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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5191/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. RM LL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LL UR Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.5191/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Donatella Di Vietro, elettivamente domiciliato in Bovisio Masciago, via Marconi n.70/C presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 3 settembre 2011 in Solaro, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Solaro come segue: Anno 2011 - Atto n. 11 – Parte II – Serie C – Ufficio 1
-ordinare al Comune di Solaro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna in Limbiate, via Torino n. 9 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore, restando inteso che, in ogni caso, le decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori. I coniugi concordano che mantenga la Per_1 residenza formale in Saronno, via Santuario n. 17, fino al completamento del ciclo scolastico. Salvi migliori accordi tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati dal venerdì sera (ore 18.00) fino alla domenica sera (ore 21.00), allorquando il minore verrà accompagnato presso l'abitazione materna;
- nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio il giovedì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo, allorquando verrà Per_1 accompagnato a scuola dal padre;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- per metà delle vacanze natalizie che comprenda alternativamente il periodo dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per metà delle vacanze pasquali che comprenda alternativamente il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua e da Pasquetta al mercoledì successivo;
- entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a comunicarsi, prima della partenza, le destinazioni di villeggiatura ove si troveranno con il figlio minore nel periodo di vacanza di rispettiva competenza.
2.I genitori concordano che , che attualmente frequenta la scuola secondaria di primo grado Per_1 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Saronno, completi il ciclo di studi presso il predetto istituto, onde non interrompere il percorso scolastico già intrapreso dal minore e ormai prossimo alla sua conclusione. I genitori concordano altresì che , fino al termine del ciclo Per_1 scolastico presso il suddetto istituto, resti inserito nel nucleo familiare della nonna materna con residenza in Saronno, Viale Santuario n. 17.
3.A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , il signor verserà alla Per_1 Pt_2 signora entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 217,00, per 12 Pt_1 mensilità, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prossima rivalutazione maggio 2026), oltre il 50% della mensa scolastica del minore in espressa e concordata deroga a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza del 7/05/18, di seguito richiamato. Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le summenzionate linee guida del Tribunale di Monza, che si riportano: “A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby Sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spese non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre diversi eventuali preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per i versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio” 4. I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti. Pt_2 Pt_1
5. I signori e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Pt_2 Pt_1 di identità valida anche per l'espatrio proprio e del figlio minore.
6. I signori e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Pt_2 Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 1. Il signor si impegna a corrispondere alla signora entro il 31.07.2025, la Pt_2 Pt_1 somma di € 336,50 a titolo di arretrati per la mancata rivalutazione dell'assegno di mantenimento dal mese di giugno 2023 al mese di maggio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale (decreto di omologazione n.1579/2023 del 26.1.2023).
Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 24.7.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
3.9.2011 (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Solaro), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
LL UR
Il Presidente
RM LL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. RM LL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LL UR Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.5191/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Donatella Di Vietro, elettivamente domiciliato in Bovisio Masciago, via Marconi n.70/C presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 3 settembre 2011 in Solaro, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Solaro come segue: Anno 2011 - Atto n. 11 – Parte II – Serie C – Ufficio 1
-ordinare al Comune di Solaro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna in Limbiate, via Torino n. 9 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore, restando inteso che, in ogni caso, le decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori. I coniugi concordano che mantenga la Per_1 residenza formale in Saronno, via Santuario n. 17, fino al completamento del ciclo scolastico. Salvi migliori accordi tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati dal venerdì sera (ore 18.00) fino alla domenica sera (ore 21.00), allorquando il minore verrà accompagnato presso l'abitazione materna;
- nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio il giovedì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo, allorquando verrà Per_1 accompagnato a scuola dal padre;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- per metà delle vacanze natalizie che comprenda alternativamente il periodo dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per metà delle vacanze pasquali che comprenda alternativamente il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua e da Pasquetta al mercoledì successivo;
- entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a comunicarsi, prima della partenza, le destinazioni di villeggiatura ove si troveranno con il figlio minore nel periodo di vacanza di rispettiva competenza.
2.I genitori concordano che , che attualmente frequenta la scuola secondaria di primo grado Per_1 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Saronno, completi il ciclo di studi presso il predetto istituto, onde non interrompere il percorso scolastico già intrapreso dal minore e ormai prossimo alla sua conclusione. I genitori concordano altresì che , fino al termine del ciclo Per_1 scolastico presso il suddetto istituto, resti inserito nel nucleo familiare della nonna materna con residenza in Saronno, Viale Santuario n. 17.
3.A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , il signor verserà alla Per_1 Pt_2 signora entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 217,00, per 12 Pt_1 mensilità, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prossima rivalutazione maggio 2026), oltre il 50% della mensa scolastica del minore in espressa e concordata deroga a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza del 7/05/18, di seguito richiamato. Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le summenzionate linee guida del Tribunale di Monza, che si riportano: “A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby Sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spese non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre diversi eventuali preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per i versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio” 4. I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti. Pt_2 Pt_1
5. I signori e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Pt_2 Pt_1 di identità valida anche per l'espatrio proprio e del figlio minore.
6. I signori e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Pt_2 Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 1. Il signor si impegna a corrispondere alla signora entro il 31.07.2025, la Pt_2 Pt_1 somma di € 336,50 a titolo di arretrati per la mancata rivalutazione dell'assegno di mantenimento dal mese di giugno 2023 al mese di maggio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale (decreto di omologazione n.1579/2023 del 26.1.2023).
Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 24.7.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
3.9.2011 (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Solaro), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
LL UR
Il Presidente
RM LL