Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9843/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2024
da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Bonato per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Leopardi, 14. ricorrente contro n persona del Legale Rappresentante Controparte_1 Controparte_1
Sig. assistita dall'Avv. Antonio Grasso del Foro di Cremona, per Controparte_2 procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5 agosto 2024, la signora si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
2) in via principale condannare il Datore di Lavoro a reintegrare la Lavoratrice nella posizione lavorativa, quantificando l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro pari a 15 mensilità e quindi non inferiore ad € 19.472,85 (€ 1.298,19 x 15 mensilità), o altro importo anche maggiore ritenuto di giustizia, nonché condannare il Datore di Lavoro a pagare al Lavoratore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad 1.298,19 euro mensili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) in via subordinata alla precedente domanda., accertare e dichiarare l'anzianità di servizio della Lavoratrice presso l'appalto a partire dal giugno 2011, nonché condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 26 mensilità, corrispondenti a 33.752,94 euro (1.298,19 euro mensili x 26 mesi), ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso: il tutto con interessi maturandi e la rivalutazione dal dovuto al saldo e con rifusione delle anticipazioni di causa e al compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.55 e con ordinanza esecutiva”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, dal 1 giugno 2011, lavorato presso l'appalto Il GI sito a Lonate Pozzolo, quale dipendente delle varie società che, negli anni si sono succedute nel servizio di pulizie del centro commerciale e, da ultimo, con decorrenza dal 1 maggio 2021, dell'odierna resistente;
-di essere stata assunta con inquadramento nel III livello CCNLO Multiservizi con orario part time a 25 ore, orario poi aumentato a 32 ore settimanali;
-di aver sempre svolto mansioni di referente di cantiere svolgendo anche mansioni di pulizia unitamente alla collega;
Testimone_1
-che responsabile del personale dell'appalto era la signora;
Parte_2
-che, in data 9 febbraio 2024, lei e la collega sono state chiamate a partecipare ad una riunione on line nel corso della quale veniva comunicato loro l'imminente chiusura del supermercato di Lonate Pozzolo e l'assenza di altre posizioni disponibili ove ricollocarle;
-che in nessuna occasione è stato proposto loro altra posizione lavorativa;
-che il 9 febbraio 2024 le era stata inviata lettera di licenziamento;
-che il licenziamento era stato prontamente impugnato con messa a disposizione;
-che il , in più occasioni, ha pubblicato offerte di lavoro che non le Parte_3 sono mai state sottoposte;
inoltre, ha assunto personale nuovo per mansioni che lei avrebbe potuto ricoprire.
Con il presente ricorso, la signora contesta la legittimità del licenziamento Parte_1 per violazione dell'obbligo di repechage. Si è costituita la società resistente contestando e respingendo le deduzioni avversarie.
In particolare e con riferimento all'unico motivo di impugnazione, deduceva di aver offerto alla ricorrente, come anche alla collega alcune sedi di lavoro (“Il Tes_1
GI”, di Milano in Via Ornato;
“Il GI” di IO in Viale dell'industria e
“GLS” di Cassano Magnago in Via Carabelli) che, tuttavia la signora veva Parte_1 rifiutato.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 14 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie è in discussione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da alla signora con lettera del 9 febbraio 2024 (doc. 78) CP_1 Parte_1 che così recita:” Gent.ma signora Parte_1 siamo purtroppo ad informarLa che a seguito della totale cessazione dell'attività produttiva della scrivente azienda presso l'appalto
“il GI” in Lonate Pozzolo, via Busto Arsizio n.120, la Sua prestazione lavorativa, nello specifico svolta presso la predetta unità produttiva, non può più essere utilizzata all'interno della stessa. Il nostro committente, ci ha comunicato tale cessazione e, di conseguenza, la revoca di ogni servizio ivi svolto. La scrivente azienda, considerati gli altri siti produttivi e le attuali risorse già impiegate presso gli stessi, e, rilevato quindi che non è possibile reperire all'interno dell'azienda altra posizione lavorativa ove collocarla, è costretta a licenziarla per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 Legge 604 del 15 luglio 1966. Il predetto licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ha effetto dal giorno 25/02/2024 e, pertanto, il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 24/02/2024”.
La lavoratrice non contesta la sussistenza del fatto oggettivo, ovvero la cessazione dell'attività lavorativa svolta da presso la committente Il GI presso il CP_1 sito di Lonato Pozzolo. Tanto si trova dedotto a pag. 7 del ricorso laddove è scritto: “Alla fine di febbraio 2024, il supermercato Il GI di Lonato Pozzolo ha cessato l'attività”. Altri sono i motivi di doglianza ai quali la ricorrente affida l'impugnazione, nello specifico, la violazione dell'obbligo di repechage. In punto di diritto, deve osservarsi che il c.d “obbligo di repechage” concreta uno dei necessari presupposti che legittimano il licenziamento.
Di recente la Corte Costituzionale (sentenza n. 128/2024) ha rilevato che : “la legittimità del licenziamento per g.m.o. resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente che licenzia in un posto di lavoro diverso da quello soppresso. L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse ( c.d. repechage ) sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo è stato elaborato dalla giurisprudenza alla luce del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuosa della scelta datoriale(Cass. Sez. Lav. 2739/2024 ; Cass. 3156/3023; Cass. 23789/ 2019 ) ( così in motivazione Corte Costituzionale sent. 128/2024 ). Spiega ancora la Corte: “Rimane – beninteso – che, ove sussista il fatto materiale su cui si appoggia la ragione d'impresa allegata dal datore di lavoro, si ricade invece nell'ambito delle «valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro» (art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010). C'è, però, da precisare, come già sopra sottolineato, che la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede anche – secondo la consolidata (e già richiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul punto costituisce diritto vivente – che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo di repechage ). Il licenziamento è pur sempre un'extrema ratio, sì che, quando c'è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d'impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un “fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l'espulsione del lavoratore licenziato. In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3”.
Coniugando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le deduzioni di parte, può quindi concludersi nel senso che, anche per mancanza di qualsivoglia contestazione, il fatto posto alla base della decisione datoriale sussista. Tuttavia, perché il licenziamento intimato alla signora ossa dirsi legittimo Parte_1
è necessario appurare se la lavoratrice potesse essere utilmente ricollocata in altre posizioni. L'obbligo di verificare la ricollocabilità del dipendente è in capo al datore di lavoro, rispetto al quale, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore non ha alcun onere di allegazione (Cass. n. 2739/24).
Nella fattispecie, la società, al di là di quanto è scritto nella lettera di licenziamento, non ha dedotto l'impossibilità assoluta di ricollocare la lavoratrice. Al contrario ha allegato di averle proposto più di un posto (si tratta dei siti indicati nella parte espositiva della presente), tutti rifiutati dalla signora Parte_1
Quest'ultima, interrogata liberamente dalla sottoscritta, ha così risposto:
“Ho partecipato a questa riunione. Le proposte che mi sono state fatte, in realtà non erano delle vere proposte;
per via Ornato, la stessa Viceconte mi disse che la distanza era troppa, io poi ho fatto le mie verifiche ed in effetti così era;
non ricordo le ore precise proposte, non posso dire nulla sulla retribuzione perché di ciò si occupava il sindacato;
quanto poi a IO, non vi era posto, avevo chiesto al mio responsabile di cantiere e così lui mi disse;
ho detto a lo stesso per le sedi IO e per la sede GLS, se ci fosse stato posto io avrei Pt_2 accettato, mi sono basata su quanto riferito dal capo cantiere dei singoli posti. E' stato che mi ha detto che non vi era posto al GI di via IO. Per Per_1
GLS, nessuno mi ha detto che non vi era posto, ma io sapevo che vi era già una persona che lavorava e non vi erano più persone che lavoravano insieme”.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente sono state confrontate con quelle della teste alla quale è stato, specificatamente richiesto, se le proposte fossero per posti Parte_2 effettivamente liberi, la teste ha così risposto:
“per Ornato il posto era libero in quanto un addetto, aveva dato le Persona_2 dimissioini per aprire un propria attività; a IO il posto era libero, ve ne erano più di uno, anche se come detto per meno ore;
per GLS, è vero vi era una donna assegnata alle pulizie, era però un contratto a termine a prossima scadenza contratto che non sarebbe stato rinnovato, come non lo è stato perché la persona non era affidabile. Per IO, vi erano varie persone con contratti a scadenza che poi il mese dopo non vi erano più, posso fornire gli ”. Pt_4
In ordine al contenuto della riunione on line tenutasi il 9 febbraio 2024, sono stati sentiti, oltre alla teste anche il rappresentante sindacale che assisteva la Parte_2 ricorrente e la collega Tes_1
Di seguito le loro deposizioni:
: Testimone_2
“Rappresentante sindacale FilCams CGIL Varese Ho partecipato alla riunione on line tenutasi il 9 febbraio 2024 e confermo la presenza della responsabile del personale oltre che delle due lavoratrici. Avevamo concordato con l'azienda tale incontro al fine di trovare un accordo con le lavoratrici. Il punto vendita presso il quale la ricorrente era adibita era prossimo alla chiusura, circostanza che poi ho verificato essere vera, si trattava, quindi di individuare delle alternative ove ricollocare le due lavoratrici. Ricordo che furono fatti i nomi dei punti vendita il GI IO e di via Ornato, non ricordo, invece, dell'altro punto vendita GSL Magnago, né di quanti altri ne furono fatti. Alla fine non si è trovato un accordo in quanto erano negozi più distanti dalla residenza della ricorrente ed inoltre non potevano essere garantiti i medesimi parametri orari e retributivi. La ricorrente era un part time, non ricordo in che termini la riduzione dell'orario fosse stata prospettata e neppure la riduzione della retribuzione. Noi chiedevamo le medesime condizioni, ma non le hanno assicurate, quanto ai punti vendita, ve ne erano di altri più vicini alla residenza della ricorrente, ma non avevano posti liberi. Non mi ricordo se la società abbia anche fatto un'offerta di incremento dell'orario lavorativo. Le proposte fatte dalla società sono state rifiutate dalla ricorrente. Il rifiuto era perché non vi era garanzia del mantenimento delle stesse condizioni e poi le maggiori spese di viaggio.
Confermo che da informazioni assunte il punto vendita a cui era adibita la ricorrente è stato chiuso. So dove si trovi il paese di Cassano Magnago, è in provincia di Varese, ugualmente lo è il luogo del punto vendita di originaria assegnazione, ma i due luoghi sono distanti. Ciò che chiudeva era il punto vendita, permaneva, invece, il contratto con IL GI. Non so se negli altri punti vendita Il GI vi fossero risorse con anzianità superiore a quello della ricorrente, non lo so in quanto ho conoscenza solo dei nostri iscritti. Mi ricordo che in sede di incontro è stato concordato che in caso si fosse liberata altra posizione più vicina alle loro residenze, avrebbero avuto un diritto di prelazione”.
: Parte_2
“Sono dipendente della resistente, lo ero anche nel febbraio scorso, con mansioni di impiegata sono la responsabile dell'ufficio del personale. Confermo di aver partecipato alla riunione del 9 febbraio 2024, confermo che in quella sede alle lavoratrici venne prospettata la possibilità di una ricollocazione nelle tre sedi che mi vengono lette. Mi viene chiesto se le condizioni di lavoro sarebbero state le medesime sugli altri punti vendita proposti, rispondo dicendo che il monte ore presso il negozio di Milano, sarebbe stato lo stesso, ovvero 32 h settimanali, sugli altri due negozi, il monte ore era inferiore, ricordo per GLS che erano 15 settimanali, le lavoratrici avrebbero potuto essere assegnate agli altri due negozi in maniera da raggiungere il monte ore settimanali.Mi viene chiesto se le altre condizioni retributive fossero diverse, rispondo dicendo di no che le lavoratrici avrebbero conservato le medesime condizioni retributive già godute nel precedente sito lavorativo;
si sarebbe trattato di un trasferimento, il contratto non sarebbe mutato. Il giudice mi riferisce quanto detto dal rappresentante sindacale che è stato sentito prima di me, escludo che l'azienda avesse prospettato una riduzione della retribuzione che non è possibile, i dipendenti di provengono da vari appalti e le CP_1 condizioni di assunzione sono quelle che loro avevano nei precedenti appalti;
in questo caso, ripeto non era questione di nuova assunzione, ma di trasferimento in altra sede. La ricorrente ha rifiutato il GI di via Ornato in quanto l'orario previsto era spezzato e il negozio era molto più lontano di quello di provenienza, sicchè avrebbe dovuto recarsi al lavoro per l'apertura, rientrare a casa dopo e poi ritornare al negozio per la chiusura;
le stesse difficoltà sono state prospettate per le altre due sedi. Con la ricorrente, al di fuori della call e in quanto tra di noi vi è sempre stato anche un rapporto di confidenza, abbiamo cercato di verificare se vi fossero altre soluzioni, ma la società aveva posti solo presso clienti più piccoli del GI e per molte meno ore. Ricordo per esempio di una sede a Balassina che è più vicino a Lonato Pozzolo, ma erano poche ore;
la ricorrente non ha accettato la riduzione delle ore. Per avere il monte ore della signora le uniche possibilità erano il negozio di via Ornato oppure a cavallo nelle altre due sedi. Voglio precisare che prima della call io e Pt_1 ci eravamo sentite ed io le avevo già detto quali sarebbero state le proposte. Mi viene chiesto se le ragioni che ho indicato prima del rifiuto le abbia riferite io o se sia stata la ricorrente, credo che siamo state tutte e due nel senso che forse anch'io nel fare le proposte ho riferito delle difficoltà e poi la ricorrente ha confermato che vi erano delle difficoltà per cui non poteva accettare. Prima della riunione, il sindacalista mi ha chiesto di inviargli via email la lettera di licenziamento, meglio la bozza questo perché la voleva controllare, io così ho fatto. La lettera non sarebbe stata inviata formalmente se in sede di riunione via call si fosse trovato un accordo, tuttavia, preciso che io mi ero già sentita con e con il Pt_1 Pt_1 sindacalista ed io con quest'ultimo, le tre proposte erano già state comunicate in maniera informale e già noi sapevamo che non sarebbero state accettate, quindi la call era stata finalizzata a formalizzare il rifiuto. Così aveva chiesto i sindacalista, Oltre all'ufficializzazione del rifiuto, in occasione della call l'azienda preso atto della risposta delle lavoratrici, disse loro che sarebbe stata inviata la lettera di licenziamento. Mi viene chiesto se in occasione della call fu la lavoratrice o il sindacalista per lei a rifiutare, questo non lo ricordo, comunque in quella sede vennero ripetute le ragioni del rifiuto che sono quelle già da me dette. Mi viene chiesto se fu redatto un verbale di questa call, avrebbe dovuto farlo il sindacalista, ma per quanto glielo abbia chiesto, gli ho inviato due email all'indirizzo dal quale mi aveva mandato il link per la call, nulla mi è stato mandato. Mi viene esibito il doc. sub 11 di parte resistente, riconosco come l'email che ho riferito. Mi viene fatto notare che questa e-mail è successiva all'impugnazione del licenziamento. Preciso di aver chiesto anche in precedenza il verbale, ma telefonicamente, poi ho inviato l'email. La lavoratrice era consapevole che al rifiuto sarebbe conseguito il licenziamento in quanto non vi erano altre alternative. Le ho inviato la lettera via w.a, poi lei mi ha chiesto di averla per raccomandata perché così il suo commercialista aveva chiesto, cosa che ho fatto. Prendo visione dei doc. sub 9 e 10, si tratta dei messaggi a cui ho fatto riferimento” L'istruttoria svolta consente di affermare che le tre proposte di ricollocazione fatte dalla società non sono state accettate dalla ricorrente. Le informazioni assunte dalla stessa in merito alla supposta pretestuosità delle offerte risulta smentita dalla deposizione della teste che, diversamente dalla Parte_2 genericità dei dati riportati dalla signora ha offerto precise indicazioni. Parte_1
La stessa teste ha escluso che le offerte fatte prevedessero una riduzione Parte_2 della retribuzione, mentre ha confermato che, si trattava di posizioni per meno ore con necessità, al fine di conservare un orario identico, di lavorare in più siti. Ferme le legittime ragioni che possono aver indotto la lavoratrice a non accettare e che debbono essere rispettate, pur tuttavia, il suo rifiuto non fa venir meno il fatto che la società ha cercato la ricollocazione della lavoratrice. Ricollocazione che, nei siti offerti, non è stata possibile per scelta e rinuncia della ricorrente. Per tale ragione, la società ha proceduto al licenziamento. La decisione datoriale parrebbe in linea con l'insegnamento della Suprema Corte che, di recente, ha statuito:
“ il datore , prima di intimare il licenziamento è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e , ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori , a prospettare al prestatore il demansionamento , in attuazione del principio di correttezza e buona fede , potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore …” ( così in motivazione Cass. Sez. Lav.2739 /2024 ).
Su richiesta della difesa, questo giudice ha, tuttavia invitato la società a depositare la documentazione attestante le nuove assunzioni. Dalla stessa, come ha evidenziato la difesa di parte ricorrente, nel periodo immediatamente successivo all'intimato licenziamento e ancora nel periodo di preavviso, vi sono state alcune assunzioni. Di disparte quelle in località territorialmente distanti in quanto situate in altre Regioni d'Italia, o in province lombarde più lontane di quella di Milano e che, quindi, ragionevolmente, non sarebbero risultate gradite alla ricorrente per le stesse ragioni per le quali non sono state accettate le destinazioni di ci si è già discusso, risultano delle assunzioni a Varallo Pombia, comune che dista 21 Km da Pozzolo Lonato. In tale sito, la società il 5 gennaio e il 4 maggio 2024 ha assunto tre risorse. L'assunzione del 5 gennaio non rileva atteso che, come dedotto dalla società, la comunicazione di chiusura de risale alla fine di gennaio;
al Parte_5 contrario, può essere considerata l'assunzione del 4 maggio. Ed, invero, nulla a tal riguardo è stato dedotto dalla società sulla quale incombeva l'onere della prova di non aver avuto posti disponibili in un lasso temporale che, ragionevolmente, viene individuato nell'intervallo di quale mese prima e qualche mese dopo il licenziamento. Certamente prossime allo stesso sono state le assunzioni fatte presso i siti di
[...]
(4 febbraio, 5 e 6 marzo), Cornaredo (5 febbraio), (6 febbraio e Pt_6 Parte_7
23 aprile). Un appalto di GLS era tra quelli proposti alla ricorrente, dalla stessa rifiutato non già per la distanza, ma per il monte ore non sufficiente. Nell'indicare le predette assunzioni, la società non ha precisato per quale monte ore le stesse fossero. Ora, sebbene per le destinazioni offerte, deve tenersi conto del rifiuto della lavoratrice e quindi ritenere che la società abbia provveduto a quanto era suo onere, alla medesima conclusione non può giungersi in relazione a quelle sedi non offerte e nelle quali vi sono state assunzioni a ridosso del licenziamento. Rispetto alle stesse, comunque vi era per la società un obbligo di offerta. Non risulta, invero, condivisibile l'assunto della difesa resistente secondo la quale, essendovi stato il rifiuto, le assunzioni successive non rilevano. Invero, il rifiuto può dirsi rilevante rispetto a quanto viene offerto, giammai verso ciò che non si conosce e che, quindi, non può essere né rifiutato, né accettato. Alla strega di quanto sopra illustrato e ritenendo che la società, nell'offrire le tre sedi nelle quali la ricorrente avrebbe potuto essere ricollocata non abbia assolto del tutto all'obbligo di repechage, esistendo altre sedi utili, il licenziamento presenta profili di illegittimità. A nulla poi rileva il fatto che le nuove assunzioni siano avvenute per livelli inferiori in quanto il licenziamento, quale extrema ratio, è decisione che il datore di lavoro deve assumere dopo aver, se necessario, offerto al lavoratore anche possibilità di ricollocazione che prevedano un demansionamento. Accertata l'illegittimità del licenziamento, la sanzione non può essere, come invocato dalla ricorrente, la reintegrazione, quanto, come insegna la Corte Costituzionale, la sola tutela indennitaria. Nella determinazione della stessa, deve tenersi conto dell'anzianità nell'appalto (dal
2011) che, unitamente, alle dimensioni aziendali (130 addetti al marzo 2024) fanno ritenere equo un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile d € 1298,19. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente in data 9 febbraio 2024 e, per gli effetti, dichiara risolto, a tale data, il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente e condanna al pagamento, CP_1 in favore della signora di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 1298,19;
-condanna la società alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 4000 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Milano, 14 febbraio 2024
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia