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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via G. Leopardi n. Parte_1 C.F._1
5, Cernusco sul Naviglio (MI) presso lo studio dell'Avv. Angelo Tritto che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Venezia n. 54, Carrara, presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Marco Dei che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“In via preliminare, in rito, sospendere ex artt. 283-351 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
in via principale, nel merito, per tutti i motivi dedotti, in riforma dell'ordinanza n. cronol. 2901/2024 del 15/05/2024, resa dal Tribunale di Milano, accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
pagina 1 di 7 nulla deve alla medesima e dichiarare infondata la domanda da quest'ultima svolta ex CP_1
art. 2033 c.c..
Con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesi e respinti tutti i motivi di appello ex adverso formulati,
- confermare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Milano ex art. 702 ter, 5° c. cpc in data
15.05.2024.
- in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione della somma di € CP_2
26.000,00 essendo frutto di pagamento indebito e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della società appellata, della somma di €.26.000,00 oltre
[...] interessi maturati e maturandi, dalla domanda all'effettivo saldo.
- Con vittoria di compensi e spese di giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha convenuto in giudizio , deducendo di CP_1 Parte_1 aver disposto, con due bonifici in favore di quest'ultima, “erroneamente il pagamento di €.26.000,00 a titolo di acconto materiali e saldo fattura” e, pertanto, “in ragione del patente errore nei pagamenti ovvero in considerazione dell'assenza di qualsivoglia causa di giustificazione” ha chiesto al Tribunale di Milano di “condannare la Sig.ra al pagamento in favore della società ricorrente, Parte_1 della somma di €.26.000,00 oltre interessi maturati e maturandi, dalla domanda all'effettivo saldo.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
si è costituita quattro giorni prima dell'udienza di prima comparizione, dunque, Parte_1
oltre il termine fissato dal Giudice, deducendo di aver ricevuto la somma reclamata da in CP_1
adempimento di un'obbligazione debitoria che quest'ultima aveva nei confronti di Parte_2
, titolare dell'omonima ditta individuale “D.G. Car di Di ON PA”, il quale le aveva
[...]
ceduto il proprio credito.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la costituzione di in quanto Parte_1
tardiva e l'ha condannata al pagamento, in favore di della somma di 26.000 euro e delle spese CP_1
processuali liquidate in 2.000 euro.
pagina 2 di 7 L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− si tratta di una fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che prevede il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto;
− la Corte di Cassazione ha più volte precisato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento e la mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificatamente individuato, poiché “al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento, e anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme;
conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito” (Cassazione n. 7027 del 28.7.1997);
− nel caso di specie, il solvens, ha dimostrato documentalmente (doc. n.3 fascicolo Controparte_1
ricorrente) che nelle date del 27.10.2022 e 7.11.2022 sono stati effettuati trasferimenti non dovuti della somma totale di € 26.000,00 a favore di;
Parte_1
− a fronte di tali dimostrazioni, attesa l'inammissibilità della comparsa della resistente, non risulta provato che la propria posizione creditoria trovasse fonte in altri fatti;
− nel giudizio non sono emerse circostanze tali da consentire di ritenere accertata la mala fede del convenuto, e per l 'effetto parte attrice ha maturato il diritto a percepire gli interessi legali dalla data del ricorso, che nel caso di specie è individuata al 23.12.2022.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , deducendo che: Parte_1
− la costituzione di era tardiva, ma non inammissibile;
Parte_1
− il giudice di prime cure ha errato nella valutazione dei documenti prodotti e ha omesso di comparare i documenti offerti dalla stessa ricorrente, con particolare riguardo alla copia dei due bonifici in cui veniva indicata la causale del pagamento, con quelli offerti dalla resistente, con particolare riferimento all'atto di cessione del credito che risulta pagato proprio con i due bonifici che ha riferito di aver disposto per errore e che fossero privi di causale;
CP_1
− che all'esito di tale comparazione il giudice avrebbe dovuto verificare se l'eccezione di pagamento sollevata dalla resistente fosse un'eccezione in senso stretto o un'eccezione in senso lato, se fosse cioè rilevabile solo dalla parte, e in tal caso la tardività della costituzione ne avrebbe neutralizzato gli effetti, ovvero se fosse rilevabile d'ufficio e, in tale ultima evenienza,
l'eccezione sarebbe rimasta indifferente alla tardività della costituzione;
pagina 3 di 7 − il debito era riconducibile all'acquisto da parte di di attrezzatura da officina vendutale CP_1
da che aveva emesso la fattura n. 56/2016. ha inserito nella Parte_2 CP_1
causale del bonifico di € 20.000,00 la dicitura “acconto pagamento materiali DG CAR di
[...]
e nella causale del secondo bonifico di € 6.000,00 la dicitura “saldo fattura Parte_3 attrezzatura . Il pagamento effettuato da era senz 'altro sorretto da una causa CP_2 CP_1
che la stessa aveva indicato nella causale dei due bonifici;
CP_1
− i documenti prodotti, peraltro tardivamente, da non sono idonei a dimostrare che fosse CP_1
stato già effettuato il pagamento della fattura n. 56/2016.
Si è costituita la società la quale ha dedotto: Controparte_1
− che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la memoria di costituzione dell'appellante e le relative difese svolte;
− che il pagamento della fattura nr. 56 emessa nell'anno 2016 era già stato effettuato in forma rateale nel corso degli anni 2016/2017/2018/2019, come si evincerebbe dalla documentazione prodotta e non contestata dalla controparte;
− che, pertanto, anche a voler ammettere che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione l 'esistenza della scrittura privata di cessione di credito intercorsa tra Parte_2
(cedente) e la sig.ra (cessionaria) nei confronti della (debitrice
[...] Pt_1 Controparte_1
ceduta), in ogni caso, le deduzioni della controparte non avrebbero potuto impedire l'accoglimento della domanda, in quanto il credito oggetto di tale cessione non sussisteva essendosi estinto precedentemente alla data del 19.09.2022 (data della cessione), come dimostrato dai pagamenti eseguiti in forma rateale della fattura nr. 56/2016 da parte dell'odierna appellata.
Con ordinanza dell'11.7.2024 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata disposta dal Presidente inaudita altera parte.
Alla prima udienza, celebrata in data 13.11.2024, su invito del Consigliere Istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate. Il Consigliere Istruttore ha dunque fissato innanzi al
Collegio l'udienza dell'8 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per rimessione della causa in decisione;
a tale data, previo scambio di note conclusionali fra le parti, la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che di seguito si illustrano.
pagina 4 di 7 Ritiene la Corte di poter trattare congiuntamente i motivi d'appello prospettati, in quanto intrinsecamente connessi.
Preliminarmente la Corte rileva che all'acclarata tardività della costituzione nel giudizio sommario di primo grado della resistente consegue, al più, la preclusione della stessa dal Parte_1
proporre eventuali domande riconvenzionali ovvero eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio (cfr. III e IV comma ex art. 702 c.p.c. ante riforma Cartabia, applicabile ratione temporis).
Ciò posto, occorre osservare che le deduzioni svolte dalla in ordine alla esistenza di una causa Pt_1
legittima e idonea a giustificare il pagamento eseguito dalla controparte costituiscono mere difese, con cui la stessa ha preso posizione sui fatti posti dal ricorrente e rispetto alle quali la norma citata non pone alcuna preclusione. Né possono ritenersi inammissibili i documenti prodotti con la comparsa di risposta, depositata quattro giorni prima dell'udienza, essendo anch'essi sottratti alla predetta preclusione dal citato art. 702 cpc
Ciò premesso, per quel che concerne il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Per orientamento giurisprudenziale ormai granitico nelle cause aventi ad oggetto la ripetizione dell'indebito il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo, o il suo successivo venir meno, e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass. nn. 5896/2006; 4612/2006;
3468/1997). Incombe sull'accipiens la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito (Cass. n.
7027/1997). Ciononostante, l'avvenuto pagamento fa presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito, con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione (Cass. n. 1170/1999).
Ai fini della prova, è necessario accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga, senza causa, il denaro ricevuto dal solvens (Cass., ord. n.
27372/2021).
E' stato, evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Pertanto, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (cfr. Cass. 27372/21).
Nel caso di specie, risulta dimostrato e incontestato il trasferimento del denaro.
pagina 5 di 7 Tuttavia, da un lato, non ha dimostrato l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir CP_1
meno. A tal proposito, occorre evidenziare che, alla luce dei principi giurisprudenziali riportati, tale onere grava indubbiamente su colui che ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
Peraltro, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del
13.06.2013).
Ebbene, a fronte di tale carenza - in punto di assolvimento del proprio onere probatorio - della CP_1
ha, dall'altro lato, dedotto e provato l'esistenza di una causa idonea a
[...] Parte_1
giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta ossia: i) la fattura n. 56 del 30.04.2016 del valore di 26.108,00 (vd. doc. 2, fascicolo di I grado, parte resistente) emessa dalla DG CAR di nei confronti della a fronte dell'acquisto, da parte di quest'ultima Parte_2 Controparte_1 società, di attrezzatura da officina vendutale da;
ii) l'avvenuta cessione di tale Parte_2
credito, vantato appunto da DG Car di nei confronti di in favore di Parte_2 CP_1
in data 19.09.2022 (vd. doc. 1, fascicolo di I grado, parte resistente). Parte_1
Peraltro, tale deduzione, ossia la sussistenza di una causa idonea a giustificare il diritto di Parte_1
a trattenere la somma ricevuta, risulta suffragata dalle causali riportate nei bonifici allegati
[...]
dalla società con proprio ricorso introduttivo, le quali risultano coerenti con quanto dedotto CP_1 dall'appellante e rivestono, sicuramente, un valore quantomeno presuntivo (cfr. Cass. n. 8829/2023).
Difatti, i bonifici di euro 6.000 e 20.000, rispettivamente effettuati in data 7.11.2022 ed in data
27.10.2022, presentano le seguenti causali: “saldo fattura attrezzatura e “acconto pagamento CP_2 materiali DGCar di Di ON PA” (vd. doc. 3, fascicolo di I grado, parte ricorrente).
La Corte rileva, sul punto, che la documentazione offerta da in primo grado non è idonea a CP_1 comprovare la deduzione mossa dalla società appellata, ossia che “che il pagamento della fattura nr,
56, emessa nell'anno 2016 era già stato effettuato in forma rateale nel corso degli anni
2016/2017/2018/2019” (vd. pag. 5 della comparsa di costituzione in appello).
pagina 6 di 7 Difatti, ha prodotto degli estratti conto dalla cui analisi emerge, invero, l'esistenza di bonifici, CP_1
effettuati, tra il 2016 ed il 2019, in favore di DG Car di ON PA per la somma complessiva di
€ 24.100, privi, però, di qualsivoglia riferimento alla fattura in questione (vd. doc. 5, fasc. I grado, parte ricorrente).
Del pari, l'elenco di pagamenti, allegato dalla quale sub doc. 6, non comprova l'avvenuto CP_1
pagamento della fattura in questione, trattandosi di documento presumibilmente redatto dalla stessa appellata e privo di elementi idonei a dimostrare la veridicità del relativo contenuto.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza del Tribunale deve essere riformata, con rigetto della domanda di CP_1
Le spese, che devono essere regolate per entrambi i gradi, sono poste a carico dell'odierna società appellata soccombente, e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione relativo al valore della causa (valore dichiarato in euro 26.000), con esclusione, sia nel presente grado di giudizio, sia nel giudizio di primo grado, della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi e con inclusione, nel presente grado d'appello, della fase inibitoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza appellata, respinge la domanda di CP_1 CP_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , liquidate Controparte_1 Parte_1
per il primo grado in euro 3.397,00 per compensi e per il secondo grado, comprensivo della fase inibitoria, in euro 4.500,00 per compensi, oltre per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via G. Leopardi n. Parte_1 C.F._1
5, Cernusco sul Naviglio (MI) presso lo studio dell'Avv. Angelo Tritto che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Venezia n. 54, Carrara, presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Marco Dei che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“In via preliminare, in rito, sospendere ex artt. 283-351 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
in via principale, nel merito, per tutti i motivi dedotti, in riforma dell'ordinanza n. cronol. 2901/2024 del 15/05/2024, resa dal Tribunale di Milano, accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
pagina 1 di 7 nulla deve alla medesima e dichiarare infondata la domanda da quest'ultima svolta ex CP_1
art. 2033 c.c..
Con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesi e respinti tutti i motivi di appello ex adverso formulati,
- confermare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Milano ex art. 702 ter, 5° c. cpc in data
15.05.2024.
- in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione della somma di € CP_2
26.000,00 essendo frutto di pagamento indebito e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della società appellata, della somma di €.26.000,00 oltre
[...] interessi maturati e maturandi, dalla domanda all'effettivo saldo.
- Con vittoria di compensi e spese di giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha convenuto in giudizio , deducendo di CP_1 Parte_1 aver disposto, con due bonifici in favore di quest'ultima, “erroneamente il pagamento di €.26.000,00 a titolo di acconto materiali e saldo fattura” e, pertanto, “in ragione del patente errore nei pagamenti ovvero in considerazione dell'assenza di qualsivoglia causa di giustificazione” ha chiesto al Tribunale di Milano di “condannare la Sig.ra al pagamento in favore della società ricorrente, Parte_1 della somma di €.26.000,00 oltre interessi maturati e maturandi, dalla domanda all'effettivo saldo.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
si è costituita quattro giorni prima dell'udienza di prima comparizione, dunque, Parte_1
oltre il termine fissato dal Giudice, deducendo di aver ricevuto la somma reclamata da in CP_1
adempimento di un'obbligazione debitoria che quest'ultima aveva nei confronti di Parte_2
, titolare dell'omonima ditta individuale “D.G. Car di Di ON PA”, il quale le aveva
[...]
ceduto il proprio credito.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la costituzione di in quanto Parte_1
tardiva e l'ha condannata al pagamento, in favore di della somma di 26.000 euro e delle spese CP_1
processuali liquidate in 2.000 euro.
pagina 2 di 7 L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− si tratta di una fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che prevede il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto;
− la Corte di Cassazione ha più volte precisato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento e la mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificatamente individuato, poiché “al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento, e anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme;
conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito” (Cassazione n. 7027 del 28.7.1997);
− nel caso di specie, il solvens, ha dimostrato documentalmente (doc. n.3 fascicolo Controparte_1
ricorrente) che nelle date del 27.10.2022 e 7.11.2022 sono stati effettuati trasferimenti non dovuti della somma totale di € 26.000,00 a favore di;
Parte_1
− a fronte di tali dimostrazioni, attesa l'inammissibilità della comparsa della resistente, non risulta provato che la propria posizione creditoria trovasse fonte in altri fatti;
− nel giudizio non sono emerse circostanze tali da consentire di ritenere accertata la mala fede del convenuto, e per l 'effetto parte attrice ha maturato il diritto a percepire gli interessi legali dalla data del ricorso, che nel caso di specie è individuata al 23.12.2022.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , deducendo che: Parte_1
− la costituzione di era tardiva, ma non inammissibile;
Parte_1
− il giudice di prime cure ha errato nella valutazione dei documenti prodotti e ha omesso di comparare i documenti offerti dalla stessa ricorrente, con particolare riguardo alla copia dei due bonifici in cui veniva indicata la causale del pagamento, con quelli offerti dalla resistente, con particolare riferimento all'atto di cessione del credito che risulta pagato proprio con i due bonifici che ha riferito di aver disposto per errore e che fossero privi di causale;
CP_1
− che all'esito di tale comparazione il giudice avrebbe dovuto verificare se l'eccezione di pagamento sollevata dalla resistente fosse un'eccezione in senso stretto o un'eccezione in senso lato, se fosse cioè rilevabile solo dalla parte, e in tal caso la tardività della costituzione ne avrebbe neutralizzato gli effetti, ovvero se fosse rilevabile d'ufficio e, in tale ultima evenienza,
l'eccezione sarebbe rimasta indifferente alla tardività della costituzione;
pagina 3 di 7 − il debito era riconducibile all'acquisto da parte di di attrezzatura da officina vendutale CP_1
da che aveva emesso la fattura n. 56/2016. ha inserito nella Parte_2 CP_1
causale del bonifico di € 20.000,00 la dicitura “acconto pagamento materiali DG CAR di
[...]
e nella causale del secondo bonifico di € 6.000,00 la dicitura “saldo fattura Parte_3 attrezzatura . Il pagamento effettuato da era senz 'altro sorretto da una causa CP_2 CP_1
che la stessa aveva indicato nella causale dei due bonifici;
CP_1
− i documenti prodotti, peraltro tardivamente, da non sono idonei a dimostrare che fosse CP_1
stato già effettuato il pagamento della fattura n. 56/2016.
Si è costituita la società la quale ha dedotto: Controparte_1
− che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la memoria di costituzione dell'appellante e le relative difese svolte;
− che il pagamento della fattura nr. 56 emessa nell'anno 2016 era già stato effettuato in forma rateale nel corso degli anni 2016/2017/2018/2019, come si evincerebbe dalla documentazione prodotta e non contestata dalla controparte;
− che, pertanto, anche a voler ammettere che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione l 'esistenza della scrittura privata di cessione di credito intercorsa tra Parte_2
(cedente) e la sig.ra (cessionaria) nei confronti della (debitrice
[...] Pt_1 Controparte_1
ceduta), in ogni caso, le deduzioni della controparte non avrebbero potuto impedire l'accoglimento della domanda, in quanto il credito oggetto di tale cessione non sussisteva essendosi estinto precedentemente alla data del 19.09.2022 (data della cessione), come dimostrato dai pagamenti eseguiti in forma rateale della fattura nr. 56/2016 da parte dell'odierna appellata.
Con ordinanza dell'11.7.2024 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata disposta dal Presidente inaudita altera parte.
Alla prima udienza, celebrata in data 13.11.2024, su invito del Consigliere Istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate. Il Consigliere Istruttore ha dunque fissato innanzi al
Collegio l'udienza dell'8 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per rimessione della causa in decisione;
a tale data, previo scambio di note conclusionali fra le parti, la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che di seguito si illustrano.
pagina 4 di 7 Ritiene la Corte di poter trattare congiuntamente i motivi d'appello prospettati, in quanto intrinsecamente connessi.
Preliminarmente la Corte rileva che all'acclarata tardività della costituzione nel giudizio sommario di primo grado della resistente consegue, al più, la preclusione della stessa dal Parte_1
proporre eventuali domande riconvenzionali ovvero eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio (cfr. III e IV comma ex art. 702 c.p.c. ante riforma Cartabia, applicabile ratione temporis).
Ciò posto, occorre osservare che le deduzioni svolte dalla in ordine alla esistenza di una causa Pt_1
legittima e idonea a giustificare il pagamento eseguito dalla controparte costituiscono mere difese, con cui la stessa ha preso posizione sui fatti posti dal ricorrente e rispetto alle quali la norma citata non pone alcuna preclusione. Né possono ritenersi inammissibili i documenti prodotti con la comparsa di risposta, depositata quattro giorni prima dell'udienza, essendo anch'essi sottratti alla predetta preclusione dal citato art. 702 cpc
Ciò premesso, per quel che concerne il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Per orientamento giurisprudenziale ormai granitico nelle cause aventi ad oggetto la ripetizione dell'indebito il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo, o il suo successivo venir meno, e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass. nn. 5896/2006; 4612/2006;
3468/1997). Incombe sull'accipiens la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito (Cass. n.
7027/1997). Ciononostante, l'avvenuto pagamento fa presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito, con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione (Cass. n. 1170/1999).
Ai fini della prova, è necessario accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga, senza causa, il denaro ricevuto dal solvens (Cass., ord. n.
27372/2021).
E' stato, evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Pertanto, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (cfr. Cass. 27372/21).
Nel caso di specie, risulta dimostrato e incontestato il trasferimento del denaro.
pagina 5 di 7 Tuttavia, da un lato, non ha dimostrato l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir CP_1
meno. A tal proposito, occorre evidenziare che, alla luce dei principi giurisprudenziali riportati, tale onere grava indubbiamente su colui che ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
Peraltro, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del
13.06.2013).
Ebbene, a fronte di tale carenza - in punto di assolvimento del proprio onere probatorio - della CP_1
ha, dall'altro lato, dedotto e provato l'esistenza di una causa idonea a
[...] Parte_1
giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta ossia: i) la fattura n. 56 del 30.04.2016 del valore di 26.108,00 (vd. doc. 2, fascicolo di I grado, parte resistente) emessa dalla DG CAR di nei confronti della a fronte dell'acquisto, da parte di quest'ultima Parte_2 Controparte_1 società, di attrezzatura da officina vendutale da;
ii) l'avvenuta cessione di tale Parte_2
credito, vantato appunto da DG Car di nei confronti di in favore di Parte_2 CP_1
in data 19.09.2022 (vd. doc. 1, fascicolo di I grado, parte resistente). Parte_1
Peraltro, tale deduzione, ossia la sussistenza di una causa idonea a giustificare il diritto di Parte_1
a trattenere la somma ricevuta, risulta suffragata dalle causali riportate nei bonifici allegati
[...]
dalla società con proprio ricorso introduttivo, le quali risultano coerenti con quanto dedotto CP_1 dall'appellante e rivestono, sicuramente, un valore quantomeno presuntivo (cfr. Cass. n. 8829/2023).
Difatti, i bonifici di euro 6.000 e 20.000, rispettivamente effettuati in data 7.11.2022 ed in data
27.10.2022, presentano le seguenti causali: “saldo fattura attrezzatura e “acconto pagamento CP_2 materiali DGCar di Di ON PA” (vd. doc. 3, fascicolo di I grado, parte ricorrente).
La Corte rileva, sul punto, che la documentazione offerta da in primo grado non è idonea a CP_1 comprovare la deduzione mossa dalla società appellata, ossia che “che il pagamento della fattura nr,
56, emessa nell'anno 2016 era già stato effettuato in forma rateale nel corso degli anni
2016/2017/2018/2019” (vd. pag. 5 della comparsa di costituzione in appello).
pagina 6 di 7 Difatti, ha prodotto degli estratti conto dalla cui analisi emerge, invero, l'esistenza di bonifici, CP_1
effettuati, tra il 2016 ed il 2019, in favore di DG Car di ON PA per la somma complessiva di
€ 24.100, privi, però, di qualsivoglia riferimento alla fattura in questione (vd. doc. 5, fasc. I grado, parte ricorrente).
Del pari, l'elenco di pagamenti, allegato dalla quale sub doc. 6, non comprova l'avvenuto CP_1
pagamento della fattura in questione, trattandosi di documento presumibilmente redatto dalla stessa appellata e privo di elementi idonei a dimostrare la veridicità del relativo contenuto.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza del Tribunale deve essere riformata, con rigetto della domanda di CP_1
Le spese, che devono essere regolate per entrambi i gradi, sono poste a carico dell'odierna società appellata soccombente, e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione relativo al valore della causa (valore dichiarato in euro 26.000), con esclusione, sia nel presente grado di giudizio, sia nel giudizio di primo grado, della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi e con inclusione, nel presente grado d'appello, della fase inibitoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza appellata, respinge la domanda di CP_1 CP_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , liquidate Controparte_1 Parte_1
per il primo grado in euro 3.397,00 per compensi e per il secondo grado, comprensivo della fase inibitoria, in euro 4.500,00 per compensi, oltre per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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