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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
ILLEGITTIMITA' definitiva nella causa iscritta al n. 116/2024 R.G. Lav. promossa da:
[...]
RISARCIMENTO Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sacha BIONAZ ed DANNI elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura speciale
_________________ allegata alla busta telematica da considerarsi in calce al ricorso
Ricorrente
Contro
, in persona del Direttore generale e legale rappresentante Controparte_1 in carica, elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. Vittorio BAROSIO, che la rappresenta e la difende anche disgiuntamente con l'avv. Serena DENTICO, per delega sottoscritta digitalmente e allegata in copia informatica alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione
Resistente
e contro
Controparte_2
Resistente contumace
In punto a: Illegittimità selezione interna - Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del proposto ricorso:
-IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- accertare l'illegittimità dell'intera selezione interna per soli titoli per il conferimento dell'incarico di responsabile clinico del Nucleo temporaneo per il trattamento delle demenze sito presso l , l'illegittimità del verbale della Commissione esaminatrice del Controparte_3
15.02.2024 e del 16.02.2024, l'illegittimità delle valutazioni in esso contenute, l'illegittimità della
Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 29.02.2024, in quanto tutti atti emessi in violazione degli artt. 3 e 5 dell'avviso di selezione oggetto lite (lex specialis), in violazione dei
1 principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento di cui all'art. 97 della Cost., nonché in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. dei principi di correttezza e buona fede, nonché in totale assenza di motivazione rispetto alla predeterminazione dei criteri per assegnare i punteggi relativi ai titoli diversi dalla carriera e conseguentemente annullare, dichiarare nulli o comunque disapplicare tutti i provvedimenti impugnati, nonché ogni altro atto connesso, collegato, conseguente e/o presupposto ed antecedente, compresa la nomina del candidato vincitore per i motivi indicati in ricorso;
-per effetto delle sopra esposte pronunce condannare la Spett.le Controparte_1
, C.F. , in persona del Direttore rappresentante legale-pro tempore,
[...] P.IVA_1 corrente in , Via Guido Rey n. 1, in considerazione della violazione delle norme dell'avviso CP_1 di selezione interna, dell'art. 97 della Cost., dei principi di correttezza e buona fede ex artt.1175
e 1375 c.c., tali da configurare inadempimento contrattuale, al riconoscimento in favore del ricorrente del risarcimento del danno da perdita di chances cagionato dal comportamento illegittimo della resistente, quantificato in € 8.104,02, ovvero in via di subordine da determinarsi in via equitativa, nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice del lavoro adito riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con ogni conseguente statuizione di vittoria in ordine alle spese, diritti ed onorari”.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia Giudice Ill.mo, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, voglia il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo esperimento di tutti gli incombenti di rito:
-a) in via istruttoria:
- ammettere i documenti (dal n. 1 al n. 8) prodotti unitamente al presente atto;
- ammettere l resistente alla prova testimoniale sulle circostanze indicate al paragrafo D Pt_2 della presente comparsa di costituzione;
-b) in via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal dott. per difetto Parte_1 di interesse, giusta quanto esposto al paragrafo A e al paragrafo B della presente comparsa di costituzione;
-c) nel merito:
- in via principale: respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande svolte dal ricorrente, con conseguente assoluzione della resistente , in persona del Direttore generale e legale Controparte_1 rappresentante in carica, da ogni avversaria domanda e/o pretesa e/o richiesta, giusta quanto esposto al paragrafo B e relative sotto-partizioni della presente comparsa di costituzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere il ricorso del dott. , ridurre il risarcimento del danno da perdita di chance richiesto dal ricorrente in Parte_1 ragione di quanto esposto al paragrafo C della presente comparsa di costituzione.
2 Con il favore delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 25.4.2024,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Parte_1 Controparte_4
al fine di ottenere la declaratoria di nullità della nomina del responsabile clinico
[...] del nucleo temporaneo per il trattamento delle demenze sito presso all Controparte_5
, di cui alla delibera 29.2.2024, con conseguente risarcimento del danno da parte
[...] dell . CP_1
Si costituiva tempestivamente , eccependo il difetto di interesse ad agire da CP_4 CP_1 parte del ricorrente e, comunque, contestando nel merito le pretese attoree.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali, fissava udienza di discussione, e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è sostanzialmente fondato, sebbene con le precisazioni di cui infra.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente in quanto non CP_2 costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione volta alla declaratoria del difetto di interesse ad agire dell'attore.
La difesa della resistente, infatti, ha evidenziato che l'articolo 7 dell'accordo tra e centro Pt_2
avrebbe dovuto in concreto prestare la propria attività il responsabile nominato- Parte_3 prevede che, “ove vi sia più di un medico in possesso dei requisiti e disponibile a svolgere l'incarico, anche tenendo conto, ove possibile, del principio di rotazione, l' CP_1 procederà a nominare il responsabile clinico, tenendo conto del parere e della scelta espressa dall : a dire della sopranominata difesa, in forza di tale pattuizione il Parte_4 ricorrente avrebbe potuto essere nominato responsabile solo in assenza di ulteriori candidati idonei, stante il lungo tempo trascorso come responsabile clinico ed il principio di rotazione.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la pur suggestiva tesi non possa essere condivisa.
Il tenore letterale della previsione, infatti, si pone in termini di mera ipotesi e non di ferrea applicazione del principio di rotazione: del resto, detto principio appare applicabile -secondo le stesse raccomandazioni dell citate dalla olo per gli incarichi di “direzione di unità CP_6 Pt_2 operative complesse a valenza dipartimentale e dipartimenti”, nonché per i “direttori di distretto e i direttori medici di presidio”. La ratio è evidente ed anche individuata dall'ANAC expressis verbis nelle funzioni “prevalentemente gestionali” degli incarichi di cui sopra;
siccome nella nomina di interesse appaiono assolutamente predominanti le funzioni “clinico-assistenziali”, è evidente che il principio di rotazione mal si attaglia al caso di specie.
3 Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che l'incarico de quo era da svolgersi “sul campo” ed anche su di un “campo particolare”, concernente la cura di pazienti psichiatrici che, notoriamente, mal sopportano avvicendamenti nel personale medico che si occupa di loro.
Ma anche un ulteriore argomento -di natura questa volta logica- appare smentire l'interpretazione della norma proposta dalla convenuta.
Se, davvero, la semplice presenza di un candidato idoneo avesse potuto portare all'esclusione del ricorrente, non si comprende perché la Commissione abbia stilato una sorta di graduatoria tra la dott.ssa e l'attore, quando la mera idoneità della prima avrebbe dovuto CP_2 comportare l'esclusione del secondo;
altrettanto inutile, poi, appare la redazione di un punteggio per il dott. in quanto, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte della Parte_1 controinteressata, egli sarebbe rimasto l'unico pretendente all'incarico.
E' evidente, allora, che il principio di rotazione non poteva essere applicato nella fattispecie, per cui non difetta l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
Passando, allora, al merito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. .
Orbene, alla luce di quanto sopra, deve in primis verificarsi la fondatezza della doglianza attorea in punto violazione dei principi di equità, trasparenza ed imparzialità, con particolare riferimento alla individuazione dei sottocriteri utilizzati dalla per l'attribuzione dei punteggi per CP_7
i titoli accademici e di studio (max 15 punti come da avviso di selezione),per le pubblicazioni ed i titoli scientifici (max 5 punti, come da avviso) e, soprattutto, per il curriculum formativo e professionale (ben 20 punti, come da avviso).
Orbene, è pacifico che la procedura in oggetto non rivesta la pienezza dei caratteri dell'evidenza pubblica (per utilizzare la locuzione di cui alla pag. 13 della memoria di costituzione della resistente): tuttavia, altrettanto indiscutibile è che la medesima debba essere comunque ispirata a quei principi di equità, trasparenza ed imparzialità sussumibili nell'ampio dettato dell'art. 97 della Costituzione.
Partendo da tale presupposto, pare in assoluta antitesi con i principi de quibus lo svolgimento di una procedura selettiva in cui -come avvenuto nella specie- prima si analizzino i curricula e, solo successivamente, si stabiliscano i criteri per l'assegnazione in concreto dei vari punteggi.
Ciò è tanto più vero se si considera che la Commissione, attribuendo, da un lato, ben 0,500 punti per ogni anno di servizio nel profilo di Dirigente Medico e solo 0,150 punti (meno di un terzo!) per ogni anno di incarico come responsabile clinico dello stesso o di analogo reparto
4 abbia voluto curiosamente premiare l'anzianità generica piuttosto che le competenze specifiche del candidato.
Si tratta di una circostanza che getta più di un'ombra sulla procedura per cui è causa e che pare comportare l'annullamento della medesima, anche tenuto conto del minimo scarto tra il punteggio conseguito alla dott.ssa (punti 16,332) e quello attribuito al dott. CP_2 Parte_1
(punti 15,023).
Invero, anche nella giurisprudenza più risalente (vds. Cass. Civ., sent. 21/06/2000, n. 8468, emessa in controversia relativa a procedimento per l'assunzione di personale da parte di azienda municipalizzata) viene affermato che “questa Corte ha più volte affermato che al datore di lavoro è certamente consentito di fissare, in ipotesi di bando di concorso in regime privatistico,
i criteri di selezione che ritiene più opportuni, in vista degli interessi che intende soddisfare
(Cass. 11847 del 16 novembre 1995).
Stante la qualificazione privatistica del bando di concorso, opera, tuttavia, un regime paritetico, che esclude l'esistenza di un'autonomia normativa e di autarchia da parte dell'azienda, la quale resta soggetta, nell'individuazione dei candidati da assumere, oltre alle clausole del bando, alle disposizioni collettive e procedimentali, nonché al controllo del giudice ordinario per quanto riguarda l'osservanza di tutta tale normativa e dei principi di parità di trattamento, di lealtà, correttezza e buona fede (Cass. 1431 del 26 febbraio 1996).
Come è stato rilevato da questa Corte (Cass. 755 dell'8 febbraio 1982), a prescindere dall'inquadrabilità o meno del meccanismo concorsuale nella fattispecie dell'offerta o promessa al pubblico, il sistema del concorso pubblico per l'assunzione del personale (persino nel caso di ente pubblico) non dà luogo all'esercizio di una discrezionalità amministrativa, ma solo ad una attività valutativa tecnica, che in quanto di natura privatistica, caratterizzata dall'attribuzione alle parti di situazioni attive e posizioni pariteticamente contrapposte, è sindacabile in sede giudiziale per quanto riguarda l'osservanza dei meccanismi procedimentali precostituiti ed, in ogni caso, del principio generale di correttezza di cui all'art. 1175 codice civile (Co.. Cass. 3149-82, 6224-
87, 5027-88, 5383-88, 4913-89, 12664-92)”.
In sostanza, poiché il comportamento del datore di lavoro in ordine allo svolgimento della procedura selettiva si configura come attuazione di quanto prefigurato nel bando, qualificabile come un'«offerta al pubblico» che, ai sensi dell'art. 1336, 1° comma, c.c., ove contenga «gli estremi essenziali alla cui conclusione è diretta», vale come proposta contrattuale (v. Cass.
19/04/2006, n. 9049, Id. 08/03/2007, n. 5295, Id. 21/08/2004, n. 16501), il candidato si trova nella posizione di colui che può pretendere l'esatta osservanza di quanto stabilito dalla controparte e può quindi – ove non siano state rispettate le specifiche regole del bando o non siano stati rispettati i generali principi di correttezza e buona fede (che si concretizzano e dettagliano, nella specie, in quelli di trasparenza, pubblicità ed imparzialità) – adire il giudice per ottenere l'adempimento e/o il risarcimento del danno, ma non può ottenere che il giudice si
5 sostituisca al datore di lavoro nel compiere la valutazione tecnica che si ritiene essere stata compiuta in modo non corretto.
La posizione del candidato deve qualificarsi propriamente come un interesse legittimo di diritto privato (si veda, ad esempio, la posizione in cui viene a trovarsi il dirigente pubblico a fronte del potere discrezione del datore di lavoro di conferire gli incarichi), e cioè, il lavoratore può pretendere che il datore di lavoro si comporti in conformità alle specifiche regole della procedura e comunque osservi i criteri di correttezza e buona fede, ma non può mai ottenere dal giudice una pronuncia che tenga luogo dell'atto di conferimento dell'incarico.
In definitiva, come di recente ben ribadito dalla Corte d'appello di Palermo nella sentenza
01/06/2021, n. 644, “In materia di lavoro privatistico, il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli
(come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione).
Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione né, ancora, nel merito del giudizio dei singoli candidati”.
Nella parte motiva si spiega chiaramente che “In alcun caso è comunque consentito al giudice di sostituirsi all'operato dell'organo a ciò preposto nell'effettuazione della valutazione del curriculum dei candidati, attribuendo, ad esempio, un voto diverso rispetto a quello assegnato.
Trattasi, infatti, di attività che in quanto equiparabile, nel pubblico impiego contrattualizzato, ad un atto privato del datore di lavoro, costituisce espressione di vera e propria autonomia negoziale e, in quanto tale, non direttamente sindacabile dal giudice nel merito, né possibile oggetto di poteri sostitutivi da parte di quest'ultimo, nemmeno nell'esercizio dei più penetranti poteri di cognizione conferitigli dall'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (non essendo notoriamente consentito al giudice ordinario, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, di sostituirsi alla parte nell'esercizio di atti che sono espressione di autonomia privata)”.
Orbene, nella specie è stato proprio stigmatizzato un comportamento manifestamente inadeguato e, comunque, irragionevole della che non ha dato prova di CP_7 trasparenza equità e correttezza, esaminando prima i curricula e poi stabilendo i criteri per l'attribuzione dei punteggi.
E' pur vero, infatti, come sostenuto dalla convenuta costituita, che nel caso in esame non si possano applicare sic et simpliciter tutte le norme previste per le procedure di selezione
6 concursuali della pubblica amministrazione: tuttavia, appare opportuno ricordare che, secondo la migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App. To Sentenza n. 561/2022 pubbl. il 04/11/2022
RG n. 319/2022, Pres. Rocchetti Est Casarino) in analoga fattispecie (nomina dirigente in s.p.a. interamente partecipata) alcuni principi di ordine generale debbano inequivocabilmente applicarsi in via generale.
Così testualmente si legge nella parte motiva della sopra citata sentenza:
“nel merito, l'art. 19 del d. lgs. 175/16 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), intitolato “Gestione del personale”, prevede: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001” (comma 2); “Salvo quanto previsto dall'articolo
2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. (…)” (comma 4).
In forza di detto richiamo all'art. 35, 3° comma, d. lgs. 365/01 (Testo Unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano a principi dettati dalle norme sul pubblico impiego, ossia: adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (lett. a), adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire (lett. b), rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (lett. c) e composizione delle commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso (lett. e)”.
Del resto, se così non fosse e l'individuazione del Responsabile Clinico del Nucleo Temporaneo per il Trattamento delle Demenze sito presso l'Azienda pubblica di Servizi alla persona
[...]
rivestisse carattere assolutamente discrezionale e fiduciario -come pure sostenuto dalla CP_3 resistente-, non si comprenderebbe il significato della necessità di deposito dei curricula, poiché
l'aspetto fiduciario prevarrebbe comunque su questi.
Ne consegue, allora, la necessità di annullamento della nomina de qua.
Quanto alla domanda risarcitoria, ribadito che la posizione soggettiva del dott. , nella Parte_1 specie, è quella di un interesse legittimo di diritto privato, la stessa posizione è certamente suscettibile anche di tutela risarcitoria, “a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto (vds. Cass. Civ.,
Sez. Lav. n°712/2020 e, nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. Lav. n°7495/2015)”.
7 Orbene, applicando tali condivisibili principi al caso di specie, balza agli occhi il fatto che l'attore, anche alla luce della precedente e specifica propria attività, avesse ottime possibilità di essere nominato responsabile, ma non la certezza.
Come correttamente argomentato dalla convenuta, allora, il risarcimento del danno non potrà essere liquidato nell'intero ammontare del compenso che avrebbe percepito (pacificamente euro 8.104,02), bensì, tenuto conto della posizione di una altra controinteressata, nella metà della stessa, vale a dire euro 4.052,01 euro, oltre accessori.
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, seppur nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura di poco inferiore ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 riferito allo scaglione indicato in atto introduttivo (valore indeterminato – complessità bassa) e senza tener conto della fase istruttoria.
P. Q. M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, annulla la nomina del responsabile clinico del nucleo temporaneo per il trattamento delle demenze sito presso l di cui alla Controparte_5 delibera 29.2.2024;
b) condanna la al risarcimento del danno subito da Controparte_4 Parte_1
, che liquida in euro 4.052,01, oltre accessori;
[...]
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_4
, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi ed euro 259,00 per Parte_1 spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, il 22.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
8
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
ILLEGITTIMITA' definitiva nella causa iscritta al n. 116/2024 R.G. Lav. promossa da:
[...]
RISARCIMENTO Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sacha BIONAZ ed DANNI elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura speciale
_________________ allegata alla busta telematica da considerarsi in calce al ricorso
Ricorrente
Contro
, in persona del Direttore generale e legale rappresentante Controparte_1 in carica, elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. Vittorio BAROSIO, che la rappresenta e la difende anche disgiuntamente con l'avv. Serena DENTICO, per delega sottoscritta digitalmente e allegata in copia informatica alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione
Resistente
e contro
Controparte_2
Resistente contumace
In punto a: Illegittimità selezione interna - Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del proposto ricorso:
-IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- accertare l'illegittimità dell'intera selezione interna per soli titoli per il conferimento dell'incarico di responsabile clinico del Nucleo temporaneo per il trattamento delle demenze sito presso l , l'illegittimità del verbale della Commissione esaminatrice del Controparte_3
15.02.2024 e del 16.02.2024, l'illegittimità delle valutazioni in esso contenute, l'illegittimità della
Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 29.02.2024, in quanto tutti atti emessi in violazione degli artt. 3 e 5 dell'avviso di selezione oggetto lite (lex specialis), in violazione dei
1 principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento di cui all'art. 97 della Cost., nonché in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. dei principi di correttezza e buona fede, nonché in totale assenza di motivazione rispetto alla predeterminazione dei criteri per assegnare i punteggi relativi ai titoli diversi dalla carriera e conseguentemente annullare, dichiarare nulli o comunque disapplicare tutti i provvedimenti impugnati, nonché ogni altro atto connesso, collegato, conseguente e/o presupposto ed antecedente, compresa la nomina del candidato vincitore per i motivi indicati in ricorso;
-per effetto delle sopra esposte pronunce condannare la Spett.le Controparte_1
, C.F. , in persona del Direttore rappresentante legale-pro tempore,
[...] P.IVA_1 corrente in , Via Guido Rey n. 1, in considerazione della violazione delle norme dell'avviso CP_1 di selezione interna, dell'art. 97 della Cost., dei principi di correttezza e buona fede ex artt.1175
e 1375 c.c., tali da configurare inadempimento contrattuale, al riconoscimento in favore del ricorrente del risarcimento del danno da perdita di chances cagionato dal comportamento illegittimo della resistente, quantificato in € 8.104,02, ovvero in via di subordine da determinarsi in via equitativa, nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice del lavoro adito riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con ogni conseguente statuizione di vittoria in ordine alle spese, diritti ed onorari”.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia Giudice Ill.mo, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, voglia il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo esperimento di tutti gli incombenti di rito:
-a) in via istruttoria:
- ammettere i documenti (dal n. 1 al n. 8) prodotti unitamente al presente atto;
- ammettere l resistente alla prova testimoniale sulle circostanze indicate al paragrafo D Pt_2 della presente comparsa di costituzione;
-b) in via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal dott. per difetto Parte_1 di interesse, giusta quanto esposto al paragrafo A e al paragrafo B della presente comparsa di costituzione;
-c) nel merito:
- in via principale: respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande svolte dal ricorrente, con conseguente assoluzione della resistente , in persona del Direttore generale e legale Controparte_1 rappresentante in carica, da ogni avversaria domanda e/o pretesa e/o richiesta, giusta quanto esposto al paragrafo B e relative sotto-partizioni della presente comparsa di costituzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere il ricorso del dott. , ridurre il risarcimento del danno da perdita di chance richiesto dal ricorrente in Parte_1 ragione di quanto esposto al paragrafo C della presente comparsa di costituzione.
2 Con il favore delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 25.4.2024,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Parte_1 Controparte_4
al fine di ottenere la declaratoria di nullità della nomina del responsabile clinico
[...] del nucleo temporaneo per il trattamento delle demenze sito presso all Controparte_5
, di cui alla delibera 29.2.2024, con conseguente risarcimento del danno da parte
[...] dell . CP_1
Si costituiva tempestivamente , eccependo il difetto di interesse ad agire da CP_4 CP_1 parte del ricorrente e, comunque, contestando nel merito le pretese attoree.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali, fissava udienza di discussione, e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è sostanzialmente fondato, sebbene con le precisazioni di cui infra.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente in quanto non CP_2 costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione volta alla declaratoria del difetto di interesse ad agire dell'attore.
La difesa della resistente, infatti, ha evidenziato che l'articolo 7 dell'accordo tra e centro Pt_2
avrebbe dovuto in concreto prestare la propria attività il responsabile nominato- Parte_3 prevede che, “ove vi sia più di un medico in possesso dei requisiti e disponibile a svolgere l'incarico, anche tenendo conto, ove possibile, del principio di rotazione, l' CP_1 procederà a nominare il responsabile clinico, tenendo conto del parere e della scelta espressa dall : a dire della sopranominata difesa, in forza di tale pattuizione il Parte_4 ricorrente avrebbe potuto essere nominato responsabile solo in assenza di ulteriori candidati idonei, stante il lungo tempo trascorso come responsabile clinico ed il principio di rotazione.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la pur suggestiva tesi non possa essere condivisa.
Il tenore letterale della previsione, infatti, si pone in termini di mera ipotesi e non di ferrea applicazione del principio di rotazione: del resto, detto principio appare applicabile -secondo le stesse raccomandazioni dell citate dalla olo per gli incarichi di “direzione di unità CP_6 Pt_2 operative complesse a valenza dipartimentale e dipartimenti”, nonché per i “direttori di distretto e i direttori medici di presidio”. La ratio è evidente ed anche individuata dall'ANAC expressis verbis nelle funzioni “prevalentemente gestionali” degli incarichi di cui sopra;
siccome nella nomina di interesse appaiono assolutamente predominanti le funzioni “clinico-assistenziali”, è evidente che il principio di rotazione mal si attaglia al caso di specie.
3 Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che l'incarico de quo era da svolgersi “sul campo” ed anche su di un “campo particolare”, concernente la cura di pazienti psichiatrici che, notoriamente, mal sopportano avvicendamenti nel personale medico che si occupa di loro.
Ma anche un ulteriore argomento -di natura questa volta logica- appare smentire l'interpretazione della norma proposta dalla convenuta.
Se, davvero, la semplice presenza di un candidato idoneo avesse potuto portare all'esclusione del ricorrente, non si comprende perché la Commissione abbia stilato una sorta di graduatoria tra la dott.ssa e l'attore, quando la mera idoneità della prima avrebbe dovuto CP_2 comportare l'esclusione del secondo;
altrettanto inutile, poi, appare la redazione di un punteggio per il dott. in quanto, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte della Parte_1 controinteressata, egli sarebbe rimasto l'unico pretendente all'incarico.
E' evidente, allora, che il principio di rotazione non poteva essere applicato nella fattispecie, per cui non difetta l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
Passando, allora, al merito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. .
Orbene, alla luce di quanto sopra, deve in primis verificarsi la fondatezza della doglianza attorea in punto violazione dei principi di equità, trasparenza ed imparzialità, con particolare riferimento alla individuazione dei sottocriteri utilizzati dalla per l'attribuzione dei punteggi per CP_7
i titoli accademici e di studio (max 15 punti come da avviso di selezione),per le pubblicazioni ed i titoli scientifici (max 5 punti, come da avviso) e, soprattutto, per il curriculum formativo e professionale (ben 20 punti, come da avviso).
Orbene, è pacifico che la procedura in oggetto non rivesta la pienezza dei caratteri dell'evidenza pubblica (per utilizzare la locuzione di cui alla pag. 13 della memoria di costituzione della resistente): tuttavia, altrettanto indiscutibile è che la medesima debba essere comunque ispirata a quei principi di equità, trasparenza ed imparzialità sussumibili nell'ampio dettato dell'art. 97 della Costituzione.
Partendo da tale presupposto, pare in assoluta antitesi con i principi de quibus lo svolgimento di una procedura selettiva in cui -come avvenuto nella specie- prima si analizzino i curricula e, solo successivamente, si stabiliscano i criteri per l'assegnazione in concreto dei vari punteggi.
Ciò è tanto più vero se si considera che la Commissione, attribuendo, da un lato, ben 0,500 punti per ogni anno di servizio nel profilo di Dirigente Medico e solo 0,150 punti (meno di un terzo!) per ogni anno di incarico come responsabile clinico dello stesso o di analogo reparto
4 abbia voluto curiosamente premiare l'anzianità generica piuttosto che le competenze specifiche del candidato.
Si tratta di una circostanza che getta più di un'ombra sulla procedura per cui è causa e che pare comportare l'annullamento della medesima, anche tenuto conto del minimo scarto tra il punteggio conseguito alla dott.ssa (punti 16,332) e quello attribuito al dott. CP_2 Parte_1
(punti 15,023).
Invero, anche nella giurisprudenza più risalente (vds. Cass. Civ., sent. 21/06/2000, n. 8468, emessa in controversia relativa a procedimento per l'assunzione di personale da parte di azienda municipalizzata) viene affermato che “questa Corte ha più volte affermato che al datore di lavoro è certamente consentito di fissare, in ipotesi di bando di concorso in regime privatistico,
i criteri di selezione che ritiene più opportuni, in vista degli interessi che intende soddisfare
(Cass. 11847 del 16 novembre 1995).
Stante la qualificazione privatistica del bando di concorso, opera, tuttavia, un regime paritetico, che esclude l'esistenza di un'autonomia normativa e di autarchia da parte dell'azienda, la quale resta soggetta, nell'individuazione dei candidati da assumere, oltre alle clausole del bando, alle disposizioni collettive e procedimentali, nonché al controllo del giudice ordinario per quanto riguarda l'osservanza di tutta tale normativa e dei principi di parità di trattamento, di lealtà, correttezza e buona fede (Cass. 1431 del 26 febbraio 1996).
Come è stato rilevato da questa Corte (Cass. 755 dell'8 febbraio 1982), a prescindere dall'inquadrabilità o meno del meccanismo concorsuale nella fattispecie dell'offerta o promessa al pubblico, il sistema del concorso pubblico per l'assunzione del personale (persino nel caso di ente pubblico) non dà luogo all'esercizio di una discrezionalità amministrativa, ma solo ad una attività valutativa tecnica, che in quanto di natura privatistica, caratterizzata dall'attribuzione alle parti di situazioni attive e posizioni pariteticamente contrapposte, è sindacabile in sede giudiziale per quanto riguarda l'osservanza dei meccanismi procedimentali precostituiti ed, in ogni caso, del principio generale di correttezza di cui all'art. 1175 codice civile (Co.. Cass. 3149-82, 6224-
87, 5027-88, 5383-88, 4913-89, 12664-92)”.
In sostanza, poiché il comportamento del datore di lavoro in ordine allo svolgimento della procedura selettiva si configura come attuazione di quanto prefigurato nel bando, qualificabile come un'«offerta al pubblico» che, ai sensi dell'art. 1336, 1° comma, c.c., ove contenga «gli estremi essenziali alla cui conclusione è diretta», vale come proposta contrattuale (v. Cass.
19/04/2006, n. 9049, Id. 08/03/2007, n. 5295, Id. 21/08/2004, n. 16501), il candidato si trova nella posizione di colui che può pretendere l'esatta osservanza di quanto stabilito dalla controparte e può quindi – ove non siano state rispettate le specifiche regole del bando o non siano stati rispettati i generali principi di correttezza e buona fede (che si concretizzano e dettagliano, nella specie, in quelli di trasparenza, pubblicità ed imparzialità) – adire il giudice per ottenere l'adempimento e/o il risarcimento del danno, ma non può ottenere che il giudice si
5 sostituisca al datore di lavoro nel compiere la valutazione tecnica che si ritiene essere stata compiuta in modo non corretto.
La posizione del candidato deve qualificarsi propriamente come un interesse legittimo di diritto privato (si veda, ad esempio, la posizione in cui viene a trovarsi il dirigente pubblico a fronte del potere discrezione del datore di lavoro di conferire gli incarichi), e cioè, il lavoratore può pretendere che il datore di lavoro si comporti in conformità alle specifiche regole della procedura e comunque osservi i criteri di correttezza e buona fede, ma non può mai ottenere dal giudice una pronuncia che tenga luogo dell'atto di conferimento dell'incarico.
In definitiva, come di recente ben ribadito dalla Corte d'appello di Palermo nella sentenza
01/06/2021, n. 644, “In materia di lavoro privatistico, il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli
(come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione).
Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione né, ancora, nel merito del giudizio dei singoli candidati”.
Nella parte motiva si spiega chiaramente che “In alcun caso è comunque consentito al giudice di sostituirsi all'operato dell'organo a ciò preposto nell'effettuazione della valutazione del curriculum dei candidati, attribuendo, ad esempio, un voto diverso rispetto a quello assegnato.
Trattasi, infatti, di attività che in quanto equiparabile, nel pubblico impiego contrattualizzato, ad un atto privato del datore di lavoro, costituisce espressione di vera e propria autonomia negoziale e, in quanto tale, non direttamente sindacabile dal giudice nel merito, né possibile oggetto di poteri sostitutivi da parte di quest'ultimo, nemmeno nell'esercizio dei più penetranti poteri di cognizione conferitigli dall'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (non essendo notoriamente consentito al giudice ordinario, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, di sostituirsi alla parte nell'esercizio di atti che sono espressione di autonomia privata)”.
Orbene, nella specie è stato proprio stigmatizzato un comportamento manifestamente inadeguato e, comunque, irragionevole della che non ha dato prova di CP_7 trasparenza equità e correttezza, esaminando prima i curricula e poi stabilendo i criteri per l'attribuzione dei punteggi.
E' pur vero, infatti, come sostenuto dalla convenuta costituita, che nel caso in esame non si possano applicare sic et simpliciter tutte le norme previste per le procedure di selezione
6 concursuali della pubblica amministrazione: tuttavia, appare opportuno ricordare che, secondo la migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App. To Sentenza n. 561/2022 pubbl. il 04/11/2022
RG n. 319/2022, Pres. Rocchetti Est Casarino) in analoga fattispecie (nomina dirigente in s.p.a. interamente partecipata) alcuni principi di ordine generale debbano inequivocabilmente applicarsi in via generale.
Così testualmente si legge nella parte motiva della sopra citata sentenza:
“nel merito, l'art. 19 del d. lgs. 175/16 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), intitolato “Gestione del personale”, prevede: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001” (comma 2); “Salvo quanto previsto dall'articolo
2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. (…)” (comma 4).
In forza di detto richiamo all'art. 35, 3° comma, d. lgs. 365/01 (Testo Unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano a principi dettati dalle norme sul pubblico impiego, ossia: adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (lett. a), adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire (lett. b), rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (lett. c) e composizione delle commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso (lett. e)”.
Del resto, se così non fosse e l'individuazione del Responsabile Clinico del Nucleo Temporaneo per il Trattamento delle Demenze sito presso l'Azienda pubblica di Servizi alla persona
[...]
rivestisse carattere assolutamente discrezionale e fiduciario -come pure sostenuto dalla CP_3 resistente-, non si comprenderebbe il significato della necessità di deposito dei curricula, poiché
l'aspetto fiduciario prevarrebbe comunque su questi.
Ne consegue, allora, la necessità di annullamento della nomina de qua.
Quanto alla domanda risarcitoria, ribadito che la posizione soggettiva del dott. , nella Parte_1 specie, è quella di un interesse legittimo di diritto privato, la stessa posizione è certamente suscettibile anche di tutela risarcitoria, “a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto (vds. Cass. Civ.,
Sez. Lav. n°712/2020 e, nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. Lav. n°7495/2015)”.
7 Orbene, applicando tali condivisibili principi al caso di specie, balza agli occhi il fatto che l'attore, anche alla luce della precedente e specifica propria attività, avesse ottime possibilità di essere nominato responsabile, ma non la certezza.
Come correttamente argomentato dalla convenuta, allora, il risarcimento del danno non potrà essere liquidato nell'intero ammontare del compenso che avrebbe percepito (pacificamente euro 8.104,02), bensì, tenuto conto della posizione di una altra controinteressata, nella metà della stessa, vale a dire euro 4.052,01 euro, oltre accessori.
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, seppur nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura di poco inferiore ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 riferito allo scaglione indicato in atto introduttivo (valore indeterminato – complessità bassa) e senza tener conto della fase istruttoria.
P. Q. M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, annulla la nomina del responsabile clinico del nucleo temporaneo per il trattamento delle demenze sito presso l di cui alla Controparte_5 delibera 29.2.2024;
b) condanna la al risarcimento del danno subito da Controparte_4 Parte_1
, che liquida in euro 4.052,01, oltre accessori;
[...]
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_4
, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi ed euro 259,00 per Parte_1 spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, il 22.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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