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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale tenutasi in data 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc.
[...] P.IVA_2 dom. avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA del Foro di Milano, giusta procura agli atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1 residente a[...], di fatto, irreperibile – non costituito – convenuto contumace;
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate nei termini di seguito riportati: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
“Accertare e dichiarare l'accettazione presunta dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. in capo all'odierno convenuto signor nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), residente in [...] dei signori C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_4 C.F._2 deceduta in Bergamo il 20/2/2009 e del signor (C.F. CP_5
), nato a [...] il [...], deceduto il 20/2/2015 e per C.F._3
pagina 1 di 4 l'effetto che lo stesso è intestatario della quota di 1/3 degli immobili siti in Comune di
Brembate (BG), Via Francesco Nullo snc, catastalmente identificati al: Foglio 2, particella n. 2251, sub. 2, cat. A/3; Foglio 2, particella n. 2251, sub. 3, cat. C/6. In subordine, qualora lo stesso abbia adempiuto al disposto dell'art 485 c.c., accertare e dichiarare la sua qualità di erede”. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 al fine di far accertare e dichiarare l'accettazione presunta dell'eredità in capo al convenuto relativa ai signori e deceduti Controparte_3 CP_4 CP_5 rispettivamente in data 20/02/2009 e 20/02/2015, dichiarandosi che, per l'effetto, CP_3
è intestatario della quota di un terzo degli immobili caduti in successione siti nel
[...]
Comune di Brembate alla via Francesco Nullo s.n.c., deducendo, a fondamento della domanda, che vanta nei confronti di titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_3 ditta individuale, un credito di oltre 98.000 euro in forza di un decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale nell'anno 2010; che, in virtù del predetto titolo, la Banca iscriveva ipoteca giudiziale sulle porzioni immobiliari site a Bergamo, via Grumello n. 67 e a
Brembate, via Francesco Nullo s.n.c.; che, a fronte del persistente inadempimento del debitore, la ricorrente notificava l'atto di pignoramento immobiliare, che però non veniva iscritto, in quanto non figurava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del signor rispetto alla successione mortis causa dei genitori;
che, mentre Controparte_3 rispetto alle sorelle e questo Tribunale aveva accertato e Parte_2 Persona_1 dichiarato la qualità di eredi, la domanda veniva disattesa nei confronti di Controparte_3 rimasto contumace nell'ambito del procedimento promosso dall'odierna ricorrente con ricorso depositato in data 29/07/2022, avanti questo stesso Tribunale.
Dichiarata la contumacia del convenuto, all'udienza tenutasi in data 03/06/2025, il
Giudice delegato sollevava d'ufficio l'eccezione di giudicato “esterno”. Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Orbene, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Come noto, una volta che la sentenza passa in giudicato, perché non è più proponibile alcun mezzo di impugnazione ordinario, essa diviene immodificabile e incontrovertibile, con la conseguenza che nessun giudice può pronunciarsi sullo stesso punto di diritto già pagina 2 di 4 giudicato e deve intendersi preclusa una nuova pronuncia sulla medesima questione.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, infatti, fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Proprio al fine di evitare eventuali contrasti tra giudicati, la forza vincolante della sentenza si estende anche a questioni tacitamente risolte in quanto indissolubilmente legate alle questioni decise (in base al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile), e l'efficacia di giudicato può non solo essere eccepita dalla parte interessata, ma anche rilevata d'ufficio dal giudice in un diverso processo nel quale il giudicato esterno emerge dagli atti prodotti nel corso del giudizio (cfr. Cass. SU 25/05/2001 n. 226; Cass. n. 6326/2010; Cass. n. 27500/2006).
Ciò premesso, nel ricorso introduttivo dava atto che questo Tribunale Controparte_1 già si era pronunciato in ordine alla domanda promossa con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. dalla stessa in qualità di cessionaria del credito vantato nei Controparte_1 confronti di ricorso volto a far accertare e dichiarare che i convenuti Controparte_3
e erano eredi dei signori Controparte_3 Controparte_6 Persona_1 CP_4
e che, tuttavia, mentre la qualità di eredi in capo alle sorelle del convenuto, CP_5 signore e veniva accertata e dichiarata con ordinanza di Controparte_6 Parte_3 questo Tribunale, rimaneva contumace e la domanda nei confronti di Controparte_3 quest'ultimo veniva disattesa; che, come risulta dal certificato di residenza, ancora ad oggi il signor occupa e risiede presso l'immobile sito in Bergamo, via Controparte_3
Grumello n. 67, caduto in successione ereditaria (pp.
2-3 ricorso).
Ebbene, dall'esame dell'ordinanza resa da questo Tribunale ex art. 702-ter c.p.c. in data
11 aprile 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al numero R.G. 5554/2022, passata in giudicato in data 11 maggio 2023 (v. doc. 8), emerge come la domanda proposta nella presente sede dalla parte ricorrente sia già stata decisa con una pronuncia divenuta irrevocabile e, in quanto tale, coperta dal c.d. giudicato esterno. Si deve notare, infatti, che nei due procedimenti sono identiche le parti processuali, a nulla rilevando il fatto che il signor sia rimasto contumace nell'ambito dei due giudizi e che nel primo Controparte_3 procedimento erano state citate anche le altre chiamate all'eredità, e Controparte_6
è identica la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente, volta a far Persona_1 accertare l'accettazione tacita di eredità ex articolo 485 codice civile in capo all'odierno convenuto, relativamente all'eredità dei signori e per la CP_4 CP_5 quota di un terzo degli immobili siti nel Comune di Brembate via Francesco Nullo s.n.c.; sono identici, infine, i motivi alla base della domanda giudiziale, rappresentati dal fatto pagina 3 di 4 che il signor risulta stabilmente residente a [...], CP_3 complesso immobiliare facente parte del compendio ereditario, di cui, a dire della ricorrente, il convenuto ne detiene pacificamente il possesso.
Per tutti i motivi anzidetti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Stante la contumacia del convenuto e la soccombenza della parte ricorrente, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:
1. DICHIARA inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem;
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili
Così deciso in Bergamo, il 03/06/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale tenutasi in data 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc.
[...] P.IVA_2 dom. avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA del Foro di Milano, giusta procura agli atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1 residente a[...], di fatto, irreperibile – non costituito – convenuto contumace;
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate nei termini di seguito riportati: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
“Accertare e dichiarare l'accettazione presunta dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. in capo all'odierno convenuto signor nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), residente in [...] dei signori C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_4 C.F._2 deceduta in Bergamo il 20/2/2009 e del signor (C.F. CP_5
), nato a [...] il [...], deceduto il 20/2/2015 e per C.F._3
pagina 1 di 4 l'effetto che lo stesso è intestatario della quota di 1/3 degli immobili siti in Comune di
Brembate (BG), Via Francesco Nullo snc, catastalmente identificati al: Foglio 2, particella n. 2251, sub. 2, cat. A/3; Foglio 2, particella n. 2251, sub. 3, cat. C/6. In subordine, qualora lo stesso abbia adempiuto al disposto dell'art 485 c.c., accertare e dichiarare la sua qualità di erede”. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 al fine di far accertare e dichiarare l'accettazione presunta dell'eredità in capo al convenuto relativa ai signori e deceduti Controparte_3 CP_4 CP_5 rispettivamente in data 20/02/2009 e 20/02/2015, dichiarandosi che, per l'effetto, CP_3
è intestatario della quota di un terzo degli immobili caduti in successione siti nel
[...]
Comune di Brembate alla via Francesco Nullo s.n.c., deducendo, a fondamento della domanda, che vanta nei confronti di titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_3 ditta individuale, un credito di oltre 98.000 euro in forza di un decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale nell'anno 2010; che, in virtù del predetto titolo, la Banca iscriveva ipoteca giudiziale sulle porzioni immobiliari site a Bergamo, via Grumello n. 67 e a
Brembate, via Francesco Nullo s.n.c.; che, a fronte del persistente inadempimento del debitore, la ricorrente notificava l'atto di pignoramento immobiliare, che però non veniva iscritto, in quanto non figurava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del signor rispetto alla successione mortis causa dei genitori;
che, mentre Controparte_3 rispetto alle sorelle e questo Tribunale aveva accertato e Parte_2 Persona_1 dichiarato la qualità di eredi, la domanda veniva disattesa nei confronti di Controparte_3 rimasto contumace nell'ambito del procedimento promosso dall'odierna ricorrente con ricorso depositato in data 29/07/2022, avanti questo stesso Tribunale.
Dichiarata la contumacia del convenuto, all'udienza tenutasi in data 03/06/2025, il
Giudice delegato sollevava d'ufficio l'eccezione di giudicato “esterno”. Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Orbene, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Come noto, una volta che la sentenza passa in giudicato, perché non è più proponibile alcun mezzo di impugnazione ordinario, essa diviene immodificabile e incontrovertibile, con la conseguenza che nessun giudice può pronunciarsi sullo stesso punto di diritto già pagina 2 di 4 giudicato e deve intendersi preclusa una nuova pronuncia sulla medesima questione.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, infatti, fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Proprio al fine di evitare eventuali contrasti tra giudicati, la forza vincolante della sentenza si estende anche a questioni tacitamente risolte in quanto indissolubilmente legate alle questioni decise (in base al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile), e l'efficacia di giudicato può non solo essere eccepita dalla parte interessata, ma anche rilevata d'ufficio dal giudice in un diverso processo nel quale il giudicato esterno emerge dagli atti prodotti nel corso del giudizio (cfr. Cass. SU 25/05/2001 n. 226; Cass. n. 6326/2010; Cass. n. 27500/2006).
Ciò premesso, nel ricorso introduttivo dava atto che questo Tribunale Controparte_1 già si era pronunciato in ordine alla domanda promossa con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. dalla stessa in qualità di cessionaria del credito vantato nei Controparte_1 confronti di ricorso volto a far accertare e dichiarare che i convenuti Controparte_3
e erano eredi dei signori Controparte_3 Controparte_6 Persona_1 CP_4
e che, tuttavia, mentre la qualità di eredi in capo alle sorelle del convenuto, CP_5 signore e veniva accertata e dichiarata con ordinanza di Controparte_6 Parte_3 questo Tribunale, rimaneva contumace e la domanda nei confronti di Controparte_3 quest'ultimo veniva disattesa; che, come risulta dal certificato di residenza, ancora ad oggi il signor occupa e risiede presso l'immobile sito in Bergamo, via Controparte_3
Grumello n. 67, caduto in successione ereditaria (pp.
2-3 ricorso).
Ebbene, dall'esame dell'ordinanza resa da questo Tribunale ex art. 702-ter c.p.c. in data
11 aprile 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al numero R.G. 5554/2022, passata in giudicato in data 11 maggio 2023 (v. doc. 8), emerge come la domanda proposta nella presente sede dalla parte ricorrente sia già stata decisa con una pronuncia divenuta irrevocabile e, in quanto tale, coperta dal c.d. giudicato esterno. Si deve notare, infatti, che nei due procedimenti sono identiche le parti processuali, a nulla rilevando il fatto che il signor sia rimasto contumace nell'ambito dei due giudizi e che nel primo Controparte_3 procedimento erano state citate anche le altre chiamate all'eredità, e Controparte_6
è identica la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente, volta a far Persona_1 accertare l'accettazione tacita di eredità ex articolo 485 codice civile in capo all'odierno convenuto, relativamente all'eredità dei signori e per la CP_4 CP_5 quota di un terzo degli immobili siti nel Comune di Brembate via Francesco Nullo s.n.c.; sono identici, infine, i motivi alla base della domanda giudiziale, rappresentati dal fatto pagina 3 di 4 che il signor risulta stabilmente residente a [...], CP_3 complesso immobiliare facente parte del compendio ereditario, di cui, a dire della ricorrente, il convenuto ne detiene pacificamente il possesso.
Per tutti i motivi anzidetti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Stante la contumacia del convenuto e la soccombenza della parte ricorrente, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:
1. DICHIARA inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem;
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili
Così deciso in Bergamo, il 03/06/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
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