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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/09/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6925/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Taffuri presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Vairano Scalo, alla via Leonardo Da Vinci n. 15
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 17 ottobre 2021, la notifica dell'avviso di addebito n.
32820210000352049000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 1639,69 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2013.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.
Venendo al merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti. Parte opponente quale unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione del credito.
L'eccezione merita accoglimento. CP_ Rileva il giudicante come l' costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate volto a contestare un reddito eccedente il minimale di legge per l'anno
2013, con conseguente computo anche dell'importo dovuto a titolo di contributi previdenziali sulla differenza di reddito eccedente il minimale.
Rappresentava, al riguardo, che l'Agenzia delle Entrate, una volta riscontrate le irregolarità in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi inviata dal contribuente, aveva proceduto ad inoltrare, in data 11.11.2015, la “comunicazione di irregolarità” (CIR) telematicamente all'intermediario, sig. Persona_1 CP_ Successivamente l' non avendo il ricorrente sanato la predetta irregolarità, in data 12.09.2009, aveva notificato al contribuente comunicazione di debito regolarmente ricevuta dall'opponente entro il termine di prescrizione quinquennale, termine decorrente dalla data del 07.07.2014 – data di scadenza del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2013 – a sua volta interrotto efficacemente dalla comunicazione di irregolarità notificata dall'Agenzia delle Entrate in data
11.11.2015.
Orbene, tanto premesso, rileva il Tribunale che va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del
1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle CP_1 entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass., sez. lav., 8 settembre 2015, n. CP_1
17769).
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi CP_1 all'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate senza che rilevi la distinzione soggettiva tra ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari. CP_ Tanto esposto, deve, tuttavia evidenziarsi che l'efficacia interruttiva - anche nei confronti dell' - spiegata dagli atti di accertamento emanati dall'Agenzia delle Entrate presuppone, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regolare notifica di tali atti al contribuente, dovendosi ribadire la natura recettizia degli atti di interruzione della prescrizione che, in quanto tali, devono pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario onde poter esplicare i propri effetti.
Ebbene, fatta tale premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova della rituale notifica al ricorrente della comunicazione di irregolarità emanata dall'Agenzia delle
Entrate.
A ben vedere, neppure è stata fornita la prova dell'invio di tale comunicazione a tale sig. Per_1
individuato quale intermediario.
[...] CP_ Ed, infatti, l' si è limitato a versare in atti una mera attestazione della Agenzia delle Entrate assolutamente non idonea a comprovare l'avvenuta notifica, nella data indicata dall'ente, della comunicazione di irregolarità che, pertanto, non può in alcun modo essere ritenuta valido atto interruttivo della prescrizione. CP_ Pertanto, considerato che l' ha prodotto documentazione dalla quale emerge che il primo atto interruttivo ritualmente notificato all'indirizzo del ricorrente reca data 12.09.2009, rilevato che i contributi per l'anno 2013 avrebbero dovuto essere pagati alla scadenza del 07.07.2014, ne consegue che l'avviso bonario è stato notificato allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui all'avviso di addebito n. 32820210000352049000;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1450,00 oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6925/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Taffuri presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Vairano Scalo, alla via Leonardo Da Vinci n. 15
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 17 ottobre 2021, la notifica dell'avviso di addebito n.
32820210000352049000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 1639,69 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2013.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.
Venendo al merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti. Parte opponente quale unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione del credito.
L'eccezione merita accoglimento. CP_ Rileva il giudicante come l' costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate volto a contestare un reddito eccedente il minimale di legge per l'anno
2013, con conseguente computo anche dell'importo dovuto a titolo di contributi previdenziali sulla differenza di reddito eccedente il minimale.
Rappresentava, al riguardo, che l'Agenzia delle Entrate, una volta riscontrate le irregolarità in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi inviata dal contribuente, aveva proceduto ad inoltrare, in data 11.11.2015, la “comunicazione di irregolarità” (CIR) telematicamente all'intermediario, sig. Persona_1 CP_ Successivamente l' non avendo il ricorrente sanato la predetta irregolarità, in data 12.09.2009, aveva notificato al contribuente comunicazione di debito regolarmente ricevuta dall'opponente entro il termine di prescrizione quinquennale, termine decorrente dalla data del 07.07.2014 – data di scadenza del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2013 – a sua volta interrotto efficacemente dalla comunicazione di irregolarità notificata dall'Agenzia delle Entrate in data
11.11.2015.
Orbene, tanto premesso, rileva il Tribunale che va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del
1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle CP_1 entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass., sez. lav., 8 settembre 2015, n. CP_1
17769).
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi CP_1 all'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate senza che rilevi la distinzione soggettiva tra ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari. CP_ Tanto esposto, deve, tuttavia evidenziarsi che l'efficacia interruttiva - anche nei confronti dell' - spiegata dagli atti di accertamento emanati dall'Agenzia delle Entrate presuppone, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regolare notifica di tali atti al contribuente, dovendosi ribadire la natura recettizia degli atti di interruzione della prescrizione che, in quanto tali, devono pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario onde poter esplicare i propri effetti.
Ebbene, fatta tale premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova della rituale notifica al ricorrente della comunicazione di irregolarità emanata dall'Agenzia delle
Entrate.
A ben vedere, neppure è stata fornita la prova dell'invio di tale comunicazione a tale sig. Per_1
individuato quale intermediario.
[...] CP_ Ed, infatti, l' si è limitato a versare in atti una mera attestazione della Agenzia delle Entrate assolutamente non idonea a comprovare l'avvenuta notifica, nella data indicata dall'ente, della comunicazione di irregolarità che, pertanto, non può in alcun modo essere ritenuta valido atto interruttivo della prescrizione. CP_ Pertanto, considerato che l' ha prodotto documentazione dalla quale emerge che il primo atto interruttivo ritualmente notificato all'indirizzo del ricorrente reca data 12.09.2009, rilevato che i contributi per l'anno 2013 avrebbero dovuto essere pagati alla scadenza del 07.07.2014, ne consegue che l'avviso bonario è stato notificato allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui all'avviso di addebito n. 32820210000352049000;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1450,00 oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni