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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 01338/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2019, proposto da
Clever s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Mantovani, Giovanni Trivellato e Kati Sbalchiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Vicentina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Vicenza Star s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera della Giunta comunale n. 46 del 2019, recante " Asta pubblica per l'utilizzo in locazione del parcheggio in via dei Laghi. Atto di indirizzo ";
- della determina n. 184 del 2019 recante " Asta pubblica per l'utilizzo in locazione del parcheggio in via dei Laghi. Determina a contrarre ";
- della determina n. 246 del 2019 recante " Asta pubblica per l'utilizzo in locazione del parcheggio in via dei Laghi. Aggiudicazione definitiva alla ditta Vicenza Star S.r.l. ", nonché del verbale di gara del 03 giugno 2019, approvato con la medesima determina;
- della determina n. 258 del 2019 recante " Utilizzo in locazione del parcheggio in via dei Laghi. Approvazione schema di contratto ";
-- per l'annullamento, ed in ogni caso per la declaratoria di nullità e/o inefficacia,
- del contratto di affitto dell'area tra Comune di Altavilla e Vicenza Star S.r.l. del 5 luglio 2019;
- di ogni altro atto a quelli indicati preordinato, presupposto conseguenziale e comunque connesso, nonché per la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno in forma specifica, dichiarando la nullità, e comunque l'inefficacia ovvero annullando il contratto sottoscritto con il Comune intimato, nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto che la già avviata esecuzione dei provvedimenti impugnati non pare aver sin qui compromesso in termini irreversibili il pieno utilizzo dei propri impianti industriali da parte della ricorrente e l'accesso ai varchi aziendali degli automezzi impiegati nei trasporti, ciò che non consente di apprezzare, nel tempo necessario a giungere alla decisione, una situazione di pregiudizio, grave ed irreparabile, tale da giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere la suindicata istanza cautelare e di rinviare la trattazione della causa alla camera di consiglio del 17 giugno 2021, al fine di verificare l’attualità dell’interesse alla decisione del ricorso e, qualora tale interesse fosse venuto meno, di pronunciare sentenza in forma semplificata, ovvero di fissare (nel caso di persistenza del suddetto interesse) l’udienza pubblica per l’esame nel merito del gravame;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare e, ai fini sopra indicati, rinvia la causa alla camera di consiglio 17 giugno 2021.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO