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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 marzo 2023, da
(CF Parte_1
), con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria MELOGRANI per mandato generale alle liti a rogito del dott. di Roma n. 38785/7313 del 22.03.2024 Persona_1
(p.e.c.: t), Email_1 appellante contro
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. PRICOCO Michele (pec: , Email_2 appellato
e nei confronti di
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 di in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CP_3
CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del Persona_2
20/04/2023, rilasciata da , rappresentata e Controparte_2 difesa giusta procura unita su foglio separato alla memoria di costituzione in 1 appello dall'Avv. Chiara Marchi (pec: , Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 167/2023 d.d. 28.03.2023, non notificata-
In punto: impugnazione intimazione di pagamento;
condanna in solido fra
Concessionario ed delle spese di lite.- Pt_1
CONCLUSIONI
: Pt_1
“In parziale riforma della sentenza impugnata n. 157/2003, Tribunale di Padova-
Sezione lavoro, condannare unicamente , non in solido con , Controparte_2 Pt_1
a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente”
: Controparte_1
1) RIGETTARE perché destituito di fondamento, l'appello proposto da;
Pt_1
2) 2) conseguentemente, CONFERMARE la Sentenza n° 167/2023 emessa dal
Tribunale di Reggio Padova Sez. Lavoro e Previdenza in persona del Dott. Pascali;
3) 3) CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive anche di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del costituito procuratore.
4) In estremo subordine, in caso di accoglimento del gravame proposto da Pt_1 tenere indenne l'appellato dall'eventuale condanna alle spese per il doppio grado di giudizio.
Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, voglia, contrariis rejectis, rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti Controparte_1 dell' e dell' , avverso i carichi Controparte_4 Pt_1 contributivi previdenziali portati dall'intimazione di pagamento n.
09420229000503042/000 di € 938.473,25, in relazione al credito pari ad € Pt_1
4.088,58 portato nella cartella n. 09420090040470039000 asseritamente 2 notificata in data 03.07.2010, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'assicurata ne accertava l'estinzione per prescrizione annullava l'atto di intimazione impugnato con riferimento alla cartella presupposta (appunto la n.
09420090040470039000).
Condannava, altresì, l' e in solido a rifondere le Controparte_2 Pt_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquidava in € 1.700,00 (oltre accessori di legge).
In parte motiva il giudice del lavoro euganeo così argomentava:
“Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva di si rileva che l'eccezione Pt_1 di prescrizione in quanto istituto di carattere sostanziale rileva anche contro l'Ente titolare del credito ,in questo caso l , per cui bene ha fatto il ricorrente a citarlo Pt_1 in giudizio;
peraltro l stesso va condannato in solido con Controparte_5 CP_6 ora alle spese di lite in quanto una volta trasmessi i Controparte_2 crediti per la riscossione si è disinteressato delle sorti del credito medesimo omettendo di porre in essere atti idonei a sollecitare l'ente deputato alla riscossione a riscuotere quanto dovuto”.
2. Impugna la sentenza in punto spese di lite l' ribandendo la propria estraneità Pt_1 in relazione all'accolta eccezione di prescrizione del credito nella fase esecutiva, laddove “la cartella di pagamento e la intimazione stessa sono atti di pertinenza di
Agenzia” con la conseguenza che la soccombenza andava posta ad intero carico della concessionaria.
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza chiedendone la conferma in relazione alla parte in questa sede devoluta (ripartizione delle spese di lite di primo grado)
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa in data 20 febbraio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022,
Cass. n. 30717/2024) riconosce riguardo alla riscossione di contributi mediante ruolo - ove si facciano valere come nel caso di specie unicamente questioni concernenti il merito della pretesa impositiva - l'esclusiva legittimazione del titolare del credito (nel caso di specie l' ). Pt_1
3 7. Correttamente il giudice a quo ha allora applicato il principio della soccombenza anche a carico del titolare del credito controverso che resta sempre anche nella fase dell'esecuzione l' appellante. Pt_1
8. Riguardo alle spese di questo grado, tenuto conto del fatto che le Sezioni Unite hanno composto solo di recente il contrasto di giurisprudenza relativo alla posizione dell'agente della riscossione e alla sua legittimazione passiva, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la loro compensazione integrale fra tutte le parti.
9. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa fra tutte le parti le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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