Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1985, n. 1503
CASS
Sentenza 20 febbraio 1985

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La domanda proposta dall'ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, per sentire inibire attività del privato o rimuovere opere che lo stesso abbia realizzato in territori inclusi nel perimetro di detto parco, ma per i quali non sia intervenuta specifica dichiarazione di "notevole interesse" (notificata all'interessato e pubblicata mediante affissione nell'albo pretorio), sotto il profilo che dette attività ed opere alterano o manomettono i beni la cui tutela è istituzionalmente affidata ad esso ente, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe materia nella quale l'ente medesimo non è titolare di poteri autoritativi di repressione od autotutela, ma è portatore di diritti soggettivi pubblici, contrapposti ai diritti soggettivi di quel privato, sicché l'indagine sulla concreta estensione degli uni e degli altri, al fine di stabilire la legittimità o meno del denunciato comportamento, rientra nelle attribuzioni di detto giudice ordinario. ( V 7366/83, mass n 431958; ( V 7367/83, mass n 431959).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1985, n. 1503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1503
    Data del deposito : 20 febbraio 1985

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