CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3930/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Lo Studio Del Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella N. 2 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1197 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, appella la sentenza n. 170/2024 della CGT di Latina che ha rigettato il ricorso
contro
Avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1197 del 12/12/2022 emesso dal Comune di Cisterna di Latina.
I motivi di appello sono:
1. decadenza dal potere di accertamento;
2. motivazione apparente della sentenza di primo grado;
3. errata applicazione dei valori tabellari.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado, da distrarre ai Dr. Difensore_1 Dr. Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
Deposita giurisprudenza favorevole
Il Comune di Cisterna di Latina risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese
Deposita memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul motivo di decadenza dal potere di accertamento
L'appellante deduce la tardività della notifica dell'avviso oltre il termine del 31/12/2022. Tuttavia, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 (85 giorni) si applica anche ai tributi locali, spostando il termine di decadenza al 26/03/2023. L'avviso è stato notificato il 13/01/2023, entro il termine prorogato.
Il motivo è infondato e va respinto.
2. Sulla motivazione apparente della sentenza di primo grado
La sentenza impugnata si limita a richiamare, per relationem, precedenti decisioni senza fornire autonoma valutazione dei motivi di ricorso, in violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 134 c.p.c. Tale modalità priva la parte di un effettivo grado di giudizio.
Il motivo è fondato.
3. Sull'errata applicazione dei valori tabellari
L'appellante ha fornito prova documentale (valori OMI 2017, perizia tecnica) che dimostra l'incongruità dei valori tabellari (€ 66/mc) rispetto ai valori venali effettivi (€ 46,20/mc). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12550/2024; n. 26089/2024) consente la disapplicazione delle delibere comunali quando il contribuente dimostri la non corrispondenza ai valori di mercato.
Pertanto, l'avviso impugnato, fondato su valori manifestamente sovrastimati e mai aggiornati dal 2012, deve essere annullato.
Il motivo è fondato.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.
Latina lì 4 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3930/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Lo Studio Del Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella N. 2 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1197 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, appella la sentenza n. 170/2024 della CGT di Latina che ha rigettato il ricorso
contro
Avviso di accertamento esecutivo IMU n. 1197 del 12/12/2022 emesso dal Comune di Cisterna di Latina.
I motivi di appello sono:
1. decadenza dal potere di accertamento;
2. motivazione apparente della sentenza di primo grado;
3. errata applicazione dei valori tabellari.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado, da distrarre ai Dr. Difensore_1 Dr. Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
Deposita giurisprudenza favorevole
Il Comune di Cisterna di Latina risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese
Deposita memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul motivo di decadenza dal potere di accertamento
L'appellante deduce la tardività della notifica dell'avviso oltre il termine del 31/12/2022. Tuttavia, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 (85 giorni) si applica anche ai tributi locali, spostando il termine di decadenza al 26/03/2023. L'avviso è stato notificato il 13/01/2023, entro il termine prorogato.
Il motivo è infondato e va respinto.
2. Sulla motivazione apparente della sentenza di primo grado
La sentenza impugnata si limita a richiamare, per relationem, precedenti decisioni senza fornire autonoma valutazione dei motivi di ricorso, in violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 134 c.p.c. Tale modalità priva la parte di un effettivo grado di giudizio.
Il motivo è fondato.
3. Sull'errata applicazione dei valori tabellari
L'appellante ha fornito prova documentale (valori OMI 2017, perizia tecnica) che dimostra l'incongruità dei valori tabellari (€ 66/mc) rispetto ai valori venali effettivi (€ 46,20/mc). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12550/2024; n. 26089/2024) consente la disapplicazione delle delibere comunali quando il contribuente dimostri la non corrispondenza ai valori di mercato.
Pertanto, l'avviso impugnato, fondato su valori manifestamente sovrastimati e mai aggiornati dal 2012, deve essere annullato.
Il motivo è fondato.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.
Latina lì 4 febbraio 2026