Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2025, proposto da
CA NG, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetana Paglialonga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo, prot. n. 0011818 del 17 febbraio 2025, in forza del quale la Questura di Ravenna ha archiviato “l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 marzo 2023, l’azienda “BLU LIDO HOTELS SRL”, ha presentato istanza prot. N. P-RA/L/Q/2023/100179 al fine di sottoscrivere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale con l’odierno ricorrente, cittadino senegalese. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ravenna, ha rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale n. ITA0430170, ex art. 24, d.lgs. 286 del 1998, al fine dell’assunzione con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 9 mesi.
In data 26 giugno 2023 la rappresentanza diplomatica italiana in Dakar ha rilasciato il visto d’ingresso n. 043336660 per lavoro subordinato, ottenuto nell'ambito della procedura "decreto flussi 2022" avente validità dal 30 giugno 2023 all’11 dicembre 2023.
Il ricorrente, in data 11 luglio 2023, ha fatto regolare ingresso nel territorio nazionale attraverso la frontiera di Milano Malpensa, sottoscrivendo, in data 13 luglio 2023, il contratto di lavoro a tempo determinato con la predetta società sino al 10 settembre 2023, per lo svolgimento di attività stagionale.
In data 31 luglio 2023, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, consegnando il kit presso l’ufficio postale. In data 30 agosto 2023 la Questura di Ravenna ha comunicato per iscritto l’appuntamento del 26 settembre 2023, per le procedure di fotosegnalamento.
In data 13 ottobre 2025 la Questura di Ravenna ha notificato al ricorrente il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso stagionale (l’indicazione, contenuta nel provvedimento, di un “permesso per tirocinio” deve ritenersi un mero refuso), dando conto, in particolare del fatto che:
- dopo la fissazione dell’appuntamento per i rilievi fotosegnaletici in data 26 settembre 2023, « dato i tempi stretti per l’istruzione della pratica e la conclusione del procedimento amministrativo, teso al rilascio del permesso di soggiorno, non è stato possibile procedere alla stampa del titolo di soggiorno »;
- lo straniero non ha presentato presso lo Sportello Unico istanza di conversione del permesso di soggiorno, la quale può essere richiesta anche solo con la ricevuta della richiesta di permesso stagionale, rilasciata da Poste Italiane.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 14 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe errato nel fondare l’archiviazione sulla omessa presentazione dell’istanza di conversione, in quanto, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto esaminare “d’ufficio” il rilascio del permesso in conversione;
2. l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 5, comma 5, TUI, valorizzando il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro stabile, ha sostenuto anche corsi di formazione lavorativa nonostante la barriera linguistica nel proprio ambito di competenza e soprattutto può contare su una rete familiare molto solida, difatti vive in casa con sua sorella che è sposata e con figli, ed ha anche uno zio;
3. la Questura avrebbe violato i principi generali di buona fede e leale collaborazione ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto, in un'ottica collaborativa, considerare l'istanza originaria come implicitamente volta alla conversione, alla luce del nuovo rapporto di lavoro, e procedere agli adempimenti di sua competenza ovvero fornire l'indicazione della procedura corretta ovvero procedere d’ufficio agli accertamenti necessari.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Ravenna, per resistere al ricorso.
L’intestato Tar, con ordinanza interlocutoria n. 11 del 2026 ha chiesto:
- all’Amministrazione di precisare se il provvedimento è finalizzato, sostanzialmente, a respingere la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, depositando tutta la documentazione relativa alla procedura in esame;
- a parte ricorrente se l’istanza rivolta all’Amministrazione riguardasse il solo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, depositando specificamente tale istanza n. 055974991755, relativa alla pratica n. 836879459913, presentata dal ricorrente in data 31 luglio 2023.
L’Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta di chiarimenti, a differenza di parte ricorrente che ha depositato memoria in data 24 gennaio 2026.
All’esito dell’udienza del 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il provvedimento di archiviazione adottato deve ritenersi illegittimo con le precisazioni che seguono, alla luce delle censure dedotte da parte ricorrente.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre partire dall’oggetto del procedimento e, quindi, “a monte” dall’oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Quest’ultimo ha specificamente richiesto il rilascio di un permesso per lavoro stagionale, a fronte di un nulla osta rilasciato e mai revocato e di un contratto di lavoro sottoscritto.
A fronte di tale istanza la Questura nel provvedimento impugnato ha dato conto del fatto che “lo straniero è stato autorizzato a soggiornare in Italia per svolgere attività lavorativa a carattere stagionale”.
Nonostante ciò, rispetto alla specifica richiesta di rilascio del permesso per lavoro stagionale l’unica spiegazione pertinente al mancato rilascio “materiale” del titolo di soggiorno è quella relativa al fatto che « dato i tempi stretti tra l’istruzione della pratica e la conclusione del procedimento amministrativo, teso al rilascio del permesso di soggiorno, non è stato possibile procedere alla stampa del titolo di soggiorno ».
Si tratta a ben vedere di una motivazione del tutto inidonea a giustificare l’archiviazione dell’istanza, in quanto correlata ad un’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo, che non può ridondare a danno del soggetto istante, in presenza dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla normativa per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
A tale ultimo proposito, però, nel provvedimento impugnato la Questura non ha dedotto alcunché: in particolare, non ha in alcun modo valorizzato, ad es., quelle circostanze che nel ricorso introduttivo ha esplicitato lo straniero stesso, ovvero che « il rapporto di lavoro originario con la Blu LIDO Hotels Srl, di natura stagionale, era cessato e non era stato rinnovato », così come non ha fatto alcuna menzione della possibile rilevanza della stipula di un nuovo contratto con altro datore di lavoro.
Per contro, la Questura ha proseguito ad argomentare con riguardo alla mancata presentazione, da parte del ricorrente, della richiesta di conversione del suddetto permesso, senza, però, far comprendere quale sia la rilevanza di tale aspetto che costituisce, evidentemente, un posterius rispetto allo stesso rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
In altre parole, e più chiaramente, l’Amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente procedere al rilascio “materiale” del titolo di soggiorno: tale mancato tempestivo adempimento, inoltre, può ragionevolmente ritenersi essere stato causa efficiente o, quantomeno, concausa della mancata presentazione di una tempestiva istanza di proroga o di conversione.
Per quanto, infatti, la stessa Amministrazione ammetta la presentazione della domanda di conversione anche allegando la sola ricevuta della richiesta di permesso, come ricordato nel provvedimento impugnato, vi è che l’omesso rilascio del titolo di soggiorno stagionale può aver certamente determinato una situazione di “dubbio” in capo allo straniero in relazione alla possibilità di procedere ad una istanza di rinnovo o conversione.
Pertanto, il fatto che nel frattempo il permesso sia scaduto non esime l’Amministrazione dal rilasciare il titolo “materiale” allo straniero - sia pure mantenendo la scadenza originaria -, laddove non sussistano altre ragioni ostative, rimanendo “esterna” ed impregiudicata ogni valutazione in ordine alla possibile domanda di conversione che dovesse essere presentata dal ricorrente, rispetto alla quale, poi, occorrerebbe considerare con ragionevolezza il tempo trascorso dalla scadenza del permesso stagionale, proprio in considerazione del ritardo imputabile all’Amministrazione.
In tal senso, quindi, il provvedimento risulta essere carente di adeguata motivazione e va annullato: l’Amministrazione, quindi, salvo che non rilevi elementi ostativi di natura sostanziale e previo contraddittorio con lo straniero, dovrà rilasciare il titolo “materiale” sia pure mantenendo la scadenza originaria.
Per contro, non può ritenersi fondata l’argomentazione di parte ricorrente secondo la quale la Questura avrebbe dovuto e potuto valutare “d’ufficio” la conversione del permesso di soggiorno in questione con quello per lavoro subordinato.
È evidente, infatti, che a tale fine lo straniero deve presentare apposita domanda seguendo le procedure specifiche indicate dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale « Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ».
Pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai profili che precedono, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente, la quale dovrà rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, in conformità a quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SI | OL RP |
IL SEGRETARIO