Sentenza 29 novembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 53719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53719 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ET VI nato a [...] il [...] DO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per il ricorso ET Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita per il ricorso DO udito il difensore L'avv. MAINETTI, difensore del ET, chiede l'accoglimento del ricorso a cui si riporta. Conclude per la declaratoria di estinzione del reato di furto per intervenuta prescrizione. L'avv. BUFFOLI, difensore di DO, si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. BE VI e RD GI hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano che, decidendo quale giudice del rinvio, disposto da questa Corte con le sentenze Sez. 1^ n. 36307/2016 e Sez. 1^ n. 42367/2016 - pronunciate, rispettivamente, sui ricorsi proposti dal primo e dal secondo - ha parzialmente riformato le sentenze di condanna emesse - in relazione ai delitti di omicidio in concorso, commesso in pregiudizio di AG OV AR e di furto - dalla Corte di assise di Brescia il 7 febbraio 2014 nei confronti di BE e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia il 17 gennaio 2014 nei confronti di RD. Uniformandosi ai dícta delle sentenze rescindenti, che avevano imposto, quanto alla posizione del primo, di procedere ad una rinnovata disamina delle acquisizioni probatorie, mediante la verifica sia della tenuta del ragionamento probatorio prescindendo dalle conversazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili, sia della possibilità di avvalersi di risultanze autonome, idonee a giustificare di per sé il verdetto di colpevolezza ovvero a fungere, comunque, da riscontro alla chiamata in correità operata da LO MA, e, quanto alla posizione del secondo, di riesaminare la questione della sussistenza della sua capacità di intendere e volere al momento del fatto - se del caso disponendo una rinnovazione degli accertamenti peritali -, assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, la Corte di assise di appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dai primi giudici nei confronti di entrambi gli appellanti e, per effetto del riconoscimento in favore del RD della diminuente del vizio parziale di mente e dell'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, ha rideterminato la pena inflitta al detto imputato in quella di anni 9, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.
2. L'atto di impugnativa redatto nell'interesse di BE si articola in quattro motivi, che denunciano: - il primo, la violazione degli artt. 17, 19, 191, 511, 602 cod.proc.pen. in relazione alla disposta riunione, ritenuta abnorme, di due procedimenti assoggettati in primo grado a rito diverso, attesa la necessità di salvaguardare e garantire il principio di terzietà del giudice messo a rischio dalla contestuale disponibilità di materiale probatorio eterogeneamente formato e non presente, sin da principio, in ciascuno dei due procedimenti;
- il secondo, la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'inosservanza del mandato, ricevuto dalla Corte rescindente, di individuare elementi dotati di valenza probatoria autonoma idonei a fungere da riscontro alle dichiarazioni di LO sotto il profilo eteroccusatorio - in riferimento al collegamento del fatto omicidiario alla persona del BE - e non soltanto autoaccusatorio;
- il terzo e il quarto, il vizio di motivazione per contrasto dei risultati del ragionamento probatorio con il tenore delle dichiarazioni rese da DEOR AL e IT AR EL, emergendo dai verbali delle loro testimonianze dati suscettibili di mettere in crisi le conclusioni cui la Corte di assise di appello era pervenuta circa: le modalità con le quali il DEOR era venuto a conoscenza della partecipazione del BE all'omicidio del AG;
i motivi che l'avevano spinto a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
le ragioni giustificatrici del possesso di una consistente somma di denaro liquido di proprietà del BE da parte del RD.
3. L'atto d'impugnativa redatto nell'interesse di RD si articola in due motivi, che denunciano: - il primo, la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla richiesta formulata con i motivi di appello di decurtare il quantum di pena base, determinato (in 24 anni di reclusione) in misura ben superiore al minimo edittale;
- il secondo, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio argomentativo, per essere meramente apparente la motivazione posta a corredo del diniego delle attuanti generiche nella loro massima estensione, non essendo stati considerate la collaborazione processuale prestata dall'imputato e la prostrazione che lo aveva indotto all'uccisione del AG. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1. Il primo motivo del ricorso di BE è manifestamente infondato. Come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che:«La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi» (Sez. 3, n. 14592 del 19/02/2015, Crini e altri, Rv. 263054; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004, Alampi e altri, Rv. 228643; Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, Arena e altri, Rv. 227774; Sez. 5, n. 24711 del 10/04/2002, Condemi e altri, Rv. 222617; da ultimo, nel senso che neppure la trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello di applicazione della pena su richiesta delle parti é causa di abnormità o di nullità della decisione, Sez. 3, n. 35476 del 12/04/2016, B., Rv. 268122). Né tale conclusione appare smentita dalla massima di orientamento secondo la quale:« In tema di procedimento abbreviato, è abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal titolo VI cod.proc.pen. che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario» (Sez. 6, n. 45586 del 25/10/2011, Parrella ed altri, Rv.220327), posto che l'indicazione direttiva richiamata è stata formulata in riferimento ad un caso di riunione disposta in primo grado, nel quale il giudice, al cospetto di un materiale probatorio acquisito secondo procedimenti distinti, si era trovato nell'impossibilità di operare una selezione all'interno di esso, utilizzandolo diversamente a seconda del rito. Nella fattispecie scrutinata, quindi, poiché la riunione è stata disposta solo nel giudizio di appello di rinvio, le controindicazioni segnalate nella decisione evocata, derivanti dall'assunzione della prova in un contesto unitario pur a fronte di riti diversi, non possono, all'evidenza, trovare alcuna possibilità di considerazione. Nondimeno, i rilievi critici formulati all'utilizzazione promiscua dei risultati delle prove raccolte in maniera eterogenea - segnatamente con riferimento alle dichiarazioni rese da RD GI nella fase delle indagini preliminari e confluite nel fascicolo formato per il giudizio abbreviato (dal momento che egli si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'audizione dibattimentale disposta nel processo a carico di BE) - risultano del tutto privi di decisività, poiché, come emerge dal tenore delle espressioni cui sono affidati:<