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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE RA,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2246/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
28/11/1954, rappresentato e difeso, dall'avv. CALCAGNO GIULIA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Messina Via Vittorio Emanuele 100 presso la sede di Messina rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente CP_2
dai funzionari , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
Resistente
1 Avente ad oggetto: liquidazione prestazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Esame degli atti di causa.
Con ricorso del 22.4.2025 parte ricorrente proponeva domanda per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con decreto di omologa, reso in data 26.11.2024 nel procedimento recante 5792/2023 R.G., con decorrenza mese di luglio 2024.
Rappresentava di aver notificato il decreto in data 20.12.2024, unitamente al modello Ap70 debitamente compilato ma che nel termine di 120 gg l'ente non aveva ottemperato a quanto richiesto.
Chiedeva la conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'ente previdenziale costituendosi rappresentava di aver comunicato con atto del
15.5.2025 l'avvenuta liquidazione e chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Udite le parti la causa viene così decisa.
2. Cessazione della materia del contendere e anailisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Deve quindi darsi atto che, nelle more del giudizio si è verificato un fattore sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito.
Con riferimento alle spese di lite, si osserva che la Suprema Corte ha evidenziato come “Nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la CP_2 verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell CP_2
postula, dopo la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione
2 dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta” (Cass. civ. 2 agosto 2021,
n. 22089).
Qualora l'interessato abbia adempiuto celermente al su richiamato onere collaborativo, inviando tutta la documentazione necessaria e l'ente ha liquidato la prestazione in data successiva al deposito del ricorso, deve essere quindi pronunciata soccombenza virtuale in ordine alle spese di lite.
La liquidazione delle spese segue quindi la soccombenza e va disposta secondo quanto indicato nel dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ, secondo il valore della causa (deducibile dall'importo liquidato) e dell'assenza di attività istruttoria. La serialità del giudizio impone l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 2246/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'ente resistente, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di euro 1.863,50 oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Messina, 13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BE RA
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE RA,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2246/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
28/11/1954, rappresentato e difeso, dall'avv. CALCAGNO GIULIA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Messina Via Vittorio Emanuele 100 presso la sede di Messina rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente CP_2
dai funzionari , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
Resistente
1 Avente ad oggetto: liquidazione prestazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Esame degli atti di causa.
Con ricorso del 22.4.2025 parte ricorrente proponeva domanda per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con decreto di omologa, reso in data 26.11.2024 nel procedimento recante 5792/2023 R.G., con decorrenza mese di luglio 2024.
Rappresentava di aver notificato il decreto in data 20.12.2024, unitamente al modello Ap70 debitamente compilato ma che nel termine di 120 gg l'ente non aveva ottemperato a quanto richiesto.
Chiedeva la conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'ente previdenziale costituendosi rappresentava di aver comunicato con atto del
15.5.2025 l'avvenuta liquidazione e chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Udite le parti la causa viene così decisa.
2. Cessazione della materia del contendere e anailisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Deve quindi darsi atto che, nelle more del giudizio si è verificato un fattore sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito.
Con riferimento alle spese di lite, si osserva che la Suprema Corte ha evidenziato come “Nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la CP_2 verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell CP_2
postula, dopo la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione
2 dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta” (Cass. civ. 2 agosto 2021,
n. 22089).
Qualora l'interessato abbia adempiuto celermente al su richiamato onere collaborativo, inviando tutta la documentazione necessaria e l'ente ha liquidato la prestazione in data successiva al deposito del ricorso, deve essere quindi pronunciata soccombenza virtuale in ordine alle spese di lite.
La liquidazione delle spese segue quindi la soccombenza e va disposta secondo quanto indicato nel dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ, secondo il valore della causa (deducibile dall'importo liquidato) e dell'assenza di attività istruttoria. La serialità del giudizio impone l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 2246/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'ente resistente, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di euro 1.863,50 oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Messina, 13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BE RA
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