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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3074/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POZZI EDOARDO NICOLO' e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VILLA SABINA ANGELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAIO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 107 20091 BRESSO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 615/24, emesso su ricorso di in Controparte_1 Pa data 26 febbraio 2024, venne ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_1 61.919,66 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per il noleggio di un ponteggio. propose opposizione ed evidenziò di aver versato, prima della notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo (notificatole in data 26 marzo 2024 per la minor somma di € 60.005,70), l'ulteriore importo di € 35.000,00, come da bonifico del 28 febbraio 2024. Spiegò di essere CP_ subentrata nel cantiere, dopo l'estromissione di a partire dal giorno 1.06.2023 ove era CP_ ancora presente il ponteggio montato da Il costo per l'utilizzo del medesimo era stato CP_ fatturato da per l'importo mensile di € 5.465,00, oltre IVA, a decorrere da maggio 2023 e sino a gennaio 2024. Contestò, pertanto, la debenza del costo di noleggio per il CP_ mese di maggio, posto che nel mese di maggio, in cantiere, era ancora presente quale appaltatore. Per quanto concerne la data “finale”, evidenziò che il ponteggio era stato smontato nel mese di dicembre 2023, come da documento di trasporto del CP_ 13.12.2023 di Impresa Evalto & Randon s.r.l. (doc. n.6), mentre in assenza di accordo, aveva emesso fattura n. 9/24 per il nolo del ponteggio per i mesi di dicembre
2023 (euro 5.465,00 oltre IVA = euro 6.667,30) e di gennaio 2024 (euro 5.465,00 oltre IVA
- euro 6.667,30), il tutto per complessivi euro 13.334,60, non dovuti. Precisò che la società incaricata dello smontaggio aveva riconosciuto che il ponteggio era stato rimosso e che la riconsegna era stata rallentata dalla rottura del mezzo di trasporto (il camion “due assi”), cosicché la fatturazione del nolo avrebbe dovuto interrompersi al 31 dicembre, non essendole imputabili i problemi avuti dal trasportatore. Aggiunse che il ponteggio necessitava di interventi di sistemazione, per renderlo idoneo all'uso, come evidenziato dalle fotografie alla data di subentro, per un costo di € 5.670,00, oltre IVA, così complessivamente € 6.917,40. Affermò, quindi, di essersi fatta carico dei costi per la messa norma del ponteggio e dei costi degli interventi necessari per il suo ripristino e utilizzo, con conseguente azzeramento del credito monitorio. si costituì evidenziando che il parziale adempimento era Controparte_1 avvenuto mediante il bonifico in data 28 febbraio 2024 dell'importo di € 35.000,00 solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. Precisò che il corrispettivo pattuito per il “nolo a freddo” era dovuto dal momento della sottoscrizione del contratto, essendo stato autorizzato l'utilizzo immediato del ponteggio, non rilevando nei rapporti contrattuali tra le parti l'avvenuto ingresso in cantiere solo in data 1° giugno 2023. Inoltre, il ponteggio era rientrato in sede solo a gennaio 2024, cosicché il diritto di credito era pienamente maturato anche per tale mensilità, non avendo Ella potuto utilizzarlo, né noleggiarlo, per tutto il mese di gennaio 2024. Aggiunse che, dal momento del subentro in cantiere, spettava a
[...] assicurarsi del mantenimento della struttura del ponteggio, essendo già Parte_1 efficace il contratto di noleggio. Lamentò di aver riscontrato la mancata restituzione di materiali relativi alla struttura del ponteggio, di cui chiese, con domanda riconvenzionale, il risarcimento del danno in misura di € 42.180,59. Con ordinanza in data 30 ottobre 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 615/24, limitatamente alla somma di € 20.252,36; Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., alla data del 10 aprile 2025 in modalità cartolare.
-------- L'opposizione è parzialmente fondata. L'esistenza del contratto di noleggio deve ritenersi pacifica, anche in ordine alla sua esecuzione. L'opponente contesta, però, la durata del noleggio con riferimento sia all'epoca di decorrenza che a quella di restituzione del ponteggio.
pagina 2 di 4 In proposito, sostiene che, essendo il contratto di nolo a Controparte_1 freddo stato sottoscritto nel mese di maggio 2023, a partire da tale mensilità sarebbero maturati i canoni di noleggio a carico di Parte_1 Di tale accordo, e del suo contenuto, non vi è traccia scritta, mentre è provato documentalmente (doc. n. 16) che il cantiere era stato riconsegnato al committente in data
18 maggio 2023, con restituzione delle chiavi il giorno successivo (entro le ore 17.00), come si evince dal relativo verbale di sopralluogo, a seguito della risoluzione del contratto di appalto tra la e con effetto dal 12 Controparte_2 Controparte_1 maggio 2023 (doc. n. 5). Dal verbale di sopralluogo e coordinamento del 1° giugno 2024 (doc. n.4) si evince che
“L'impresa (impresa retista di ) è pertanto autorizzata a prendere Pt_1 CP_3 in consegna il cantiere operando con propri fornitori e subappaltatori. si farà CP_4 carico di trasferire a le contrattualistiche in essere tra Pt_1 Controparte_1 con i propri subappaltatori e/o fornitori qualora la nuova impresa li ritenga idonei
[...] e utili per il cantiere secondo le proprie risorse tecnico-economiche e finanziarie”. Pertanto, il subentro nei contratti in essere, oltre che materialmente nel cantiere, è avvenuto solo all'inizio di giugno 2024 e solo da tale momento era tenuta al Parte_1 pagamento del corrispettivo di noleggio, restando il periodo pregresso da definire tra gli originari contraenti.
Per quanto riguarda la riconsegna del ponteggio da a Parte_1 Controparte_1
la prima ammette che a dicembre 2013 era solo iniziata la restituzione delle
[...] componenti del ponteggio, che sarebbe stata ultimata nelle settimane successive: il documento di trasporto del 13.12.2023 dell'Impresa Evalto & Randon evidenzia la prima presa in carico del materiale da parte del trasportatore (doc. n. 6), mentre i messaggi telefonici segnalano il problema verificatosi all'automezzo, tale da rendere incerta l'ultimazione della restituzione entro la fine di dicembre 2023. D'altra parte, era onere di dimostrare l'esatta data di riconsegna, cosicché, Parte_1 in mancanza, è dovuto il corrispettivo di noleggio per gennaio 2024. Quanto allo “stato del ponteggio” al momento del subentro da parte di nel Pt_1 contratto d'appalto e nel cantiere, va osservato che quest'ultima ha omesso di predisporre un verbale di “presa in carico” descrivendone le caratteristiche e le condizioni di manutenzione e la rispondenza ai requisiti di sicurezza, cosicché si deve presumere che fosse a norma, essendosene assunta la responsabilità in assenza di formali riserve. Analogamente, non risulta prodotto alcun documento attestante la “presa in consegna” del materiale di ponteggio da parte di all'atto della Controparte_1 restituzione da parte di ed, in mancanza di espressa riserva, con specifica Parte_1 indicazione dei materiali eventualmente mancanti, appare tardiva la contestazione su quanto “non sarebbe stato restituito”, al pari della richiesta risarcitoria formulata, in via riconvenzionale, solo al momento della costituzione nel giudizio di opposizione. Pertanto, preso atto che ha provveduto al versamento della somma di € Parte_1 35.000,00 in data 28 febbraio 2024, quindi dopo l'emissione del decreto ingiuntivo del 26 febbraio 2024, nonché della somma di € 20.252,36 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione (importo che già teneva conto della non spettanza della mensilità di maggio 2023), per complessivi € 55.252,36, rispetto all'importo di € 60.005,70 originariamente richiesto da (dovendosi così ritenere Controparte_1 corretto l'importo maggiore di cui all'ingiunzione e dal quale va dedotta la mensilità di maggio 2023, pari ad € 6.667,30), l'importo residuo di € 53.338,4 deve ritenersi estinto ed il maggior importo ricevuto da va imputato ad interessi di Controparte_1 mora. Il decreto ingiuntivo, atteso l'avvenuto pagamento in corso di causa, va revocato. Le spese processuali seguono, in ogni caso, la parziale soccombenza di e Parte_1
pagina 3 di 4 si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. atteso l'avvenuto pagamento, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 615/24 emesso in data 26 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza;
2. condanna a rimborsare a la metà Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3074/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POZZI EDOARDO NICOLO' e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VILLA SABINA ANGELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAIO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 107 20091 BRESSO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 615/24, emesso su ricorso di in Controparte_1 Pa data 26 febbraio 2024, venne ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_1 61.919,66 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per il noleggio di un ponteggio. propose opposizione ed evidenziò di aver versato, prima della notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo (notificatole in data 26 marzo 2024 per la minor somma di € 60.005,70), l'ulteriore importo di € 35.000,00, come da bonifico del 28 febbraio 2024. Spiegò di essere CP_ subentrata nel cantiere, dopo l'estromissione di a partire dal giorno 1.06.2023 ove era CP_ ancora presente il ponteggio montato da Il costo per l'utilizzo del medesimo era stato CP_ fatturato da per l'importo mensile di € 5.465,00, oltre IVA, a decorrere da maggio 2023 e sino a gennaio 2024. Contestò, pertanto, la debenza del costo di noleggio per il CP_ mese di maggio, posto che nel mese di maggio, in cantiere, era ancora presente quale appaltatore. Per quanto concerne la data “finale”, evidenziò che il ponteggio era stato smontato nel mese di dicembre 2023, come da documento di trasporto del CP_ 13.12.2023 di Impresa Evalto & Randon s.r.l. (doc. n.6), mentre in assenza di accordo, aveva emesso fattura n. 9/24 per il nolo del ponteggio per i mesi di dicembre
2023 (euro 5.465,00 oltre IVA = euro 6.667,30) e di gennaio 2024 (euro 5.465,00 oltre IVA
- euro 6.667,30), il tutto per complessivi euro 13.334,60, non dovuti. Precisò che la società incaricata dello smontaggio aveva riconosciuto che il ponteggio era stato rimosso e che la riconsegna era stata rallentata dalla rottura del mezzo di trasporto (il camion “due assi”), cosicché la fatturazione del nolo avrebbe dovuto interrompersi al 31 dicembre, non essendole imputabili i problemi avuti dal trasportatore. Aggiunse che il ponteggio necessitava di interventi di sistemazione, per renderlo idoneo all'uso, come evidenziato dalle fotografie alla data di subentro, per un costo di € 5.670,00, oltre IVA, così complessivamente € 6.917,40. Affermò, quindi, di essersi fatta carico dei costi per la messa norma del ponteggio e dei costi degli interventi necessari per il suo ripristino e utilizzo, con conseguente azzeramento del credito monitorio. si costituì evidenziando che il parziale adempimento era Controparte_1 avvenuto mediante il bonifico in data 28 febbraio 2024 dell'importo di € 35.000,00 solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. Precisò che il corrispettivo pattuito per il “nolo a freddo” era dovuto dal momento della sottoscrizione del contratto, essendo stato autorizzato l'utilizzo immediato del ponteggio, non rilevando nei rapporti contrattuali tra le parti l'avvenuto ingresso in cantiere solo in data 1° giugno 2023. Inoltre, il ponteggio era rientrato in sede solo a gennaio 2024, cosicché il diritto di credito era pienamente maturato anche per tale mensilità, non avendo Ella potuto utilizzarlo, né noleggiarlo, per tutto il mese di gennaio 2024. Aggiunse che, dal momento del subentro in cantiere, spettava a
[...] assicurarsi del mantenimento della struttura del ponteggio, essendo già Parte_1 efficace il contratto di noleggio. Lamentò di aver riscontrato la mancata restituzione di materiali relativi alla struttura del ponteggio, di cui chiese, con domanda riconvenzionale, il risarcimento del danno in misura di € 42.180,59. Con ordinanza in data 30 ottobre 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 615/24, limitatamente alla somma di € 20.252,36; Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., alla data del 10 aprile 2025 in modalità cartolare.
-------- L'opposizione è parzialmente fondata. L'esistenza del contratto di noleggio deve ritenersi pacifica, anche in ordine alla sua esecuzione. L'opponente contesta, però, la durata del noleggio con riferimento sia all'epoca di decorrenza che a quella di restituzione del ponteggio.
pagina 2 di 4 In proposito, sostiene che, essendo il contratto di nolo a Controparte_1 freddo stato sottoscritto nel mese di maggio 2023, a partire da tale mensilità sarebbero maturati i canoni di noleggio a carico di Parte_1 Di tale accordo, e del suo contenuto, non vi è traccia scritta, mentre è provato documentalmente (doc. n. 16) che il cantiere era stato riconsegnato al committente in data
18 maggio 2023, con restituzione delle chiavi il giorno successivo (entro le ore 17.00), come si evince dal relativo verbale di sopralluogo, a seguito della risoluzione del contratto di appalto tra la e con effetto dal 12 Controparte_2 Controparte_1 maggio 2023 (doc. n. 5). Dal verbale di sopralluogo e coordinamento del 1° giugno 2024 (doc. n.4) si evince che
“L'impresa (impresa retista di ) è pertanto autorizzata a prendere Pt_1 CP_3 in consegna il cantiere operando con propri fornitori e subappaltatori. si farà CP_4 carico di trasferire a le contrattualistiche in essere tra Pt_1 Controparte_1 con i propri subappaltatori e/o fornitori qualora la nuova impresa li ritenga idonei
[...] e utili per il cantiere secondo le proprie risorse tecnico-economiche e finanziarie”. Pertanto, il subentro nei contratti in essere, oltre che materialmente nel cantiere, è avvenuto solo all'inizio di giugno 2024 e solo da tale momento era tenuta al Parte_1 pagamento del corrispettivo di noleggio, restando il periodo pregresso da definire tra gli originari contraenti.
Per quanto riguarda la riconsegna del ponteggio da a Parte_1 Controparte_1
la prima ammette che a dicembre 2013 era solo iniziata la restituzione delle
[...] componenti del ponteggio, che sarebbe stata ultimata nelle settimane successive: il documento di trasporto del 13.12.2023 dell'Impresa Evalto & Randon evidenzia la prima presa in carico del materiale da parte del trasportatore (doc. n. 6), mentre i messaggi telefonici segnalano il problema verificatosi all'automezzo, tale da rendere incerta l'ultimazione della restituzione entro la fine di dicembre 2023. D'altra parte, era onere di dimostrare l'esatta data di riconsegna, cosicché, Parte_1 in mancanza, è dovuto il corrispettivo di noleggio per gennaio 2024. Quanto allo “stato del ponteggio” al momento del subentro da parte di nel Pt_1 contratto d'appalto e nel cantiere, va osservato che quest'ultima ha omesso di predisporre un verbale di “presa in carico” descrivendone le caratteristiche e le condizioni di manutenzione e la rispondenza ai requisiti di sicurezza, cosicché si deve presumere che fosse a norma, essendosene assunta la responsabilità in assenza di formali riserve. Analogamente, non risulta prodotto alcun documento attestante la “presa in consegna” del materiale di ponteggio da parte di all'atto della Controparte_1 restituzione da parte di ed, in mancanza di espressa riserva, con specifica Parte_1 indicazione dei materiali eventualmente mancanti, appare tardiva la contestazione su quanto “non sarebbe stato restituito”, al pari della richiesta risarcitoria formulata, in via riconvenzionale, solo al momento della costituzione nel giudizio di opposizione. Pertanto, preso atto che ha provveduto al versamento della somma di € Parte_1 35.000,00 in data 28 febbraio 2024, quindi dopo l'emissione del decreto ingiuntivo del 26 febbraio 2024, nonché della somma di € 20.252,36 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione (importo che già teneva conto della non spettanza della mensilità di maggio 2023), per complessivi € 55.252,36, rispetto all'importo di € 60.005,70 originariamente richiesto da (dovendosi così ritenere Controparte_1 corretto l'importo maggiore di cui all'ingiunzione e dal quale va dedotta la mensilità di maggio 2023, pari ad € 6.667,30), l'importo residuo di € 53.338,4 deve ritenersi estinto ed il maggior importo ricevuto da va imputato ad interessi di Controparte_1 mora. Il decreto ingiuntivo, atteso l'avvenuto pagamento in corso di causa, va revocato. Le spese processuali seguono, in ogni caso, la parziale soccombenza di e Parte_1
pagina 3 di 4 si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. atteso l'avvenuto pagamento, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 615/24 emesso in data 26 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza;
2. condanna a rimborsare a la metà Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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