Sentenza 25 giugno 1977
Massime • 1
Dagli art 273 e 274 del codice civile svizzero si desume il principio che, secondo la legge svizzera, durante la separazione personale dei coniugi la patria potesta compete ad entrambi i coniugi e viene esercitata da quello al quale i figli sono stati affidati: tale principio, nella sua sostanza, coincide con quello delineato dagli artt 155 e 316 del cod civ italiano, come modificati dalla legge 19 maggio 1975, n 151, e non esclude, percio, che anche durante lo stato di separazione la titolarita della patria potesta spetti ad entrambi i coniugi. (nella specie, la Corte di appello aveva rifiutato la delibazione di una sentenza di separazione svizzera, ritenendola contraria allo ordine pubblico, in base all'erronea considerazione che il giudicato straniero avesse attribuito alla sola madre la titolarita della potesta sulla figlia minore).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1977, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1977 |
Testo completo
Dagli art 273 e 274 del codice civile svizzero si desume il principio che, secondo la legge svizzera, durante la separazione personale dei coniugi la patria potesta compete ad entrambi i coniugi e viene esercitata da quello al quale i figli sono stati affidati: tale principio, nella sua sostanza, coincide con quello delineato dagli artt 155 e 316 del cod civ italiano, come modificati dalla legge 19 maggio 1975, n 151, e non esclude, percio, che anche durante lo stato di separazione la titolarita della patria potesta spetti ad entrambi i coniugi. (nella specie, la Corte di appello aveva rifiutato la delibazione di una sentenza di separazione svizzera, ritenendola contraria allo ordine pubblico, in base all'erronea considerazione che il giudicato straniero avesse attribuito alla sola madre la titolarita della potesta sulla figlia minore).*