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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
APONTE ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07020259003671351000 BOLLO 2014
- INTIMAZIONE n. 07020259003671351000 BOLLO 2015
- INTIMAZIONE n. 07020259003671351000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrente_1 ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.07020259003671351000, notificata in data 29.05.2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ad alcune cartelle riferite al pagamento del tributo tassa automobilistica.
2. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Emilia-Romagna si sono costituite in giudizio depositando documenti volti a contrastare la domanda e a provare la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e degli atti interruttivi.
3. Nelle more del giudizio, con atto depositato il 24/11/2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con espressa richiesta di compensazione delle spese.
4. Non essendo ravvisabile alcun effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dei resistenti ed essendo comunque intervenuta accettazione in data 12/12/2025 da parte di ADER, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 D.Lgs n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Modena, 21 gennaio 2026
Il Giudice est. Roberto Aponte
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
APONTE ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07020259003671351000 BOLLO 2014
- INTIMAZIONE n. 07020259003671351000 BOLLO 2015
- INTIMAZIONE n. 07020259003671351000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrente_1 ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.07020259003671351000, notificata in data 29.05.2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ad alcune cartelle riferite al pagamento del tributo tassa automobilistica.
2. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Emilia-Romagna si sono costituite in giudizio depositando documenti volti a contrastare la domanda e a provare la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e degli atti interruttivi.
3. Nelle more del giudizio, con atto depositato il 24/11/2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con espressa richiesta di compensazione delle spese.
4. Non essendo ravvisabile alcun effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dei resistenti ed essendo comunque intervenuta accettazione in data 12/12/2025 da parte di ADER, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 D.Lgs n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Modena, 21 gennaio 2026
Il Giudice est. Roberto Aponte