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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6012/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Parte_1
Longobardi, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Cinque e Controparte_1
Armando Lanzione, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.11.2014 Parte_1
faceva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1281/2014
[...] notificatole dalla per il pagamento della somma di euro Controparte_1
23.696,10 oltre accessori, sulla base della fattura n. 20 del 2.10.2013 emessa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del laboratorio di Via dei Goti nonché del negozio di Corso Italia. L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, deducendo l'assenza di qualsiasi rapporto negoziale intercorso con la società negando di Controparte_1 aver commissionato alla predetta società l'esecuzione dei lavori per cui è causa. Precisava, in particolare, quanto al laboratorio di via Dei Goti, di essere la proprietaria dell'immobile, ma che lo stesso si trovava sin dal mese di novembre 2012 nella disponibilità di fatto della società F.LL VI s.a.s. , disponibilità cui aveva fatto seguito, nel settembre 2013, la stipula di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 contratto di comodato tra le parti perché venisse adibito a laboratorio di panificazione e produzione di prodotti da forno e che i lavori erano funzionali a tale destinazione commerciale, per cui gli stessi erano stati a tal fine commissionati proprio dalla F.LL VI s.a.s., essendosi limitata la a Parte_1 firmare la documentazione tecnica inoltrata ai competenti uffici del Comune di Angri. Quanto ai lavori eseguiti nel negozio di Corso Italia, CP_2
negava ugualmente qualsiasi coinvolgimento, per non averne mai
[...] avuto la disponibilità a qualsiasi titolo e per non aver conseguentemente potuto commissionare l'esecuzione di lavori al suo interno. L'opponente suffragava ulteriormente le sue ragioni deducendo che nella fattura n. 20/2013 di posta a base del ricorso monitorio, quest'ultima società Controparte_1 aveva detratto il pagamento dell'acconto di € 3.305,79 oltre IVA (€ 4.000,00 lordi), il cui versamento non era a lei imputabile non essendo titolare di un conto corrente bancario e quindi non potendo emettere l'assegno bancario.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva in via Controparte_1 preliminare la nuLLtà dell'atto di opposizione per difetto di procura, stante l'asserita mancanza del requisito della congiunzione materiale, atteso che la procura rilasciata dalla SI.ra su supporto cartaceo ed allegata in Parte_1 formato telematico all'atto di opposizione non sarebbe stata espressamente riferibile allo specifico procedimento de quo. Nel merito deduceva che l'opponente non aveva contestato che erano stati svolti i lavori di manutenzione presso i due locali di sua proprietà, che i lavori di manutenzione e di cambio di destinazione d'uso sono stati svolti dalla e che era stata la titolare della pratica edilizia per i suddetti Controparte_1 lavori attivata presso i competenti uffici comunali. Riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva, allegava che era stata proprio l'opponente ad aver commissionato i lavori ad essa , probabilmente con CP_1
l'intenzione poi di concedere detti locali alla VI sas, società facente capo ai suoi figli ed aveva poi sottoscritto ed inoltrato presso il Comune di Angri la pratica edilizia 037637 del 23.11.12. Rilevava come fosse inverosimile che i lavori iniziati nel novembre 2012 fossero stati commissionati non dall'opponente proprietaria dei locali, ma da altra società che aveva acquisito la disponibilità del locale solo nel settembre 2013. D'altra parte in data
30.4.13 era stato pagato un primo acconto di euro 4.000,00, a mezzo assegno bancario a pagamento della fattura 10/13 del 29.4.13 intestata proprio alla
, fattura mai contestata da detta opponente, che non aveva Controparte_2 contestato nè la fattura n. 20/13 del 2.10.2013, posta a base del decreto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ingiuntivo e inviatale a mezzo raccomandata AR e da essa ricevuta in data
7.10.13, nè la raccomandata AR di formale messa in mora del 28.11.13.
Chiariva, per completezza, che la VI sas era società costituita dai figli della opponente, tutti residenti in Angri alla Via dei Goti - Traversa Cinque.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessi e assunti gli interrogatori formali e le prove testimoniali, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di nuLLtà dell'opposizione per l'asserito difetto di procura, sulla base del tenore letterale della procura riferita al procedimento R.G. 4151/2014, esitato nel
D.I. n. 1281/2014 e quindi relativo alla fase di opposizione.
Nel merito va innanzi tutto rilevato che l'opponente ha riconosciuto che erano stati svolti i lavori di manutenzione presso il locale di sua proprietà, sito presso la sua abitazione in Angri alla via dei Goti, Trav. Cinque. Ha riconosciuto che tali lavori di manutenzione e di cambio di destinazione d'uso erano stati eseguiti dalla Ha riconosciuto di essere titolare Controparte_1 della pratica edilizia 037637 del 23.11.12, per i suddetti lavori, presso i competenti uffici comunali. Non ha mai contestato la fattura 20/13 del
2.10.2013, posta a base del decreto ingiuntivo, inviata a mezzo raccomandata
AR e regolarmente ricevuta in data 7.10.13, nè la raccomandata AR di formale messa in mora del 28.11.13 allegata al fascicolo monitorio. Solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito per la prima volta la propria estraneità ai lavori, deducendo di non averli commissionati lei. Tale tesi è stata sconfessata dalle testimonianze dei dipendenti dell'impresa opposta, che ebbero a seguire i lavori oggetto di giudizio.
Il teste ha confermato che i lavori eseguiti dalla Testimone_1 fossero stati commissionati dalla SI.ra , Controparte_1 Controparte_2 precisando anche che "la SInora era presente in cantiere e forniva Parte_1 le indicazioni su come eseguire i lavori." In particolare, ha precisato "che la scala fu proprio adeguata alle eSIenze di quest'ultima". Ha dichiarato che l'assegno di 4.000,00 euro gli venne stato consegnato proprio dalla SI.ra
, alla presenza della IG. Ha confermato che la SInora Parte_1 Parte_1 assisteva alla esecuzione dei lavori, precisando che sporadicamente fosse presente anche la IG. Ha dichiarato che la SInora commissionò i Parte_1 lavori in Corso Italia dopo queLL svolti presso il cantiere di via dei Goti, e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 comunque dopo la consegna dell'acconto. Ha precisato anche che furono interrotti i lavori in via dei Goti, per poi passare all'esecuzione dei lavori in
Corso Italia, ove la ditta fu impegnata per circa una settimana, ed in tale secondo cantiere in Corso Italia venne smontato un soppalco e rifatto il bagno. Il teste ha confermato, infine, che i computi metrici Testimone_1 dei lavori da eseguire, erano stati svolti in contraddittorio con la SInora
, a cui vennero consegnati personalmente proprio da esso teste. Parte_1
Il teste ha confermato che, nel cantiere dei lavori per cui è Tes_2 causa "era presente la SInora , la quale dava direttive sullo Parte_1 svolgimento, mentre la IG passava di lì sporadicamente senza dare alcuna direttiva". Inoltre, ha ribadito che, in merito alla esecuzione dei lavori, i CP_ responsabili della parlavano direttamente con la SI.ra . Parte_1
Il teste , muratore e capocantiere all'epoca dei fatti, ha Testimone_3 confermato che i lavori eseguiti erano stati commissionati dalla SI.ra e ha dichiarato altresì di essere stato presente quanto l'assegno di
Parte_1 euro 4.000,00 venne consegnato dalla opponente direttamente al
Parte_1 SI. . Ancora, il teste ha dichiarato di aver visto diverse Testimone_1 volte la SI.ra , presente in cantiere, che "dava indicazioni sulla
Parte_1 attività da eseguire" Ha confermato che i lavori di Corso Italia erano di minore entità, e consistevano nella sostituzione di piastrelle, rifacimento bagno e altri piccoli lavori. Tali lavori, ha dichiarato sempre il teste, vennero commissionati dopo queLL in via dei Goti. Infine, il teste ha confermato che i computi metrici furono redatti in contraddittorio tra la committente
Parte_1
e l'impresa, con la presenza dei tecnici SI. e SI. Persona_1 Tes_1
.
[...]
Peraltro la VI sas, su cui l'opponente ha cercato di far ricadere l'obbligazione di pagamento, è incontestatamente società costituita dai figli della e la stessa non è stata chiamata in causa dall'opponente, pur Parte_1 avendo essa interesse a far ricadere su detta società l'obbligazione di pagamento.
Anche il fatto che l'assegno bancario di euro 4.000,00 - consegnato dalla all'opposta a pagamento dell'acconto – provenisse da un conto Parte_1 corrente bancario non intestato alla stessa, nulla toglie alla valenza probatoria degli argomenti sopra esposti, ben potendo l'acconto essere stato pagato con una provvista fornita all'opponente dai figli e dalla società ad essi facente capo, nell'interesse della quale la commissionò i lavori nei locali Parte_1 ad essi destinati.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Ne deriva che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio e cioè di euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in data 12/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6012/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Parte_1
Longobardi, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Cinque e Controparte_1
Armando Lanzione, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.11.2014 Parte_1
faceva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1281/2014
[...] notificatole dalla per il pagamento della somma di euro Controparte_1
23.696,10 oltre accessori, sulla base della fattura n. 20 del 2.10.2013 emessa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del laboratorio di Via dei Goti nonché del negozio di Corso Italia. L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, deducendo l'assenza di qualsiasi rapporto negoziale intercorso con la società negando di Controparte_1 aver commissionato alla predetta società l'esecuzione dei lavori per cui è causa. Precisava, in particolare, quanto al laboratorio di via Dei Goti, di essere la proprietaria dell'immobile, ma che lo stesso si trovava sin dal mese di novembre 2012 nella disponibilità di fatto della società F.LL VI s.a.s. , disponibilità cui aveva fatto seguito, nel settembre 2013, la stipula di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 contratto di comodato tra le parti perché venisse adibito a laboratorio di panificazione e produzione di prodotti da forno e che i lavori erano funzionali a tale destinazione commerciale, per cui gli stessi erano stati a tal fine commissionati proprio dalla F.LL VI s.a.s., essendosi limitata la a Parte_1 firmare la documentazione tecnica inoltrata ai competenti uffici del Comune di Angri. Quanto ai lavori eseguiti nel negozio di Corso Italia, CP_2
negava ugualmente qualsiasi coinvolgimento, per non averne mai
[...] avuto la disponibilità a qualsiasi titolo e per non aver conseguentemente potuto commissionare l'esecuzione di lavori al suo interno. L'opponente suffragava ulteriormente le sue ragioni deducendo che nella fattura n. 20/2013 di posta a base del ricorso monitorio, quest'ultima società Controparte_1 aveva detratto il pagamento dell'acconto di € 3.305,79 oltre IVA (€ 4.000,00 lordi), il cui versamento non era a lei imputabile non essendo titolare di un conto corrente bancario e quindi non potendo emettere l'assegno bancario.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva in via Controparte_1 preliminare la nuLLtà dell'atto di opposizione per difetto di procura, stante l'asserita mancanza del requisito della congiunzione materiale, atteso che la procura rilasciata dalla SI.ra su supporto cartaceo ed allegata in Parte_1 formato telematico all'atto di opposizione non sarebbe stata espressamente riferibile allo specifico procedimento de quo. Nel merito deduceva che l'opponente non aveva contestato che erano stati svolti i lavori di manutenzione presso i due locali di sua proprietà, che i lavori di manutenzione e di cambio di destinazione d'uso sono stati svolti dalla e che era stata la titolare della pratica edilizia per i suddetti Controparte_1 lavori attivata presso i competenti uffici comunali. Riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva, allegava che era stata proprio l'opponente ad aver commissionato i lavori ad essa , probabilmente con CP_1
l'intenzione poi di concedere detti locali alla VI sas, società facente capo ai suoi figli ed aveva poi sottoscritto ed inoltrato presso il Comune di Angri la pratica edilizia 037637 del 23.11.12. Rilevava come fosse inverosimile che i lavori iniziati nel novembre 2012 fossero stati commissionati non dall'opponente proprietaria dei locali, ma da altra società che aveva acquisito la disponibilità del locale solo nel settembre 2013. D'altra parte in data
30.4.13 era stato pagato un primo acconto di euro 4.000,00, a mezzo assegno bancario a pagamento della fattura 10/13 del 29.4.13 intestata proprio alla
, fattura mai contestata da detta opponente, che non aveva Controparte_2 contestato nè la fattura n. 20/13 del 2.10.2013, posta a base del decreto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ingiuntivo e inviatale a mezzo raccomandata AR e da essa ricevuta in data
7.10.13, nè la raccomandata AR di formale messa in mora del 28.11.13.
Chiariva, per completezza, che la VI sas era società costituita dai figli della opponente, tutti residenti in Angri alla Via dei Goti - Traversa Cinque.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessi e assunti gli interrogatori formali e le prove testimoniali, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di nuLLtà dell'opposizione per l'asserito difetto di procura, sulla base del tenore letterale della procura riferita al procedimento R.G. 4151/2014, esitato nel
D.I. n. 1281/2014 e quindi relativo alla fase di opposizione.
Nel merito va innanzi tutto rilevato che l'opponente ha riconosciuto che erano stati svolti i lavori di manutenzione presso il locale di sua proprietà, sito presso la sua abitazione in Angri alla via dei Goti, Trav. Cinque. Ha riconosciuto che tali lavori di manutenzione e di cambio di destinazione d'uso erano stati eseguiti dalla Ha riconosciuto di essere titolare Controparte_1 della pratica edilizia 037637 del 23.11.12, per i suddetti lavori, presso i competenti uffici comunali. Non ha mai contestato la fattura 20/13 del
2.10.2013, posta a base del decreto ingiuntivo, inviata a mezzo raccomandata
AR e regolarmente ricevuta in data 7.10.13, nè la raccomandata AR di formale messa in mora del 28.11.13 allegata al fascicolo monitorio. Solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito per la prima volta la propria estraneità ai lavori, deducendo di non averli commissionati lei. Tale tesi è stata sconfessata dalle testimonianze dei dipendenti dell'impresa opposta, che ebbero a seguire i lavori oggetto di giudizio.
Il teste ha confermato che i lavori eseguiti dalla Testimone_1 fossero stati commissionati dalla SI.ra , Controparte_1 Controparte_2 precisando anche che "la SInora era presente in cantiere e forniva Parte_1 le indicazioni su come eseguire i lavori." In particolare, ha precisato "che la scala fu proprio adeguata alle eSIenze di quest'ultima". Ha dichiarato che l'assegno di 4.000,00 euro gli venne stato consegnato proprio dalla SI.ra
, alla presenza della IG. Ha confermato che la SInora Parte_1 Parte_1 assisteva alla esecuzione dei lavori, precisando che sporadicamente fosse presente anche la IG. Ha dichiarato che la SInora commissionò i Parte_1 lavori in Corso Italia dopo queLL svolti presso il cantiere di via dei Goti, e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 comunque dopo la consegna dell'acconto. Ha precisato anche che furono interrotti i lavori in via dei Goti, per poi passare all'esecuzione dei lavori in
Corso Italia, ove la ditta fu impegnata per circa una settimana, ed in tale secondo cantiere in Corso Italia venne smontato un soppalco e rifatto il bagno. Il teste ha confermato, infine, che i computi metrici Testimone_1 dei lavori da eseguire, erano stati svolti in contraddittorio con la SInora
, a cui vennero consegnati personalmente proprio da esso teste. Parte_1
Il teste ha confermato che, nel cantiere dei lavori per cui è Tes_2 causa "era presente la SInora , la quale dava direttive sullo Parte_1 svolgimento, mentre la IG passava di lì sporadicamente senza dare alcuna direttiva". Inoltre, ha ribadito che, in merito alla esecuzione dei lavori, i CP_ responsabili della parlavano direttamente con la SI.ra . Parte_1
Il teste , muratore e capocantiere all'epoca dei fatti, ha Testimone_3 confermato che i lavori eseguiti erano stati commissionati dalla SI.ra e ha dichiarato altresì di essere stato presente quanto l'assegno di
Parte_1 euro 4.000,00 venne consegnato dalla opponente direttamente al
Parte_1 SI. . Ancora, il teste ha dichiarato di aver visto diverse Testimone_1 volte la SI.ra , presente in cantiere, che "dava indicazioni sulla
Parte_1 attività da eseguire" Ha confermato che i lavori di Corso Italia erano di minore entità, e consistevano nella sostituzione di piastrelle, rifacimento bagno e altri piccoli lavori. Tali lavori, ha dichiarato sempre il teste, vennero commissionati dopo queLL in via dei Goti. Infine, il teste ha confermato che i computi metrici furono redatti in contraddittorio tra la committente
Parte_1
e l'impresa, con la presenza dei tecnici SI. e SI. Persona_1 Tes_1
.
[...]
Peraltro la VI sas, su cui l'opponente ha cercato di far ricadere l'obbligazione di pagamento, è incontestatamente società costituita dai figli della e la stessa non è stata chiamata in causa dall'opponente, pur Parte_1 avendo essa interesse a far ricadere su detta società l'obbligazione di pagamento.
Anche il fatto che l'assegno bancario di euro 4.000,00 - consegnato dalla all'opposta a pagamento dell'acconto – provenisse da un conto Parte_1 corrente bancario non intestato alla stessa, nulla toglie alla valenza probatoria degli argomenti sopra esposti, ben potendo l'acconto essere stato pagato con una provvista fornita all'opponente dai figli e dalla società ad essi facente capo, nell'interesse della quale la commissionò i lavori nei locali Parte_1 ad essi destinati.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Ne deriva che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio e cioè di euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in data 12/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5