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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9959 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 5161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5161 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ZEOLLA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Qualiano (NA) alla Via S. Maria Cubito n.157
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CP_2
presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. Vespucci n.9
[...]
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Mugnano di Napoli il 9.10.1997, che dalla loro unione CP_1 erano nati due figli: (nato l'[...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
(nata l'[...]) studentessa universitaria con rapporto di lavoro part-time presso IS Per_2
1 di Quarto, rappresentava la volontà di separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza. La ricorrente evidenziava che il marito non si era preso carico delle necessità della famiglia e che lei, grazie alla sua attività di sarta e all'aiuto della sua famiglia di origine, era riuscita a fronteggiare le esigenze scaturenti per la crescita dei figli. Chiedeva pertanto: “pronunciare ex art 151 cc. e 706 cpc la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al Sig. , per tutti i motivi CP_1 di cui in premessa;
ordinare al Sig. di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci CP_1 giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, con obbligo di reciproco rispetto in uno al trasferimento della residenza;
disporre a titolo di mantenimento della figlia , un Persona_3 contributo di € 150,00 a carico del padre, da pagarsi entro il 5 di ogni mese a favore della madre sig.ra , almeno fino alla totale autosufficienza economica della Parte_1 studentessa;
dare atto che non ci sono beni immobili in comproprietà essendo la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente, e che non vi sono beni mobili o quanto altro da attribuire ai rispettivi coniugi;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia, anche ai fini delle spese di lite.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma contestava tutto quanto dedotto da quest'ultima. Evidenziava di avere da sempre contribuito alle esigenze della famiglia e alla crescita dei figli e che dopo essersi allontanato da casa per circa un mese per presenziare alla celebrazione del rito del Ramadan a Treviso, era stato messo fuori casa dalla moglie, vivendo da quel giorno presso un b&b di un suo amico. Tutto quanto premesso, chiedeva: “- dichiarare la separazione personale, ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel muto rispetto; - rigettare la domanda di addebito proposta da parte avversa, perché infondata;
- stabilire a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento CP_1 delle figlia un importo pari ad € 100,00 una tantum a secondo della disponibilità e Persona_3 da documentate esigenze della figlia attesa la sua maggiore età e un lavoro;
- autorizzare il sig.
a prelevare i suoi effetti personali dall'abitazione della sig.ra lasciando CP_1 Parte_1 invariata la residenza almeno fino al reperimento di una sistemazione stabile ovvero almeno fino al 30 settembre 2026; Con vittoria di spese di lite al procuratore resosene anticipatario attesa
l'infondatezza della richiesta di addebito e la temerarietà della stessa”.
2 All'udienza del 14.10.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e ribadivano la loro volontà di separarsi. Rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e chiedevano recepirsi in sentenza i sopraggiunti patti separativi.
Il Giudice preso atto dell'intervenuto accordo, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria in conformità ai patti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto delle risultanze processuali emersi tra le quali la circostanza che la convivenza è ormai cessata da diversi mesi, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia l'importo mensile di € 100,00 oltre al 50% Persona_3 delle spese straordinarie come da Protocollo tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 e oltre rivalutazione annuale ISTAT;
la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e acconsente a mantenere la residenza del resistente nella casa famigliare fino al 30/09/2026; spese compensate”.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e tenuto conto della maggiore età della figlia il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
3 così provvede: CP_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n.17, parte 1, reg. Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 1997);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5161 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ZEOLLA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Qualiano (NA) alla Via S. Maria Cubito n.157
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CP_2
presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. Vespucci n.9
[...]
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Mugnano di Napoli il 9.10.1997, che dalla loro unione CP_1 erano nati due figli: (nato l'[...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
(nata l'[...]) studentessa universitaria con rapporto di lavoro part-time presso IS Per_2
1 di Quarto, rappresentava la volontà di separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza. La ricorrente evidenziava che il marito non si era preso carico delle necessità della famiglia e che lei, grazie alla sua attività di sarta e all'aiuto della sua famiglia di origine, era riuscita a fronteggiare le esigenze scaturenti per la crescita dei figli. Chiedeva pertanto: “pronunciare ex art 151 cc. e 706 cpc la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al Sig. , per tutti i motivi CP_1 di cui in premessa;
ordinare al Sig. di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci CP_1 giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, con obbligo di reciproco rispetto in uno al trasferimento della residenza;
disporre a titolo di mantenimento della figlia , un Persona_3 contributo di € 150,00 a carico del padre, da pagarsi entro il 5 di ogni mese a favore della madre sig.ra , almeno fino alla totale autosufficienza economica della Parte_1 studentessa;
dare atto che non ci sono beni immobili in comproprietà essendo la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente, e che non vi sono beni mobili o quanto altro da attribuire ai rispettivi coniugi;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia, anche ai fini delle spese di lite.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma contestava tutto quanto dedotto da quest'ultima. Evidenziava di avere da sempre contribuito alle esigenze della famiglia e alla crescita dei figli e che dopo essersi allontanato da casa per circa un mese per presenziare alla celebrazione del rito del Ramadan a Treviso, era stato messo fuori casa dalla moglie, vivendo da quel giorno presso un b&b di un suo amico. Tutto quanto premesso, chiedeva: “- dichiarare la separazione personale, ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel muto rispetto; - rigettare la domanda di addebito proposta da parte avversa, perché infondata;
- stabilire a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento CP_1 delle figlia un importo pari ad € 100,00 una tantum a secondo della disponibilità e Persona_3 da documentate esigenze della figlia attesa la sua maggiore età e un lavoro;
- autorizzare il sig.
a prelevare i suoi effetti personali dall'abitazione della sig.ra lasciando CP_1 Parte_1 invariata la residenza almeno fino al reperimento di una sistemazione stabile ovvero almeno fino al 30 settembre 2026; Con vittoria di spese di lite al procuratore resosene anticipatario attesa
l'infondatezza della richiesta di addebito e la temerarietà della stessa”.
2 All'udienza del 14.10.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e ribadivano la loro volontà di separarsi. Rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e chiedevano recepirsi in sentenza i sopraggiunti patti separativi.
Il Giudice preso atto dell'intervenuto accordo, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria in conformità ai patti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto delle risultanze processuali emersi tra le quali la circostanza che la convivenza è ormai cessata da diversi mesi, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia l'importo mensile di € 100,00 oltre al 50% Persona_3 delle spese straordinarie come da Protocollo tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018 e oltre rivalutazione annuale ISTAT;
la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e acconsente a mantenere la residenza del resistente nella casa famigliare fino al 30/09/2026; spese compensate”.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e tenuto conto della maggiore età della figlia il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
3 così provvede: CP_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n.17, parte 1, reg. Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 1997);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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