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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4213 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappr.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Costabile e Gaetano Galotto.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Ferdinando Gelo e
Raffaele Manfrellotti.
, (C.F. ) indirizzo PEC Parte_2 C.F._1
(Contumace) Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: pubblico impiego contrattualizzato - Progressione di posizione economica C3 -
&&&
Acquisita documentazione, tentata la conciliazione della lite, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente è dipendente del dal 4 dicembre 2009, con Controparte_1
inquadramento nell'area Istruttori Geometri, ex categoria C, posizione economica 2, ai sensi del vigente CCNL del comparto delle funzioni locali, addetto, all'epoca dei fatti, presso il settore VI “Lavori Pubblici e Manutenzioni”.
Egli ha partecipato alla procedura di selezione per l'accesso alla posizione economica C3, con efficacia giuridica ed economica a decorrere dal 1° gennaio
2022. I requisiti previsti dal regolamento erano: 1) essere in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre 2021; 2) aver maturato entro la data del
31 dicembre 2021, un'anzianità di servizio di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica di provenienza ai sensi dell'art. 16 CCNL 21/05/2018
[…]”.
Il regolamento stabiliva altresì il meccanismo di attribuzione del punteggio, prevedendo che per ciascun dipendente si dovesse calcolare la media dei punteggi conseguiti nelle ultime tre schede di valutazione della performance.
La progressione economica sarebbe stata quindi riconosciuta ai dipendenti con punteggio più elevato all'interno della propria categoria, per ciascun settore di competenza.
Il ricorrente ha ottenuto una media di punteggio nel triennio pari a 98,66, superiore al punteggio di 95 attribuito al dipendente che invece si era poi aggiudicato la posizione economica 3, geom. . Parte_2
L'amministrazione convenuta ha illegittimamente negato al ricorrente l'accesso alla posizione economica 3, sostenendo non essere sussistente il requisito dell'anzianità di almeno 24 mesi.
L'argomento è privo di fondamento in quanto è di palmare evidenza che il ricorrente alla data del 31.12.2021 aveva maturato i 24 mesi di permanenza nella posizione economica di partenza (C2) per averne interrottamente fruito dal 1/01/2020 al 31.12.2021 (circostanza incontestata tra le parti). Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi di cui al dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, disapplicato ogni provvedimento pregiudizievole, dichiara il diritto dell'istante alla progressione economica C3 a decorrere dal 1^ gennaio
2022; condanna il convenuto al pagamento della somma di € CP_1
1.763,30 per il suddetto titolo in relazione al periodo dal 1.01.2022 al
31.08.2024, oltre accessori come per legge, nonché delle spese del giudizio determinate in euro 1.100,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali se dovute.
Nocera Inferiore, 21.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappr.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Costabile e Gaetano Galotto.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Ferdinando Gelo e
Raffaele Manfrellotti.
, (C.F. ) indirizzo PEC Parte_2 C.F._1
(Contumace) Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: pubblico impiego contrattualizzato - Progressione di posizione economica C3 -
&&&
Acquisita documentazione, tentata la conciliazione della lite, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente è dipendente del dal 4 dicembre 2009, con Controparte_1
inquadramento nell'area Istruttori Geometri, ex categoria C, posizione economica 2, ai sensi del vigente CCNL del comparto delle funzioni locali, addetto, all'epoca dei fatti, presso il settore VI “Lavori Pubblici e Manutenzioni”.
Egli ha partecipato alla procedura di selezione per l'accesso alla posizione economica C3, con efficacia giuridica ed economica a decorrere dal 1° gennaio
2022. I requisiti previsti dal regolamento erano: 1) essere in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre 2021; 2) aver maturato entro la data del
31 dicembre 2021, un'anzianità di servizio di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica di provenienza ai sensi dell'art. 16 CCNL 21/05/2018
[…]”.
Il regolamento stabiliva altresì il meccanismo di attribuzione del punteggio, prevedendo che per ciascun dipendente si dovesse calcolare la media dei punteggi conseguiti nelle ultime tre schede di valutazione della performance.
La progressione economica sarebbe stata quindi riconosciuta ai dipendenti con punteggio più elevato all'interno della propria categoria, per ciascun settore di competenza.
Il ricorrente ha ottenuto una media di punteggio nel triennio pari a 98,66, superiore al punteggio di 95 attribuito al dipendente che invece si era poi aggiudicato la posizione economica 3, geom. . Parte_2
L'amministrazione convenuta ha illegittimamente negato al ricorrente l'accesso alla posizione economica 3, sostenendo non essere sussistente il requisito dell'anzianità di almeno 24 mesi.
L'argomento è privo di fondamento in quanto è di palmare evidenza che il ricorrente alla data del 31.12.2021 aveva maturato i 24 mesi di permanenza nella posizione economica di partenza (C2) per averne interrottamente fruito dal 1/01/2020 al 31.12.2021 (circostanza incontestata tra le parti). Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi di cui al dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, disapplicato ogni provvedimento pregiudizievole, dichiara il diritto dell'istante alla progressione economica C3 a decorrere dal 1^ gennaio
2022; condanna il convenuto al pagamento della somma di € CP_1
1.763,30 per il suddetto titolo in relazione al periodo dal 1.01.2022 al
31.08.2024, oltre accessori come per legge, nonché delle spese del giudizio determinate in euro 1.100,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali se dovute.
Nocera Inferiore, 21.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)