TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3474 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, via Maddalena, n. 128, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Giovanni Rao che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E in Controparte_1 liquidazione c.f. , con sede in Messina, Via Città di Genova n. 22 is. 538/G, in P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Messina, Via Luciano Manara n. 69 presso lo studio dell'avv. Massimo Pajno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. con sede in Milano, Via Marco Controparte_2 P.IVA_2
Ulpio Traiano n°18, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n°181, presso lo studio dell'avv. Letterio D'Andrea che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 12 -TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
OGGETTO: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.).
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 20/07/2021, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio il chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito di una caduta da cavallo, quantificati nella complessiva somma di € 46.395,92 oltre interessi e spese di lite.
L'attrice deduceva che, in data 12 settembre 2017, mentre si trovava presso il Centro di
Equitazione situato all'interno del CUS Università di Messina A.S.D. – Cittadella Sportiva
Universitaria, nel corso della terza lezione di equitazione, veniva disarcionata dal cavallo in uso.
Riferiva che l'animale ha improvvisamente, e senza apparente motivo, mutato l'andatura passando dal trotto al galoppo, provocandole la perdita delle staffe e la conseguente caduta contro la staccionata, nonostante il tentativo della stessa di aggrapparsi al collo del cavallo per mantenere l'equilibrio.
L'attrice specificava, altresì, che al momento dell'occorso, risultava regolarmente iscritta al CUS Università Messina A.S.D. Cittadella Sportiva Universitaria, con scadenza
31/08/2018 e godeva, pertanto, di apposita polizza infortuni (ricevuta non fiscale n. 8714 del
01/09/2017).
A seguito della caduta, l'attrice veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera “Papardo” di Messina, ove le veniva diagnosticata: “…Frattura scomposta pluriframmentaria femore sx, frattura scomposta diafisi falange prossimale 3° dito sx”.
Ricoverata presso la divisione di della predetta Azienda, in data 18.09.2017 è CP_3 stata sottoposta ad intervento chirurgico di “osteosintesi con inchiodamento midollare femore sinistro”. Successivamente, in data 30/09/2017, la predetta veniva dimessa con carico consentito solo con stampelle e prescrizione di FKT per potenziamento muscolare arto inferiore.
L' attrice, al fine di quantificare le lesioni subite e averne una valutazione medico- legale, si rivolgeva al dott. che nel proprio elaborato riconosceva una I.P. CP_4
pagina 2 di 12 15%/16%, I.T.A. 30 giorni, I.T.P. al 75% 30 giorni, I.T.P. al 50% 60 giorni, I.T.P. al 25% 60 giorni.
Il - messo in mora, con Controparte_1 contestuale richiesta di negoziazione assistita, a mezzo pec del 26/10/2017- in data
22/11/2017 provvedeva ad attivare le polizze assicurative relative alla responsabilità civile
( – già e agli infortuni degli associati ( Controparte_5 CP_6 Controparte_7
.
[...]
Tale procedura veniva riproposta dall'attrice, ad avvenuta guarigione, tramite l'invio di successiva pec, ma nonostante le trattative intercorse, il Controparte_1 non provvedeva a risarcire i danni dedotti tanto che anche il
[...] procedimento di negoziazione assistita, in data 06/08/2020, si concludeva con esito negativo.
L'attrice, limitatamente alla polizza infortuni attivata dal “CUS Messina”, di competenza di Generali Ass.ni S.p.a., in data 30/07/2020, accettava la complessiva somma di € 5.600,00, successivamente corrisposta dalla predetta Compagnia d'Assicurazioni, a mezzo di assegno bancario n. 8700683000-09, tratto sul Banco BPM.
Successivamente nel tentativo di giungere ad un bonario componimento della questione,
l'attrice, in data 4/08/2020, incardinava apposito ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. a cui partecipava anche la , Controparte_8 quale terzo chiamato in causa dal Controparte_1 al fine di essere garantito da qualsivoglia pregiudizio potesse insorgere in conseguenza della lite e il costituitosi chiedeva il Controparte_1 rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto
A seguito della regolare costituzione in giudizio della predetta Compagnia
d'Assicurazioni, il Tribunale - con ordinanza n. 784/2021 del 29/01/2021 - nominava, quale
C.T.U., il dott. che accertava una I.P. 12%, I.T.A. 20 giorni, I.T.P. al 75% 40 Persona_1 giorni, I.T.P. al 50% 30 giorni I.T.P. al 25% 30 giorni cristallizzando la valutazione delle Part lesioni subite dalla e riteneva congrue le spese mediche prodotte.
L'attrice – incardinato l'attuale giudizio – con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiamava il che si costituiva chiedendo in via Controparte_1 preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_9
pagina 3 di 12 (già giusta fusione per incorporazione - cfr. provv. del CP_8 Controparte_10 CP_11
2/8/2018) per essere da quest'ultima manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento dell'avversa pretesa in virtù del contratto di polizza n. 1 008
004014809 stipulato con - oggi “ Controparte_10 Controparte_8
polizza n. 2019/03/2355714 - avente ad oggetto la garanzia dai possibili danni
[...] provocati a terzi e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto.
Il contratto di polizza n. 1 008 004014809 veniva stipulato con il locale intermediario
Agenzia “Montassurances S.a.s. di Caruana A & C” di Montedoro, alla quale veniva inviata la denuncia di sinistro (cfr. pec del 10.11.2017 - doc. n. 11, indirizzata anche al broker “AFC
Group S.r.l.” cfr. visura CC.II.AA. allegata - doc. n. 12).
Alla compagnia “ veniva, poi esteso l'invito a partecipare alla Controparte_5 procedura di negoziazione assistita alla quale, tuttavia, il terzo garante - che ha identificato l'apertura sinistro con il n. 2017/100820170002526 - non riteneva di dover aderire, non ravvisando alcuna responsabilità in capo al Controparte_1
[...]
Si costituiva, altresì, la compagnia che, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva l'inoperatività della polizza n. 1008004014809 stipulata da
[...]
con il , in quanto il contratto Parte_1 Controparte_12 di assicurazione copriva i rischi derivanti dalle proprietà o esercizio degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva “escluse tribune, stadi, arene, ippodromi” ed, inoltre, perché l'oggetto dell'assicurazione era costituito solo dai danni che potevano causare gli iscritti e le varie attrezzature dagli stessi usate tra cui non rientrava il cavallo o altro animale;
chiedeva, comunque, di ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e comunque di rigettare le domande formulate da parte attrice deducendo che il convenuto aveva adottato tutte le cautele e misure di sicurezza necessarie Controparte_1 per evitare danni e per la tutela degli allievi sostenendo che l'incidente fosse da ricondurre a un comportamento imprudente della stessa ricorrente.
Inoltre, la compagnia assicuratrice richiedeva che venissero considerate le somme già corrisposte all'attrice in forza della polizza infortuni stipulata in suo favore. In via pagina 4 di 12 subordinata, la stessa domandava che l'eventuale risarcimento richiesto dall'attrice fosse ridotto e riconosciuto nei soli limiti dei danni effettivamente provati, nonché nella misura in cui ne fosse dimostrata la riconducibilità a specifiche e accertate responsabilità dell'assicurato.
Nel corso del giudizio, il giudice rilevando che il procedimento non potesse essere caratterizzato da una istruzione sommaria, con ordinanza del 16/06/2022 disponeva il mutamento di rito e fissava ex art.183 c.p.c. l'udienza del 03/11/2022.
Successivamente, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP rgn 3127/2020 e ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti,quale l'escussione dei testimoni nei limiti dell'ordinanza del 22/06/2023.
All'udienza 06/05/2025 il giudice ritenendo non necessario disporre il rinnovo della ctu
– come richiesto dal convenuto – Controparte_1 assumeva la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Al fine di esaminare il merito della controversia, è necessario evidenziare che per inquadrare la fattispecie – sussumibile sia all'interno della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. che in quella per danno cagionato da animali ex art. 2052
c.c. – occorre effettuare un accertamento in concreto dell'attività svolta e delle sue modalità, non essendo possibile affermare in astratto che l'attività di maneggio o equitazione sia di per sé pericolosa.
E' ormai un principio giurisprudenziale consolidato quello che afferma che “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6737 del 8 marzo 2019).
pagina 5 di 12 Il differente inquadramento della fattispecie comporta il mutamento del regime probatorio a carico delle parti. Invero, secondo il consolidato orientamento della S.C., nel caso di responsabilità per attività pericolosa, per andare esente da responsabilità, come sopra accennato, l'esercente dell'attività pericolosa non può limitarsi a fornire la prova negativa di non essere incorso in una condotta colposa, ma deve offrire la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nell'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c., per andare esente da responsabilità, il proprietario dell'animale o chi lo utilizza dovrà fornire la prova del caso fortuito. A questo riguardo si è ripetutamente affermato che il caso fortuito consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, compresa la stessa condotta del danneggiato, purché sempre connotata dagli estremi della imprevedibilità ed eccezionalità.
L'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale non rientra, invece, nell'ambito del caso fortuito, costituendo, tale imprevedibilità, una delle caratteristiche tipiche della bestia, priva per sua natura di facoltà di raziocinio. In definitiva sul danneggiato incombe solo l'onere di provare il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e il danno ovvero tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre sulla controparte che intenda esimersi da responsabilità graverà il ben più impegnativo compito di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (esercente di attività pericolosa) o l'interruzione del nesso causale per caso fortuito (danno cagionato da animali). Part Ciò premesso, dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che l'allieva aveva svolto un altro corso di equitazione fuori dal Centro Universitario sportivo ma, per quanto non proprio alle primissime armi, non può considerarsi una cavallerizza sufficientemente esperta, sicché la fattispecie in esame può essere inquadrata nell'esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
E' opportuno ricordare che secondo la Suprema Corte la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non avere commesso alcuna pagina 6 di 12 violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. civ. sez. VI, 19/05/2022, n.16170).
L'attrice ha provato lla caduta a seguito dello svolgimento di una lezione di equitazione e il nesso eziologico tra l'attività equestre svolta e l'evento lesivo.
Tale circostanza è pacifica tra le parti, salva la diversa prospettazione in ordine alla dinamica del sinistro. In altri termini non può essere posto in dubbio – in quanto non Part contestato - il fatto che la sia caduta da cavallo proprio durante lo svolgimento di una lezione di equitazione all'interno del Controparte_1
, sotto la vigilanza dell'istruttore.
[...]
Si tratta ora di verificare se il abbia fornito la prova Controparte_1 liberatoria - sul medesimo gravante -di avere apprestato tutti gli accorgimenti necessari richiesti dalla tecnica e dalle norme di comune prudenza e la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Occorre, dunque, a tal fine esaminare le risultanze dell'istruttoria di causa.
Proprio dall'esame del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio — e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, segnatamente quelle rese dall'istruttore Tes_1
e dall'atleta agonista — questo Giudice ritiene che nessun addebito
[...] Persona_2 possa essere mosso al centro sportivo in relazione ai fatti di causa.
Risulta, infatti, adeguatamente allegato e provato che la struttura ha adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, tra le quali: l'impiego di un cavallo “da scuola”, adatto all'attività didattica;
la presenza di un istruttore federale qualificato;
lo svolgimento della lezione in uno spazio ridotto e delimitato, con fondo in sabbia perfettamente integro, spianato e recintato;
la conduzione dell'attività con un numero limitato di allievi, disposti in fila indiana;
pagina 7 di 12 l'esecuzione di esercizi elementari volti all'apprendimento delle nozioni fondamentali per la conduzione del cavallo, senza manovre pericolose o situazioni di rischio per l'incolumità della partecipante;
l'utilizzo del casco protettivo, in conformità alle prescrizioni del regolamento FISE.
In particolare, all'udienza del 05/03/2024 la teste oculare riferiva “ero Persona_2 presente al momento in cui si è verificato il sinistro… VERO CHE la lezione di equitazione Part era, quel giorno, partecipata solo dalla sig.ra e da un minore di anni tredici - che precedeva “in ripresa” la ricorrente e, quindi, posti “in fila indiana” tra loro - e che nessun'altra persona era presente in campo ad eccezione dell'istruttore sig.
[...]
e della sig.ra che, in sella al proprio cavallo, aveva ultimato la sua Tes_1 Persona_2 esercitazione e si apprestava a lasciare il perimetro;
anche io ero in sella e defaticavo, ossia avevo finito la mia esercitazione e mi apprestavo ad uscire dal campo;
io montavo da sola il Part cavallo di mia proprietà; l'esercitazione della sig.ra si è svolta in pieno giorno (verso le ore 17,00 del 12.9.2017), in condizioni atmosferiche ideali, senza pubblico, con il campo in Part sabbia spianato poco prima, e delimitato dalla recinzione. La sig.ra il giorno del CP_1 sinistro montava il cavallo di nome “ , utilizzato per le lezioni di equitazione e montato da diversi soggetti, anche principianti;
il cavallo era un c.d. “CAVALLO SCUOLA” utilizzato da tutti, prevalentemente dai principianti, perché gli agonisti possedevano il Part CP_1 proprio cavallo;
…la sig.ra aveva già utilizzato quel cavallo (di nome “ ) le Part precedenti volte;
conoscevo la signora;
non so se fosse una principiante;
la signora mi riferì di aver preso lezioni in un'altra struttura… la signora non è stata disarcionata, il cavallo non si era imbizzarrito;
la signora è caduta” e il teste – il quale Tes_1 aggiungeva degli elementi importanti per la ricostruzione della dinamica del sinistro – riferiva “la signora era lì in data 12 settembre 2017, ma non ricordo se Parte_1 fosse la terza lezione di equitazione;
era un corso per principianti.. … non è stata Part disarcionata. Ma è caduta da cavallo;
la signora ha perso una staffa e nel tentativo di riprendere la staffa ha stretto le gambe, che è il comando che si dà al cavallo per partire e per aumentare di velocità; è vero che, quindi, il cavallo è passato dal trotto al galoppo.
Prima la signora ha perso la staffa e poi il cavallo è partito al galoppo, per come ho sopra Part riferito la sig.ra durante la lezione di equitazione del 12.9.2017 - in sella al cavallo di
pagina 8 di 12 CP_1 nome che procedeva “a mano destra”, lato monte, in andatura al trotto - perdeva una staffa e nel tentativo di reinserire lo stivaletto nella staffa medesima stringeva le gambe ai fianchi dell'animale che, ricevendo così colpi e pressioni al costato, passava dal trotto al Part galoppo;
… la stessa sig.ra persa la staffa ed in precario equilibrio, si riversava sul collo del cavallo il quale, senza redini perché non più tenute dalla ricorrente, tagliando in diagonale il campo di equitazione e raggiungendo il lato opposto a quello inizialmente percorso, curvava a sinistra mentre la ricorrente scivolava dal cavallo verso destra e, per Part forza di inerzia, andava a finire sulla staccionata;
l'esercitazione della sig.ra si è svolta in pieno giorno [verso le ore 17,00 del 12.9.2017], in condizioni atmosferiche ideali, senza pubblico, con il campo [in sabbia] perfettamente integro, perché spianato poco prima, e delimitato dalla recinzione;
era provvista di casco protettivo indossato durante CP_1 l'esercitazione equestre montava il cavallo di nome “ , utilizzato per le lezioni di Part equitazione anche dei principianti. La sig.ra aveva già utilizzato quel cavallo (di nome CP_1
“ ) le precedenti volte;
il centro non dispone di molti cavalli;
non ricordo all'epoca quanti fossero;
i cavalli scuola sono sempre gli stessi. Noi dividiamo le lezioni per livelli;
anche il ragazzino di tredici anni era un principiante… In quel maneggio era la prima volta che la vedevo in campo con me, l'avevo vista altre volte all'interno del maneggio, lei mi aveva riferito che non era il suo primo corso…”.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese dai testimoni, emerge che durante la lezione di equitazione - nel corso della quale si è verificata la caduta dell'odierna attrice - sono state rispettate tutte le regole di prudenza e Parte_1 diligenza richieste per lo svolgimento di un'attività pericolosa quale l'equitazione, esercitata da una principiante.
Inoltre, sebbene l'attrice avesse dichiarato di non aver preso lezioni, tale Per_ Part affermazione è stata smentita dalla teste la quale ha riferito che la signora aveva già eseguito lezioni di equitazione in altra struttura. Dalle medesime dichiarazioni è emerso, inoltre, che la seduta rientrava a pieno titolo tra quelle destinate ai principianti, trattandosi di esercitazioni di base proprie dell'attività ippica, svolte in compagnia di un altro allievo, tredicenne e alle prime esperienze.
pagina 9 di 12 Va, inoltre, rilevato che il maneggio aveva predisposto un contesto sicuro e idoneo: la lezione, infatti, si svolgeva in un ambiente tranquillo, privo di spalti o pubblico che potessero distrarre l'animale, senza la presenza di altri allievi se non un minore al termine della propria lezione, e all'interno di un quadrilatero regolare e spianato, privo di anomalie sul selciato (come documentazione prodotta e confermata dai testimoni in sede di escussione).
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'incidente sia dipeso esclusivamente dalla condotta imprudente e non diligente della stessa attrice, la quale, a causa di un momento di disattenzione, ha perso la staffa e, nel tentativo maldestro di reinserirvi il piede, ha stretto e colpito il costato dell'animale. Il cavallo, reagendo a tale stimolo come a un comando, è passato dal trotto al galoppo, provocando la perdita di equilibrio dell'attrice e la conseguente caduta sulla staccionata, che le provocava le lesioni documentate.
Pertanto, l'evento lesivo non è derivato dall'improvviso e imprevedibile cambio di andatura del cavallo, dal trotto al galoppo, bensì dalla condotta della danneggiata, la quale si
è rivelata idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e il danno, assumendo efficacia causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento. Di conseguenza, la causa dell'infortunio deve essere ricondotta a un fattore esterno e non allo svolgimento dell'attività pericolosa.
Ne consegue che, pur trattandosi di attività astrattamente pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., il a.s.d. ha fornito piena Controparte_12 prova -su esso gravante - di avere adottato tutte le misure idonee e tutti gli accorgimenti dettati dalla tecnica e dalle ordinarie misure di precauzione volti a scongiurare il danno dedotto, con conseguente esclusione di responsabilità a suo carico e rigetto, quindi della domanda attorea.
Per tutte queste ragioni, non configurando l'art. 2050 cc. un'ipotesi di responsabilità oggettiva “in re ipsa”, a fronte della dimostrazione della prova liberatoria, l'evento per cui è causa va ricompreso nell'ambito del rischio connaturato all'attività del cavalcare, anche del principiante, assunto dall'attrice all'atto della partecipazione alla lezione di equitazione.
Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere rigettata, assorbite le ulteriori questioni in fatto e in diritto dedotte.
pagina 10 di 12 Per l'effetto, resta, altresì, assorbita la domanda di garanzia spiegata dal
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa - Controparte_12 [...] terza chiamata in causa. Controparte_2
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice e in favore del convenuto e liquidate in Parte_1 base al d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022. In considerazione del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, valori minimi) e della relativa semplicità delle questioni trattate vanno applicati i parametri minimi e vanno liquidate in euro 3.808,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 850,50 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per trattazione ed istruttoria, euro
1.452,50 per fase decisionale.
In considerazione dell'esito del giudizio vanno compensate le spese processuali con la chiamata in garanzia Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3474/2021 r.g., vertente tra
(attrice) e Parte_1 Controparte_1
(convenuto) e nei confronti di
[...] Controparte_2
(terza chiamata in causa) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di;
Parte_1
2. condanna a pagare le spese processuali in favore del Parte_1 [...] che liquida in € Controparte_1
3.808,00, oltre spese generali, iva e cpa;
3. compensa le spese processuali tra il Controparte_1
e la
[...] Controparte_2
Così deciso in Messina il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
pagina 11 di 12 Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3474 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, via Maddalena, n. 128, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Giovanni Rao che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E in Controparte_1 liquidazione c.f. , con sede in Messina, Via Città di Genova n. 22 is. 538/G, in P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Messina, Via Luciano Manara n. 69 presso lo studio dell'avv. Massimo Pajno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. con sede in Milano, Via Marco Controparte_2 P.IVA_2
Ulpio Traiano n°18, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n°181, presso lo studio dell'avv. Letterio D'Andrea che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 12 -TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
OGGETTO: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.).
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 20/07/2021, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio il chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito di una caduta da cavallo, quantificati nella complessiva somma di € 46.395,92 oltre interessi e spese di lite.
L'attrice deduceva che, in data 12 settembre 2017, mentre si trovava presso il Centro di
Equitazione situato all'interno del CUS Università di Messina A.S.D. – Cittadella Sportiva
Universitaria, nel corso della terza lezione di equitazione, veniva disarcionata dal cavallo in uso.
Riferiva che l'animale ha improvvisamente, e senza apparente motivo, mutato l'andatura passando dal trotto al galoppo, provocandole la perdita delle staffe e la conseguente caduta contro la staccionata, nonostante il tentativo della stessa di aggrapparsi al collo del cavallo per mantenere l'equilibrio.
L'attrice specificava, altresì, che al momento dell'occorso, risultava regolarmente iscritta al CUS Università Messina A.S.D. Cittadella Sportiva Universitaria, con scadenza
31/08/2018 e godeva, pertanto, di apposita polizza infortuni (ricevuta non fiscale n. 8714 del
01/09/2017).
A seguito della caduta, l'attrice veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera “Papardo” di Messina, ove le veniva diagnosticata: “…Frattura scomposta pluriframmentaria femore sx, frattura scomposta diafisi falange prossimale 3° dito sx”.
Ricoverata presso la divisione di della predetta Azienda, in data 18.09.2017 è CP_3 stata sottoposta ad intervento chirurgico di “osteosintesi con inchiodamento midollare femore sinistro”. Successivamente, in data 30/09/2017, la predetta veniva dimessa con carico consentito solo con stampelle e prescrizione di FKT per potenziamento muscolare arto inferiore.
L' attrice, al fine di quantificare le lesioni subite e averne una valutazione medico- legale, si rivolgeva al dott. che nel proprio elaborato riconosceva una I.P. CP_4
pagina 2 di 12 15%/16%, I.T.A. 30 giorni, I.T.P. al 75% 30 giorni, I.T.P. al 50% 60 giorni, I.T.P. al 25% 60 giorni.
Il - messo in mora, con Controparte_1 contestuale richiesta di negoziazione assistita, a mezzo pec del 26/10/2017- in data
22/11/2017 provvedeva ad attivare le polizze assicurative relative alla responsabilità civile
( – già e agli infortuni degli associati ( Controparte_5 CP_6 Controparte_7
.
[...]
Tale procedura veniva riproposta dall'attrice, ad avvenuta guarigione, tramite l'invio di successiva pec, ma nonostante le trattative intercorse, il Controparte_1 non provvedeva a risarcire i danni dedotti tanto che anche il
[...] procedimento di negoziazione assistita, in data 06/08/2020, si concludeva con esito negativo.
L'attrice, limitatamente alla polizza infortuni attivata dal “CUS Messina”, di competenza di Generali Ass.ni S.p.a., in data 30/07/2020, accettava la complessiva somma di € 5.600,00, successivamente corrisposta dalla predetta Compagnia d'Assicurazioni, a mezzo di assegno bancario n. 8700683000-09, tratto sul Banco BPM.
Successivamente nel tentativo di giungere ad un bonario componimento della questione,
l'attrice, in data 4/08/2020, incardinava apposito ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. a cui partecipava anche la , Controparte_8 quale terzo chiamato in causa dal Controparte_1 al fine di essere garantito da qualsivoglia pregiudizio potesse insorgere in conseguenza della lite e il costituitosi chiedeva il Controparte_1 rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto
A seguito della regolare costituzione in giudizio della predetta Compagnia
d'Assicurazioni, il Tribunale - con ordinanza n. 784/2021 del 29/01/2021 - nominava, quale
C.T.U., il dott. che accertava una I.P. 12%, I.T.A. 20 giorni, I.T.P. al 75% 40 Persona_1 giorni, I.T.P. al 50% 30 giorni I.T.P. al 25% 30 giorni cristallizzando la valutazione delle Part lesioni subite dalla e riteneva congrue le spese mediche prodotte.
L'attrice – incardinato l'attuale giudizio – con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiamava il che si costituiva chiedendo in via Controparte_1 preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_9
pagina 3 di 12 (già giusta fusione per incorporazione - cfr. provv. del CP_8 Controparte_10 CP_11
2/8/2018) per essere da quest'ultima manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento dell'avversa pretesa in virtù del contratto di polizza n. 1 008
004014809 stipulato con - oggi “ Controparte_10 Controparte_8
polizza n. 2019/03/2355714 - avente ad oggetto la garanzia dai possibili danni
[...] provocati a terzi e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto.
Il contratto di polizza n. 1 008 004014809 veniva stipulato con il locale intermediario
Agenzia “Montassurances S.a.s. di Caruana A & C” di Montedoro, alla quale veniva inviata la denuncia di sinistro (cfr. pec del 10.11.2017 - doc. n. 11, indirizzata anche al broker “AFC
Group S.r.l.” cfr. visura CC.II.AA. allegata - doc. n. 12).
Alla compagnia “ veniva, poi esteso l'invito a partecipare alla Controparte_5 procedura di negoziazione assistita alla quale, tuttavia, il terzo garante - che ha identificato l'apertura sinistro con il n. 2017/100820170002526 - non riteneva di dover aderire, non ravvisando alcuna responsabilità in capo al Controparte_1
[...]
Si costituiva, altresì, la compagnia che, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva l'inoperatività della polizza n. 1008004014809 stipulata da
[...]
con il , in quanto il contratto Parte_1 Controparte_12 di assicurazione copriva i rischi derivanti dalle proprietà o esercizio degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva “escluse tribune, stadi, arene, ippodromi” ed, inoltre, perché l'oggetto dell'assicurazione era costituito solo dai danni che potevano causare gli iscritti e le varie attrezzature dagli stessi usate tra cui non rientrava il cavallo o altro animale;
chiedeva, comunque, di ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e comunque di rigettare le domande formulate da parte attrice deducendo che il convenuto aveva adottato tutte le cautele e misure di sicurezza necessarie Controparte_1 per evitare danni e per la tutela degli allievi sostenendo che l'incidente fosse da ricondurre a un comportamento imprudente della stessa ricorrente.
Inoltre, la compagnia assicuratrice richiedeva che venissero considerate le somme già corrisposte all'attrice in forza della polizza infortuni stipulata in suo favore. In via pagina 4 di 12 subordinata, la stessa domandava che l'eventuale risarcimento richiesto dall'attrice fosse ridotto e riconosciuto nei soli limiti dei danni effettivamente provati, nonché nella misura in cui ne fosse dimostrata la riconducibilità a specifiche e accertate responsabilità dell'assicurato.
Nel corso del giudizio, il giudice rilevando che il procedimento non potesse essere caratterizzato da una istruzione sommaria, con ordinanza del 16/06/2022 disponeva il mutamento di rito e fissava ex art.183 c.p.c. l'udienza del 03/11/2022.
Successivamente, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP rgn 3127/2020 e ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti,quale l'escussione dei testimoni nei limiti dell'ordinanza del 22/06/2023.
All'udienza 06/05/2025 il giudice ritenendo non necessario disporre il rinnovo della ctu
– come richiesto dal convenuto – Controparte_1 assumeva la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Al fine di esaminare il merito della controversia, è necessario evidenziare che per inquadrare la fattispecie – sussumibile sia all'interno della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. che in quella per danno cagionato da animali ex art. 2052
c.c. – occorre effettuare un accertamento in concreto dell'attività svolta e delle sue modalità, non essendo possibile affermare in astratto che l'attività di maneggio o equitazione sia di per sé pericolosa.
E' ormai un principio giurisprudenziale consolidato quello che afferma che “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6737 del 8 marzo 2019).
pagina 5 di 12 Il differente inquadramento della fattispecie comporta il mutamento del regime probatorio a carico delle parti. Invero, secondo il consolidato orientamento della S.C., nel caso di responsabilità per attività pericolosa, per andare esente da responsabilità, come sopra accennato, l'esercente dell'attività pericolosa non può limitarsi a fornire la prova negativa di non essere incorso in una condotta colposa, ma deve offrire la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nell'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c., per andare esente da responsabilità, il proprietario dell'animale o chi lo utilizza dovrà fornire la prova del caso fortuito. A questo riguardo si è ripetutamente affermato che il caso fortuito consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, compresa la stessa condotta del danneggiato, purché sempre connotata dagli estremi della imprevedibilità ed eccezionalità.
L'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale non rientra, invece, nell'ambito del caso fortuito, costituendo, tale imprevedibilità, una delle caratteristiche tipiche della bestia, priva per sua natura di facoltà di raziocinio. In definitiva sul danneggiato incombe solo l'onere di provare il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e il danno ovvero tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre sulla controparte che intenda esimersi da responsabilità graverà il ben più impegnativo compito di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (esercente di attività pericolosa) o l'interruzione del nesso causale per caso fortuito (danno cagionato da animali). Part Ciò premesso, dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che l'allieva aveva svolto un altro corso di equitazione fuori dal Centro Universitario sportivo ma, per quanto non proprio alle primissime armi, non può considerarsi una cavallerizza sufficientemente esperta, sicché la fattispecie in esame può essere inquadrata nell'esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
E' opportuno ricordare che secondo la Suprema Corte la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non avere commesso alcuna pagina 6 di 12 violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. civ. sez. VI, 19/05/2022, n.16170).
L'attrice ha provato lla caduta a seguito dello svolgimento di una lezione di equitazione e il nesso eziologico tra l'attività equestre svolta e l'evento lesivo.
Tale circostanza è pacifica tra le parti, salva la diversa prospettazione in ordine alla dinamica del sinistro. In altri termini non può essere posto in dubbio – in quanto non Part contestato - il fatto che la sia caduta da cavallo proprio durante lo svolgimento di una lezione di equitazione all'interno del Controparte_1
, sotto la vigilanza dell'istruttore.
[...]
Si tratta ora di verificare se il abbia fornito la prova Controparte_1 liberatoria - sul medesimo gravante -di avere apprestato tutti gli accorgimenti necessari richiesti dalla tecnica e dalle norme di comune prudenza e la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Occorre, dunque, a tal fine esaminare le risultanze dell'istruttoria di causa.
Proprio dall'esame del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio — e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, segnatamente quelle rese dall'istruttore Tes_1
e dall'atleta agonista — questo Giudice ritiene che nessun addebito
[...] Persona_2 possa essere mosso al centro sportivo in relazione ai fatti di causa.
Risulta, infatti, adeguatamente allegato e provato che la struttura ha adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, tra le quali: l'impiego di un cavallo “da scuola”, adatto all'attività didattica;
la presenza di un istruttore federale qualificato;
lo svolgimento della lezione in uno spazio ridotto e delimitato, con fondo in sabbia perfettamente integro, spianato e recintato;
la conduzione dell'attività con un numero limitato di allievi, disposti in fila indiana;
pagina 7 di 12 l'esecuzione di esercizi elementari volti all'apprendimento delle nozioni fondamentali per la conduzione del cavallo, senza manovre pericolose o situazioni di rischio per l'incolumità della partecipante;
l'utilizzo del casco protettivo, in conformità alle prescrizioni del regolamento FISE.
In particolare, all'udienza del 05/03/2024 la teste oculare riferiva “ero Persona_2 presente al momento in cui si è verificato il sinistro… VERO CHE la lezione di equitazione Part era, quel giorno, partecipata solo dalla sig.ra e da un minore di anni tredici - che precedeva “in ripresa” la ricorrente e, quindi, posti “in fila indiana” tra loro - e che nessun'altra persona era presente in campo ad eccezione dell'istruttore sig.
[...]
e della sig.ra che, in sella al proprio cavallo, aveva ultimato la sua Tes_1 Persona_2 esercitazione e si apprestava a lasciare il perimetro;
anche io ero in sella e defaticavo, ossia avevo finito la mia esercitazione e mi apprestavo ad uscire dal campo;
io montavo da sola il Part cavallo di mia proprietà; l'esercitazione della sig.ra si è svolta in pieno giorno (verso le ore 17,00 del 12.9.2017), in condizioni atmosferiche ideali, senza pubblico, con il campo in Part sabbia spianato poco prima, e delimitato dalla recinzione. La sig.ra il giorno del CP_1 sinistro montava il cavallo di nome “ , utilizzato per le lezioni di equitazione e montato da diversi soggetti, anche principianti;
il cavallo era un c.d. “CAVALLO SCUOLA” utilizzato da tutti, prevalentemente dai principianti, perché gli agonisti possedevano il Part CP_1 proprio cavallo;
…la sig.ra aveva già utilizzato quel cavallo (di nome “ ) le Part precedenti volte;
conoscevo la signora;
non so se fosse una principiante;
la signora mi riferì di aver preso lezioni in un'altra struttura… la signora non è stata disarcionata, il cavallo non si era imbizzarrito;
la signora è caduta” e il teste – il quale Tes_1 aggiungeva degli elementi importanti per la ricostruzione della dinamica del sinistro – riferiva “la signora era lì in data 12 settembre 2017, ma non ricordo se Parte_1 fosse la terza lezione di equitazione;
era un corso per principianti.. … non è stata Part disarcionata. Ma è caduta da cavallo;
la signora ha perso una staffa e nel tentativo di riprendere la staffa ha stretto le gambe, che è il comando che si dà al cavallo per partire e per aumentare di velocità; è vero che, quindi, il cavallo è passato dal trotto al galoppo.
Prima la signora ha perso la staffa e poi il cavallo è partito al galoppo, per come ho sopra Part riferito la sig.ra durante la lezione di equitazione del 12.9.2017 - in sella al cavallo di
pagina 8 di 12 CP_1 nome che procedeva “a mano destra”, lato monte, in andatura al trotto - perdeva una staffa e nel tentativo di reinserire lo stivaletto nella staffa medesima stringeva le gambe ai fianchi dell'animale che, ricevendo così colpi e pressioni al costato, passava dal trotto al Part galoppo;
… la stessa sig.ra persa la staffa ed in precario equilibrio, si riversava sul collo del cavallo il quale, senza redini perché non più tenute dalla ricorrente, tagliando in diagonale il campo di equitazione e raggiungendo il lato opposto a quello inizialmente percorso, curvava a sinistra mentre la ricorrente scivolava dal cavallo verso destra e, per Part forza di inerzia, andava a finire sulla staccionata;
l'esercitazione della sig.ra si è svolta in pieno giorno [verso le ore 17,00 del 12.9.2017], in condizioni atmosferiche ideali, senza pubblico, con il campo [in sabbia] perfettamente integro, perché spianato poco prima, e delimitato dalla recinzione;
era provvista di casco protettivo indossato durante CP_1 l'esercitazione equestre montava il cavallo di nome “ , utilizzato per le lezioni di Part equitazione anche dei principianti. La sig.ra aveva già utilizzato quel cavallo (di nome CP_1
“ ) le precedenti volte;
il centro non dispone di molti cavalli;
non ricordo all'epoca quanti fossero;
i cavalli scuola sono sempre gli stessi. Noi dividiamo le lezioni per livelli;
anche il ragazzino di tredici anni era un principiante… In quel maneggio era la prima volta che la vedevo in campo con me, l'avevo vista altre volte all'interno del maneggio, lei mi aveva riferito che non era il suo primo corso…”.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese dai testimoni, emerge che durante la lezione di equitazione - nel corso della quale si è verificata la caduta dell'odierna attrice - sono state rispettate tutte le regole di prudenza e Parte_1 diligenza richieste per lo svolgimento di un'attività pericolosa quale l'equitazione, esercitata da una principiante.
Inoltre, sebbene l'attrice avesse dichiarato di non aver preso lezioni, tale Per_ Part affermazione è stata smentita dalla teste la quale ha riferito che la signora aveva già eseguito lezioni di equitazione in altra struttura. Dalle medesime dichiarazioni è emerso, inoltre, che la seduta rientrava a pieno titolo tra quelle destinate ai principianti, trattandosi di esercitazioni di base proprie dell'attività ippica, svolte in compagnia di un altro allievo, tredicenne e alle prime esperienze.
pagina 9 di 12 Va, inoltre, rilevato che il maneggio aveva predisposto un contesto sicuro e idoneo: la lezione, infatti, si svolgeva in un ambiente tranquillo, privo di spalti o pubblico che potessero distrarre l'animale, senza la presenza di altri allievi se non un minore al termine della propria lezione, e all'interno di un quadrilatero regolare e spianato, privo di anomalie sul selciato (come documentazione prodotta e confermata dai testimoni in sede di escussione).
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'incidente sia dipeso esclusivamente dalla condotta imprudente e non diligente della stessa attrice, la quale, a causa di un momento di disattenzione, ha perso la staffa e, nel tentativo maldestro di reinserirvi il piede, ha stretto e colpito il costato dell'animale. Il cavallo, reagendo a tale stimolo come a un comando, è passato dal trotto al galoppo, provocando la perdita di equilibrio dell'attrice e la conseguente caduta sulla staccionata, che le provocava le lesioni documentate.
Pertanto, l'evento lesivo non è derivato dall'improvviso e imprevedibile cambio di andatura del cavallo, dal trotto al galoppo, bensì dalla condotta della danneggiata, la quale si
è rivelata idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e il danno, assumendo efficacia causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento. Di conseguenza, la causa dell'infortunio deve essere ricondotta a un fattore esterno e non allo svolgimento dell'attività pericolosa.
Ne consegue che, pur trattandosi di attività astrattamente pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., il a.s.d. ha fornito piena Controparte_12 prova -su esso gravante - di avere adottato tutte le misure idonee e tutti gli accorgimenti dettati dalla tecnica e dalle ordinarie misure di precauzione volti a scongiurare il danno dedotto, con conseguente esclusione di responsabilità a suo carico e rigetto, quindi della domanda attorea.
Per tutte queste ragioni, non configurando l'art. 2050 cc. un'ipotesi di responsabilità oggettiva “in re ipsa”, a fronte della dimostrazione della prova liberatoria, l'evento per cui è causa va ricompreso nell'ambito del rischio connaturato all'attività del cavalcare, anche del principiante, assunto dall'attrice all'atto della partecipazione alla lezione di equitazione.
Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere rigettata, assorbite le ulteriori questioni in fatto e in diritto dedotte.
pagina 10 di 12 Per l'effetto, resta, altresì, assorbita la domanda di garanzia spiegata dal
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa - Controparte_12 [...] terza chiamata in causa. Controparte_2
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice e in favore del convenuto e liquidate in Parte_1 base al d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022. In considerazione del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, valori minimi) e della relativa semplicità delle questioni trattate vanno applicati i parametri minimi e vanno liquidate in euro 3.808,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 850,50 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per trattazione ed istruttoria, euro
1.452,50 per fase decisionale.
In considerazione dell'esito del giudizio vanno compensate le spese processuali con la chiamata in garanzia Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3474/2021 r.g., vertente tra
(attrice) e Parte_1 Controparte_1
(convenuto) e nei confronti di
[...] Controparte_2
(terza chiamata in causa) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di;
Parte_1
2. condanna a pagare le spese processuali in favore del Parte_1 [...] che liquida in € Controparte_1
3.808,00, oltre spese generali, iva e cpa;
3. compensa le spese processuali tra il Controparte_1
e la
[...] Controparte_2
Così deciso in Messina il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
pagina 11 di 12 Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 12 di 12