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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 926/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 926/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania alla piazza Principessa Iolanda n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Corrado Micieli (C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in NI (EN) alla piazza Garibaldi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Lucia
Maddaleno che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'opponente ha precisato le conclusioni di seguito trascritte:
“a)ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'improcedibilità dell'atto di precetto oggi opposto per le
pagina 1 di 8 causali esposte in seno al presente atto e per l'effetto I) ritenere e dichiarare l'assoluta inesistenza di qualsivoglia credito della Sig.ra nei confronti del Sig. stante Controparte_1 Parte_1
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di cui all'atto pubblico di compravendita del
09/05/2017; II) in subordine, e senza minimamente recedere dalla domanda sopra formulata, accertare
e dichiarare la nullità ovvero l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'atto di precetto oggi opposto per illegittimo riempimento del titolo e per violazione degli artt.1 e 2 R.D. 1736/1933 e 1343 c.c.; III) conseguentemente, accertare e dichiarare che la Sig.ra detiene illegittimamente Controparte_1
l'assegno bancario tratto su Unicredit S.p.A. n.3755705697 -03 dell'importo di € 80.000,00, e per
l'effetto ordinare la restituzione di detto titolo al Sig. ; d) conseguentemente, Parte_1
revocare, annullare, dichiarare inefficace, inammissibile, improcedibile ovvero con qualsiasi altra formula invalidare o comunque porre nel nulla il precetto opposto con dichiarazione che nulla, a nessun titolo, è dovuto dall'opponente all'opposta”.
Con la comparsa di costituzione e di risposta, l'opposta ha chiesto di: “rigettare, siccome inammissibile, e comunque infondata, la proposta opposizione confermando la validità ed efficacia dell'assegno azionato (a.b. n°3755705697-03 filiale di NI di Unicredit S.p.A. del 7.6.2020) avente valore di titolo esecutivo;
in via subordinata – per la non temuta ipotesi che l'assegno in parola non fosse ritenuto titolo esecutivo - valendo comunque quale promessa di pagamento, …, condannare
l'opponente al pronto pagamento della somma di € 80.000,00 con gli interessi Parte_1 legali e la rivalutazione dal 7.6.2020 e sino al soddisfo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.08.2020, l'attore, premesso che in data
30.07.2020 la convenuta gli ha notificato atto di precetto su assegno bancario per la complessiva somma di € 80.484,38, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. rilevando di nulla dovere all'opposta.
L'opponente ha allegato contratto di compravendita stipulato dalle parti a Piazza Armerina in data
09.05.2017, a rogito del Notaio di Melchiorre, con il quale l'opponente, in Controparte_2 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha acquistato dall'opposta la proprietà di un lotto di terreno edificabile sito nel Comune di NI (EN) al prezzo di € 50.000,00, dei quali € 24.000,00 già corrisposti alla data del rogito a mezzo n. 6 bonifici bancari e € 26.000,00 mediante utilizzo di parte del pagina 2 di 8 ricavo del contratto di mutuo bancario concesso dalla Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
Regalbuto, con atto separato stipulato in pari data e contestuale accredito di detta somma alla venditrice.
L'opponente ha quindi articolato un primo motivo di opposizione, rilevando la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del credito, atteso che dall'atto di compravendita si evince il saldo del prezzo della compravendita.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933, sottolineando che “detto assegno costituiva titolo rilasciato dall'opponente, privo di data, per il puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente dall'instaurando rapporto di compravendita e poi sostituto con i pagamenti effettuati come da atto di compravendita”.
L'opponente ha allegato la corrispondenza intercorsa con l'opposta ove, in riscontro alla diffida ricevuta, la invitava a restituire l'assegno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.11.2020, si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha contestato le deduzioni attoree, narrando una diversa versione dei fatti e sottolineando l'inverosimiglianza della versione narrata dall'opponente, ovvero la consegna di un assegno di importo di € 80.000,00 a fronte di un prezzo pattuito di soli € 50.000,00.
L'opposta ha allegato preliminare di vendita stipulato dalle parti con scrittura privata del 03.05.2016 con il quale esse concordavano il prezzo, a corpo, di € 180.000,00, di cui € 21.500,00 imputati a caparra confirmatoria e, di questi, € 11.500,00 già corrisposti;
i restanti € 168.500,00 sarebbero stati versati in più tranches: € 10.000,00 entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare;
€
28.500,00 “contestualmente alla stipula del rogito notarile di compravendita per un valore complessivo di € 50.000,00” (cfr. all. 5 alla comparsa dell'opposta).
La scrittura de qua prevedeva che gli ulteriori € 130.000,00 sarebbero stati corrisposti in due tranches:
€ 50.000,00 “alla sottoscrizione completa dei compromessi di vendita relativi al realizzando piano commerciale e a n. 2 appartamenti”; € 80.000,00 “alla vendita dell'ultimo appartamento invenduto, vale a dire dopo l'avvenuta vendita dei precedenti cinque appartamenti e del piano commerciale” (cfr. all. 5 alla comparsa dell'opposta).
pagina 3 di 8 Il contratto veniva inoltre sottoposto a condizione risolutiva per il caso di mancata concessione di mutuo in favore del promissario acquirente e di mancato rilascio della concessione edilizia.
L'opposta ha rappresentato che, all'avveramento delle predette condizioni, le parti hanno stipulato l'atto pubblico, come concordato nel preliminare, al prezzo di € 50.000,00.
Tuttavia, l'opposta ha riferito che, nonostante l'avveramento delle condizioni (concessione del mutuo e rilascio della concessione edilizia), il sig. non ha intrapreso la realizzazione del progetto Pt_1 edilizio, sicché, il 13.02.2018, l'opposta ha intimato l'adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 3.5.2016, preannunciando, in difetto, azione per la risoluzione.
Le parti hanno quindi stipulato una ulteriore scrittura privata il 06.03.2018 (cfr. all. 7 alla comparsa dell'opposta), con la quale confermavano il prezzo di vendita originariamente pattuito in € 180.000,00;
l'opposta rilasciava quietanza dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 76.500,00; statuivano che i restanti € 103.500,00 sarebbero stati versati in tre tranches: € 10.000,00 in pari data alla sottoscrizione della scrittura medesima;
€ 13.500,00 in data 07.06.2018 a mezzo assegno bancario;
€ 80.000,00 in data 07.06.2020 a mezzo assegno bancario.
L'opposta ha quindi rilevato che, a seguito del concordato piano di rientro, i primi due pagamenti sono stati regolarmente eseguiti, mentre il terzo assegno, presentato per il pagamento il 09.06.2020, è rimasto impagato per mancanza di autorizzazione.
Alla prima udienza del 16.03.2021, sostituita dal deposito di note scritte, depositate solo dall'opposta, il
G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., dalla medesima richiesti, rinviando per il prosieguo all'udienza del 28.09.2021.
Alla predetta udienza, il G.I., previamente rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di cui alle note di trattazione scritta depositate dall'opponente il 23.09.2021, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
13.12.2022, poi rinviata al 03.12.2024.
Con ordinanza del 03.02.2025, resa all'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 In punto di qualificazione giuridica, le doglianze costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Occorre, anzitutto, premettere che il sig. non ha disconosciuto le scritture private allegate Pt_1 dall'opposta: né la scrittura del 03.05.2016 (contratto preliminare) né la scrittura del 06.03.2018, successiva alla stipula dell'atto pubblico di compravendita del 09.05.2017, rilevando, tuttavia, la nullità ovvero l'inefficacia della predetta scrittura del 06.03.2018 in quanto modificativa di accordi consacrati in un contratto che riveste la forma dell'atto pubblico.
Ebbene, nella fattispecie a mani, le parti hanno stipulato un preliminare di vendita il 03.05.2016 ove hanno concordato il prezzo di vendita del terreno in € 180.000,00, da pagarsi nelle modalità e alle scadenze ivi concordate.
Le medesime parti hanno stipulato il contratto definitivo il 09.05.2017, nella forma dell'atto pubblico, al prezzo dichiarato di € 50.000,00.
Con successiva scrittura privata del 06.03.2018, le stesse parti hanno rimodulato le modalità di pagamento del prezzo di € 180.000,00, già concordato nella scrittura privata del 03.05.2016.
Con la comparsa di costituzione nel presente giudizio, l'opposta ha, in buona sostanza, dedotto la simulazione del prezzo di vendita;
simulazione che, nel rapporto tra le parti, risulta provata mediante controdichiarazione scritta: appunto, la scrittura del 03.06.2018 (all. 7 alla comparsa dell'opposta) che non è stata disconosciuta dall'opponente.
Ai sensi dell'art. 1414, comma 2 c.c., “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza
e di forma”.
Si è, in proposito, parlato di simulazione relativa parziale allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, affermando che il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare ma conserva inalterati gli altri suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione pagina 5 di 8 possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti (cfr. Cass. n.
526/1988; Cass. n. 3857/1996; Cass. 11055/1999).
Solo a fini di completezza espositiva, risulta opportuno segnalare che, sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (cfr. Cass. SS.UU. 26/03/2007, n.7246).
Ebbene, nella fattispecie a mani, l'opposta ha fornito prova scritta dell'accordo simulato, allegando scrittura, di data successiva al rogito notarile, confermativa del prezzo di vendita già concordato dalle parti all'epoca del preliminare.
Di tal ché, in ossequio ai generali principi in tema di riparto dell'onere della prova, spetta all'attore opponente provare di avere provveduto al saldo del prezzo concordato;
onere non adempiuto nel caso in esame.
Al contempo, risultano del tutto irrilevanti gli ulteriori rilievi formulati dall'opponente in ordine all'illegittimo riempimento del titolo, avendo lo ammesso di avere rilasciato il titolo a Pt_1 garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, disconoscendo solo la data di emissione ivi apposta (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione: “… detto assegno costituiva titolo rilasciato dall'opponente, privo di data …”), ma non la firma né, soprattutto, l'ammontare dell'assegno.
Ebbene, è noto che “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, che di regola viene emesso a garanzia di un debito con l'accordo che verrà restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente la propria obbligazione, è pratica contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1
e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 sicché il giudice può dichiarare la nullità di tale assegno e la sussistenza della promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Tribunale di Torino, sez. VIII, 13/03/2023, n.
1091); “L'emissione di un assegno bancario privo di data o postdatato vale come una promessa di pagamento, in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro dispensa il soggetto a favore del quale la promessa
è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum
pagina 6 di 8 dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Tribunale di Pescara, 12/10/2023, n. 2029).
L'opponente, limitandosi ad affermare di avere consegnato l'assegno privo di data, ha comunque ammesso di averlo consegnato all'opposta con funzione di garanzia del pagamento: sicché, seppure privo di valore cartolare, l'assegno deve essere considerato come una promessa di pagamento comportando, secondo la disciplina dell'articolo 1988 c.c., una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione di detto rapporto.
Non solo l'opponente non ha fornito prova al riguardo ma, alla luce della documentazione allegata dall'opposta e, segnatamente, della scrittura privata del 06.03.2018, risulta ulteriormente documentata la promessa di pagamento, proprio alla data del 07.06.2020, del residuo prezzo di vendita di €
80.000,00.
In definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto, l'opposizione deve essere rigettata, non avendo parte opponente debitamente ottemperato al proprio onere probatorio, e dovendosi, conseguentemente, ritenere esistente il debito sorretto dalla promessa di pagamento individuabile nell'assegno per cui è causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il D.M. n.
55/2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147/2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione, esclusa la fase istruttoria, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente decidendo, così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in
€ 4.217,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 29 luglio 2025
pagina 7 di 8 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 926/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania alla piazza Principessa Iolanda n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Corrado Micieli (C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in NI (EN) alla piazza Garibaldi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Lucia
Maddaleno che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'opponente ha precisato le conclusioni di seguito trascritte:
“a)ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'improcedibilità dell'atto di precetto oggi opposto per le
pagina 1 di 8 causali esposte in seno al presente atto e per l'effetto I) ritenere e dichiarare l'assoluta inesistenza di qualsivoglia credito della Sig.ra nei confronti del Sig. stante Controparte_1 Parte_1
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di cui all'atto pubblico di compravendita del
09/05/2017; II) in subordine, e senza minimamente recedere dalla domanda sopra formulata, accertare
e dichiarare la nullità ovvero l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'atto di precetto oggi opposto per illegittimo riempimento del titolo e per violazione degli artt.1 e 2 R.D. 1736/1933 e 1343 c.c.; III) conseguentemente, accertare e dichiarare che la Sig.ra detiene illegittimamente Controparte_1
l'assegno bancario tratto su Unicredit S.p.A. n.3755705697 -03 dell'importo di € 80.000,00, e per
l'effetto ordinare la restituzione di detto titolo al Sig. ; d) conseguentemente, Parte_1
revocare, annullare, dichiarare inefficace, inammissibile, improcedibile ovvero con qualsiasi altra formula invalidare o comunque porre nel nulla il precetto opposto con dichiarazione che nulla, a nessun titolo, è dovuto dall'opponente all'opposta”.
Con la comparsa di costituzione e di risposta, l'opposta ha chiesto di: “rigettare, siccome inammissibile, e comunque infondata, la proposta opposizione confermando la validità ed efficacia dell'assegno azionato (a.b. n°3755705697-03 filiale di NI di Unicredit S.p.A. del 7.6.2020) avente valore di titolo esecutivo;
in via subordinata – per la non temuta ipotesi che l'assegno in parola non fosse ritenuto titolo esecutivo - valendo comunque quale promessa di pagamento, …, condannare
l'opponente al pronto pagamento della somma di € 80.000,00 con gli interessi Parte_1 legali e la rivalutazione dal 7.6.2020 e sino al soddisfo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.08.2020, l'attore, premesso che in data
30.07.2020 la convenuta gli ha notificato atto di precetto su assegno bancario per la complessiva somma di € 80.484,38, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. rilevando di nulla dovere all'opposta.
L'opponente ha allegato contratto di compravendita stipulato dalle parti a Piazza Armerina in data
09.05.2017, a rogito del Notaio di Melchiorre, con il quale l'opponente, in Controparte_2 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha acquistato dall'opposta la proprietà di un lotto di terreno edificabile sito nel Comune di NI (EN) al prezzo di € 50.000,00, dei quali € 24.000,00 già corrisposti alla data del rogito a mezzo n. 6 bonifici bancari e € 26.000,00 mediante utilizzo di parte del pagina 2 di 8 ricavo del contratto di mutuo bancario concesso dalla Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
Regalbuto, con atto separato stipulato in pari data e contestuale accredito di detta somma alla venditrice.
L'opponente ha quindi articolato un primo motivo di opposizione, rilevando la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del credito, atteso che dall'atto di compravendita si evince il saldo del prezzo della compravendita.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933, sottolineando che “detto assegno costituiva titolo rilasciato dall'opponente, privo di data, per il puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente dall'instaurando rapporto di compravendita e poi sostituto con i pagamenti effettuati come da atto di compravendita”.
L'opponente ha allegato la corrispondenza intercorsa con l'opposta ove, in riscontro alla diffida ricevuta, la invitava a restituire l'assegno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.11.2020, si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha contestato le deduzioni attoree, narrando una diversa versione dei fatti e sottolineando l'inverosimiglianza della versione narrata dall'opponente, ovvero la consegna di un assegno di importo di € 80.000,00 a fronte di un prezzo pattuito di soli € 50.000,00.
L'opposta ha allegato preliminare di vendita stipulato dalle parti con scrittura privata del 03.05.2016 con il quale esse concordavano il prezzo, a corpo, di € 180.000,00, di cui € 21.500,00 imputati a caparra confirmatoria e, di questi, € 11.500,00 già corrisposti;
i restanti € 168.500,00 sarebbero stati versati in più tranches: € 10.000,00 entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare;
€
28.500,00 “contestualmente alla stipula del rogito notarile di compravendita per un valore complessivo di € 50.000,00” (cfr. all. 5 alla comparsa dell'opposta).
La scrittura de qua prevedeva che gli ulteriori € 130.000,00 sarebbero stati corrisposti in due tranches:
€ 50.000,00 “alla sottoscrizione completa dei compromessi di vendita relativi al realizzando piano commerciale e a n. 2 appartamenti”; € 80.000,00 “alla vendita dell'ultimo appartamento invenduto, vale a dire dopo l'avvenuta vendita dei precedenti cinque appartamenti e del piano commerciale” (cfr. all. 5 alla comparsa dell'opposta).
pagina 3 di 8 Il contratto veniva inoltre sottoposto a condizione risolutiva per il caso di mancata concessione di mutuo in favore del promissario acquirente e di mancato rilascio della concessione edilizia.
L'opposta ha rappresentato che, all'avveramento delle predette condizioni, le parti hanno stipulato l'atto pubblico, come concordato nel preliminare, al prezzo di € 50.000,00.
Tuttavia, l'opposta ha riferito che, nonostante l'avveramento delle condizioni (concessione del mutuo e rilascio della concessione edilizia), il sig. non ha intrapreso la realizzazione del progetto Pt_1 edilizio, sicché, il 13.02.2018, l'opposta ha intimato l'adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 3.5.2016, preannunciando, in difetto, azione per la risoluzione.
Le parti hanno quindi stipulato una ulteriore scrittura privata il 06.03.2018 (cfr. all. 7 alla comparsa dell'opposta), con la quale confermavano il prezzo di vendita originariamente pattuito in € 180.000,00;
l'opposta rilasciava quietanza dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 76.500,00; statuivano che i restanti € 103.500,00 sarebbero stati versati in tre tranches: € 10.000,00 in pari data alla sottoscrizione della scrittura medesima;
€ 13.500,00 in data 07.06.2018 a mezzo assegno bancario;
€ 80.000,00 in data 07.06.2020 a mezzo assegno bancario.
L'opposta ha quindi rilevato che, a seguito del concordato piano di rientro, i primi due pagamenti sono stati regolarmente eseguiti, mentre il terzo assegno, presentato per il pagamento il 09.06.2020, è rimasto impagato per mancanza di autorizzazione.
Alla prima udienza del 16.03.2021, sostituita dal deposito di note scritte, depositate solo dall'opposta, il
G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., dalla medesima richiesti, rinviando per il prosieguo all'udienza del 28.09.2021.
Alla predetta udienza, il G.I., previamente rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di cui alle note di trattazione scritta depositate dall'opponente il 23.09.2021, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
13.12.2022, poi rinviata al 03.12.2024.
Con ordinanza del 03.02.2025, resa all'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 In punto di qualificazione giuridica, le doglianze costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Occorre, anzitutto, premettere che il sig. non ha disconosciuto le scritture private allegate Pt_1 dall'opposta: né la scrittura del 03.05.2016 (contratto preliminare) né la scrittura del 06.03.2018, successiva alla stipula dell'atto pubblico di compravendita del 09.05.2017, rilevando, tuttavia, la nullità ovvero l'inefficacia della predetta scrittura del 06.03.2018 in quanto modificativa di accordi consacrati in un contratto che riveste la forma dell'atto pubblico.
Ebbene, nella fattispecie a mani, le parti hanno stipulato un preliminare di vendita il 03.05.2016 ove hanno concordato il prezzo di vendita del terreno in € 180.000,00, da pagarsi nelle modalità e alle scadenze ivi concordate.
Le medesime parti hanno stipulato il contratto definitivo il 09.05.2017, nella forma dell'atto pubblico, al prezzo dichiarato di € 50.000,00.
Con successiva scrittura privata del 06.03.2018, le stesse parti hanno rimodulato le modalità di pagamento del prezzo di € 180.000,00, già concordato nella scrittura privata del 03.05.2016.
Con la comparsa di costituzione nel presente giudizio, l'opposta ha, in buona sostanza, dedotto la simulazione del prezzo di vendita;
simulazione che, nel rapporto tra le parti, risulta provata mediante controdichiarazione scritta: appunto, la scrittura del 03.06.2018 (all. 7 alla comparsa dell'opposta) che non è stata disconosciuta dall'opponente.
Ai sensi dell'art. 1414, comma 2 c.c., “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza
e di forma”.
Si è, in proposito, parlato di simulazione relativa parziale allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, affermando che il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare ma conserva inalterati gli altri suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione pagina 5 di 8 possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti (cfr. Cass. n.
526/1988; Cass. n. 3857/1996; Cass. 11055/1999).
Solo a fini di completezza espositiva, risulta opportuno segnalare che, sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (cfr. Cass. SS.UU. 26/03/2007, n.7246).
Ebbene, nella fattispecie a mani, l'opposta ha fornito prova scritta dell'accordo simulato, allegando scrittura, di data successiva al rogito notarile, confermativa del prezzo di vendita già concordato dalle parti all'epoca del preliminare.
Di tal ché, in ossequio ai generali principi in tema di riparto dell'onere della prova, spetta all'attore opponente provare di avere provveduto al saldo del prezzo concordato;
onere non adempiuto nel caso in esame.
Al contempo, risultano del tutto irrilevanti gli ulteriori rilievi formulati dall'opponente in ordine all'illegittimo riempimento del titolo, avendo lo ammesso di avere rilasciato il titolo a Pt_1 garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, disconoscendo solo la data di emissione ivi apposta (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione: “… detto assegno costituiva titolo rilasciato dall'opponente, privo di data …”), ma non la firma né, soprattutto, l'ammontare dell'assegno.
Ebbene, è noto che “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, che di regola viene emesso a garanzia di un debito con l'accordo che verrà restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente la propria obbligazione, è pratica contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1
e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 sicché il giudice può dichiarare la nullità di tale assegno e la sussistenza della promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Tribunale di Torino, sez. VIII, 13/03/2023, n.
1091); “L'emissione di un assegno bancario privo di data o postdatato vale come una promessa di pagamento, in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro dispensa il soggetto a favore del quale la promessa
è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum
pagina 6 di 8 dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Tribunale di Pescara, 12/10/2023, n. 2029).
L'opponente, limitandosi ad affermare di avere consegnato l'assegno privo di data, ha comunque ammesso di averlo consegnato all'opposta con funzione di garanzia del pagamento: sicché, seppure privo di valore cartolare, l'assegno deve essere considerato come una promessa di pagamento comportando, secondo la disciplina dell'articolo 1988 c.c., una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione di detto rapporto.
Non solo l'opponente non ha fornito prova al riguardo ma, alla luce della documentazione allegata dall'opposta e, segnatamente, della scrittura privata del 06.03.2018, risulta ulteriormente documentata la promessa di pagamento, proprio alla data del 07.06.2020, del residuo prezzo di vendita di €
80.000,00.
In definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto, l'opposizione deve essere rigettata, non avendo parte opponente debitamente ottemperato al proprio onere probatorio, e dovendosi, conseguentemente, ritenere esistente il debito sorretto dalla promessa di pagamento individuabile nell'assegno per cui è causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il D.M. n.
55/2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147/2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione, esclusa la fase istruttoria, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente decidendo, così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in
€ 4.217,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 29 luglio 2025
pagina 7 di 8 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
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