Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2455/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. BOTTEON Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO e BOTTEON MATTIA ( ) VIA CLEMENTI, 25 38015 LAVIS;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CLEMENTI 25 38015 LAVIS, presso il difensore avv. BOTTEON
LUCIANO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in presso lo studio dell'avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Nel merito: Previo accertamento della responsabilità e dell'inadempienza della convenuta, condannare quest'ultima, per tutte le causali di cui in narrativa, a:
1. corrispondere all'attrice l'importo di € 3.594,90 dovuto a titolo di canoni di noleggio non corrisposti;
2. rimborsare all'attrice le spese di gestione amministrativa della pratica di sinistro occorso in data
13.12.2021 al mezzo per cui è causa di € 183,00 (come da art. 2 delle condizioni contrattuali di noleggio allegate a ciascun contratto);
pagina 1 di 10
3. rimborsare all'attrice il 'mancato noleggio' dal 10.04.2022 al 09.06.2022 causato dalla ritardata restituzione del mezzo, nella misura contrattualmente prevista ex art. 6 delle condizioni contrattuali di noleggio di € 3.538,00;
4. risarcire all'attrice i costi necessari per provvedere alla sostituzione dei pezzi mancanti (nella misura di € 567,86), alla riparazione dei danni riscontrati alla carrozzeria ed agli interni (nella misura di €
3.513,60), nonché alla pulizia del mezzo (€ 122,00, come da art. 6 delle condizioni contrattuali di noleggio);
5. rimborsare all'attrice l'esubero chilometrico di 12.673 km, nella misura di € 1.546,11 (come da frontespizio di ciascun contratto e come da art. 6 delle relative condizioni contrattuali di noleggio);
6. rimborsare all'attrice i costi sostenuti per il recupero del veicolo a mezzo di nr. 2 addetti e mediante l'utilizzo di un veicolo BL per il viaggio (nella misura di € 854,00), nonché i costi sostenuti per il ripristino del gasolio e per il rientro da Casale di Scodosia alla sede di ON (nella misura di €
237,90). Per un totale, quindi, di € 14.157,37 iva inclusa, o la diversa, anche maggiore, entità che sarà di giustizia accertata. Il tutto oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2002 e dell'art. 13 delle condizioni contrattuali.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per testimoni e interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle circostanze di seguito capitolate: 1) vero che l'01.12.2021
noleggiava a il furgone tg. FT566AZ per la durata di un mese, Parte_1 CP_1
successivamente prorogata sino, da ultimo, al 10.04.2022 (si esibiscono al teste per conferma i docc. 3-
6-7-8-9); 2) vero che nel pomeriggio dell'01.12.2021, all'atto della firma del contratto di noleggio, e nella mattinata del 02.12.2021, all'atto del ritiro del mezzo da parte di , consegnato con il CP_1
pieno di gasolio, venivano scattate le fotografie prodotte sub doc. 5, che si esibiscono al teste per conferma;
3) vero che in data 13.12.2021 il veicolo noleggiato, condotto da un addetto di , CP_1
rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo, entrambi i quali subivano danni (si esibisce al teste per conferma il doc. 28); 4) vero che la compagnia assicuratrice addebitava il sinistro esclusivamente a in quanto la stessa aveva omesso di trasmettere il modulo CID di CP_1
constatazione amichevole (si esibisce al teste per conferma il doc. 29); 5) vero che Parte_1
provvedeva a gestire la pratica di sinistro ai fini del rimborso assicurativo;
6) vero che, per l'attività di cui al capitolo che precede, chiedeva il pagamento dell'importo di € 150,00 oltre iva Parte_1
e quindi € 183,00; 7) vero che nella primavera del 2022 , in occasione di un controllo Parte_1
contabile, si avvedeva che nessuna delle tre distinte di bonifico inoltratele da a saldo dei CP_1
pagina 2 di 10 canoni di nolo di febbraio, marzo ed aprile per complessivi € 3.594,90 iva inclusa risultava essere andata a buon fine, con conseguente mancato incasso;
8) vero che, stanti la morosità maturata e l'assenza di riscontri da parte della cliente, interrompeva il rapporto e intimava la Parte_1 riconsegna del mezzo entro l'11.04.2022; 9) vero che alla scadenza del nolo (10.04.2022) CP_1
ometteva di riconsegnare il veicolo e si eclissava totalmente, omettendo di rispondere alle numerose telefonate ed ai diversi solleciti inoltrati tanto da quanto dall'avv. Botteon, e così per Parte_1 quasi due mesi;
10) vero che fu soltanto l'01.06.2022 che si rifece viva via mail, CP_1
indicando la posizione del mezzo ed invitando a ritirarlo;
11) vero che nei giorni Parte_1
seguenti tentava di fissare un appuntamento con il sig. , Parte_1 Parte_2
proprietario del piazzale ove a detta della sig.ra si trovava il mezzo, ma senza Parte_3
successo; 12) vero che alcuni giorni più tardi, e precisamente in data 09.06.2022, seguiva un nuovo scambio di telefonate e mail con la sig.ra la quale ribadiva la disponibilità del mezzo presso il Pt_3
piazzale di Casale di Scodosia, via dei Placco 120, tentando di subordinarne la riconsegna al ritiro della querela nel frattempo presentata da per appropriazione indebita;
13) vero che in data Parte_1
09.06.2022 gli incaricati di sig.ri e si avviavano in Parte_1 Parte_4 Parte_5
direzione di Casale di Scodosia a bordo di una Fiat BL e, per mera coincidenza, vedevano proprio il furgone Daily tg. FT566AZ circolare liberamente sulla strada principale del centro cittadino, condotto da due addetti della;
14) vero che in tale occasione venivano scattate le fotografie CP_1
prodotte sub doc. 20, che si esibiscono al teste per conferma;
15) vero che gli incaricati di Parte_1
seguivano il mezzo fino al piazzale di via dei Placco 120 a Casale di Scodosia, ove
[...]
rimanevano in attesa dei sig.ri ed , e nel frattempo procedevano alla verifica Pt_3 Parte_2 del veicolo, all'integrazione del verbale di consegna (doc. 22 che si esibisce al teste per conferma) ed all'acquisizione delle fotografie prodotte sub doc. 21, che si esibiscono al teste per conferma;
16) vero che, giunti sul posto, i sig.ri ed si rifiutavano di sottoscrivere il verbale di Pt_3 Parte_2
riconsegna e alzavano i toni della discussione, al punto che gli incaricati attorei dovevano chiedere supporto operativo ai Carabinieri, già preavvertiti nel corso della mattinata, ottenendo soltanto dopo una lunga discussione le chiavi del mezzo;
17) vero che, all'atto di allontanarsi, il signor
[...]
riferì agli incaricati attorei che 'la sua grande soddisfazione era quella di aver costretto Parte_2
ad andare a riprendersi il veicolo, e che quest'ultima avrebbe potuto fatturare tutto Parte_1 quello che voleva, tanto non avrebbe pagato nulla esattamente come fatto per gli altri'; 18) vero che all'esito del controllo di cui al cap. 15 venivano riscontrati i danni e le mancanze di cui al riepilogo e alla fattura prodotti sub doc. 26, che si esibisce al teste per conferma;
19) vero che, in particolare, all'atto della riconsegna il veicolo si presentava: - con danni alla carrozzeria ed agli interni per pagina 3 di 10 complessivi € 2.880,00 oltre iva e quindi € 3.513,60, e segnatamente alle fiancate, all'interno del cassone ed alle varie plastiche (si esibiscono al teste per conferma i docc. 21, 22, e 26); - con ammanchi alle dotazioni per complessivi € 465,46 oltre iva e quindi per € 567,86, tra cui il giubbino d'emergenza, il kit lampadine, il gancio traino, il kit di primo soccorso ed il cric e relativi paletti (cfr. docc. 21, 22 e
26); - da pulire, con conseguente diritto contrattuale dell'attrice a richiedere il pagamento dell'importo di € 100,00 oltre iva e quindi € 122,00 (cfr. doc. 21); - con un ammanco di gasolio (il mezzo, consegnato con il pieno di gasolio all'inizio del nolo, alla riconsegna era in riserva e gli addetti di provvedevano al ripristino del carburante, con un esborso di € 195,00 oltre iva e Parte_1 quindi € 237,90); - con un esubero chilometrico di 12.673 km (a fronte di 25.800 km compresi in contratto il mezzo risultava averne percorsi 38.473, con conseguente diritto contrattuale dell'attrice al pagamento dell'importo di € 1.267,30 oltre iva e quindi di € 1.546,11) (si esibisce al teste per conferma il doc. 31); 20) vero che la consegna del mezzo, da effettuarsi per contratto presso la sede di ON di
, avveniva invece a Casale di Scodosia, così costringendo a Parte_1 Parte_1 sostenere un esborso pari ad € 700,00 oltre iva (e quindi € 854,00) per il recupero del mezzo a mezzo nr. 2 addetti e a mezzo dell'utilizzo di un veicolo BL per il viaggio (di ca. 125 km); 21) vero che confidando sul rientro del veicolo alla scadenza contrattuale del 10.04, si era già Parte_1
impegnata a concedere il medesimo mezzo tg. FT566AZ ad altra società (EC S.p.A.), con inizio del nolo al 19.04.2022 e termine al 03.06.2022, per l'importo di € 2.500,00 oltre iva;
22) vero che Parte_1
, al fine di mantenere l'impegno assunto nei confronti di EC, che necessitava di un furgone
[...]
avente le medesime caratteristiche di quello per cui è causa per un progetto di sponsorizzazione per il
Giro d'Italia all'epoca imminente, dovette reperire in fretta un mezzo alternativo, essendo impossibilitata a consegnarle quello noleggiato a a causa della mancata riconsegna da CP_1 parte di quest'ultima; 23) vero che , per il ritardo di due mesi nella restituzione del Parte_1 mezzo (dalla scadenza del 10.04 sino alla riconsegna del 09.06), ha richiesto il pagamento di €
2.900,00 oltre iva (e quindi € 3.538,00), come previsto dal proprio listino di nolo (si esibisce al teste il doc. 30 per conferma); 24) dica il teste se gli importi indicati ai capitoli 6, 7, 18, 19, 20 e 23 sono stati rimborsati e/o risarciti da ad . Si indicano quali testimoni i seguenti CP_1 Parte_1 signori: • , presso la sede di ON, via Mantovana 158/B di Officine Brennero Parte_4
S.p.A. • presso la sede di ON, via Mantovana 158/B di Officine • Parte_5 Parte_1
presso la sede di ON, via Mantovana 158/B di Testimone_1 Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 14/10/2022 la società con sede a Trento, conveniva Parte_1
in giudizio la società con sede a Bardolino (VR), chiedendo la condanna della Controparte_1
pagina 4 di 10 convenuta al pagamento di una somma di denaro composta di diverse voci di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, relativamente all'inadempimento da parte convenuta di un contratto di locazione mobiliare e al danneggiamento del veicolo oggetto di tale contratto.
In particolare, l'attrice asseriva di aver stipulato con la convenuta, nel mese di Dicembre 2021, un contratto di locazione relativo a un furgone commerciale;
il contratto, per effetto di alcune proroghe, aveva avuto come ultima scadenza il 10/04/2022.
Poiché la convenuta non aveva pagato i canoni dei mesi di febbraio, marzo e aprile, l'attrice si era rifiutata di concedere ulteriori proroghe ed aveva intimato alla controparte di restituire il mezzo entro l'11 aprile nel luogo della consegna, come previsto dalle condizioni contrattuali. Ciò non era avvenuto,
e per più di un mese la convenuta si era rifiutata di restituire il mezzo, che ormai deteneva senza titolo
(circostanza che spingeva l'attrice a presentare denuncia-querela di appropriazione indebita avanti alla
Questura di ON). Infine, l'1 giugno la convenuta aveva contattato per email l'attrice, affermando che il mezzo si trovava nel piazzale della propria azienda a Casale di Scodosia, ed era disponibile per il recupero.
Il 9 giugno la aveva inviato dunque due dipendenti a recuperare il mezzo. Essi, Parte_1
recandosi nel luogo indicato, avevano incrociato il mezzo che circolava per le vie del centro, guidato da un dipendente della convenuta. Lo avevano seguito fino al piazzale indicato ed avevano proceduto all'esame del mezzo, trovandolo sporco, danneggiato e privato di numerosi accessori interni. I titolari della si erano rifiutati però di sottoscrivere il verbale di consegna, e solo dopo che i CP_1 dipendenti dell'attrice avevano chiamato i carabinieri locali, avevano acconsentito a consegnare le chiavi del mezzo, che dunque veniva recuperato.
L'attrice citava dunque in giudizio la per la sua condanna al pagamento di numerosi voci CP_1
di responsabilità:
In primo luogo, al pagamento dei canoni di locazione non versati e ai costi di gestione di un sinistro stradale avvenuto in pendenza del contratto;
In secondo luogo, al risarcimento del lucro cessante dovuto all'impossibilità di locare il mezzo dalla data di scadenza del contratto alla data di recupero del mezzo;
In terzo luogo, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo e degli ammanchi di materiale riscontrati al momento del recupero;
In quarto e ultimo luogo, al risarcimento delle spese sostenute dal recupero, poiché il contratto prevedeva l'obbligo per il locatario di riconsegnare il mezzo nel luogo della consegna e con il serbatoio pieno.
Nel giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale la società convenuta rimaneva contumace.
pagina 5 di 10 ***
La domanda dell'attrice è fondata.
Risulta documentalmente che tra le parti è stato stipulato un contratto di noleggio (nr. 1.099/2021 doc.3), avente durata iniziale di un mese dal 02.12.2021 al 02.01.2022 al prezzo di € 1.300,00 oltre iva
(€ 1.586,00) e che la convenuta ha ritirato il veicolo l'.1.2.2021 (doc.5)
Tale noleggio è stato più volte prorogato: sino al 02.02.2022 (doc. 6 – prima proroga), sino al
10.02.2022 (doc. 7 – seconda proroga), sino al 10.03.2022 (doc. 8 – terza proroga) ed infine sino al
10.04.2022 (doc. 9 – quarta proroga).
Risulta, inoltre, che il veicolo non è stato restituito alla scadenza del contratto e solo il 9.6.2022 sono state riconsegnate le chiavi del mezzo (testi e ). Parte_4 Parte_5
È necessario esaminare singolarmente ciascuna voce di responsabilità dedotta.
Canoni di febbraio, marzo e aprile
La responsabilità contrattuale della convenuta per il mancato pagamento dei canoni di locazione sussiste, in quanto l'art.1218 cc. pone in capo al debitore l'onere della prova dell'adempimento; nella contumacia del debitore, l'affermazione di inadempimento da parte del creditore è sufficiente a fondare la condanna.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a corrispondere la somma di € 346,64 oltre ad iva (noleggio dal 02.02.2022 al 10.02.2022; contratto doc.7); € 1.300,00 oltre iva (noleggio dal
10.02.2022 al 10.03.2022; contratto doc.8); € 1.300,00 oltre iva ( noleggio dal 10.03.2022 al
10.04.2022; doc.9).
Pertanto, complessivamente € 3.594,90 (iva inclusa) come risulta dalle fatture prodotte sub doc.10.
Tale importo deve essere maggiorato degli interessi ex D. L.vo n.231/2002, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Rimborso spese amministrative di gestione della pratica di sinistro stradale
Parte attrice ha chiesto il pagamento della somma di € 183,00 per tale voce.
Tale richiesta non può essere accolta in quanto tali spese sono state unilateralmente determinate dall'attrice e non sono state adeguatamente provate nel loro ammontare (si evidenzia che il relativo capitolo 6 dedotto nella seconda memoria ex art. 183 cpc non è idoneo a prova alcunchè).
Penale per il ritardo nella consegna.
La ha chiesto che venga applicato l'art. 6 delle disposizioni contrattuali (doc. 3 Parte_1 contratto di noleggio) il quale statuisce che “nel caso di ritardata consegna del veicolo, qualora il ritardo non superi nr. 10 (dieci giorni solari) rispetto al termine previsto dal contratto, il locatario sarà tenuto al pagamento, quale penale, della tariffa di nolo 'giornaliera' secondo il vigente listino del
pagina 6 di 10 nolo giornaliero di , e ciò per ogni giorno solare di ritardo, fatto comunque Parte_1 salvo il diritto del Locatario al maggior danno”.
Nel caso in esame il ritardo è stato superiore rispetto al termine di dieci giorni;
con la conseguenza che non può trovare applicazione la clausula richiamata dall'attrice.
Va, tuttavia, evidenziato che la convenuta ha trattenuto il veicolo dal 10.4.2022 e sino al 9.6.2022 (data della riconsegna); ne consegue che, ex art. 1591 c.c., la ricorrente ha diritto di ottenere un importo pari a due canoni concordati oltre al maggior danno (€ 2.600,00).
Considerato che il listino contenente i costi del noleggio è stato prodotto (doc.30) e confermato dai testi, ne consegue che, a titolo di maggior danno, può essere liquidate la differenza tra il canone convenuto e il maggior importo indicato in tale listino (€ 300,00).
La giurisprudenza ha statuito (sentenza n. 15146 del 20/06/2017) che ”il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, e quello (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno”.
Ne consegue che, pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere la somma di €
2.600,00 oltre ad interessi legali dal 9.6.2022 al saldo (esclusa l'iva: sentenza n.22592 del 03/10/2013); inoltre deve essere condannata a corrispondere la somma di € 300,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, dal 9.6.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 300,00 annualmente rivalutata, dal 9.6.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente determinate, dalla data odierna al saldo.
Danni del veicolo.
I testi assunti hanno confermato che, al momento della riconsegna, il veicolo in oggetto era nelle condizioni documentate nelle fotografie e nel verbale di riconsegna (in particolare, vi era la presenza di graffi sia all'interno che all'esterno, sulle plastiche del furgone).
L'attrice, tuttavia, ha fondato il calcolo dei danni sulla semplice base della fatturazione di tali danni alla debitrice, senza produrre un documento terzo (per esempio la fattura delle riparazioni avvenute o il listino prezzi per l'acquisto dei materiali mancanti) che provi l'effettiva entità del danno e degli pagina 7 di 10 ammanchi. Per tale motivo, il Giudice ritiene di liquidare tali danni in via equitativa, riconoscendo la somma complessiva di € 1.500,00.
I testi hanno confermato che mancavano alcuni accessori (il giubbino d'emergenza, il kit lampadine, il gancio traino, il kit di primo soccorso ed il cric e relativi paletti); pertanto il danno può essere liquidato, sempre in via equitativa, in € 450,00.
A tali somme non va applicata l'IVA, come invece richiesto dall'attrice nel proprio atto introduttivo, in quanto non si tratta del corrispettivo di un bene o servizio, bensì del risarcimento di un danno ingiusto provocato al soggetto creditore, in quanto tale del tutto al di fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
L'importo complessivo di € 1.950,00 va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 9.6.22 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.950,00 annualmente rivalutata, dal 9.6.2022 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Va, inoltre, riconosciuta la penale prevista dall'art.6 del contratto e pari ad € 100,00 (oltre ad interessi dal 9.6.2022 al saldo, in quanto debito di valuta), in quanto il mezzo è stato riconsegnato molto sporco.
Esubero chilometrico
Dall'esame dei contratti di noleggio risulta che ogni contratto prevedeva un numero preciso di km inclusi nel noleggio, superato il quale si sarebbe applicato un “costo per Km” pari a 10 centesimi oltre
I.V.A. (doc.. 3-6-7-8-9).
In particolare, i contratti prevedevano rispettivamente il limite di 6.000 km (quanto al contratto iniziale), 6.000 km (quanto alla prima proroga), 1.800 km (quanto alla seconda proroga), 6.000 km
(quanto alla terza proroga) e 6.000 km (quanto alla quarta proroga), per un totale quindi di 25.8000 km inclusi.
Dal doc.22 risulta che, alla data del 02.12.2021 il mezzo aveva un chilometraggio di 196.610 km, e che al memento della riconsegna riportava un chilometraggio di 235.083 km (come risulta dalle forografie del contachilometri doc.21 e come confermato dai testi); pertanto, il veicolo risulta aver complessivamente percoroso 38.473 km, di cui 25.800 consentiti ed i restanti 12.673 in esubero.
Pertanto, applicando le pattuizioni contrattuali, ne consegue che ha diritto ad Parte_1 ottenere la somma di € 1.267,30 oltre iva (12.673 km * € 0,10), ed oltre agli interessi ex. D. L.vo n.231/2002 dal 9.6.2022 al saldo.
Costi recupero veicolo e gasolio.
pagina 8 di 10 Dal verbale di riconsegna risulta che, alla data del ritiro, il veicolo era in riserva;
quindi considerato che (doc. 22) era stato consegnato con il pieno di gasolio, e considerata sia la verosimile capienza del serbatoio di un furgone EC (circa 70 litri) che il costo medio del gasolio nel 2002 (€ 1,88 circa) ne consegue che spetta all'attrice la somma di € 131,60, oltre ad interessi legali dal 9.6.2022 al saldo.
Può essere, infine, riconosciuto un importo, sempre a titolo di danno, derivante dal fatto che la ricorrente ha dovuto inviare due dipendenti per ritirare il veicolo;
pertanto, per l'esborso della benzina e per il costo di due dipendenti (tenuto conto della distanza) può essere riconosciuto, in via equitativa, un importo di € 200,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Fase di studio della controversia: € 919,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00;
Fase istruttoria: € 1680,00;
Fase decisionale: € 1701,00; totale compensi € 5077,00 con riduzione del 50 % in considerazione del carattere contumacia e della semplicità della vertenza = € 2.538,50 ed € 304,60 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Emanuele Baseggio, tirocinante ex art.73 d.l.69/13 convertito nella legge 98/13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna a pagare, a titolo di canoni scaduti, a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.594,90 (iva inclusa) oltre agli interessi ex D. L.vo n.231/2002, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2. Condanna a pagare a ex art. 1591 c.c., la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 2.600,00 oltre ad interessi legali dal 9.6.2022 al saldo ed, a titolo di maggior danno, la somma di
€ 300,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, dal 9.6.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 300,00 annualmente rivalutata, dal 9.6.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Condanna a pagare a a titolo di danni e sottrazioni, Controparte_1 Parte_1
la somma di € 1.950,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 9.6.22 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.950,00 annualmente rivalutata, dal pagina 9 di 10 9.6.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. Condanna a pagare a a titolo di penale, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 100,00 oltre ad interessi legali dal 9.6.2022 al saldo;
5. Condanna a pagare a per l'esubero chilometrico, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.267,30 oltre iva, ed oltre agli interessi ex. D. L.vo n.231/2002 dal 9.6.2022 al saldo;
6. Condanna a pagare a per il rifornimento, la somma Controparte_1 Parte_1
di € 131,60, oltre ad interessi legali dal 9.6.2022 al saldo;
7. Condanna a pagare a a titolo di danni, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 9.6.22 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 200,00 annualmente rivalutata, dal 9.6.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinate, dalla data odierna al saldo;
8. Condanna a rimborsare alla a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.538,50 per compensi ed € 304,60 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Così deciso in data 03/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 10 di 10