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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 370/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Uccelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Ceparana di Bolano (SP), via San Venanzio n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
Bertocchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pag. 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le motivazioni su esposte e nelle memorie depositate in atti: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il ricorrente Sig.
e la Sig.ra contratto in data 17.05.2003 in Podenzana (MS) e Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Podenzana dell'anno 2003, atto n. 1 Parte II
Serie A;
- disporre che il Sig. corrisponderà, in via diretta, in favore del figlio Parte_1 maggiorenne l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), quale Persona_1
contributo al mantenimento dello stesso, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
tale somma verrà versata direttamente al figlio tramite bonifico bancario entro e non oltre il ER1
giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente come per legge secondo gli indici Istat;
- con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali (15%) Iva e Cnpa”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rispinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni meglio esposte nella memoria difensiva del 07.06.2024 depositata
l'08.06.2024, nonché nella memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 cpc del 27.06.2024 depositata il
28.06.2024, dichiarare improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per ricostruita comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
e per l'effetto, in conseguenza della ricostruita comunione di vita, materiale e spirituale, voglia comunque autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiararne la separazione personale con addebito al Sig. con Parte_1
contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente ai fini dell'annotazione del provvedimento;
-voglia assegnare l'abitazione famigliare sita in Bolano, fraz. Ceparana (SP) alla
Via San Venanzio 36, di proprietà esclusiva della moglie, alla Sig.ra con la quale è convivente CP_1
il figlio;
-disporre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 400,00 a ER1 Parte_1
titolo di concorso al mantenimento del figlio ed un assegno di euro 600,00 per il ER1
mantenimento della Sig.ra entrambi da corrispondere entro il giorno cinque di ogni CP_1
mese sul conto corrente che comunicherà la Sig.ra -disporre a carico del Sig. il CP_1 Parte_1
pagamento del 70% delle spese straordinarie che riguardano il figlio secondo Persona_1
quando definito dalle linee guida/ protocollo del Tribunale della Spezia, documento del 13.12.2018 prot. 2348/18; -in via denegata e subordinata per il caso in cui la domanda di divorzio non dovesse ritenersi improcedibile: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente ai fini dell'annotazione del provvedimento;
- assegnare l'abitazione famigliare sita in Bolano, fraz. Ceparana (SP) alla Via San Venanzio 36, di proprietà esclusiva della moglie, alla Sig.ra -disporre a carico del Sig. CP_1 Parte_1
pag. 2 di 10 un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio ed un ER1
assegno di euro 600,00 per il mantenimento della Sig.ra entrambi da corrispondere CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente che comunicherà la Sig.ra -disporre CP_1
a carico del Sig. il pagamento del 70% delle spese straordinarie che riguardano il figlio Parte_1
secondo quando definito dalle linee guida/ protocollo del Tribunale della Spezia, Persona_1
documento del 13.12.2018 prot. 2348/18; -Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/03/2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Podenzana (MS) in data 17.05.2003 con
[...]
e che dall'unione è nato (in data 29.04.2002) il figlio;
CP_1 ER1
- che, con ricorso depositato in data 05.02.2009, aveva instaurato dinanzi al CP_1
Tribunale di Massa il procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza parziale n. 333/2010, con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi;
- che, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del giudizio di separazione e, all'esito della fase istruttoria, veniva disposta la cancellazione del giudizio ex art. 309 c.p.c.;
- che, dopo la sentenza di separazione, la sig.ra aveva intrapreso una nuova relazione CP_1
con tale , da cui ha avuto due figli;
Persona_2
- che, qualche anno dopo il termine della relazione con il predetto nel 2015, vi è stato ER2
un riavvicinamento di con la stessa dovuto principalmente alla necessità Parte_1 CP_1
per il ricorrente di star più vicino al figlio e alla delicata situazione economica in cui versava
CP_1
- che, in poco tempo, tale rapporto si è degradato sempre più venendo a mancare qualsiasi tipo di relazione sentimentale.
Ha pertanto chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con controparte alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa depositata in data 7.06.2024, si è costituita in giudizio deducendo: CP_1
- che nel 2013 cessava la propria relazione con;
ER2
- che dal 2015 i rapporti coniugali con riprendevano integralmente;
Parte_1
- che andava a vivere con la moglie, con il figlio e con gli altri figli da lei Parte_1 ER1
avuti con , avendo cura di tutti da un punto di vista sia materiale che morale;
ER2
- che, dal 2015 al 2022, il comportamento dei coniugi e era tale da essere CP_1 Parte_1
pag. 3 di 10 incompatibile con il loro stato di separazione;
- che, sempre nel periodo dal 2015 al 2022, provvedeva a tutte le esigenze della Parte_1
moglie e dei figli;
- che, quindi, il consortium famigliare era stato ricostituito sotto ogni aspetto.
Ha quindi eccepito l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso proposta e chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice relatore, all'esito dell'udienza tenutasi in data 11.07.2024, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15.07.2024 ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. nonché i provvedimenti istruttori ovvero finalizzati al prosieguo del giudizio, rinviando all'udienza del giorno 8.10.2024 per l'espletamento delle prove orali relative alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e riservando al prosieguo della causa ogni decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
Dopo aver proceduto all'escussione di alcuni testimoni e viste le istanze formulate dalle parti in udienza, sono stati ammessi ulteriori testimoni, la cui escussione è stata svolta all'udienza del
26.11.2024.
Al termine dell'istruttoria, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione sulla sola questione preliminare della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 20.03.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione relativamente alla questione della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'eccezione riconvenzionale della resistente, con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sia meritevole di accoglimento, ritenendo - invece - accoglibile l'eccezione riconvenzionale formulata da parte resistente.
Valgano sul punto le seguenti considerazioni.
Come è emerso dall'istruttoria, risulta invero provata l'avvenuta ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione di una comunione legale di vita, con l'effettiva ripresa di pag. 4 di 10 relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, che si sono tangibilmente concretizzate in comportamenti non equivoci, ex se incompatibili con lo stato di separazione per contro asserito dal ricorrente.
In aggiunta a ciò, non può non osservarsi come la situazione sopra descritta abbia certamente assunto carattere di stabilità mercé il lasso di tempo nel quale si è protratta: segnatamente, la coabitazione – e lo stesso ripristino del consortium vitae tra i coniugi – è ripreso subito dopo la fine della relazione tra e , per un periodo continuativo e ininterrotto di circa sette anni. Un CP_1 ER2
tale dato temporale assume, ad avviso del Collegio, una rilevanza non certo secondaria e integra – unitamente a quanto infra si vedrà – elemento di centrale importanza ai fini della prova della ricostituzione del consortium vitae matrimoniale.
Per contro, non ha trovato riscontro, né tantomeno conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, la tesi di parte ricorrente circa l'asserito (ma non provato) motivo che avrebbe invece giustificato il riavvicinamento di con ossia l'esigenza del ricorrente di stare più vicino al figlio Parte_1 CP_1
e di aiutare economicamente la moglie.
Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, come i due coniugi – nel periodo post-separazione, ed in particolare dal 2015 (data nella quale è terminata la relazione di con ) – abbiano vissuto CP_1 ER2
nella stessa abitazione, effettuato vacanze insieme e partecipato (sempre insieme) a cene con amici;
è anche emerso come gli stessi abbiano tenuto comportamenti incompatibili con lo stato di (presunta) separazione, scambiandosi baci e affettuosità tipiche di una coppia e non già di due persone che non intrattengono più una relazione sentimentale e coniugale.
Si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese:
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “Nessuno mi ha detto espressamente Testimone_1
le ragioni del perché era in casa, ma io percepivo che loro due si amavano ed erano Parte_1 tornati insieme perché innamorati, questo io vedevo”; “so che insieme sono stati 2 settimane a
Napoli (dovrebbe essere nell'estate 2020), insieme ai figli, di questo viaggio ho visto delle fotografie”;
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “preciso che quando prima ho detto “per Testimone_2 me sono sempre stati marito e moglie” lo ho detto perché lui si comportava come un marito innamorato della moglie, ho visto nelle occasioni in cui eravamo insieme che si scambiavano un bacio (anche sulla bocca) o una affettuosità, come succede tra marito e moglie”; “facevano cene insieme (anche con i parenti) perché vivevano insieme. So che sono stati (unitamente ai figli) nel
Cilento un 3-4 anni fa a casa di e della moglie (non ricordo il loro cognome, ma li ho ER3
pag. 5 di 10 visti fuori dall'aula poco fa) per una ventina di giorni, ho visto le foto del viaggio (le foto sono anche su Facebook). e (senza i figli) sono anche stati qualche giorno in Puglia CP_1 Parte_1
(sempre 3-4 anni fa), anche in questo caso ho visto le foto”;
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “Il fatto che fossero una coppia lo Testimone_3 dico perché vedevo che si chiamavano “amore”, si davano baci (anche sulla bocca), anche
“sculacciate”, cioè atteggiamenti tipici di una coppia”; “quando non sono via per lavoro, ci incontriamo spesso sia a casa nostra che a casa loro, io a casa loro andavano 4 volte al mese circa. A casa loro si organizzavano cene, lo stesso a casa nostra, questo era molto frequente. In tali occasioni c'erano anche i loro ragazzi e altri parenti”; “so che è andato in Puglia Parte_1
con nel 2020 (era prima della pandemia), infatti anche io e mio marito siamo andati in CP_1
vacanza in Puglia ma in un posto diverso dal loro e ci siamo incontrati sulla via del ritorno. So
anche che e sono stati 2 settimane (con e a non con ) Parte_1 CP_1 ER4 ER5 ER1 con i due signori che erano qui davanti all'aula poco fa (in Sicilia credo, ma forse non è il luogo giusto, comunque al paese dei due signori), questo lo so perché ne ho parlato con e CP_1
e mio marito prima del loro viaggio”; Parte_1
- dal teste all'udienza del 26.11.2024: “è vero che è tornato per mantenere il Tes_4 Pt_1
figlio ma per il resto posso dire che è tornato a casa con per starci insieme ER1 Pt_1 CP_1
come marito;
posso dire questo perché dal 2015 in poi in mia presenza li ho visti scambiarsi baci
(in bocca, da marito e moglie) e abbracci molto affettuosi”; “Poi so che nel 2015 o 2016 sono andati a Ravenna ma solo loro due ( lo ha raggiunto per un corso che lui faceva lì), non CP_1 ricordo la stagione né la durata (forse una settimana); poi nel Cilento con i vicini di casa
ER ( ed ) nel 2021, un mesetto circa, sono stati a casa dei vicini, negli ultimi giorni ER3
sono stati raggiunti anche da (ma non da e ); poi successivamente ER1 ER4 ER7
(credo nel 2022) a Gallipoli solo loro due. Anche di queste vacanze se ne è parlato tra noi amici”;
- dal teste all'udienza del 26.11.2024: “Sono tornati insieme perché erano una Testimone_5
coppia, come quando erano sposati, facevano la vita di coppia. Posso dire questo perché in mia
presenza li ho visti scambiarsi atteggiamenti affettuosi, tra cui anche baci (in bocca) e Pt_1
faceva progetti (nel senso che parlava di vacanze insieme, di futuri acquisti etc, discorsi tipici di una coppia”; “hanno sempre fatto vacanze perché erano una famiglia. Ricordo di una vacanza
(solo loro due) in Puglia, credo nell'estate 2021 o 2022; prima ricordo una vacanza da amici vicino Salerno, anche con e ( invece li ha raggiunti dopo con ER4 ER7 ER1
, la sua fidanzata dell'epoca), questo è successo nel 2020, non ricordo la durata della ER8
vacanza; poi ricordo a Rimini (tutti e 5), ma non ricordo quando”;
- dal teste all'udienza del 29.10.2024: Testimone_6 Parte_1 CP_1
e (poi raggiunti in un secondo momento da ) vennero un anno a ER7 ER4 ER1
pag. 6 di 10 Capitello (SA), paese di mia suocera, penso fosse l'anno degli europei di calcio, era estate, sono stati una settimana circa, hanno affittato una casa per conto loro;
quella settimana ero anche io lì, andavamo al mare insieme, è anche capitato di andare a cena fuori tutti insieme. Non abbiamo
fatto altre vacanze insieme. A ci vedevamo anche tutti insieme a volte a cena/aperitivi”; Pt_2
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “una volta (e la Tes_7 Parte_1 CP_1 ER1 sua ragazza), e sono venuti a Capitello (SA) d'estate, era il 2021 o il 2022 ER4 ER7
(non ricordo l'anno preciso ma l'emergenza covid era già finita, ricordo che era l'estate in cui abbiamo vinto gli europei di calcio), sono stati circa 3 settimane, hanno preso una casa loro, in questa occasione con mio marito andavo con loro al mare al mattino e a volte anche a cena, una
volta sono venuti anche a mangiare a casa dei miei genitori”.
In aggiunta a ciò, i testimoni hanno anche confermato che e dormivano insieme Parte_1 CP_1
nella stessa camera matrimoniale, come dichiarato in particolare all'udienza del 29.10.2024 dalla teste (“Posso dire di aver visto una volta e che dormivano Testimone_3 CP_1 Parte_1
nella stessa camera, ero passata una mattina a prendere un caffè (circa 4/5 anni fa) e ho visto CP_1
alzarsi e uscire dalla camera e ancora a letto”) e all'udienza del 26.11.2024 dal teste Parte_1
(“Tutti loro li ho anche visti mentre dormivano nelle rispettive camere, a volte ho Testimone_5
dormito io stesso in casa loro e in tali occasioni ho avuto modo di vedere e che Pt_1 CP_1
dormivano nella loro stanza”).
Tali elementi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, devono essere considerati indici non equivoci di progettualità di un rapporto che, anche all'esterno (dunque anche nel comune consesso e contesto di vita pubblica ed esteriore della coppia), si presentava pacificamente alla stregua di un legame sentimentale avente le medesime caratteristiche di una vera e propria relazione coniugale.
È di tutta evidenza, infatti, che nel caso di specie la progettualità (che costituisce l'elemento essenziale e contrassegnante di un effettivo rapporto di coppia) non possa presentare caratteristiche diverse e/o ulteriore rispetto a quelle desumibili dagli elementi sopra menzionati e risultanti dall'istruttoria, dal momento che gli altri indici sintomatici del consortium vitae coniugale già sussistevano (sul punto, si consideri che dal matrimonio tra e era già nato un figlio Parte_1 CP_1
- , per l'appunto - e gli stessi coniugi già disponevano di una casa di proprietà). ER1
Ancora, preme evidenziare come nel corso dell'istruttoria effettuata sia emerso un ulteriore elemento rivelatore della progettualità condivisa da e a dimostrazione cioè della Parte_1 CP_1
ricostituita (ed effettiva) comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Segnatamente, si vedano al riguardo:
pag. 7 di 10 - le dichiarazioni rese all'udienza del 29.10.2024 dalla teste “quel giorno Testimone_1 ero passata a casa loro e lui non c'era ma il giorno dopo (o lo stesso pomeriggio) lo ho casualmente incontrato al supermercato e lui mi ha detto di essere felicissimo per essere stato promosso ed aver superato un esame molto difficile in inglese per poter fare da supervisor ai ragazzi al suo lavoro (faceva immersioni/palombaro), in tale occasione mi ha anche detto che in Arabia Saudita gli avrebbero dato una casa per lui e per la famiglia così da portarvi
l'estate successiva anche la famiglia”;
- le dichiarazioni rese all'udienza del 26.11.2024 dal teste già supra richiamate: “Sono CP_1
tornati insieme perché erano una coppia, come quando erano sposati, facevano la vita di coppia. Posso dire questo perché in mia presenza li ho visti scambiarsi atteggiamenti affettuosi, tra cui anche baci (in bocca) e faceva progetti (nel senso che parlava di Pt_1
vacanze insieme, di futuri acquisti etc, discorsi tipici di una coppia)”.
Precisa peraltro il Collegio come tutti i testimoni escussi – per un verso – abbiano dimostrato di conoscere bene le parti, la loro abitazione e le loro abitudini, poiché li frequentano con una certa costanza;
per l'altro, sono risultati attendibili e le relative testimonianze sono parse precise, dettagliate e circostanziate (dunque non generiche), nonché coerenti e non in contraddizione tra loro, consentendo così di acquisire agli atti una versione terza, neutra, imparziale e qualificata dei fatti.
Prive di rilevanza risultano invece le modalità con cui ha provveduto al sostentamento Parte_1
economico del figlio, in quanto queste non possono assurgere ex se e in via esclusiva, in assenza di ulteriori indizi a supporto, a elemento attestante la mancata riconciliazione tra i coniugi: trattasi, invero, di modalità di mantenimento di assolutamente compatibili con la peculiarità ER1 dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, caratterizzata da lunghi periodi di soggiorno continuativo all'estero. Inoltre, i lunghi (e pacifici, poiché non contestati) soggiorni all'estero di non Parte_1
possono nemmeno assurgere a ipotetici indici di un'assenza di coabitazione tra i coniugi (da cui far discendere, sempre in ipotesi, la mancata ricostituzione di un consortium vitae coniugale), giacché di per sé non risultano incompatibili con la vita matrimoniale, soprattutto se si tiene conto che, in concreto, una tale situazione già sussisteva in costanza di matrimonio, prima cioè della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Massa, già caratterizzandone le dinamiche di coppia.
D'altra parte, ut supra anticipato, la lunga coabitazione posta in essere tra e Parte_1 CP_1
successivamente alla fine della relazione tra (ovvero dal 2015 al 2022, dunque per Parte_3
sette anni) rappresenta, senza dubbio, un intervallo di tempo particolarmente ampio e significativo che permette di bilanciare i periodi trascorsi da all'estero per ragioni lavorative, dando a Parte_1
pag. 8 di 10 questi ultimi una rilevanza e un peso differente, tale da non incidere (proprio in quanto inseriti in un arco temporale di sette anni, dunque piuttosto lungo) sull'effettività della ripristinata – e accertata – relazione sentimentale e coniugale con CP_1
In conclusione, ad avviso di questo Collegio risulta sufficientemente provata ai fini del decidere, da parte della resistente (su cui incombeva il relativo onere probatorio), l'avvenuta ricostituzione del consorzio familiare tra i coniugi.
Può sul punto richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità, che si condivide e cui si ritiene di aderire, secondo cui:
- “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 27963/2022);
- “la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (cfr. Cass. civ., sent. n. 28655/2013).
Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente volta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio mercé la ricostruita comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Sussistono, inoltre, i presupposti per dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dai rispettivi atti introduttivi (per alla luce della domanda di divorzio formulata, per Parte_1 CP_1
dalla domanda dalla stessa proposta di dichiarare la separazione dal marito), oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi pag. 9 di 10 possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sulla questione relativa alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'eccezione riconvenzionale di parte resistente, ma non definitivamente pronunciando sull'intero giudizio, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi;
- dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente;
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Podenzana (MS) in data 17.05.2003 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Podenzana (MS) dell'anno 2003, al n. 1, parte II, serie A;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.04.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 370/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Uccelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Ceparana di Bolano (SP), via San Venanzio n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
Bertocchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pag. 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le motivazioni su esposte e nelle memorie depositate in atti: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il ricorrente Sig.
e la Sig.ra contratto in data 17.05.2003 in Podenzana (MS) e Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Podenzana dell'anno 2003, atto n. 1 Parte II
Serie A;
- disporre che il Sig. corrisponderà, in via diretta, in favore del figlio Parte_1 maggiorenne l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), quale Persona_1
contributo al mantenimento dello stesso, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
tale somma verrà versata direttamente al figlio tramite bonifico bancario entro e non oltre il ER1
giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente come per legge secondo gli indici Istat;
- con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali (15%) Iva e Cnpa”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rispinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni meglio esposte nella memoria difensiva del 07.06.2024 depositata
l'08.06.2024, nonché nella memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 cpc del 27.06.2024 depositata il
28.06.2024, dichiarare improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per ricostruita comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
e per l'effetto, in conseguenza della ricostruita comunione di vita, materiale e spirituale, voglia comunque autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiararne la separazione personale con addebito al Sig. con Parte_1
contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente ai fini dell'annotazione del provvedimento;
-voglia assegnare l'abitazione famigliare sita in Bolano, fraz. Ceparana (SP) alla
Via San Venanzio 36, di proprietà esclusiva della moglie, alla Sig.ra con la quale è convivente CP_1
il figlio;
-disporre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 400,00 a ER1 Parte_1
titolo di concorso al mantenimento del figlio ed un assegno di euro 600,00 per il ER1
mantenimento della Sig.ra entrambi da corrispondere entro il giorno cinque di ogni CP_1
mese sul conto corrente che comunicherà la Sig.ra -disporre a carico del Sig. il CP_1 Parte_1
pagamento del 70% delle spese straordinarie che riguardano il figlio secondo Persona_1
quando definito dalle linee guida/ protocollo del Tribunale della Spezia, documento del 13.12.2018 prot. 2348/18; -in via denegata e subordinata per il caso in cui la domanda di divorzio non dovesse ritenersi improcedibile: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente ai fini dell'annotazione del provvedimento;
- assegnare l'abitazione famigliare sita in Bolano, fraz. Ceparana (SP) alla Via San Venanzio 36, di proprietà esclusiva della moglie, alla Sig.ra -disporre a carico del Sig. CP_1 Parte_1
pag. 2 di 10 un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio ed un ER1
assegno di euro 600,00 per il mantenimento della Sig.ra entrambi da corrispondere CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente che comunicherà la Sig.ra -disporre CP_1
a carico del Sig. il pagamento del 70% delle spese straordinarie che riguardano il figlio Parte_1
secondo quando definito dalle linee guida/ protocollo del Tribunale della Spezia, Persona_1
documento del 13.12.2018 prot. 2348/18; -Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/03/2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Podenzana (MS) in data 17.05.2003 con
[...]
e che dall'unione è nato (in data 29.04.2002) il figlio;
CP_1 ER1
- che, con ricorso depositato in data 05.02.2009, aveva instaurato dinanzi al CP_1
Tribunale di Massa il procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza parziale n. 333/2010, con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi;
- che, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del giudizio di separazione e, all'esito della fase istruttoria, veniva disposta la cancellazione del giudizio ex art. 309 c.p.c.;
- che, dopo la sentenza di separazione, la sig.ra aveva intrapreso una nuova relazione CP_1
con tale , da cui ha avuto due figli;
Persona_2
- che, qualche anno dopo il termine della relazione con il predetto nel 2015, vi è stato ER2
un riavvicinamento di con la stessa dovuto principalmente alla necessità Parte_1 CP_1
per il ricorrente di star più vicino al figlio e alla delicata situazione economica in cui versava
CP_1
- che, in poco tempo, tale rapporto si è degradato sempre più venendo a mancare qualsiasi tipo di relazione sentimentale.
Ha pertanto chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con controparte alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa depositata in data 7.06.2024, si è costituita in giudizio deducendo: CP_1
- che nel 2013 cessava la propria relazione con;
ER2
- che dal 2015 i rapporti coniugali con riprendevano integralmente;
Parte_1
- che andava a vivere con la moglie, con il figlio e con gli altri figli da lei Parte_1 ER1
avuti con , avendo cura di tutti da un punto di vista sia materiale che morale;
ER2
- che, dal 2015 al 2022, il comportamento dei coniugi e era tale da essere CP_1 Parte_1
pag. 3 di 10 incompatibile con il loro stato di separazione;
- che, sempre nel periodo dal 2015 al 2022, provvedeva a tutte le esigenze della Parte_1
moglie e dei figli;
- che, quindi, il consortium famigliare era stato ricostituito sotto ogni aspetto.
Ha quindi eccepito l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso proposta e chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice relatore, all'esito dell'udienza tenutasi in data 11.07.2024, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15.07.2024 ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. nonché i provvedimenti istruttori ovvero finalizzati al prosieguo del giudizio, rinviando all'udienza del giorno 8.10.2024 per l'espletamento delle prove orali relative alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e riservando al prosieguo della causa ogni decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
Dopo aver proceduto all'escussione di alcuni testimoni e viste le istanze formulate dalle parti in udienza, sono stati ammessi ulteriori testimoni, la cui escussione è stata svolta all'udienza del
26.11.2024.
Al termine dell'istruttoria, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione sulla sola questione preliminare della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 20.03.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione relativamente alla questione della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'eccezione riconvenzionale della resistente, con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sia meritevole di accoglimento, ritenendo - invece - accoglibile l'eccezione riconvenzionale formulata da parte resistente.
Valgano sul punto le seguenti considerazioni.
Come è emerso dall'istruttoria, risulta invero provata l'avvenuta ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione di una comunione legale di vita, con l'effettiva ripresa di pag. 4 di 10 relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, che si sono tangibilmente concretizzate in comportamenti non equivoci, ex se incompatibili con lo stato di separazione per contro asserito dal ricorrente.
In aggiunta a ciò, non può non osservarsi come la situazione sopra descritta abbia certamente assunto carattere di stabilità mercé il lasso di tempo nel quale si è protratta: segnatamente, la coabitazione – e lo stesso ripristino del consortium vitae tra i coniugi – è ripreso subito dopo la fine della relazione tra e , per un periodo continuativo e ininterrotto di circa sette anni. Un CP_1 ER2
tale dato temporale assume, ad avviso del Collegio, una rilevanza non certo secondaria e integra – unitamente a quanto infra si vedrà – elemento di centrale importanza ai fini della prova della ricostituzione del consortium vitae matrimoniale.
Per contro, non ha trovato riscontro, né tantomeno conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, la tesi di parte ricorrente circa l'asserito (ma non provato) motivo che avrebbe invece giustificato il riavvicinamento di con ossia l'esigenza del ricorrente di stare più vicino al figlio Parte_1 CP_1
e di aiutare economicamente la moglie.
Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, come i due coniugi – nel periodo post-separazione, ed in particolare dal 2015 (data nella quale è terminata la relazione di con ) – abbiano vissuto CP_1 ER2
nella stessa abitazione, effettuato vacanze insieme e partecipato (sempre insieme) a cene con amici;
è anche emerso come gli stessi abbiano tenuto comportamenti incompatibili con lo stato di (presunta) separazione, scambiandosi baci e affettuosità tipiche di una coppia e non già di due persone che non intrattengono più una relazione sentimentale e coniugale.
Si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese:
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “Nessuno mi ha detto espressamente Testimone_1
le ragioni del perché era in casa, ma io percepivo che loro due si amavano ed erano Parte_1 tornati insieme perché innamorati, questo io vedevo”; “so che insieme sono stati 2 settimane a
Napoli (dovrebbe essere nell'estate 2020), insieme ai figli, di questo viaggio ho visto delle fotografie”;
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “preciso che quando prima ho detto “per Testimone_2 me sono sempre stati marito e moglie” lo ho detto perché lui si comportava come un marito innamorato della moglie, ho visto nelle occasioni in cui eravamo insieme che si scambiavano un bacio (anche sulla bocca) o una affettuosità, come succede tra marito e moglie”; “facevano cene insieme (anche con i parenti) perché vivevano insieme. So che sono stati (unitamente ai figli) nel
Cilento un 3-4 anni fa a casa di e della moglie (non ricordo il loro cognome, ma li ho ER3
pag. 5 di 10 visti fuori dall'aula poco fa) per una ventina di giorni, ho visto le foto del viaggio (le foto sono anche su Facebook). e (senza i figli) sono anche stati qualche giorno in Puglia CP_1 Parte_1
(sempre 3-4 anni fa), anche in questo caso ho visto le foto”;
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “Il fatto che fossero una coppia lo Testimone_3 dico perché vedevo che si chiamavano “amore”, si davano baci (anche sulla bocca), anche
“sculacciate”, cioè atteggiamenti tipici di una coppia”; “quando non sono via per lavoro, ci incontriamo spesso sia a casa nostra che a casa loro, io a casa loro andavano 4 volte al mese circa. A casa loro si organizzavano cene, lo stesso a casa nostra, questo era molto frequente. In tali occasioni c'erano anche i loro ragazzi e altri parenti”; “so che è andato in Puglia Parte_1
con nel 2020 (era prima della pandemia), infatti anche io e mio marito siamo andati in CP_1
vacanza in Puglia ma in un posto diverso dal loro e ci siamo incontrati sulla via del ritorno. So
anche che e sono stati 2 settimane (con e a non con ) Parte_1 CP_1 ER4 ER5 ER1 con i due signori che erano qui davanti all'aula poco fa (in Sicilia credo, ma forse non è il luogo giusto, comunque al paese dei due signori), questo lo so perché ne ho parlato con e CP_1
e mio marito prima del loro viaggio”; Parte_1
- dal teste all'udienza del 26.11.2024: “è vero che è tornato per mantenere il Tes_4 Pt_1
figlio ma per il resto posso dire che è tornato a casa con per starci insieme ER1 Pt_1 CP_1
come marito;
posso dire questo perché dal 2015 in poi in mia presenza li ho visti scambiarsi baci
(in bocca, da marito e moglie) e abbracci molto affettuosi”; “Poi so che nel 2015 o 2016 sono andati a Ravenna ma solo loro due ( lo ha raggiunto per un corso che lui faceva lì), non CP_1 ricordo la stagione né la durata (forse una settimana); poi nel Cilento con i vicini di casa
ER ( ed ) nel 2021, un mesetto circa, sono stati a casa dei vicini, negli ultimi giorni ER3
sono stati raggiunti anche da (ma non da e ); poi successivamente ER1 ER4 ER7
(credo nel 2022) a Gallipoli solo loro due. Anche di queste vacanze se ne è parlato tra noi amici”;
- dal teste all'udienza del 26.11.2024: “Sono tornati insieme perché erano una Testimone_5
coppia, come quando erano sposati, facevano la vita di coppia. Posso dire questo perché in mia
presenza li ho visti scambiarsi atteggiamenti affettuosi, tra cui anche baci (in bocca) e Pt_1
faceva progetti (nel senso che parlava di vacanze insieme, di futuri acquisti etc, discorsi tipici di una coppia”; “hanno sempre fatto vacanze perché erano una famiglia. Ricordo di una vacanza
(solo loro due) in Puglia, credo nell'estate 2021 o 2022; prima ricordo una vacanza da amici vicino Salerno, anche con e ( invece li ha raggiunti dopo con ER4 ER7 ER1
, la sua fidanzata dell'epoca), questo è successo nel 2020, non ricordo la durata della ER8
vacanza; poi ricordo a Rimini (tutti e 5), ma non ricordo quando”;
- dal teste all'udienza del 29.10.2024: Testimone_6 Parte_1 CP_1
e (poi raggiunti in un secondo momento da ) vennero un anno a ER7 ER4 ER1
pag. 6 di 10 Capitello (SA), paese di mia suocera, penso fosse l'anno degli europei di calcio, era estate, sono stati una settimana circa, hanno affittato una casa per conto loro;
quella settimana ero anche io lì, andavamo al mare insieme, è anche capitato di andare a cena fuori tutti insieme. Non abbiamo
fatto altre vacanze insieme. A ci vedevamo anche tutti insieme a volte a cena/aperitivi”; Pt_2
- dalla teste all'udienza del 29.10.2024: “una volta (e la Tes_7 Parte_1 CP_1 ER1 sua ragazza), e sono venuti a Capitello (SA) d'estate, era il 2021 o il 2022 ER4 ER7
(non ricordo l'anno preciso ma l'emergenza covid era già finita, ricordo che era l'estate in cui abbiamo vinto gli europei di calcio), sono stati circa 3 settimane, hanno preso una casa loro, in questa occasione con mio marito andavo con loro al mare al mattino e a volte anche a cena, una
volta sono venuti anche a mangiare a casa dei miei genitori”.
In aggiunta a ciò, i testimoni hanno anche confermato che e dormivano insieme Parte_1 CP_1
nella stessa camera matrimoniale, come dichiarato in particolare all'udienza del 29.10.2024 dalla teste (“Posso dire di aver visto una volta e che dormivano Testimone_3 CP_1 Parte_1
nella stessa camera, ero passata una mattina a prendere un caffè (circa 4/5 anni fa) e ho visto CP_1
alzarsi e uscire dalla camera e ancora a letto”) e all'udienza del 26.11.2024 dal teste Parte_1
(“Tutti loro li ho anche visti mentre dormivano nelle rispettive camere, a volte ho Testimone_5
dormito io stesso in casa loro e in tali occasioni ho avuto modo di vedere e che Pt_1 CP_1
dormivano nella loro stanza”).
Tali elementi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, devono essere considerati indici non equivoci di progettualità di un rapporto che, anche all'esterno (dunque anche nel comune consesso e contesto di vita pubblica ed esteriore della coppia), si presentava pacificamente alla stregua di un legame sentimentale avente le medesime caratteristiche di una vera e propria relazione coniugale.
È di tutta evidenza, infatti, che nel caso di specie la progettualità (che costituisce l'elemento essenziale e contrassegnante di un effettivo rapporto di coppia) non possa presentare caratteristiche diverse e/o ulteriore rispetto a quelle desumibili dagli elementi sopra menzionati e risultanti dall'istruttoria, dal momento che gli altri indici sintomatici del consortium vitae coniugale già sussistevano (sul punto, si consideri che dal matrimonio tra e era già nato un figlio Parte_1 CP_1
- , per l'appunto - e gli stessi coniugi già disponevano di una casa di proprietà). ER1
Ancora, preme evidenziare come nel corso dell'istruttoria effettuata sia emerso un ulteriore elemento rivelatore della progettualità condivisa da e a dimostrazione cioè della Parte_1 CP_1
ricostituita (ed effettiva) comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Segnatamente, si vedano al riguardo:
pag. 7 di 10 - le dichiarazioni rese all'udienza del 29.10.2024 dalla teste “quel giorno Testimone_1 ero passata a casa loro e lui non c'era ma il giorno dopo (o lo stesso pomeriggio) lo ho casualmente incontrato al supermercato e lui mi ha detto di essere felicissimo per essere stato promosso ed aver superato un esame molto difficile in inglese per poter fare da supervisor ai ragazzi al suo lavoro (faceva immersioni/palombaro), in tale occasione mi ha anche detto che in Arabia Saudita gli avrebbero dato una casa per lui e per la famiglia così da portarvi
l'estate successiva anche la famiglia”;
- le dichiarazioni rese all'udienza del 26.11.2024 dal teste già supra richiamate: “Sono CP_1
tornati insieme perché erano una coppia, come quando erano sposati, facevano la vita di coppia. Posso dire questo perché in mia presenza li ho visti scambiarsi atteggiamenti affettuosi, tra cui anche baci (in bocca) e faceva progetti (nel senso che parlava di Pt_1
vacanze insieme, di futuri acquisti etc, discorsi tipici di una coppia)”.
Precisa peraltro il Collegio come tutti i testimoni escussi – per un verso – abbiano dimostrato di conoscere bene le parti, la loro abitazione e le loro abitudini, poiché li frequentano con una certa costanza;
per l'altro, sono risultati attendibili e le relative testimonianze sono parse precise, dettagliate e circostanziate (dunque non generiche), nonché coerenti e non in contraddizione tra loro, consentendo così di acquisire agli atti una versione terza, neutra, imparziale e qualificata dei fatti.
Prive di rilevanza risultano invece le modalità con cui ha provveduto al sostentamento Parte_1
economico del figlio, in quanto queste non possono assurgere ex se e in via esclusiva, in assenza di ulteriori indizi a supporto, a elemento attestante la mancata riconciliazione tra i coniugi: trattasi, invero, di modalità di mantenimento di assolutamente compatibili con la peculiarità ER1 dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, caratterizzata da lunghi periodi di soggiorno continuativo all'estero. Inoltre, i lunghi (e pacifici, poiché non contestati) soggiorni all'estero di non Parte_1
possono nemmeno assurgere a ipotetici indici di un'assenza di coabitazione tra i coniugi (da cui far discendere, sempre in ipotesi, la mancata ricostituzione di un consortium vitae coniugale), giacché di per sé non risultano incompatibili con la vita matrimoniale, soprattutto se si tiene conto che, in concreto, una tale situazione già sussisteva in costanza di matrimonio, prima cioè della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Massa, già caratterizzandone le dinamiche di coppia.
D'altra parte, ut supra anticipato, la lunga coabitazione posta in essere tra e Parte_1 CP_1
successivamente alla fine della relazione tra (ovvero dal 2015 al 2022, dunque per Parte_3
sette anni) rappresenta, senza dubbio, un intervallo di tempo particolarmente ampio e significativo che permette di bilanciare i periodi trascorsi da all'estero per ragioni lavorative, dando a Parte_1
pag. 8 di 10 questi ultimi una rilevanza e un peso differente, tale da non incidere (proprio in quanto inseriti in un arco temporale di sette anni, dunque piuttosto lungo) sull'effettività della ripristinata – e accertata – relazione sentimentale e coniugale con CP_1
In conclusione, ad avviso di questo Collegio risulta sufficientemente provata ai fini del decidere, da parte della resistente (su cui incombeva il relativo onere probatorio), l'avvenuta ricostituzione del consorzio familiare tra i coniugi.
Può sul punto richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità, che si condivide e cui si ritiene di aderire, secondo cui:
- “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 27963/2022);
- “la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (cfr. Cass. civ., sent. n. 28655/2013).
Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente volta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio mercé la ricostruita comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Sussistono, inoltre, i presupposti per dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dai rispettivi atti introduttivi (per alla luce della domanda di divorzio formulata, per Parte_1 CP_1
dalla domanda dalla stessa proposta di dichiarare la separazione dal marito), oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi pag. 9 di 10 possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sulla questione relativa alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'eccezione riconvenzionale di parte resistente, ma non definitivamente pronunciando sull'intero giudizio, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi;
- dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente;
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Podenzana (MS) in data 17.05.2003 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Podenzana (MS) dell'anno 2003, al n. 1, parte II, serie A;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.04.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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