Decreto cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 16/07/2021, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00725/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2021, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , e Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento in parte qua
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- dell’ordinanza n. 84 del 14 maggio 2021 del Comune di Chioggia, avente per oggetto “ Ordinanza balneare ”, pubblicata sull’Albo pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in data 14 maggio 2021, nella parte di cui, all’art. 4, detta la “ Disciplina sulla sicurezza delle aree in concessione ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica delle Amministrazioni ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui le Amministrazioni ricorrenti chiedono la sospensione dell’impugnata ordinanza nella parte concernente la “ Disciplina sulla sicurezza delle aree in concessione ” (art. 4);
Sentite informalmente le parti;
Rilevato – anche sulla scorta della documentazione depositata con il ricorso – che allo stato non sembra sussistere quella situazione di estrema gravità e urgenza che ai sensi del richiamato articolo 56 non consente di attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare;
Ritenuto di conseguenza – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris – che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 16 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO