Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 759
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Sentenza 14 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla dott.ssa Sara Manuela Moglia del Tribunale di Milano, riguarda l'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità e illegittimità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il riconoscimento di indennità risarcitorie, contestando la violazione dell'obbligo di repechage. La società resistente ha sostenuto di aver offerto alternative lavorative, che la ricorrente avrebbe rifiutato.

Il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del licenziamento. Ha argomentato che, sebbene il fatto oggettivo della cessazione dell'attività fosse sussistente, la società non ha dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di ricollocazione della lavoratrice, in particolare non ha offerto posti disponibili in altre sedi. La Corte Costituzionale ha ribadito che il licenziamento deve essere l'ultima ratio e che il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente. Pertanto, il giudice ha condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria di 24 mensilità, ritenendo che la reintegrazione non fosse applicabile in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 759
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 759
    Data del deposito : 14 febbraio 2025

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