TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2034/2023 promossa da
(C.F. e P. I.V.A. n. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, già (C.F. e P. IVA n. ), Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Sghedoni (C.F. ) e Carlo C.F._1
Iannaccone (C.F. , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. C.F._2 dell'Avv. Mattia Sghedoni: Email_1
ATTRICE
Contro
(C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_3 pro tempore, sito a in Via Sacro Cuore n. 9 Pt_2
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, art. 2051 c.c..
Conclusioni delle parti: parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente il 07.03.2025; parte convenuta, contumace, non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. (già , premettendo di gestire in concessione Parte_1 Parte_2 quale distributore la rete di gas metano nel territorio del Comune di , conveniva in Pt_2 giudizio il , sito in , Via Sacro Cuore, 9, al fine di ottenere Controparte_1 Pt_2 da quest'ultimo il risarcimento per i danni patiti in conseguenza di tre distinte perdite idriche promanate da un impianto interno al convenuto avvenute in data 06.06.2019, in CP_1 data 22.05.2021 e in data 30.04.2022, per l'ammontare complessivo di € 45.728,59.
Deduceva che la dinamica dei sinistri era stata analoga in tutte e tre le occasioni: la foratura d'una tubazione idrica interna al condominio aveva generato la fuoriuscita d'un getto d'acqua
1 continuo ad alta pressione il quale, forata a sua volta l'adiacente tubazione del gas di proprietà dello stesso , l'aveva portata a saturazione, per poi travasare - attraverso il CP_1 misuratore del medesimo - nella condotta principale e di qui allagare l'intera rete CP_1 del gas circostante, provocando l'interruzione della fornitura in tutta la via Cappuccini (in
), in occasione dei primi due sinistri, mentre in occasione del terzo sinistro, Pt_2
l'interruzione si era estesa anche a strade limitrofe. In tutte le occasioni, l'attrice aveva provveduto a riparare i danni a sue spese, di cui aveva fornito dettagliata stima al condominio, il quale però rimaneva inerte ai solleciti, così come all'invito a stipulare la negoziazione assistita.
Il non si costituiva e all'udienza del 27.03.2024 ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita oralmente tramite interrogatorio formale del convenuto, che non si presentava a renderlo, nonché tramite CTU, al fine di accertare i fatti accaduti, la loro riconducibilità causale al , i danni patiti dall'attrice e la congruità delle somme CP_1 richieste.
All'udienza del 14.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, l'attrice precisava le conclusioni e discuteva la causa.
2.Le domande di (già sono fondate. Parte_1 Parte_2
Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario
e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con
2 la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145).
2.1.Nel caso che ci occupa, si ritiene provata sia la dinamica dei fatti, sia la responsabilità del
: quest'ultimo è per legge custode dei beni comuni (comprese la condotta idrica e CP_1
l'impianto del gas) e ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che tali beni possano arrecare danno a terzi o ai singoli condomini.
La prova si ricava, anzitutto, dalla mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale: il suddetto contegno costituisce fatto processuale che induce a ritenere ammessi i fatti che hanno formato oggetto di interrogatorio, concorrendo anche altri elementi. La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Sul punto, le circostanze formulate nei capitoli per i quali era stato chiesto e ammesso l'interrogatorio formale sono state confermate dal c.t.u. nominato nel procedimento di cui è causa, Ing. il cui elaborato peritale depositato in atti risulta puntuale, privo di Persona_1 vizi logici o motivazionali, provvisto di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione.
2.2.Dagli accertamenti condotti risulta che i danni sulla rete gas gestita da Parte_1 sono consistiti nell'interruzione del servizio di fornitura gas in tutta la via Cappuccini (in
), in occasione dei primi due sinistri, mentre in occasione del terzo sinistro, Pt_2
l'interruzione si è estesa alle vie Cappuccini, Frà Fortunato, Sacro Cuore, Rosmini, Per_2
Per_
, , e e si è protratta più a lungo;
inoltre, è stato Per_3 Per_4 Persona_6 Per_7 provocato altresì il danneggiamento di un contatore nel secondo sinistro e di due contatori nel terzo sinistro.
I danni alla rete gas gestita dall'attrice sono stati causati, in tutte e tre le occasioni, dalle rotture nelle tubazioni che costituiscono l'impianto di distribuzione gas e l'impianto di distribuzione idrico a servizio del , ubicati nell'area esterna funzionale al Condominio Le Torri CP_1
Rodigine, 2: in particolare, a seguito di scavo in corrispondenza della perdita d'acqua si è accertato che da un foro posto nella tubazione della rete idrica fuoriusciva acqua in pressione e che l'adiacente tubazione dell'impianto interno del gas del era Controparte_1 forata in corrispondenza della perdita d'acqua. L'acqua era penetrata nella condotta del gas, anche a causa della vicinanza dei due tubi (collocati oltre i limiti minimi previsti nella normativa per eventuali ispezioni e/o manutenzioni), saturando dapprima il tubo dell'impianto interno e
3 poi il contatore, giungendo infine alla derivazione d'utenza, andando così ad interessare l'impianto gestito dall'attrice.
Ancorché non sia stato possibile determinare se i materiali costituenti gli impianti interni del gas e dell'acqua di proprietà del fossero conformi alla normativa vigente al CP_1 momento della verificazione del sinistro, si è accertato che le condizioni di installazione e posa delle tubazioni non rispettavano i requisiti normativamente previsti. Con riferimento allo stato manutentivo degli impianti interni del gas e dell'acqua, invece, non è stata reperita sufficiente documentazione che possa confermare o meno la sua adeguatezza alla normativa vigente al momento della verificazione del sinistro, ma dalla relazione peritale emerge che vi sono stati numerosi interventi di riparazione riscontrati sulle tubazioni idriche (visibili dai c.d. “collari” di riparazione) anche prima e dopo i sinistri, che indicano che le tubazioni stesse fossero oramai a fine vita utile.
La disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dall'attrice è quella contenuta nell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le seguenti due condizioni: l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa;
il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Basandosi su una relazione, per l'appunto, tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde totalmente dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa. Tale impostazione è stata fatta propria dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 12019/1991, che ha inaugurato la moderna concezione dell'art. 2051 c.c., riconducibile all'alveo della responsabilità oggettiva e basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del custode stesso. Ciò consente di rinvenire la ratio della norma nell'esigenza di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che, in virtù del rapporto predetto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa. Difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua pacificamente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa dal solo
4 “caso fortuito”. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sul piano dell'onere della prova ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia laddove spetterà invece al convenuto dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi
“semplificato” per il danneggiato, il quale – fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa, e dalla sua pericolosità – è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode (cfr. anche Cass.
21244/2006).
2.3.Venendo, adesso, al danno conseguenza, avente natura patrimoniale, si rileva che esso consiste nell'esborso sofferto dall'attrice per gli interventi e le riparazioni che è stata costretta a sopportare. Specificamente, gli interventi eseguiti dall'attrice e da soggetti da quest'ultima incaricati sono consistiti, in tutte le occasioni, nello scavo in corrispondenza degli allacciamenti, con intercettazione della condotta del gas nei punti interessati e nella riparazione della stessa, consistente variamente nella sostituzione del tratto di condotta sezionato con un nuovo tratto, in occasione del primo sinistro e nell'installazione di punti di emungimento dell'acqua dalla condotta del gas, in occasione del terzo sinistro;
poi, ancora, nel rinterro e ripristino della superficie;
le lavorazioni attuate erano tutte necessarie per riparare ai danni occorsi, come confermato dal c.t.u..
Tali interventi hanno comportato per l'attrice spese per ripristinare le tubature danneggiate, i contatori e lo stato dei luoghi per € 56.184,46 come da fatture prodotte in atti (cfr. docc. 3, 4 e
5 attrice), mai rimborsate dal convenuto.
Si rileva che in questa sede parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della minor somma di € 45.728,59, limitando la pretesa risarcitoria ai soli costi che, oltre ad essere conseguenza diretta degli eventi lesivi, sono già effettivamente contabilizzati nel bilancio consuntivo.
La misura di tale risarcimento richiesto da è da ritenersi congrua. Sul punto, Parte_1 il c.t.u. ha evidenziato che i prezzi unitari applicati per le singole lavorazioni durante ciascun intervento sono coerenti con quelli indicati nel Prezziario della Regione Veneto per gli anni di riferimento e, anzi, risultano inferiori nella misura percentuale del 5,1%. Allo stesso modo,
5 risultano congrui rispetto al prezziario di riferimento anche i costi per le forniture e la mano d'opera.
Evidenziata la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. 7701/2018); o ancora che: “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso” (Cass. 14638/2004).
Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dal tecnico di parte attrice, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
In conclusione, va accolta integralmente la domanda dell'attrice.
2.4.Trattandosi di danno patrimoniale derivante da illecito, ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, nella misura di quelli legali, sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni
- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro (Cass. 25568/2020).
Gli interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Dal momento che il danno patito complessivamente di € 45.728,59 è il risultato di tre autonomi e distinti eventi lesivi, che hanno prodotto danni, rispettivamente, di € 9.548,20, € 7.436,20 ed
€ 28.744,19, è necessario determinare correttamente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in funzione compensativa, calcolandoli dal giorno della verificazione di ciascun sinistro:
- € 9.548,20, con rivalutazione monetaria e interessi dal 06.06.2019:
- € 7.436,20, con rivalutazione monetaria e interessi dal 22.05.2021;
- € 28.744,19, con rivalutazione monetaria e interessi dal 30.04.2022.
6 3.Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a €
52.000,00).
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. condanna il (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_3
dell'amministratore pro tempore, sito a in Via Sacro Cuore n. 9, al pagamento Pt_2 in favore di della somma di € 45.728,59 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali in funzione compensativa così meglio calcolati:
- € 9.548,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 06.06.2019 al pagamento;
- € 7.436,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 22.05.2021 al pagamento;
- € 28.744,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 30.04.2022 al pagamento.
2. condanna il (C.F. ) in persona CP_1 Controparte_1 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, sito a in Via Sacro Cuore n. 9, alla rifusione Pt_2 delle spese legali in favore di che liquida in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed €
811,53 per spese documentate;
3. pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 14.03.2025, definitivamente a carico di parte convenuta.
Rovigo, 20.03.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
7