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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 824/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio DI Relatore
IN TI AR DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 824/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
SBARAGLIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA Controparte_1 C.F._2
PAGLIARI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.3.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo fosse dapprima dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito CP_1 in capo al resistente, e successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad Otranto in data 27.4.2002, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
A seguito di revoca del mandato conferito al precedente procuratore, in data 3.6.2025 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della sig.ra la quale dichiarava di rinunciare alla contestuale Pt_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata nel ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.9.25, nella quale aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo tuttavia il rigetto della richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, della richiesta di assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, della richiesta di assegno di mantenimento nella misura di € 900,00 per i tre figli, chiedendo che, invece, venisse stabilito un contributo al mantenimento per i figli ed a suo carico nella misura di € 600,00, dietro pagamento da parte della sig.ra del 50% delle rate del mutuo e Pt_1 proponendo domanda riconvenzionale di addebito della separazione a carico della Pt_1
Nelle more del giudizio, con nota depositata in data 17.9.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo di separazione alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione coniugale sita in Montesilvano al Corso Umberto I nr. 445 viene assegnata, unitamente agli arredi e alle suppellettili, alla sig.ra , la quale vi continuerà a vivere unicamente Parte_1 con i tre figli , e;
Persona_1 Per_2 Per_3
2) il sig. lascerà la casa coniugale entro la data del 10.10.2025 e comunicherà il suo nuovo CP_1 domicilio alla coniuge;
3) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché la figlia sarà minore;
Persona_1
4) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_4 con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno di essi;
pagina 2 di 4 5) data l'età della minore, 16 anni, il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente previo accordo diretto con la medesima, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e lavorativi del padre;
6) Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 450,00 a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli , Persona_1
e , ossia € 150,00 per ciascun figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli Per_2 Per_3 indici ISTAT;
7) i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. necessarie per i tre figli, purché previamente concordate ed adeguatamente documentate, come da Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara;
8) alcuna somma è dovuta alla sig.ra a titolo di contributo al proprio mantenimento Parte_1 essendo la medesima economicamente indipendente;
9) l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS, verrà percepito al 50% tra i genitori;
10) i tre figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
11) il sig. si obbliga al pagamento delle rate residue del mutuo gravante Controparte_1 sull'abitazione familiare sino alla sua estinzione;
12) il garage di pertinenza dell'abitazione familiare di Montesilvano al Corso Umberto I nr. 445, attualmente di proprietà esclusiva del sig. , verrà intestato ovvero ceduto per il 50% Controparte_1 alla coniuge IG.ra , entro il 31 dicembre 2025 con spese notarili a carico della Parte_1
IG.ra Parte_1
13) le debenze tuttora in essere relative alla casa familiare (condominio, tari, utenze domestiche) sono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
14) spese di lite integralmente compensate.”.
All'udienza del 30.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni contenute nell'accordo depositato il 17.9.2025; pertanto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme all'interesse dei figli delle parti e non contrario a norme imperative. pagina 3 di 4 Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati ad Otranto il 27.4.2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Otranto al n. 11, parte II, Serie A, anno 2002) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Otranto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 6 ottobre 2025
Il DI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio DI Relatore
IN TI AR DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 824/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
SBARAGLIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA Controparte_1 C.F._2
PAGLIARI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.3.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo fosse dapprima dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito CP_1 in capo al resistente, e successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad Otranto in data 27.4.2002, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
A seguito di revoca del mandato conferito al precedente procuratore, in data 3.6.2025 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della sig.ra la quale dichiarava di rinunciare alla contestuale Pt_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata nel ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.9.25, nella quale aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo tuttavia il rigetto della richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, della richiesta di assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, della richiesta di assegno di mantenimento nella misura di € 900,00 per i tre figli, chiedendo che, invece, venisse stabilito un contributo al mantenimento per i figli ed a suo carico nella misura di € 600,00, dietro pagamento da parte della sig.ra del 50% delle rate del mutuo e Pt_1 proponendo domanda riconvenzionale di addebito della separazione a carico della Pt_1
Nelle more del giudizio, con nota depositata in data 17.9.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo di separazione alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione coniugale sita in Montesilvano al Corso Umberto I nr. 445 viene assegnata, unitamente agli arredi e alle suppellettili, alla sig.ra , la quale vi continuerà a vivere unicamente Parte_1 con i tre figli , e;
Persona_1 Per_2 Per_3
2) il sig. lascerà la casa coniugale entro la data del 10.10.2025 e comunicherà il suo nuovo CP_1 domicilio alla coniuge;
3) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché la figlia sarà minore;
Persona_1
4) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_4 con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno di essi;
pagina 2 di 4 5) data l'età della minore, 16 anni, il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente previo accordo diretto con la medesima, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e lavorativi del padre;
6) Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 450,00 a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli , Persona_1
e , ossia € 150,00 per ciascun figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli Per_2 Per_3 indici ISTAT;
7) i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. necessarie per i tre figli, purché previamente concordate ed adeguatamente documentate, come da Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara;
8) alcuna somma è dovuta alla sig.ra a titolo di contributo al proprio mantenimento Parte_1 essendo la medesima economicamente indipendente;
9) l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS, verrà percepito al 50% tra i genitori;
10) i tre figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
11) il sig. si obbliga al pagamento delle rate residue del mutuo gravante Controparte_1 sull'abitazione familiare sino alla sua estinzione;
12) il garage di pertinenza dell'abitazione familiare di Montesilvano al Corso Umberto I nr. 445, attualmente di proprietà esclusiva del sig. , verrà intestato ovvero ceduto per il 50% Controparte_1 alla coniuge IG.ra , entro il 31 dicembre 2025 con spese notarili a carico della Parte_1
IG.ra Parte_1
13) le debenze tuttora in essere relative alla casa familiare (condominio, tari, utenze domestiche) sono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
14) spese di lite integralmente compensate.”.
All'udienza del 30.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni contenute nell'accordo depositato il 17.9.2025; pertanto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme all'interesse dei figli delle parti e non contrario a norme imperative. pagina 3 di 4 Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati ad Otranto il 27.4.2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Otranto al n. 11, parte II, Serie A, anno 2002) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Otranto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 6 ottobre 2025
Il DI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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