originario creditore la carenza di prova Controparte_4
scritta del credito perché la cessione doveva dirsi perfezionata con la mera manifestazione del consenso tra il cedente ed il cessionario;
ed al contempo affermava, dapprima, l'efficacia probatoria della certificazione, ai sensi dell'art. 50 TUB, nella fase a cognizione piena del giudizio, versata in atti già in fase monitoria, documentante i contratti così enumerati: contratto di finanziamento n. 1001580901; contratto di conto corrente n. 400067563, e poi, l'idoneità probatoria della comunicazione di revoca d'incarico, avvenuta in data 22.01.2015, relativa al contratto di finanziamento n. 1001589901, e degli est ratti conto integrali e scalari, in riferimento al contratto di conto corrente n.400067563; infine, l'assenza di alcuna violazione dell'art. 117 TUB per essere stata l'obbligazione di restituzione eseguita parzialmente al netto di ogni contestazione. Pertanto, opponendosi alla ctu tecnico contabile richiesta da parte opponente, chiedeva: in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, e , nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, con conferma del d.i. opposto, ed in via subordinata, accertare l'effettivo quantum dovuto e condannare i debitori al pagamento della somma, maggiorata d'interessi legali dalla data del primo inadempimento, che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria. Il tutto con vittoria di spese e di compensi, come per legge.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione interveniva, in qualità di procuratrice della , la , con Controparte_2 CP_1
l'Avv. Luigi Coluccino, già procuratore dell'originaria opposta congiuntamente all'Avv. Luca Polverino, la quale, si riportava alle già formulate conclusioni dell'originaria opponente. Il giudice con provvedimento del 6.12.2022, rigettava l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto e concedeva a parte opposta il termine di legge per introdurre la procedura di mediazione, rinviando la comparizione delle parti all'udienza del 25.05.2013, all'esito della quale, preso atto del deposito del tentativo di mediazione con esito negativo, concedeva termini ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c..
Svoltasi l'istruttoria, il G.I. con provvedimento del 14.01.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ai sensi dell'art.190
c.p.c..
Le parti concludevano come da rispettivi atti difensivi depositati.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotto un procedimento a cognizione piena, nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. Cass. Civ. Sent.
n.7020/2019).
Nel procedimento a cognizione piena trovano applicazione le regole generali di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione processuale di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a questi provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito, mentre sull'opponente grava l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Civ. Sent. nn. 17371/2003; 6421/2003).
Orbene, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti di credito, in virtù di saldaconto passivo del correntista, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, come nella fattispecie, vanno anche prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare -avere tra le parti. Invece, il conto certificato conforme alle scritture contabili, attestato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., ha efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3, 03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Rilevata la spiegata contestazione specifica dell'opponente in merito alla sussistenza del credito e della garanzia, ed al mancato rispetto del requisito della forma, ai sensi dell'art. 117 TUB, in relazione ad entrambi i contratti che si assumono intercorsi (contratto di finanziamento e contratto di conto corrente), tale circostanza assume rilievo assorbente ogni altra questione, non superabile nemmeno dalla allegazione degli estratti conto integrali relativi al rapporto, in quanto tale allegazione non consentirebbe di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali originariamente stabilite e la loro legittimità.
Invero, relativamente al contratto di conto corrente trova applicazione il citato art. 117 TUB, che dispone per ragioni di trasparenza, la necessità della forma scritta per il suddetto contratto, e che detta prova non è stata versata in atti, il rapporto deve intendersi non provato.
Valutato, altresì, che a sostegno della necessità della prova scritta nel giudizio di restituzione delle somme erogate, anche per il prospettato contratto di finanziamento gestito tramite conto corrente, emerge l'arresto della recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione
Civile, Ordinanza n. 5373 del 29 febbraio 2024) che ha escluso la rilevanza degli estratti conto bancari ai fini della prova del contratto di finanziamento, così ritenendo: “non è a tal fine sufficiente la produzione documentale dell'estratto conto, che di per sé non riesce a provare il collegamento tra mutuo e conto corrente, né l'ammontare del credito vantato.”.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione della
“coobligata solidale” in assenza di allegazione CP_3
contrattuale della relativa garanzia, accessoria al finanziamento.
Rilevato che, non essendo provato il vincolo negoziale del debitore principale non può neppure ritenersi opponibile la prospettata fideiussione personale della Sig.ra in quanto, pur Parte_2 accogliendo l'impostazione assunta in merito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che il contratto di fideiussione (personale) bancaria possa seguire una forma libera (cfr. Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 13539 del 13/6/2014), - e ciò non senza ignorare le avverse pronunce di merito (cfr. Tribunale Teramo, Sent. n127 del 29/01/2015)
- codesto giudicante ritiene che non può darsi valore all'assunto obbligo, non provato per iscritto, in assenza di produzione del contratto garantito, perché non è possibile accertare che la garanzia, che si assume prestata, sia conforme ai dettami di cui all'art. 1941 c.c..
Ritenuto che, in assenza della prova dei vincoli negoziali in capo agli opponenti, che tali vincoli contestano, non può trovare utilmente vaglio la circostanza che per facta concludentia i debitori abbiano dato esecuzione al rapporto.
Valutato che, le ragioni sopra esposte assorbenti ogni altra questione,
l'opposizione va accolta, ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 711/2022, emesso nel procedimento civile iscritto al N.R.G. n. 1172-2022;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 2540,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
Latina, 22.03.2024 Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli