Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11490/2015 R.G. proposta da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Loiacono, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Alessandro Luigi de Felice, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta - nonchè
e CP_2 Controparte_3
- terzi chiamati, contumaci -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate in vista dell'udienza del
13/06/2024, che qui si intendono integralmente trascritte.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1
I.1.- Si controverte del credito di €110.000,00 oltre interessi e spese, vantato dalla società opposta, nei confronti della società opponente, Controparte_1
(di qui, anche solo Parte_1 Pt_1
discendente dalla scrittura privata transattiva intercorsa tra le odierne parti in Bari in data 27/01/2014, a regolamentazione definitoria di pregressa lite (di cui all'azione monitoria intrapresa da nei confronti di sfociante Controparte_1 Parte_1
nella concessione del decreto ingiuntivo n. 2992/2012 Trib. Bari, opposto dall'ingiunta; pretesa monitoria per l'appunto oggetto della transazione intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo); del contratto di transazione risulta parte anche coobbligato solidale unitamente all'odierna opponente. CP_2
In particolare, nell'atto transattivo era stata pattuita la corresponsione, a carico delle coobbligate solidali e e in favore della creditrice CP_2 Parte_1 [...]
della somma di €55.000,00, da versarsi entro il termine di un anno;
per Controparte_1
l'ipotesi del ritardo, era stata stabilita, sempre in via solidale, una penale del pari importo di €55.000,00.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla società opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1927/2015 emesso da questo Tribunale il 21-27/04/2015, provvisoriamente esecutivo), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. (atto di citazione notificato il 21/07/2015), avanzando nel merito le seguenti conclusioni:
- dichiarare nulla o annullare l'obbligazione assunta dalla al pagamento Parte_1 della somma di € 55.000,00 (con relativa penale) contenuta nella menzionata transazione, per assenza di causa (art. 1325 c.c.) e/o per vizio del consenso (violenza morale) ex artt. 1434 ss. c.c.;
- in subordine, annullare ex art. 1971 c.c. detta transazione, e con essa l'obbligazione assunta da nei confronti di avente per oggetto il Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di €55.000,00 (con relativa penale), per essere il legale rappresentante p.t. della società consapevole della temerarietà del Controparte_1
preteso credito dedotto nel procedimento monitorio sfociato nel d.i. n. 2992/2012 poi transatto;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del credito dedotto nel procedimento monitorio n. 5424/2015 R.G. Trib. Bari;
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- in via più gradata, ridurre ai sensi dell'art 1384 c.c. la somma ingiunta nella parte relativa dalla penale, in quanto manifestamente eccessiva anche avuto riguardo all'interesse che aveva all'adempimento. Controparte_1
L'opponente ha altresì avanzato istanza di chiamata in causa in garanzia, ex artt. 106 e
269 c.p.c., di in persona del suo legale rappresentante p.t. CP_2 [...]
, nonché dello stesso in proprio;
autorizzata la chiamata con CP_3 Controparte_3
provv. 02/09/2015, i predetti terzi, ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio e ne va pertanto in questa sede dichiarata la contumacia.
Con riguardo alla chiamata in manleva, l'istante ha evidenziato che la medesima e erano titolari, ciascuna in misura del 50%, del capitale Parte_1 CP_2
sociale di Riqualificazione Urbana srl e che, con scrittura privata del 10/03/2015, avevano deciso di scindere tra loro il rapporto societario, disciplinando in tale scrittura i relativi rapporti;
per quanto qui di interesse, tra le varie questioni da regolamentare vi era il debito solidale di €57.000,00 delle due società nei confronti di Controparte_1
[...
con scadenza 27/01/2015. Nel quadro dei rapporti, si era dato conto delle anticipazioni effettuate da in relazione a Riqualificazione urbana srl, Parte_1 quantificate in €422.200,00; di conseguenza, si era pattuito l'accollo in via esclusiva da parte di del debito scaduto (con previsione di valore dell'accollo pari alla CP_2 metà dello stesso, ossia pari a €28.500,00), con totale esonero di a Parte_1 CP_4
valere inter partes - da qualsiasi obbligazione di pagamento in favore di
[...]
correlata alla scrittura privata transattiva del 27/01/2014. CP_1
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza del proprio credito e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e il favore delle spese processuali.
I.4.- In corso di causa, la società opponente ha proposto ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 quater e 671 c.p.c. nei confronti dei terzi chiamati, invocando il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti sia di che di CP_2
in proprio, sino alla concorrenza di €200.000,00, in relazione alla Controparte_3
posizione di garanzia assunta dagli stessi nel giudizio di merito in virtù della chiamata di terzo ex art.106 c.p.c. effettuata dalla stessa opponente/ricorrente.
e si sono costituiti solo nel segmento cautelare, CP_2 Controparte_3 contestando l'avverso impianto.
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Con ord. 07/07/2017 è stata rigettata la domanda cautelare proposta, sulla scorta di tale motivazione: “dalla lettura complessiva di detta scrittura, di scissione del rapporto societario delle predette due società nella Riqualificazione Urbana s.r.l., la Pt_1
si è impegnata alla cessione della sua quota del 50% ed a fronte di tale cessione
[...]
la avrebbe effettuato le restituzioni delle anticipazioni effettuate Controparte_2 dalla quantificate in €422.200,00. Le restituzioni sono, quindi, Parte_1
subordinate alla cessione delle quote da eseguire con un successivo contratto che però non è stato stipulato. Ne discende che il credito vantato dalla nei Parte_1
confronti della e del dottor non è ancora sorto, Controparte_2 Controparte_3
sicchè in difetto della sua attualità la domanda di sequestro conservativo deve essere rigettata per difetto del fumus boni iuris”.
I.5.- Con ord. 12/11/2015 è stata disattesa l'istanza ex art. 649 c.p.c., ritenuto che
“la pretesa avanzata in fase monitoria appaia fondata e che ad un primo esame non sembra che la transazione in questione sia affetta da uno dei vizi dedotti da parte opponente (difetto di causa, annullabilità per la consapevolezza della temerarietà della lite sottostante ovvero per violenza morale) se si considera che il credito vantato da parte opposta, che ha dato luogo alla transazione con reciproche concessioni tra le parti interessate, era fondato su un titolo giudiziale, cioè su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, peraltro neppure sospeso nel giudizio di opposizione al medesimo” e che “in relazione alla creditoria portata da detto decreto ingiuntivo la clausola penale pattuita nell'atto di transazione non appaia eccessiva”.
I.6.- Con ord. 14/04/2017 la causa è stata ritenuta matura per la decisione, all'esito del rigetto delle istanze istruttorie, ritenute “irrilevanti ai fini del decidere”; le istanze sono state apoditticamente reiterate in sede di difese finali dalla parte opponente, ma senza alcuna effettiva motivazione atta a superare le conclusioni assunte dal G.I.
(neppure in ordine all'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della parte opposta, genericamente prospettato nelle difese come foriero di “circostanze inquietanti
e decisive”).
La detta valutazione di irrilevanza deve essere confermata, alla luce dei dati documentali e in rapporto al tenore delle specifiche doglianze di invalidità esposte dalla parte opponente.
I.7.- La causa all'ud. 13/06/2024 è stata dunque riservata in decisione, sulle conclusioni cartolari precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le
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memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c. (rispettivamente, giorni 60 e giorni
20 a decorrere dal 13/06/2024, data di comunicazione dell'ordinanza).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente giova riportare le coordinate pretorie applicabili alla fattispecie.
Va a riguardo richiamato il consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del contratto) e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010,
n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
II.2.- Ciò posto, epurate le difese dalle plurime deduzioni fattuali irrilevanti per la decisione, l'opposizione merita le sorti del rigetto.
II.2.1.- Al fine di contrastare l'avversa pretesa creditoria nascente dalla menzionata scrittura transattiva del 27/01/2025, in atti, l'opponente ha in primo luogo invocato la nullità del contratto di transazione per difetto di causa ex art. 1325 c.c..
La prospettazione, già di per sé meramente apodittica, non tiene conto del fatto che la causa, ragione giustificatrice del negozio, per quanto concerne la transazione, consiste nel porre fine ad una lite già iniziata (circostanza intervenuta nella vicenda) o a prevenirla mediante reciproche concessioni tra le parti (v. art. 1965 c.c.).
Ebbene, dalle risultanze di causa è emerso che le odierne parti avevano stipulato una precedente scrittura privata datata 26/07/2007, in atti, nella quale era stato previsto il versamento, da parte delle società nei confronti di Parte_2 CP_1
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dell'importo di €188.628,10, di cui €94.432,80 a carico di Controparte_1 Parte_1
e €94.195,30 a carico di a fronte del mancato versamento di tali importi, CP_2
aveva agito in sede monitoria per la soddisfazione del proprio Controparte_1
credito, di seguito avviando il procedimento esecutivo sulla scorta della provvisoria esecutività del titolo.
Di talchè, le odierne parti hanno deciso di porre fine all'insorta lite mediante reciproche concessioni, contenendo l'obbligazione solidale di pagamento a carico delle società
e nei confronti di nella minore somma di Parte_1 CP_2 Controparte_1
€55.000,00, da versarsi entro il termine di un anno dalla stipula (con previsione di penale di pari importo a carico di entrambe le società in solido).
In sintesi, nel caso di specie, col contratto di transazione del 27/01/2014 le parti hanno inteso regolare una precedente lite (v. anche par. I.1.). Pertanto, la prospettazione di nullità non merita positivo riscontro.
Infine, per completezza va osservato che l'effettiva natura, novativa o meno, dell'atto transattivo, non riveste rilievo decisorio.
II.2.2.- Il contratto di transazione non risulta neppure affetto da annullabilità, né per consapevolezza da parte del creditore della temerarietà della lite sottostante, nè per violenza morale.
II.2.2.1.- Con riguardo all'asserita annullabilità della transazione ex art. 1971
c.c., per consolidata giurisprudenza (Cass., n. 12744/2022, tra le molte), l'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno oggettivo e uno soggettivo, ossia, rispettivamente, che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta. Il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine (Cass., n.
3797/1988).
Nella specie, venendo all'elemento oggettivo, l'infondatezza totale della pretesa fatta valere è smentita dai rilievi già operati nell'ord. 12/11/2015 reiettiva dell'istanza ex art. 649 c.p.c.: “il credito vantato da parte opposta, che ha dato luogo alla transazione con reciproche concessioni tra le parti interessate, era fondato su un titolo giudiziale, cioè su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, peraltro neppure sospeso nel
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giudizio di opposizione al medesimo”; nè constano ulteriori elementi istruttori atti a far quantomeno presumere la totale infondatezza della pretesa monitoria.
Per altro verso, con riguardo all'elemento soggettivo, l'assenza della mala fede dell'odierna parte opposta risulta supportata dalla circostanza che la stessa si era obbligata a rinunziare, con effetto immediato (ossia, a fronte della mera assunzione dell'obbligazione del pagamento della somma di €55.000,00), a quanto segue: al credito dedotto nel procedimento monitorio sfociato nel decreto ingiuntivo n. 2992/2012, riguardante il diritto e l'azione (art. 3 dell'atto di transazione); all'esecuzione presso Parte terzi, intrapresa in danno di alla costituzione nei relativi giudizi (art. 4 CP_5 dell'atto di transazione).
Piuttosto, l'ingiunto ha oltremodo beneficiato della transazione, conclusa con determinazione di un debito ben inferiore all'originaria esposizione, ottenendo persino l'immediata definizione sia del contenzioso ingiuntivo che del procedimento esecutivo.
In altri termini, la transazione risulta ascrivibile a personali valutazioni di convenienza operate dall'ingiunto, anche alla luce delle intraprese azioni esecutive e delle fisiologiche prospettate lungaggini del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2992/2012 (nel quale, peraltro, per quanto consta, non sono state comunque avanzate istanze di anticipazione udienza eventualmente disattese dal giudice assegnatario di quel procedimento); sul punto si tornerà anche in seguito, nel vaglio dell'asserita annullabilità della transazione per violenza morale.
II.2.2.2.- Con riguardo al profilo della violenza morale, quale vizio invalidante del consenso ex art. 1434 ss. c.c., “la violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone” (art. 1435 c.c.).
A riguardo, la consolidata giurisprudenza richiede che la minaccia sia specificamente diretta a estorcere la dichiarazione negoziale e incida sulla libertà di autodeterminazione. I requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto,
o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche per opera di un terzo;
è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta a estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di
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autodeterminazione dell'autore di essa (Cass., n. 27323/2022, tra le molte). Un negozio giuridico non risulta poi annullabile per vizio della volontà nel caso in cui la volontà del contraente sia incisa da timori interni: in tema di annullamento del contratto per vizi della volontà, si configura l'ipotesi della violenza - invalidante il negozio giuridico - ove uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente volta a estorcere il consenso alla conclusione del negozio, derivante dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere - con efficienza causale - sulla volontà del soggetto passivo, il quale se non fosse stato minacciato non avrebbe concluso il contratto. Ne discende che il negozio non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la volontà della parte sia stata incisa da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza, ossia, senza che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (C. App. Salerno sez. I, 26/07/2022, n. 997).
Applicando al caso di specie le esposte coordinate pretorie, alcun elemento di causa consente di ritenere integrato il requisito dell'ingiustizia, ovverosia che il creditore abbia posto in essere, nei riferiti termini, atti o comportamenti ingiusti ossia idonei a far ritenere al debitore che ha siglato la transazione di aver subito un male ingiusto: non può ritenersi ingiusto il diritto del creditore di esigere il pagamento del suo credito
(neppure manifestamente infondato, come prima rilevato) e il dovere del debitore di pagare il proprio debito. Per le medesime ragioni, difetta altresì l'ingiustizia del vantaggio di cui all'art. 1438 c.c. (comunque non prospettata).
Si è già rilevato, la transazione risulta piuttosto addebitabile alle esposte personali valutazioni di convenienza operate dall'ingiunto.
Ancora, l'asserita violenza morale, subita in tesi dall'opponente per la firma dell'accordo transattivo, risulta poi definitivamente smentita dal rilievo che risulta oltremodo inverosimile, sulla base della logica presuntiva, che l'opponente sia stato costretto a firmare una transazione “ingiusta”, imposta con violenza, anziché attendere quantomeno l'esito, appena due settimane dopo (in data 11/02/2014; circostanza di cui la parte opponente non ha fatto menzione, ma opportunamente valorizzata dalla parte opposta a controdifesa sulla doglianza di annullabilità per vizio del consenso e non oggetto di smentita), della decisione del G.I. del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - in seguito transatto - in ordine all'eventuale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
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II.2.3.- In conclusione, le prospettazioni di invalidità della transazione del
27/01/2014, fondante la pretesa monitoria, non hanno trovato riscontro negli atti di causa, rimanendo allo stadio della mera ipotesi.
II.3.- Infine, per quanto concerne infine l'entità della penale, essa non risulta sproporzionata ma idonea ad assistere di serietà l'accordo transattivo in ragione dell'interesse del creditore all'adempimento (stante l'intervenuta rinuncia all'azione monitoria instaurata nel 2012 e alla conseguente esecuzione: come già riportato, il creditore medesimo ha rinunciato all'azione monitoria e al recupero coattivo del credito in sede esecutiva già sulla base della mera assunzione dell'obbligazione di pagamento della somma di €55.000,00 da parte dell'odierna opponente); ciò, atteso pure il trascorso lungo termine di inadempimento di controparte (emergente dalle pregresse vicende negoziali, sfociate già nel primo procedimento monitorio poi transatto).
Deve altresì valorizzarsi, a supporto della conclusione di congruità della penale, la concessione ai debitori (peraltro, vi è presenza di due coobbligati solidali) di un congruo termine (annuale) per consentire il versamento dell'importo; tempistica verosimilmente accordata proprio alla luce del vincolo solidale e dell'entità della penale.
II.4.- Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
II.5.- Circa la domanda di manleva spiegata nei confronti dei terzi chiamati, in sede di memorie finali ha dedotto, senza confutazione del creditore, Parte_1
l'intervento di una transazione con gli stessi (per tali ragioni, secondo la difesa, non costituitisi nel procedimento principale); sicchè, non vi sono statuizioni da adottare in merito, anche in relazione alle spese processuali.
III.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi, al netto della fase istruttoria, ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
21/07/2015 da Parte_1
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ANNA nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) DICHIARA la contumacia dei terzi chiamati.;
2) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €11.268,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15/01/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Roberta Bello.
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