TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/07/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
(C.F. ) C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.5.2025, il debitore a chiesto l'apertura della CP_1
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Con decreto del 30.5.2025 il Tribunale ha rilevato che la documentazione depositata richiesta dall'art. 39 CCII fosse incompleta e che parimenti fosse deficitaria la relazione dell'OCC dott. Persona_1
per i motivi indicati in tale decreto, cui si rinvia, e ha concesso termine per la integrazione
[...] del ricorso e della relazione dell'OCC.
A seguito di ciò, è stato integrato il ricorso e il dott. ha depositato integrazione in data Per_1
1.7.2025, allegando la documentazione mancante e fornendo un quadro completo circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
È dunque possibile esaminare nel merito la domanda di apertura della liquidazione controllata de qua.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
3. Il ricorrente non svolge attività d'impresa, prestando attualmente la propria attività lavorativa come dipendente della sita in Campiglia Marittima (LI), come riferito Controparte_2
dal Gestore della Crisi;
tuttavia la gran parte dei debiti dei quali il ricorrente deve rispondere sono sorti nell'esercizio della impresa Individuale AM ER NE e nell'esercizio della impresa della AM ER & SI SN di cui il ricorrente è socio al 50%. Il ricorrente non è sottoponibile a liquidazione giudiziale né quale imprenditore individuale né in estensione della AM ER & SI SN essendo entrambe tali imprese “sotto soglia” come documentato dal ricorrente ed attestato nella relazione integrativa dal gestore della crisi, che ha attestato e documentato che sia la impresa individuale che la società hanno avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale costantemente inferiore a 300 mila euro, ricavi non superiori a 200 mila euro e hanno un ammontare di debiti nettamente inferiore a 500 mila euro.
Pertanto può dirsi che sussista il presupposto soggettivo che legittima il ricorrente a proporre la domanda de qua in quanto, alla luce di tali elementi, non appare dubbio che il ricorrente possa essere sottoposto alla liquidazione controllata, risultando provato, come sopra esposto, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d).
Infatti il ricorrente non può essere sottoposto né quale esercente la impresa individuale né in estensione in relazione alla sua posizione di socio illimitatamente responsabile della società in nome collettivo AM ER & SI SN a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza maggiori.
4. Sussiste altresì il presupposto oggettivo rappresentato dallo stato di sovraindebitamento come definito dall'art 2 comma 1 lett c) del CCII. Il Signor ER ha una esposizione debitoria complessiva di € 134.534,77 alla luce dell'elenco dei creditori indicato in ricorso e di quanto attestato dal gestore della Crisi nella sua relazione. Lo stesso svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in qualità di operaio, presso ed ha una retribuzione mensile, al Controparte_2
netto delle imposte, di euro 1.800,00 circa. Il nucleo familiare del debitore è composto anche dalla moglie e dai due figli. Il coniuge percepisce uno stipendio pari a 1.428,00 euro circa, contribuendo alle spese necessarie al sostentamento della famiglia. Il Signor ER, non possiede beni immobili, è proprietario di un furgone FIAT Ducato targato FM573KE, immatricolato nel 2017, e di un motociclo
Ducati targato BE65132 del 2002.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Il gestore ha anche attestato, ex art. 268 c. 3 C.C.I.I., che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori dalla vendita dei beni mobili registrati del ricorrente e dalla acquisizione di parte dello stipendio del medesimo.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott. . Persona_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, il furgone FIAT Ducato targato FM573KE, immatricolato nel 2017, ed il motociclo Ducati targato
BE65132 del 2002; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al
GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_3 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, nei limiti della compatibilità.
9. Va, ancora, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
10. Va infine segnalato che quanto rilevato dal gestore della Crisi dott. Persona_1
nella relazione integrativa, rispondendo ai rilievi fatti dal Tribunale con il decreto del 30.5.2025, circa le origini dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, circa la gestione fiscale della AM ER & SI SN, in relazione alla anomalia di alcune registrazioni, nonché alla distrazione di € 1.100,00 dalla non è causa ostativa alla Parte_1
apertura della liquidazione controllata potendo tali aspetti essere valutati ai sensi degli art. 280 e 282
CCII unicamente ai fini dell'ammissione/non ammissione al beneficio della esdebitazione.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. CP_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ove necessario;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti, ove necessario.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - OS
( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano ) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e ne dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno il 09/07/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
(C.F. ) C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.5.2025, il debitore a chiesto l'apertura della CP_1
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Con decreto del 30.5.2025 il Tribunale ha rilevato che la documentazione depositata richiesta dall'art. 39 CCII fosse incompleta e che parimenti fosse deficitaria la relazione dell'OCC dott. Persona_1
per i motivi indicati in tale decreto, cui si rinvia, e ha concesso termine per la integrazione
[...] del ricorso e della relazione dell'OCC.
A seguito di ciò, è stato integrato il ricorso e il dott. ha depositato integrazione in data Per_1
1.7.2025, allegando la documentazione mancante e fornendo un quadro completo circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
È dunque possibile esaminare nel merito la domanda di apertura della liquidazione controllata de qua.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
3. Il ricorrente non svolge attività d'impresa, prestando attualmente la propria attività lavorativa come dipendente della sita in Campiglia Marittima (LI), come riferito Controparte_2
dal Gestore della Crisi;
tuttavia la gran parte dei debiti dei quali il ricorrente deve rispondere sono sorti nell'esercizio della impresa Individuale AM ER NE e nell'esercizio della impresa della AM ER & SI SN di cui il ricorrente è socio al 50%. Il ricorrente non è sottoponibile a liquidazione giudiziale né quale imprenditore individuale né in estensione della AM ER & SI SN essendo entrambe tali imprese “sotto soglia” come documentato dal ricorrente ed attestato nella relazione integrativa dal gestore della crisi, che ha attestato e documentato che sia la impresa individuale che la società hanno avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale costantemente inferiore a 300 mila euro, ricavi non superiori a 200 mila euro e hanno un ammontare di debiti nettamente inferiore a 500 mila euro.
Pertanto può dirsi che sussista il presupposto soggettivo che legittima il ricorrente a proporre la domanda de qua in quanto, alla luce di tali elementi, non appare dubbio che il ricorrente possa essere sottoposto alla liquidazione controllata, risultando provato, come sopra esposto, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d).
Infatti il ricorrente non può essere sottoposto né quale esercente la impresa individuale né in estensione in relazione alla sua posizione di socio illimitatamente responsabile della società in nome collettivo AM ER & SI SN a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza maggiori.
4. Sussiste altresì il presupposto oggettivo rappresentato dallo stato di sovraindebitamento come definito dall'art 2 comma 1 lett c) del CCII. Il Signor ER ha una esposizione debitoria complessiva di € 134.534,77 alla luce dell'elenco dei creditori indicato in ricorso e di quanto attestato dal gestore della Crisi nella sua relazione. Lo stesso svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in qualità di operaio, presso ed ha una retribuzione mensile, al Controparte_2
netto delle imposte, di euro 1.800,00 circa. Il nucleo familiare del debitore è composto anche dalla moglie e dai due figli. Il coniuge percepisce uno stipendio pari a 1.428,00 euro circa, contribuendo alle spese necessarie al sostentamento della famiglia. Il Signor ER, non possiede beni immobili, è proprietario di un furgone FIAT Ducato targato FM573KE, immatricolato nel 2017, e di un motociclo
Ducati targato BE65132 del 2002.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Il gestore ha anche attestato, ex art. 268 c. 3 C.C.I.I., che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori dalla vendita dei beni mobili registrati del ricorrente e dalla acquisizione di parte dello stipendio del medesimo.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott. . Persona_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, il furgone FIAT Ducato targato FM573KE, immatricolato nel 2017, ed il motociclo Ducati targato
BE65132 del 2002; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al
GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_3 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, nei limiti della compatibilità.
9. Va, ancora, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
10. Va infine segnalato che quanto rilevato dal gestore della Crisi dott. Persona_1
nella relazione integrativa, rispondendo ai rilievi fatti dal Tribunale con il decreto del 30.5.2025, circa le origini dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, circa la gestione fiscale della AM ER & SI SN, in relazione alla anomalia di alcune registrazioni, nonché alla distrazione di € 1.100,00 dalla non è causa ostativa alla Parte_1
apertura della liquidazione controllata potendo tali aspetti essere valutati ai sensi degli art. 280 e 282
CCII unicamente ai fini dell'ammissione/non ammissione al beneficio della esdebitazione.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. CP_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ove necessario;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti, ove necessario.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - OS
( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano ) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e ne dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno il 09/07/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli