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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 132 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente a [...] (c.f. , rappresentati e difesi, C.F._2 unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Paola Stracqualursi (c.f. ) e dall'Avv. C.F._3
AN FO (c.f. ), giusta procura alle liti da intendersi allegata all'atto di C.F._4 citazione e versata nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a EP
(FR) in Via Caragno n. 11.
-Attori-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.iva Controparte_1 P.IVA_1 con sede a Bologna (BO) in Via Stalingrado 45, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Fernando Ciavardini (c.f. ) e dell'Avv. Luca Ciavardini (c.f. C.F._5
), giusta procura alle liti da intendersi posta a margine della comparsa di costituzione C.F._6
e risposta, allegata al fascicolo telematico di causa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Latina (LT) in C.so della Repubblica n. 283.
-Convenuta-
NONCHE'
Controparte_2
-Convenuta/contumace-
Oggetto: Risarcimento danni da perdita rapporto parentale a seguito di sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i IGg.ri e convenivano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale di Frosinone la e il IG. chiedendone Controparte_1 Controparte_2 la condanna al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, in conseguenza del sinistro avvenuto in data 30.01.2015 a EP (FR) a seguito del quale decedeva la IG.ra , Persona_1 rispettivamente sorella e figlia degli attori. Argomentava parte attrice che a seguito del predetto sinistro, verificatosi per asserita responsabilità del convenuto/contumace, IG. , la IG.ra stanti le gravi lesioni fisiche Controparte_2 Persona_1 subite veniva, dapprima trasportata presso il Policlinico Umberto I di Roma, successivamente oramai in stato comatoso veniva ricovera presso la clinica San Raffaele di Cassino.
In data 17.01.2019, dopo circa quattro anni dal sinistro, la IG.ra decedeva presso l'Ospedale Persona_1 di Cassino con la diagnosi terminale di “Shock settico in paziente con polmonite dx, versamento pleurico bil, calcolosi renale a stampo rene sn, coliciste in paziente in stato vegetativo e tracheostomico”.
Per gli attori la morte della IG.ra era da porsi in diretta conseguenza degli esiti traumatici Persona_1 derivanti dal sinistro, tuttavia, la compagnia assicurativa , contestando tale Controparte_1 ricostruzione, negava in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, argomentavano gli attori che la compagnia convenuta aveva erroneamente negato ogni risarcimento sulla scorta di una rinuncia al risarcimento sottoscritta dagli attori.
Tuttavia, tale rinuncia, secondo la ricostruzione di parte attrice, non afferiva al danno da perdita del rapporto parentale ma esclusivamente ai soli danni fisici patiti dalla IG.ra in conseguenza Persona_1 del sinistro.
Per tali ragioni gli attori decidevano di instaurare il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura rispettivamente di € 136.273,80 per il IG. Parte_1 ed € 283.903,75 per , o nella diversa somma maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'assenza, nell'atto di citazione, della Controparte_1 descrizione della dinamica del sinistro che avrebbe causato il decesso della IG.ra . Persona_1
In via preliminare eccepiva, altresì, la nullità della domanda giudiziale atteso che nell'atto di citazione non era stata indicata, in modo chiaro, la causa del decesso della IG.ra , né era stata data prova della Per_1 sussistenza del nesso di causalità tra il decesso e il sinistro avvenuto ben 4 anni prima.
La società convenuta eccepiva poi la mancata allegazione della prova circa il rapporto parentale intercorso tra gli attori e la vittima.
Rilevava, inoltre, l'esistenza di un atto di rinuncia al risarcimento sottoscritto dagli attori, stante l'erogazione da parte della compagnia convenuta di un importo pari ad € 150.000,00 per ciascun erede.
Secondo quanto dedotto dalla convenuta, tale accordo avrebbe ricompreso anche il possibile danno da perdita del rapporto parentale, ragion per cui la domanda era da ritenersi inammissibile.
In considerazione di tali deduzioni, eccezioni e contestazioni la società convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con decreto del 05.04.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto . Controparte_2
All'udienza del 27.05.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, apparendo superflua ogni attività istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc, la stessa veniva rinviata all'udienza del
02.12.2025 per essere rimessa in decisione.
La domanda di parte attrice è rimasta sfornita di ogni allegazione probatoria.
Deve premettersi che il giudizio in questione veniva preceduto da un procedimento promosso da altra parte per i medesimi fatti di cui al decesso della IG.ra , il quale veniva rigettato da questo Persona_1
Giudice con sentenza n. 101/2025. Preliminarmente, deve osservarsi che il rapporto di parentela di parte attrice con la IG.ra Persona_1 veniva inequivocabilmente provato mediante allegazione documentalmente, quindi sia il diritto che la legittimazione ad agire di parte attrice non può essere messa in dubbia.
Deve altresì osservarsi che, nonostante le deduzioni e contestazioni sollevate dalla compagnia convenuta, in atti non si rinviene alcun documento che attesti l'avvenuta erogazione da parte della società assicurativa di un importo a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori.
Ferme tali premesse, la disamina della presunta rinuncia al risarcimento sottoscritta dagli attori appare superflua dal momento che la domanda attorea è rimasta sfornita di ogni allegazione probatoria, sia in termini di prova della responsabilità del convenuto (ancorchè contumace) nella causazione del sinistro, che del nesso di causalità tra le lesioni patite dalla ed il decesso della stessa, avvenuto Persona_1 diversi anni dopo il sinistro de quo.
In tal senso, deve osservarsi che parte attrice era onerata di fornire le indicazioni e prove attestanti la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
Contrariamente a ciò, parte attrice sin dall'atto introduttivo di giudizio ha omesso di fornire ogni indicazione in merito alla dinamica del sinistro, inoltre, non ha fornito e né dedotto elementi utili ai fini della determinazione di responsabilità a carico del convenuto/contumace nella causazione del sinistro in questione.
La compagnia assicurativa costituendosi aveva contestato tali omissioni, nonostante ciò, gli attori anche in sede di memorie integrative, ex art. 171 ter cpc, non provvedevano ad integrare l'atto introduttivo per colmare le predette mancanze.
Pertanto, in assenza della ricostruzione della dinamica con la quale si sarebbe verificato il sinistro, questo
Tribunale è impossibilitato nell'effettuare il necessario giudizio prognostico ai fini dell'accertamento ed attribuzione di responsabilità (esclusiva o concorsuale) nella determinazione dell'evento.
Non solo, anche sotto il profilo del nesso eziologico, tra le lesioni patite dalla IG.ra ed il decesso Per_1 della stessa, avvenuto dopo circa 4 anni dall'incidente stradale, la domanda non può ritenersi provata.
In tal senso, sebbene la società convenuta non abbia contestato la perizia di parte allegata dagli attori, nella comparsa di costituzione aveva eccepito che non era “stata data la piena prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'intervenuto decesso della signora e il sinistro risalente a 4 anni Persona_1 prima”.
In considerazione di tale difesa, gli attori avrebbero potuto e dovuto superare tali contestazioni, provando quanto dedotto, anche mediante la richiesta di una Ctu medico legale volta a dimostrare la correlazione tra le lesioni patiti dalla IG.ra ed il decesso di quest'ultima. Per_1
Consulenza che tuttavia non veniva richiesta, pertanto, la sola ctp allegata dagli attori - quale atto di parte
– non può considerarsi prova della sussistenza del nesso eziologico, ciò anche alla luce delle contestazioni svolte dalla compagnia convenuta.
Il tutto atteso che dalla documentazione medica prodotta da parte attrice, in particolare il referto contenente la diagnosi terminale, non vi è alcun riferimento alle lesioni patite dalla paziente in conseguenza del sinistro ma, viceversa, è testualmente riportato che il decesso è avvenuto per “Shock settico in paziente con polmonite dx, versamento pleurico bil, calcolosi renale a stampo rene sn, colecistite in paziente in stato vegetativo e tracheostomizzata”.
Alla stregua di quanto sovra motivato si è ritenuto superfluo ed irrilevante l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, con particolare riferimento alla richiesta di prova per testi avanzata dagli attori, dal momento che i capitoli articolati non vertevano sulla dimostrazione dell'eventuale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, né venivano articolati capitoli tesi alla dimostrazione del nesso eziologico intercorrente tra lesioni subite dalla IG.ra a seguito del sinistro e l'exitus della stessa. Per_1
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Rigetta la domanda proposta dagli attori.
Condanna i IGg.ri e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del presente giudizio in favore della società convenuta che vengono liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.
Frosinone, 19/12/25 Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l' nella persona del dott. G. Controparte_3
Fratarcangeli.