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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA AMBROSINI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Sarzana
(SP)-Via Pietro Gori 10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. LORENZO LARI e dell'Avv. FILIPPO C.F._3
TACCHI, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU)-Via A. Saffi,
3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare l' 'assegno di mantenimento per il figlio per i motivi sovraesposti o , in subordine, previa espletanda Controparte_2 istruttoria, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale;
2) Revocare l'assegno divorzile in favore della signora per i motivi di cui sopra e o in CP_1 subordine, disporre la riduzione dell'assegno divorzile, da versarsi nelle medesime modalità e nella giusta ed equa misura che il Tribunale riterrà liquidare;
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della IG;
4) Respingere per i motivi esposti in narrativa la richiesta di parte convenuta in CP_1 riconvezionale delle spese straordinarie . Con vittoria di spese”.
Resistenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella parte motiva, e per l'effetto: 1) confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio per l'importo ritenuto di Controparte_2 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat); 2) confermare l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie per l'importo ritenuto di CP_1 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat); 3) confermare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della signora 4) in ogni caso ed in CP_1 via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di euro Controparte_2 5.644,50, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, anche nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese, e compenso di causa, oltre fiscalità come per legge”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha domandato la modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 93/2012 Parte_1
del 19.1.2012 con cui il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, CP_1
dando atto di corrispondere alla ex moglie, in ossequio alle statuizioni contenute nella citata pronuncia e tenuto conto della rivalutazione ISTAT, la somma mensile di €484, a titolo di mantenimento del figlio e la somma mensile di €363, a titolo di assegno divorzile Persona_1
e che la casa coniugale, formalmente cointestata tra i coniugi, risulta ad oggi ancora assegnata alla resistente. Ha domandato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio la revoca o in Persona_1 subordine la riduzione ad €150 o nella misura ritenuta di giustizia dell'assegno divorzile in favore di CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto: che il figlio nato il [...], Persona_2
economicamente autosufficiente in quanto esercita la professione di psicologo, ha lasciato da tempo l'abitazione familiare mentre nato il [...], per età anagrafica, Controparte_2
2 avrebbe dovuto utilmente attivarsi per reperire un'attività lavorativa, mentre risulta ad oggi inoccupato;
che il figlio aveva interrotto ogni rapporto con lo stesso;
che la ex moglie gode di un altro alloggio di proprietà, disabitato e risulta percepire una pensione mensile;
di essere a sua volta pensionato e di vivere in un immobile a La Spezia, di cui sopporta integralmente i costi;
che erano pervenute richieste di pagamento di spese straordinarie esorbitanti in favore di
[...]
CP_2
Si sono costituiti ed , chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_2 CP_3
conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio ed in via riconvenzionale chiedendo di accertare il diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(spese mediche) anticipate dalla madre in favore di per €5.664,50. Hanno Controparte_2
dedotto:
- quanto a che: egli soffre di depressione maggiore, disturbo Controparte_2
ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica dal 1996, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus, patologie che gli rendono difficile qualsiasi relazione con il mondo esterno, tant'è che egli conduce una vita ritirata;
per tale quadro patologico, è stato riconosciuto dalla commissione medico legale dell'ASL: “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%”, successivamente aggravata all'85% in data 30.11.20, nonché in data
20.10.20 è stato poi riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità comma 3, art. 3 Legge 104/1992”; percepisce unicamente una pensione di invalidità di
€330 mensili, avendo la disponibilità di soli €779,50 sul contro corrente;
- quanto a che: percepisce una pensione mensile di €890; in forza delle CP_3 condizioni di divorzio concordate, la casa coniugale le è stata assegnata “fino a quando l'abiterà assieme ai figli”, circostanza che non è mutata in quanto ivi coabita con il figlio disabile l'altro immobile sito in Viareggio ed ereditato Controparte_2
dalla di lei madre non è abitabile, in quanto necessita di numerosi lavori di ristrutturazione e comunque tale situazione era già nota al ricorrente alla data in cui le condizioni di divorzio sono state concordate;
3 - il ricorrente convive nell'immobile di proprietà esclusiva della compagna
[...]
, in La Spezia (SP), gode di una pensione di €2.300 circa mensili, percepisce a Per_3
titolo di canone di locazione da altro immobile di sua proprietà circa €600 mensili ed altresì, a seguito di causa divisionale conclusasi nel 2014, è risultato assegnatario anche di un immobile e di un fondo commerciale a Pietrasanta, probabilmente già venduti medio tempore a terzi;
la compagna del ricorrente è parimenti proprietaria di vari immobili in La Spezia.
Nella memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c. il ricorrente ha dato atto che all'epoca della sentenza di divorzio era uno studente universitario, aveva una vita sociale regolare senza Controparte_2
aver mai dato segni di particolari vulnerabilità e che in ogni caso, giacché il figlio aveva cessato con lui ogni rapporto, non gli era stata specificata la gravità della patologia;
ha inoltre aggiunto che i redditi del figlio risultano composti non soltanto dagli emolumenti per la pensione, CP_4
ma anche da contributi sociali, come gli assegni unici familiari e che risultano dai conti correnti bonifici in uscita a PAYWARD Lmt, società associata all'investimento in criptovalute.
All'udienza del 6.12.2024, sentite le parti, la causa, ritenuta compiutamente istruita in via documentale, è stata discussa oralmente ed è passata ex art. 473bis.22 c.p.c. immediatamente al
Collegio per la decisione, senza ulteriori termini per memorie.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Osserva il Collegio che il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Nel presente procedimento, a sostegno della domanda, il ricorrente non allega una modifica o un peggioramento della propria condizione economica (dalla documentazione rimessa in atti risulta che lo stesso percepisce una pensione di €2.300/2.400 mensili circa, con redditi annui di circa
€40.000 lordi e non è dallo stesso contestato che convive con la nuova compagna e che è comproprietario, unitamente alla compagna, di altri due immobili siti in Sarzana da cui ritrae
4 redditi per locazione in quota parte per €250, come confermato all'udienza del 6.12.2024), bensì afferma che sono venuti meno i presupposti che giustificavano, alla luce delle condizioni che furono concordate nell'anno 2012, la corresponsione dell'assegno di mantenimento al figlio e dell'assegno divorzile alla ex moglie nonché le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, mentre i resistenti sostanzialmente rappresentano che la condizione di invalidità e non autosufficienza di , nonché le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali Controparte_2 degli stessi, giustificano la corresponsione degli importi suddetti e l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
L'art. 337septies c.p.c., primo comma, statuisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, mentre al secondo comma stabilisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”. Tale disposizione è trasfusa anche nel novello art. 473bis.9 c.p.c. che, con analoga formulazione, stabilisce che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel titolo relativo al novello procedimento in materia di famiglia, in quanto compatibili.
Quanto ai risvolti nel presente procedimento, si ritiene di condividere il principio espresso dalla
Suprema Corte (Cass., Sez. 3, ord. 2670/2023) che ha statuito che “in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.
Occorre perciò verificare se il resistente sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, richiamato dall'art. 337septies c.c. e art. 37 bis disp. att. c.c., tale da aver ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, rendendolo sostanzialmente equiparabile, agli effetti di legge, ad un minore.
5 Risulta dalla documentazione in atti che il resistente sia stato effettivamente riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992
(20.10.20) e che sia stato riconosciuto dalla commissione medico legale dell'ASL invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'85% (in data 30.11.20). Dal punto di vista del quadro patologico, emerge invero dalla documentazione medica in atti che Controparte_2
soffre di depressione maggiore, disturbo ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus.
È inoltre pacifico che egli non ha mai completato gli studi universitari (all'epoca del divorzio era ancora studente, pur avendo già compiuto i 35 anni), né risulta che svolga oggi o abbia di fatto mai svolto alcuna attività lavorativa, non avendo maturato alcuna professionalità specifica.
Tuttavia, non può ritenersi imputabile allo stesso il mancato reperimento di un lavoro adeguato all'età, in quanto ciò dipende, essenzialmente, dalla sua condizione patologica.
Emerge semmai che le ridotte risorse che percepisce a titolo di emolumenti non sono state dal medesimo adeguatamente e proficuamente amministrate risultando, come evidenziato dal ricorrente, negli estratti conto anni 2021 e 2022 effettivamente varie transazioni per acquisto/vendita di bitcoin, senza che però ne sembri ritratto un guadagno utile o tale da garantirne la piena autonomia ed a conferma, piuttosto, della complessità della sua condizione patologica complessiva.
Egli appare dunque bisognoso di un intervento assistenziale permanente e continuativo, pur non essendo del tutto privo di residua autonomia sia personale che decisionale, assistenza che pacificamente gli è prestata dalla madre convivente.
Si giustifica, in tal senso, l'assegnazione della coniugale alla madre che se ne occupa e con lui convive.
Per quel che riguarda l'assegno di mantenimento in favore del resistente pur Controparte_2
non potendosene del tutto escludere la corresponsione per le ragioni anzidette, sussistono di contro ragioni per una congrua riduzione dell'importo erogato (si precisa che l'emolumento deve essere versato in favore della madre convivente, non essendo stata avanzata domanda di corresponsione in via diretta da parte del resistente).
6 Difatti, in conseguenza della condizione di invalidità (85%), accertata nel 2020 e dunque circostanza sopravvenuta alla pronuncia di divorzio, egli è percettore di una pensione che, come emerge dagli estratti conto rimessi in atti, è di ammontare pari a circa € 345 mensili, mentre sempre con cadenza mensile la madre versa in suo favore gli importi a titolo di assegno unico, variabili che oscillano tra €150 ed €190.
Si giustifica dunque una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento alla minor somma di
€250 mensili, da ritenersi comprensiva delle spese straordinarie, tenuto conto dell'età e delle relative esigenze del resistente.
Per quanto concerne la resistente , si richiama la recente pronuncia delle Sezioni CP_3
Unite (n. 18287/2018), secondo la quale l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
All'udienza del 6.12.2024, ha dato atto di percepire una pensione mensile di €890 CP_1 circa. In realtà, dagli estratti conto rimessi in atti risulta che a partire dall'anno 2023 la pensione ammontava a circa €970 mensili, mentre dall'anno 2024 viene mensilmente erogata la somma di circa €1.000 mensili. Risulta inoltre confermato che la stessa, oltre all'immobile adibito a casa familiare che è in comproprietà con il ricorrente, sia proprietaria in via esclusiva di altro immobile, tuttavia emergendo dalla relazione tecnica in atti che esso versi in precarie condizioni di manutenzione tali da non renderlo abitabile nell'immediato.
Fermo restando che il ricorrente alcunché deduce circa i redditi percepiti dalla moglie in costanza di matrimonio e circa la sua condizione di occupazione o meno durante il corso di esso, tenendo conto del beneficio ritratto dall'assegnazione della casa coniugale, di cui è comproprietaria al
50% e del fatto che ella si occupa in via esclusiva del figlio disabile, va valorizzata alla luce della diversa e più florida condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente, essenzialmente la componente assistenziale dell'assegno suddetto. Risulta equo dunque pervenire anche in questo caso ad una congrua riduzione alla minor somma di €150 mensili.
7 La disposta riduzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile decorre dall'introduzione del presente procedimento.
La domanda riconvenzionale circa il rimborso delle spese straordinarie è inammissibile, non appartenendo alla competenza funzionale di questo Collegio e trattandosi di materia rimessa al giudice ordinario.
La soccombenza parziale di entrambe le parti sulle domande proposte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 93/2012, pone a carico di la somma mensile di €250, comprensivo di spese straordinarie, a Parte_1 titolo di mantenimento di e la somma mensile di €150, a titolo di Controparte_2 assegno divorzile in favore di , entrambe da versarsi a quest'ultima entro il CP_3
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e con effetti a decorrere dall'introduzione del presente giudizio;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA AMBROSINI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Sarzana
(SP)-Via Pietro Gori 10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. LORENZO LARI e dell'Avv. FILIPPO C.F._3
TACCHI, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU)-Via A. Saffi,
3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare l' 'assegno di mantenimento per il figlio per i motivi sovraesposti o , in subordine, previa espletanda Controparte_2 istruttoria, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale;
2) Revocare l'assegno divorzile in favore della signora per i motivi di cui sopra e o in CP_1 subordine, disporre la riduzione dell'assegno divorzile, da versarsi nelle medesime modalità e nella giusta ed equa misura che il Tribunale riterrà liquidare;
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della IG;
4) Respingere per i motivi esposti in narrativa la richiesta di parte convenuta in CP_1 riconvezionale delle spese straordinarie . Con vittoria di spese”.
Resistenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella parte motiva, e per l'effetto: 1) confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio per l'importo ritenuto di Controparte_2 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat); 2) confermare l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie per l'importo ritenuto di CP_1 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat); 3) confermare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della signora 4) in ogni caso ed in CP_1 via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di euro Controparte_2 5.644,50, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, anche nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese, e compenso di causa, oltre fiscalità come per legge”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha domandato la modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 93/2012 Parte_1
del 19.1.2012 con cui il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, CP_1
dando atto di corrispondere alla ex moglie, in ossequio alle statuizioni contenute nella citata pronuncia e tenuto conto della rivalutazione ISTAT, la somma mensile di €484, a titolo di mantenimento del figlio e la somma mensile di €363, a titolo di assegno divorzile Persona_1
e che la casa coniugale, formalmente cointestata tra i coniugi, risulta ad oggi ancora assegnata alla resistente. Ha domandato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio la revoca o in Persona_1 subordine la riduzione ad €150 o nella misura ritenuta di giustizia dell'assegno divorzile in favore di CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto: che il figlio nato il [...], Persona_2
economicamente autosufficiente in quanto esercita la professione di psicologo, ha lasciato da tempo l'abitazione familiare mentre nato il [...], per età anagrafica, Controparte_2
2 avrebbe dovuto utilmente attivarsi per reperire un'attività lavorativa, mentre risulta ad oggi inoccupato;
che il figlio aveva interrotto ogni rapporto con lo stesso;
che la ex moglie gode di un altro alloggio di proprietà, disabitato e risulta percepire una pensione mensile;
di essere a sua volta pensionato e di vivere in un immobile a La Spezia, di cui sopporta integralmente i costi;
che erano pervenute richieste di pagamento di spese straordinarie esorbitanti in favore di
[...]
CP_2
Si sono costituiti ed , chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_2 CP_3
conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio ed in via riconvenzionale chiedendo di accertare il diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(spese mediche) anticipate dalla madre in favore di per €5.664,50. Hanno Controparte_2
dedotto:
- quanto a che: egli soffre di depressione maggiore, disturbo Controparte_2
ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica dal 1996, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus, patologie che gli rendono difficile qualsiasi relazione con il mondo esterno, tant'è che egli conduce una vita ritirata;
per tale quadro patologico, è stato riconosciuto dalla commissione medico legale dell'ASL: “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%”, successivamente aggravata all'85% in data 30.11.20, nonché in data
20.10.20 è stato poi riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità comma 3, art. 3 Legge 104/1992”; percepisce unicamente una pensione di invalidità di
€330 mensili, avendo la disponibilità di soli €779,50 sul contro corrente;
- quanto a che: percepisce una pensione mensile di €890; in forza delle CP_3 condizioni di divorzio concordate, la casa coniugale le è stata assegnata “fino a quando l'abiterà assieme ai figli”, circostanza che non è mutata in quanto ivi coabita con il figlio disabile l'altro immobile sito in Viareggio ed ereditato Controparte_2
dalla di lei madre non è abitabile, in quanto necessita di numerosi lavori di ristrutturazione e comunque tale situazione era già nota al ricorrente alla data in cui le condizioni di divorzio sono state concordate;
3 - il ricorrente convive nell'immobile di proprietà esclusiva della compagna
[...]
, in La Spezia (SP), gode di una pensione di €2.300 circa mensili, percepisce a Per_3
titolo di canone di locazione da altro immobile di sua proprietà circa €600 mensili ed altresì, a seguito di causa divisionale conclusasi nel 2014, è risultato assegnatario anche di un immobile e di un fondo commerciale a Pietrasanta, probabilmente già venduti medio tempore a terzi;
la compagna del ricorrente è parimenti proprietaria di vari immobili in La Spezia.
Nella memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c. il ricorrente ha dato atto che all'epoca della sentenza di divorzio era uno studente universitario, aveva una vita sociale regolare senza Controparte_2
aver mai dato segni di particolari vulnerabilità e che in ogni caso, giacché il figlio aveva cessato con lui ogni rapporto, non gli era stata specificata la gravità della patologia;
ha inoltre aggiunto che i redditi del figlio risultano composti non soltanto dagli emolumenti per la pensione, CP_4
ma anche da contributi sociali, come gli assegni unici familiari e che risultano dai conti correnti bonifici in uscita a PAYWARD Lmt, società associata all'investimento in criptovalute.
All'udienza del 6.12.2024, sentite le parti, la causa, ritenuta compiutamente istruita in via documentale, è stata discussa oralmente ed è passata ex art. 473bis.22 c.p.c. immediatamente al
Collegio per la decisione, senza ulteriori termini per memorie.
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Osserva il Collegio che il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Nel presente procedimento, a sostegno della domanda, il ricorrente non allega una modifica o un peggioramento della propria condizione economica (dalla documentazione rimessa in atti risulta che lo stesso percepisce una pensione di €2.300/2.400 mensili circa, con redditi annui di circa
€40.000 lordi e non è dallo stesso contestato che convive con la nuova compagna e che è comproprietario, unitamente alla compagna, di altri due immobili siti in Sarzana da cui ritrae
4 redditi per locazione in quota parte per €250, come confermato all'udienza del 6.12.2024), bensì afferma che sono venuti meno i presupposti che giustificavano, alla luce delle condizioni che furono concordate nell'anno 2012, la corresponsione dell'assegno di mantenimento al figlio e dell'assegno divorzile alla ex moglie nonché le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, mentre i resistenti sostanzialmente rappresentano che la condizione di invalidità e non autosufficienza di , nonché le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali Controparte_2 degli stessi, giustificano la corresponsione degli importi suddetti e l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
L'art. 337septies c.p.c., primo comma, statuisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, mentre al secondo comma stabilisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”. Tale disposizione è trasfusa anche nel novello art. 473bis.9 c.p.c. che, con analoga formulazione, stabilisce che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel titolo relativo al novello procedimento in materia di famiglia, in quanto compatibili.
Quanto ai risvolti nel presente procedimento, si ritiene di condividere il principio espresso dalla
Suprema Corte (Cass., Sez. 3, ord. 2670/2023) che ha statuito che “in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.
Occorre perciò verificare se il resistente sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, richiamato dall'art. 337septies c.c. e art. 37 bis disp. att. c.c., tale da aver ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, rendendolo sostanzialmente equiparabile, agli effetti di legge, ad un minore.
5 Risulta dalla documentazione in atti che il resistente sia stato effettivamente riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992
(20.10.20) e che sia stato riconosciuto dalla commissione medico legale dell'ASL invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'85% (in data 30.11.20). Dal punto di vista del quadro patologico, emerge invero dalla documentazione medica in atti che Controparte_2
soffre di depressione maggiore, disturbo ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus.
È inoltre pacifico che egli non ha mai completato gli studi universitari (all'epoca del divorzio era ancora studente, pur avendo già compiuto i 35 anni), né risulta che svolga oggi o abbia di fatto mai svolto alcuna attività lavorativa, non avendo maturato alcuna professionalità specifica.
Tuttavia, non può ritenersi imputabile allo stesso il mancato reperimento di un lavoro adeguato all'età, in quanto ciò dipende, essenzialmente, dalla sua condizione patologica.
Emerge semmai che le ridotte risorse che percepisce a titolo di emolumenti non sono state dal medesimo adeguatamente e proficuamente amministrate risultando, come evidenziato dal ricorrente, negli estratti conto anni 2021 e 2022 effettivamente varie transazioni per acquisto/vendita di bitcoin, senza che però ne sembri ritratto un guadagno utile o tale da garantirne la piena autonomia ed a conferma, piuttosto, della complessità della sua condizione patologica complessiva.
Egli appare dunque bisognoso di un intervento assistenziale permanente e continuativo, pur non essendo del tutto privo di residua autonomia sia personale che decisionale, assistenza che pacificamente gli è prestata dalla madre convivente.
Si giustifica, in tal senso, l'assegnazione della coniugale alla madre che se ne occupa e con lui convive.
Per quel che riguarda l'assegno di mantenimento in favore del resistente pur Controparte_2
non potendosene del tutto escludere la corresponsione per le ragioni anzidette, sussistono di contro ragioni per una congrua riduzione dell'importo erogato (si precisa che l'emolumento deve essere versato in favore della madre convivente, non essendo stata avanzata domanda di corresponsione in via diretta da parte del resistente).
6 Difatti, in conseguenza della condizione di invalidità (85%), accertata nel 2020 e dunque circostanza sopravvenuta alla pronuncia di divorzio, egli è percettore di una pensione che, come emerge dagli estratti conto rimessi in atti, è di ammontare pari a circa € 345 mensili, mentre sempre con cadenza mensile la madre versa in suo favore gli importi a titolo di assegno unico, variabili che oscillano tra €150 ed €190.
Si giustifica dunque una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento alla minor somma di
€250 mensili, da ritenersi comprensiva delle spese straordinarie, tenuto conto dell'età e delle relative esigenze del resistente.
Per quanto concerne la resistente , si richiama la recente pronuncia delle Sezioni CP_3
Unite (n. 18287/2018), secondo la quale l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
All'udienza del 6.12.2024, ha dato atto di percepire una pensione mensile di €890 CP_1 circa. In realtà, dagli estratti conto rimessi in atti risulta che a partire dall'anno 2023 la pensione ammontava a circa €970 mensili, mentre dall'anno 2024 viene mensilmente erogata la somma di circa €1.000 mensili. Risulta inoltre confermato che la stessa, oltre all'immobile adibito a casa familiare che è in comproprietà con il ricorrente, sia proprietaria in via esclusiva di altro immobile, tuttavia emergendo dalla relazione tecnica in atti che esso versi in precarie condizioni di manutenzione tali da non renderlo abitabile nell'immediato.
Fermo restando che il ricorrente alcunché deduce circa i redditi percepiti dalla moglie in costanza di matrimonio e circa la sua condizione di occupazione o meno durante il corso di esso, tenendo conto del beneficio ritratto dall'assegnazione della casa coniugale, di cui è comproprietaria al
50% e del fatto che ella si occupa in via esclusiva del figlio disabile, va valorizzata alla luce della diversa e più florida condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente, essenzialmente la componente assistenziale dell'assegno suddetto. Risulta equo dunque pervenire anche in questo caso ad una congrua riduzione alla minor somma di €150 mensili.
7 La disposta riduzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile decorre dall'introduzione del presente procedimento.
La domanda riconvenzionale circa il rimborso delle spese straordinarie è inammissibile, non appartenendo alla competenza funzionale di questo Collegio e trattandosi di materia rimessa al giudice ordinario.
La soccombenza parziale di entrambe le parti sulle domande proposte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 93/2012, pone a carico di la somma mensile di €250, comprensivo di spese straordinarie, a Parte_1 titolo di mantenimento di e la somma mensile di €150, a titolo di Controparte_2 assegno divorzile in favore di , entrambe da versarsi a quest'ultima entro il CP_3
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e con effetti a decorrere dall'introduzione del presente giudizio;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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