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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 19756/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 19756/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità contrattuale, e vertente
TRA
(c.f./P.iva ), società per Parte_1 P.IVA_1 azioni di diritto tedesco, con sede sociale in Lubahnstraße 2, D-31789 Hameln e succursale italiana in Bolzano, Galleria Stella, 4, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, Vicolo San Bernardino, n. 5/A, è elettivamente domiciliata, in virtù̀ di procura in atti
ATTRICE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Esposito ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in
Portici al Corso Garibaldi n. 346. giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.9.2020, la banca
[...] Parte (di seguito, per brevità, anche solo ” o “banca”) deduceva: Parte_1
- che, nel 2006, aveva chiesto un mutuo di € 85.000,00 per l'acquisto di Parte_2 un immobile sito in Castel Volturno al Viale Riccio, censito al foglio 26, part. 5348, A/2;
pagina 1 di 12 - che la banca, quindi, aveva conferito al notaio dott.ssa l'incarico di Controparte_1 effettuare tutti gli accertamenti volti a verificare l'assenza di pesi e oneri sull'immobile, chiedendole in particolare di verificare la possibilità di iscrivere utilmente ipoteca di primo grado sullo stesso;
- che il notaio “assumendosene la piena responsabilità”, aveva consegnato alla CP_1 banca una relazione preliminare nella quale aveva certificato che l'immobile risultava
“libero da pesi, oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da iscrizioni ipotecarie e privilegi”; Parte
- che, confidando sulla bontà degli accertamenti svolti dal notaio, la aveva stipulato con la un mutuo fondiario per l'importo di € 85.000,00, iscrivendo ipoteca Parte_2 sull'immobile;
- che, a seguito dell'inadempimento della mutuataria, la banca, dopo aver risolto il contratto di mutuo, aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel corso della quale, dalla CTU disposta, era emerso che l'immobile de quo era stato edificato abusivamente su un terreno gravato da uso civico non affrancato;
- che, alla luce di quanto sopra, il Giudice dell'esecuzione, in data 12.5.2011, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione e aveva disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
- che, per effetto della condotta asseritamente negligente del notaio, la banca non era riuscita a recuperare il proprio credito residuo.
Ciò premesso, l'istituto creditizio conveniva in giudizio il notaio per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, che quantificava nella somma di €
175.968,92, comprensiva di € 84.447,38 a titolo di capitale residuo, € 4.188,71 per interessi passivi arretrati, € 81.588,78 per interessi di mora e € 5.744,05 per spese legali e consulenza tecnica di parte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il notaio la quale, Controparte_1 negando ogni addebito di responsabilità, affermava di aver eseguito tutte le visure ordinarie presso il catasto ed i pubblici registri relativamente all'immobile oggetto del negozio giuridico, nonché a verificare la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente alla vendita in corso, precisando che dai controlli effettuati non erano emersi elementi oggettivi idonei a far sospettare la presenza di un uso civico, ma al contrario, dalla documentazione versata al momento della pagina 2 di 12 stipula dell'atto, risultava che l'immobile era idoneo ad ottenere il condono edilizio.
La convenuta, in particolare, a riprova della propria diligenza professionale, deduceva che l'esistenza del diritto di livello individuato dalla CTU disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare non era emersa neppure esaminando l'atto di provenienza dell'immobile, rogato per Notaio in data 18.6.1982 e trascritto in data 1.7.1982. Persona_1
Invocava inoltre la corresponsabilità dell'istituto bancario, per avere stipulato un contratto di mutuo in violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, co. 2 TUB, omettendo inoltre di eseguire adeguati controlli sulla solvibilità del mutuatario e sulla reale situazione giuridica dell'immobile oggetto di garanzia.
Infine, lamentava l'estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione quinquennale.
Indi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
È pacifico, infatti, che la responsabilità professionale del notaio assunta in forza del conferimento di un incarico debba essere inquadrata nel genus della responsabilità ex contractu il cui diritto al risarcimento è soggetto al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 19849 del 18.07.2024).
Orbene, per giurisprudenza costante, “in tema di responsabilità professionale del notaio e decorrenza del termine prescrizionale per l'azione risarcitoria, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato secondo l'ordinaria diligenza, a prescindere dalla successiva declaratoria giudiziale di nullità del contratto o dalla definizione di eventuali contenziosi amministrativi o civili (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 363 dell'8.1.2025)”.
Nel caso di specie, detto momento va individuato nella declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva promossa dall'istituto mutuante che veniva dichiarata dal G.E. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 12.5.2011.
pagina 3 di 12 Ne deriva che, anche in considerazione dell'interruzione del termine di prescrizione, determinata dalla lettera di messa in mora notificata alla convenuta mediante raccomandata in data 22.7.2019, il diritto al risarcimento del danno non risulta prescritto.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla banca attrice è fondata e deve essere accolta, nei sensi di cui in motivazione.
Parte 3. La banca , invero, ha avanzato nei confronti della dott.ssa notaio Controparte_1 in Acerra, una domanda di risarcimento per i danni asseritamente cagionati dalla stessa nell'esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.
Secondo la prospettazione di parte attrice, in particolare, il notaio avrebbe omesso di accertare l'esistenza di usi civici che precludevano la commerciabilità dell'immobile oggetto della garanzia.
La sussistenza dei suddetti limiti, che venivano accertati a mezzo CTU, determinava il G.E. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva intrapresa dalla banca.
Ciò posto, circa il preteso inadempimento della convenuta, si impone, sotto il profilo giuridico, una premessa di carattere generale.
La Corte di Cassazione, richiamando i principi consolidati in materia di doveri di diligenza gravanti sul notaio incaricato della stipula di atti di trasferimento immobiliare, ha chiarito che l'attività notarile si estende alle attività di controllo e verifica (in base alle risultanze dei registri immobiliari e, quindi, dei titoli giuridici trascritti nel tempo progressivamente), preparatorie e successive funzionali al raggiungimento dell'effetto giuridico perseguito dalle parti, salvo che le parti, con volontà espressamente manifestata, abbiano dispensato il professionista da tali incombenze (cfr. Cass., sez. II, del 07.02.2025, n. 3103).
Orbene, nell'ambito dell'attività istruttoria funzionale alla redazione delle c.d. relazioni notarili preliminari, frequentemente adottate nella prassi bancaria nelle fasi istruttorie propedeutiche alla concessione di mutui ipotecari, è stato altresì ribadito che tali relazioni non assumono valore di certificazione catastale in senso stretto, quanto piuttosto contenuto di tipo peritale, con connotazione tecnico-giuridica.
pagina 4 di 12 In tale contesto, la preventiva analisi dello stato giuridico dell'immobile e le relative verifiche sui registri immobiliari costituiscono parte integrante dell'obbligazione notarile, in quanto funzionali ad assicurare un'informazione esaustiva e corretta alle parti contraenti, in ordine alla validità e sicurezza dell'operazione negoziale.
Con orientamento costante, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che il notaio, nell'ambito della propria funzione, non può limitarsi a raccogliere e formalizzare le dichiarazioni delle parti, ma è tenuto a svolgere tutte le verifiche necessarie per garantire la validità sostanziale dell'atto e la realizzazione degli effetti pratici perseguiti dalle parti stesse. In tale contesto, l'obbligo di consulenza e informazione rappresenta elemento indefettibile della prestazione professionale (cfr.
Cass., sez. III, n. 4911/2022).
Nel solco di tale orientamento, l'interprete – al fine di accertare la misura della diligenza richiesta in capo al notaio convenuto – è quindi chiamato a valutare l'esistenza di cc.dd. “indici di allerta” che possano indirizzare il professionista circa la sussistenza dell'uso civico e sulla demanialità del bene.
Secondo la pronuncia da ultimo citata, resta, peraltro, impregiudicata la questione relativa all'esistenza, in capo al notaio, di un obbligo di svolgere accertamenti in ordine ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui rogati anche in mancanza di elementi concreti che inducano a dubitare della libertà dei cespiti interessati da tale genere di vincoli.
Nel caso in esame, è emerso che, nell'ambito dell'incarico ricevuto, la professionista convenuta ha acquisito ed esaminato documentazione relativa all'immobile (tra cui visure ipotecarie e catastali per il ventennio anteriore, visure personali, registri del Catasto e documentazione della
Conservatoria) e che la stessa, sulla base di tali accertamenti, ha attestato nella propria relazione – assumendosene espressamente la responsabilità – che il bene oggetto della garanzia ipotecaria era nella piena proprietà dei danti causa, nonché privo di vincoli o gravami.
4. Orbene, la presenza di un vincolo di uso civico, nel caso che occupa, poteva evincersi dalla ricostruzione cronologica catastale relativa all'area su cui insiste l'immobile di cui si discute.
In particolare, il notaio per sua stessa ammissione, ha visionato l'atto di CP_1 compravendita per Notar del 18.6.1982, trascritto in data 1.7.1982, in cui si faceva Per_1 riferimento alla vendita di una “…casetta per civili abitazioni in Castel Volturno…venduto ed acquistato nello stato di fatto o di diritto in cui si trova, annessi e connessi, usi, ragioni ed azioni,
pagina 5 di 12 servitù attive e passive, ivi compresa ogni specie di servitù di cui ai titoli di provenienza, nulla escluso od eccettuato…”.
Una tale formulazione, invero, avrebbe dovuto indurre la convenuta a risalire ulteriormente nella catena dei titoli, sino all'atto immediatamente antecedente, vale a dire quello per notar del Per_2
1972, in cui si faceva riferimento all'esistenza di un canone dovuto al Parte_3
(“…la parte venditrice garantisce la piena proprietà e la libertà di quanto venduto, da pesi e vincoli di ogni genere, ad eccezione di un canone a favore del ”). Parte_4
A ciò si aggiunga che anche la visura catastale storica relativa all'area di riferimento menzionava la presenza di un “livellario”, il quale – come emerso dalla CTU disposta dal G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – non risulta, allo stato, affrancato.
Orbene, come è stato osservato anche dal Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 777 del 21 maggio 1994 sulla commerciabilità dei terreni soggetti a uso civico, l'utilizzo della locuzione “livello” nella documentazione catastale è sintomatico della presenza di un uso civico, in quanto il suo regime giuridico “va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento (cfr.
Cass., sez. II, n. 30823/2023)”.
Nella specie, consta in atti che il soggetto concedente del livello era il Comune di Castel
Volturno, cioè l'ente esponenziale degli interessi della popolazione amministrata nell'ambito del relativo territorio che, come tale, è legittimato a far valere i diritti ad essa appartenenti (Cass. n.
21/2021 e 6165/2007). Pertanto, deve ritenersi che il diritto reale di godimento de quo su un bene del demanio civico sia stato concesso ai sensi e per gli effetti della L. n. 1766/1927, a fronte del pagamento di un canone enfiteutico;
prestazione questa che, seppur caduta in disuso, non si è per ciò solo estinta, atteso che nel regime dell'enfiteusi il diritto del concedente non si consuma per il mero fatto del mancato godimento.
L'esistenza di tale diritto enfiteutico in favore del del resto, emerge anche dagli atti di Pt_3 vendita antecedenti al 1982, fino a risalire all'originaria assegnazione della quotizzazione del fondo avvenuta nell'anno 1933 (R.D. del 16.03.1933) ed è altresì confermata dalla documentazione acquisita nel procedimento di esecuzione dal CTU incaricato, nonché dal CTP di parte attrice (in proposito, si veda a tal fine la certificazione rilasciata dalla Città di Castel
Volturno in data 15.6.2010 all'arch. , nominata CTU nell'ambito della Persona_3
pagina 6 di 12 procedura esecutiva, nonché l'attestazione della Regione Campania del 5.9.2019 e la visura storica rilasciate al difensore di parte attrice dall'Agenzia delle Entrate).
La banca attrice, dunque, ha provato documentalmente che il notaio incaricato, ove avesse richiesto e consultato tali atti (come è stato fatto, ad esempio, dai consulenti tecnici nominati nell'ambito della procedura esecutiva), avrebbe potuto apprendere con certezza dell'esistenza dell'uso civico.
Quanto al livello, peraltro, giova appena dire che lo stesso, in astratto, ben può essere
“affrancato” dal livellatario titolare del dominio utile, seguendo le procedure previste dalla legge;
tuttavia, allo stato attuale, il Comune di Castel Volturno ha espressamente negato che ciò sia avvenuto, sicché, in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte della convenuta, ai limitati fini del presente giudizio, la perdurante sussistenza di tale diritto di godimento e del retrostante uso civico può considerarsi comprovata.
5. Sotto altro profilo, inoltre, non appare irrilevante ai fini del decidere la circostanza che il notaio poteva o, comunque, doveva parimenti evidenziare nella propria relazione il fatto che l'immobile da ipotecare risultasse edificato in assenza di titolo edilizio, nonostante la presentazione di un'istanza di condono.
Ad oggi, infatti, non risulta rilasciato alcun titolo edilizio in sanatoria in relazione all'immobile in oggetto (cfr. attestato del Comune di Castel Volturno del 10.02.2020).
La natura abusiva dell'immobile, peraltro, è stata espressamente affermata dallo stesso professionista, su dichiarazione delle parti, nell'atto di compravendita del 12.6.2006 avente ad oggetto l'immobile ipotecato.
Né può sottacersi che l'immobile in questione ricadesse all'esterno del perimetro urbano (cfr. certificato di destinazione urbanistica del 10.2.2020) e in un'area, quella del Comune di Castel
Volturno, in cui è fatto notorio che vi siano edifici realizzati su terreni gravati da usi civici, con diretta incidenza sulla loro commerciabilità̀.
Il rischio, quindi, doveva ritenersi (presuntivamente) conosciuto dalla dott.ssa CP_1 notaio in Acerra, in virtù̀ della professione svolta dalla stessa.
Tale aspetto, tra l'altro, è stato valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, in casi del tutto analoghi al presente, per ritenere che la situazione complessiva della zona in cui si trovava pagina 7 di 12 l'immobile, almeno nelle sue linee generali, non poteva ritenersi ignota al notaio, in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio (cfr. Cass., sez. III, n. 4911/2022).
6. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve dirsi che gli elementi sin qui evidenziati, unitamente considerati quali “indici di allerta”, avrebbero dovuto rappresentare, per la professionista convenuta, concreti segnali di allarme, tali da giustificare ulteriori approfondimenti, tra cui l'interrogazione degli uffici regionali competenti.
Ne deriva che la condotta omissiva del notaio, consistita nel non avere svolto tali verifiche supplementari, integra senz'altro gli estremi dell'inadempimento contrattuale ex artt. 1176, co. 2,
e ne determina, quindi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la sua responsabilità professionale.
Peraltro, nel caso di specie, sussiste certamente il nesso eziologico tra l'intervenuto inadempimento ed il danno patito dall'istituto di credito, in quanto conseguenza diretta dello stesso.
Come puntualmente dedotto dalla difesa di parte attrice, infatti, è ragionevole ritenere che la banca, se fosse stata correttamente informata dalla convenuta dell'esistenza dell'uso civico sul fondo de quo, non avrebbe concesso il credito fondiario, il quale, ai sensi dell'art. 38, co. 1 TUB, presuppone l'iscrizione di ipoteca di primo grado su beni immobili.
7. Ciò posto, la difesa di parte convenuta ha sostenuto che la banca mutuante avrebbe potuto rilevare l'esistenza dell'uso civico attraverso la propria perizia estimativa e che, comunque, non avrebbe assunto le dovute garanzie prima di contrarre il mutuo.
Non è chiaro, tuttavia, se, con tale argomentazione, la parte convenuta intendesse eccepire il concorso del creditore nella produzione del danno (ex art. 1227, co. 1 c.c.) ovvero la mancata adozione di misure idonee a limitarne l'aggravamento (ex art. 1227, co. 2 c.c.).
In ogni caso, deve darsi atto che, in maniera del tutto condivisibile, la giurisprudenza prevalente, in casi analoghi al presente, ha escluso la configurabilità del concorso colposo in ipotesi di responsabilità notarile. Il cliente, infatti, affidandosi a un professionista, ha pieno diritto di esigere una prestazione conforme alle regole dell'arte (ex art. 1176, co. 2 c.c.), e non può essere gravato di doveri concorrenti di verifica. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento dell'esistenza di vincoli giuridici, quali gli usi civici, rientra pienamente nelle competenze del notaio e non può essere demandato a soggetti terzi, come il perito estimatore, la pagina 8 di 12 cui funzione si limita alla determinazione del valore economico dell'immobile (cfr. Cass., sez.
III, sentenza n. 4911/2022).
Né appare persuasiva la tesi di parte convenuta secondo cui la banca avrebbe dovuto assumere maggiori garanzie nei confronti della debitrice risultata insolvente.
La difesa attorea ha infatti documentalmente provato di aver effettuato le dovute verifiche istruttorie per la concessione del mutuo, acquisendo, in particolare, l'attestato di servizio del datore di lavoro, le buste paga e il CUD della mutuataria.
Di conseguenza, non può riconoscersi alcun concorso colposo della banca nella causazione dell'inadempimento; così come, del resto, non può ascriversi alcuna ipotesi di responsabilità in capo al , peraltro, nemmeno chiamato in causa da parte convenuta nel Parte_3 presente giudizio.
8. Con ulteriore eccezione, parte convenuta ha denunciato la potenziale nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra la banca e la debitrice insolvente per il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38, co 2 TUB.
Anche tale eccezione, tuttavia, è priva di pregio, ancorché, va precisato, la mancata proposizione della domanda di nullità non osterebbe ad una pronuncia d'ufficio di questo Giudice in ordine alla possibile nullità del contratto.
Sul punto è ormai noto il recente cambio di orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una species, con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall' art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385/1993 – che costituisce elemento essenziale per
l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore – non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporta, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario del mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo, quanto della garanzia ipotecaria (cfr., ex multis, Cass., sez. III, sentenza n. 7509/2022).
9. Sempre secondo la difesa della convenuta, la banca, a causa dell'esito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa sul cespite, si sarebbe limitata a sostenere di non poter pagina 9 di 12 recuperare il proprio credito, senza, tuttavia, provare alcunché́ in merito alla possibilità̀ di intraprendere ulteriori attività̀ esecutive nei confronti del mutuatario inadempiente.
Anche tale rilievo, però, non coglie nel segno.
L'attrice, infatti, ha dedotto e documentato che la procedura espropriativa intrapresa sul bene, concessole in ipoteca dal mutuatario inadempiente, è stata dichiarata improcedibile dal G.E. a causa del riscontrato uso civico, che ne determinava la conseguente impignorabilità̀ e ha, peraltro, dimostrato di aver tentato un pignoramento presso terzi che non è andato a buon fine.
A fronte di tali emergenze istruttorie, quindi, la sussistenza del danno si rivela inequivoca, non avendo la banca a disposizione ulteriori strumenti con cui poter soddisfare utilmente le proprie ragioni.
10. Accertato l'an, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito all'ammontare del risarcimento dovuto, che deve essere rimodulato come di seguito indicato.
La convenuta ha dedotto che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun pregiudizio per la banca, in quanto il , con deliberazione del 9.5.2013, avrebbe stabilito Parte_3
l'obiettivo di affrancare i fondi gravati da usi civici, sul presupposto che gli stessi non risulterebbero più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Ne deriverebbe, secondo la convenuta, che l'istituto mutuante, surrogandosi nei diritti del mutuatario, potrebbe provvedere all'affrancazione del fondo per poi escutere validamente la garanzia ipotecaria.
In via gradata, inoltre, il danno andrebbe commisurato al valore effettivo dell'immobile (pari a €
22.200,00) così come quantificato in sede di CTU nel giudizio di esecuzione.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte, decidendo in fattispecie analoghe alla presente, ha chiarito che il danno patito dalla banca deve essere determinato nell'importo del mutuo erogato e non recuperato, non potendosi attribuire rilievo al “valore effettivo” degli immobili concessi in garanzia ai fini della determinazione del pregiudizio.
In particolare, la Corte ha osservato che si tratta di “immobili che è stato accertato non essere commerciabili e, ancor più radicalmente, non potersi considerare validamente acquistati da coloro che hanno costituito la garanzia, sicché a tali beni, in effetti, non può attribuirsi alcun valore concreto ai fini dell'escussione della garanzia medesima (cfr. Cass., sez. III, sentenza n.
4911/2022)”.
pagina 10 di 12 Orbene, sebbene il terreno su cui insiste l'immobile sia potenzialmente suscettibile di affrancazione, deve dirsi che le iniziative richiamate dalla convenuta appaiono connotate da margini di incertezza, non essendo stata fornita alcuna prova concreta circa la loro reale ed effettiva praticabilità, avuto riguardo alla peculiare situazione giuridica e materiale dell'area.
Ciò posto, aderendo alla giurisprudenza di merito, l'importo del risarcimento richiesto deve essere quantificato in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00), corrispondente alla sorte capitale del mutuo, con esclusione del diritto della banca di pretendere gli interessi al tasso corrispettivo e moratorio pattuiti contrattualmente con il mutuatario (cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
235 del 22.1.2024).
Si tratta, infatti, di accessori relativi ad un contratto di mutuo rispetto al quale la convenuta è rimasta del tutto estranea e che, come già esposto, non sarebbe stato stipulato laddove la stessa avesse adempiuto correttamente alla propria obbligazione.
Al fine di compensare il ritardo nel pagamento dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, devono però essere riconosciuti, sulla predetta sorte capitale, gli interessi legali, con decorrenza dal 22.7.2019, data in cui il notaio ha ricevuto l'atto di costituzione in mora trasmesso in via stragiudiziale dalla banca, e sino all'effettivo soddisfacimento.
In parziale accoglimento della domanda attrice, pertanto, la convenuta deve Controparte_1 essere condannata al pagamento della suddetta somma, maggiorata degli interessi come sopra indicati, in favore di parte attrice.
In accoglimento della domanda proposta dalla banca attrice, inoltre, la convenuta deve essere Parte condanna al risarcimento dei danni consistenti nelle spese legali che la ha sostenuto nell'ambito della procedura esecutiva instaurata innanzi al GE del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e di quelle per la CTP.
Tale importo, sulla base della documentazione prodotta, può essere liquidato nella ulteriore somma di € 5.744,05 (cinquemilasettecentoquarantaquattro/05), oltre interessi legali dalla data di effettivo esborso dei singoli importi fino alla pubblicazione della presente sentenza.
11. Le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal pagina 11 di 12 D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
a) dichiara la responsabilità del notaio e, per l'effetto, la condanna a Controparte_1 pagare, in favore della a titolo di Parte_1 risarcimento danni, l'importo di euro € 85.000,00 (ottantacinquemila/euro), oltre interessi legali dal 22.07.2019 al soddisfo;
b) condanna a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice, della Controparte_1 ulteriore somma di € 5.744,05 (cinquemilasettecentoquarantaquattro/05), oltre interessi legali dalla data di effettivo esborso dei singoli importi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
c) condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, condanna Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 772,25 per esborsi ed € 8.433,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Napoli, 29.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Valerio Bottiglieri, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 19756/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità contrattuale, e vertente
TRA
(c.f./P.iva ), società per Parte_1 P.IVA_1 azioni di diritto tedesco, con sede sociale in Lubahnstraße 2, D-31789 Hameln e succursale italiana in Bolzano, Galleria Stella, 4, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, Vicolo San Bernardino, n. 5/A, è elettivamente domiciliata, in virtù̀ di procura in atti
ATTRICE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Esposito ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in
Portici al Corso Garibaldi n. 346. giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.9.2020, la banca
[...] Parte (di seguito, per brevità, anche solo ” o “banca”) deduceva: Parte_1
- che, nel 2006, aveva chiesto un mutuo di € 85.000,00 per l'acquisto di Parte_2 un immobile sito in Castel Volturno al Viale Riccio, censito al foglio 26, part. 5348, A/2;
pagina 1 di 12 - che la banca, quindi, aveva conferito al notaio dott.ssa l'incarico di Controparte_1 effettuare tutti gli accertamenti volti a verificare l'assenza di pesi e oneri sull'immobile, chiedendole in particolare di verificare la possibilità di iscrivere utilmente ipoteca di primo grado sullo stesso;
- che il notaio “assumendosene la piena responsabilità”, aveva consegnato alla CP_1 banca una relazione preliminare nella quale aveva certificato che l'immobile risultava
“libero da pesi, oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da iscrizioni ipotecarie e privilegi”; Parte
- che, confidando sulla bontà degli accertamenti svolti dal notaio, la aveva stipulato con la un mutuo fondiario per l'importo di € 85.000,00, iscrivendo ipoteca Parte_2 sull'immobile;
- che, a seguito dell'inadempimento della mutuataria, la banca, dopo aver risolto il contratto di mutuo, aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel corso della quale, dalla CTU disposta, era emerso che l'immobile de quo era stato edificato abusivamente su un terreno gravato da uso civico non affrancato;
- che, alla luce di quanto sopra, il Giudice dell'esecuzione, in data 12.5.2011, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione e aveva disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
- che, per effetto della condotta asseritamente negligente del notaio, la banca non era riuscita a recuperare il proprio credito residuo.
Ciò premesso, l'istituto creditizio conveniva in giudizio il notaio per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, che quantificava nella somma di €
175.968,92, comprensiva di € 84.447,38 a titolo di capitale residuo, € 4.188,71 per interessi passivi arretrati, € 81.588,78 per interessi di mora e € 5.744,05 per spese legali e consulenza tecnica di parte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il notaio la quale, Controparte_1 negando ogni addebito di responsabilità, affermava di aver eseguito tutte le visure ordinarie presso il catasto ed i pubblici registri relativamente all'immobile oggetto del negozio giuridico, nonché a verificare la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente alla vendita in corso, precisando che dai controlli effettuati non erano emersi elementi oggettivi idonei a far sospettare la presenza di un uso civico, ma al contrario, dalla documentazione versata al momento della pagina 2 di 12 stipula dell'atto, risultava che l'immobile era idoneo ad ottenere il condono edilizio.
La convenuta, in particolare, a riprova della propria diligenza professionale, deduceva che l'esistenza del diritto di livello individuato dalla CTU disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare non era emersa neppure esaminando l'atto di provenienza dell'immobile, rogato per Notaio in data 18.6.1982 e trascritto in data 1.7.1982. Persona_1
Invocava inoltre la corresponsabilità dell'istituto bancario, per avere stipulato un contratto di mutuo in violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, co. 2 TUB, omettendo inoltre di eseguire adeguati controlli sulla solvibilità del mutuatario e sulla reale situazione giuridica dell'immobile oggetto di garanzia.
Infine, lamentava l'estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione quinquennale.
Indi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
È pacifico, infatti, che la responsabilità professionale del notaio assunta in forza del conferimento di un incarico debba essere inquadrata nel genus della responsabilità ex contractu il cui diritto al risarcimento è soggetto al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 19849 del 18.07.2024).
Orbene, per giurisprudenza costante, “in tema di responsabilità professionale del notaio e decorrenza del termine prescrizionale per l'azione risarcitoria, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato secondo l'ordinaria diligenza, a prescindere dalla successiva declaratoria giudiziale di nullità del contratto o dalla definizione di eventuali contenziosi amministrativi o civili (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 363 dell'8.1.2025)”.
Nel caso di specie, detto momento va individuato nella declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva promossa dall'istituto mutuante che veniva dichiarata dal G.E. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 12.5.2011.
pagina 3 di 12 Ne deriva che, anche in considerazione dell'interruzione del termine di prescrizione, determinata dalla lettera di messa in mora notificata alla convenuta mediante raccomandata in data 22.7.2019, il diritto al risarcimento del danno non risulta prescritto.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla banca attrice è fondata e deve essere accolta, nei sensi di cui in motivazione.
Parte 3. La banca , invero, ha avanzato nei confronti della dott.ssa notaio Controparte_1 in Acerra, una domanda di risarcimento per i danni asseritamente cagionati dalla stessa nell'esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.
Secondo la prospettazione di parte attrice, in particolare, il notaio avrebbe omesso di accertare l'esistenza di usi civici che precludevano la commerciabilità dell'immobile oggetto della garanzia.
La sussistenza dei suddetti limiti, che venivano accertati a mezzo CTU, determinava il G.E. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva intrapresa dalla banca.
Ciò posto, circa il preteso inadempimento della convenuta, si impone, sotto il profilo giuridico, una premessa di carattere generale.
La Corte di Cassazione, richiamando i principi consolidati in materia di doveri di diligenza gravanti sul notaio incaricato della stipula di atti di trasferimento immobiliare, ha chiarito che l'attività notarile si estende alle attività di controllo e verifica (in base alle risultanze dei registri immobiliari e, quindi, dei titoli giuridici trascritti nel tempo progressivamente), preparatorie e successive funzionali al raggiungimento dell'effetto giuridico perseguito dalle parti, salvo che le parti, con volontà espressamente manifestata, abbiano dispensato il professionista da tali incombenze (cfr. Cass., sez. II, del 07.02.2025, n. 3103).
Orbene, nell'ambito dell'attività istruttoria funzionale alla redazione delle c.d. relazioni notarili preliminari, frequentemente adottate nella prassi bancaria nelle fasi istruttorie propedeutiche alla concessione di mutui ipotecari, è stato altresì ribadito che tali relazioni non assumono valore di certificazione catastale in senso stretto, quanto piuttosto contenuto di tipo peritale, con connotazione tecnico-giuridica.
pagina 4 di 12 In tale contesto, la preventiva analisi dello stato giuridico dell'immobile e le relative verifiche sui registri immobiliari costituiscono parte integrante dell'obbligazione notarile, in quanto funzionali ad assicurare un'informazione esaustiva e corretta alle parti contraenti, in ordine alla validità e sicurezza dell'operazione negoziale.
Con orientamento costante, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che il notaio, nell'ambito della propria funzione, non può limitarsi a raccogliere e formalizzare le dichiarazioni delle parti, ma è tenuto a svolgere tutte le verifiche necessarie per garantire la validità sostanziale dell'atto e la realizzazione degli effetti pratici perseguiti dalle parti stesse. In tale contesto, l'obbligo di consulenza e informazione rappresenta elemento indefettibile della prestazione professionale (cfr.
Cass., sez. III, n. 4911/2022).
Nel solco di tale orientamento, l'interprete – al fine di accertare la misura della diligenza richiesta in capo al notaio convenuto – è quindi chiamato a valutare l'esistenza di cc.dd. “indici di allerta” che possano indirizzare il professionista circa la sussistenza dell'uso civico e sulla demanialità del bene.
Secondo la pronuncia da ultimo citata, resta, peraltro, impregiudicata la questione relativa all'esistenza, in capo al notaio, di un obbligo di svolgere accertamenti in ordine ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui rogati anche in mancanza di elementi concreti che inducano a dubitare della libertà dei cespiti interessati da tale genere di vincoli.
Nel caso in esame, è emerso che, nell'ambito dell'incarico ricevuto, la professionista convenuta ha acquisito ed esaminato documentazione relativa all'immobile (tra cui visure ipotecarie e catastali per il ventennio anteriore, visure personali, registri del Catasto e documentazione della
Conservatoria) e che la stessa, sulla base di tali accertamenti, ha attestato nella propria relazione – assumendosene espressamente la responsabilità – che il bene oggetto della garanzia ipotecaria era nella piena proprietà dei danti causa, nonché privo di vincoli o gravami.
4. Orbene, la presenza di un vincolo di uso civico, nel caso che occupa, poteva evincersi dalla ricostruzione cronologica catastale relativa all'area su cui insiste l'immobile di cui si discute.
In particolare, il notaio per sua stessa ammissione, ha visionato l'atto di CP_1 compravendita per Notar del 18.6.1982, trascritto in data 1.7.1982, in cui si faceva Per_1 riferimento alla vendita di una “…casetta per civili abitazioni in Castel Volturno…venduto ed acquistato nello stato di fatto o di diritto in cui si trova, annessi e connessi, usi, ragioni ed azioni,
pagina 5 di 12 servitù attive e passive, ivi compresa ogni specie di servitù di cui ai titoli di provenienza, nulla escluso od eccettuato…”.
Una tale formulazione, invero, avrebbe dovuto indurre la convenuta a risalire ulteriormente nella catena dei titoli, sino all'atto immediatamente antecedente, vale a dire quello per notar del Per_2
1972, in cui si faceva riferimento all'esistenza di un canone dovuto al Parte_3
(“…la parte venditrice garantisce la piena proprietà e la libertà di quanto venduto, da pesi e vincoli di ogni genere, ad eccezione di un canone a favore del ”). Parte_4
A ciò si aggiunga che anche la visura catastale storica relativa all'area di riferimento menzionava la presenza di un “livellario”, il quale – come emerso dalla CTU disposta dal G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – non risulta, allo stato, affrancato.
Orbene, come è stato osservato anche dal Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 777 del 21 maggio 1994 sulla commerciabilità dei terreni soggetti a uso civico, l'utilizzo della locuzione “livello” nella documentazione catastale è sintomatico della presenza di un uso civico, in quanto il suo regime giuridico “va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento (cfr.
Cass., sez. II, n. 30823/2023)”.
Nella specie, consta in atti che il soggetto concedente del livello era il Comune di Castel
Volturno, cioè l'ente esponenziale degli interessi della popolazione amministrata nell'ambito del relativo territorio che, come tale, è legittimato a far valere i diritti ad essa appartenenti (Cass. n.
21/2021 e 6165/2007). Pertanto, deve ritenersi che il diritto reale di godimento de quo su un bene del demanio civico sia stato concesso ai sensi e per gli effetti della L. n. 1766/1927, a fronte del pagamento di un canone enfiteutico;
prestazione questa che, seppur caduta in disuso, non si è per ciò solo estinta, atteso che nel regime dell'enfiteusi il diritto del concedente non si consuma per il mero fatto del mancato godimento.
L'esistenza di tale diritto enfiteutico in favore del del resto, emerge anche dagli atti di Pt_3 vendita antecedenti al 1982, fino a risalire all'originaria assegnazione della quotizzazione del fondo avvenuta nell'anno 1933 (R.D. del 16.03.1933) ed è altresì confermata dalla documentazione acquisita nel procedimento di esecuzione dal CTU incaricato, nonché dal CTP di parte attrice (in proposito, si veda a tal fine la certificazione rilasciata dalla Città di Castel
Volturno in data 15.6.2010 all'arch. , nominata CTU nell'ambito della Persona_3
pagina 6 di 12 procedura esecutiva, nonché l'attestazione della Regione Campania del 5.9.2019 e la visura storica rilasciate al difensore di parte attrice dall'Agenzia delle Entrate).
La banca attrice, dunque, ha provato documentalmente che il notaio incaricato, ove avesse richiesto e consultato tali atti (come è stato fatto, ad esempio, dai consulenti tecnici nominati nell'ambito della procedura esecutiva), avrebbe potuto apprendere con certezza dell'esistenza dell'uso civico.
Quanto al livello, peraltro, giova appena dire che lo stesso, in astratto, ben può essere
“affrancato” dal livellatario titolare del dominio utile, seguendo le procedure previste dalla legge;
tuttavia, allo stato attuale, il Comune di Castel Volturno ha espressamente negato che ciò sia avvenuto, sicché, in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte della convenuta, ai limitati fini del presente giudizio, la perdurante sussistenza di tale diritto di godimento e del retrostante uso civico può considerarsi comprovata.
5. Sotto altro profilo, inoltre, non appare irrilevante ai fini del decidere la circostanza che il notaio poteva o, comunque, doveva parimenti evidenziare nella propria relazione il fatto che l'immobile da ipotecare risultasse edificato in assenza di titolo edilizio, nonostante la presentazione di un'istanza di condono.
Ad oggi, infatti, non risulta rilasciato alcun titolo edilizio in sanatoria in relazione all'immobile in oggetto (cfr. attestato del Comune di Castel Volturno del 10.02.2020).
La natura abusiva dell'immobile, peraltro, è stata espressamente affermata dallo stesso professionista, su dichiarazione delle parti, nell'atto di compravendita del 12.6.2006 avente ad oggetto l'immobile ipotecato.
Né può sottacersi che l'immobile in questione ricadesse all'esterno del perimetro urbano (cfr. certificato di destinazione urbanistica del 10.2.2020) e in un'area, quella del Comune di Castel
Volturno, in cui è fatto notorio che vi siano edifici realizzati su terreni gravati da usi civici, con diretta incidenza sulla loro commerciabilità̀.
Il rischio, quindi, doveva ritenersi (presuntivamente) conosciuto dalla dott.ssa CP_1 notaio in Acerra, in virtù̀ della professione svolta dalla stessa.
Tale aspetto, tra l'altro, è stato valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, in casi del tutto analoghi al presente, per ritenere che la situazione complessiva della zona in cui si trovava pagina 7 di 12 l'immobile, almeno nelle sue linee generali, non poteva ritenersi ignota al notaio, in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio (cfr. Cass., sez. III, n. 4911/2022).
6. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve dirsi che gli elementi sin qui evidenziati, unitamente considerati quali “indici di allerta”, avrebbero dovuto rappresentare, per la professionista convenuta, concreti segnali di allarme, tali da giustificare ulteriori approfondimenti, tra cui l'interrogazione degli uffici regionali competenti.
Ne deriva che la condotta omissiva del notaio, consistita nel non avere svolto tali verifiche supplementari, integra senz'altro gli estremi dell'inadempimento contrattuale ex artt. 1176, co. 2,
e ne determina, quindi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la sua responsabilità professionale.
Peraltro, nel caso di specie, sussiste certamente il nesso eziologico tra l'intervenuto inadempimento ed il danno patito dall'istituto di credito, in quanto conseguenza diretta dello stesso.
Come puntualmente dedotto dalla difesa di parte attrice, infatti, è ragionevole ritenere che la banca, se fosse stata correttamente informata dalla convenuta dell'esistenza dell'uso civico sul fondo de quo, non avrebbe concesso il credito fondiario, il quale, ai sensi dell'art. 38, co. 1 TUB, presuppone l'iscrizione di ipoteca di primo grado su beni immobili.
7. Ciò posto, la difesa di parte convenuta ha sostenuto che la banca mutuante avrebbe potuto rilevare l'esistenza dell'uso civico attraverso la propria perizia estimativa e che, comunque, non avrebbe assunto le dovute garanzie prima di contrarre il mutuo.
Non è chiaro, tuttavia, se, con tale argomentazione, la parte convenuta intendesse eccepire il concorso del creditore nella produzione del danno (ex art. 1227, co. 1 c.c.) ovvero la mancata adozione di misure idonee a limitarne l'aggravamento (ex art. 1227, co. 2 c.c.).
In ogni caso, deve darsi atto che, in maniera del tutto condivisibile, la giurisprudenza prevalente, in casi analoghi al presente, ha escluso la configurabilità del concorso colposo in ipotesi di responsabilità notarile. Il cliente, infatti, affidandosi a un professionista, ha pieno diritto di esigere una prestazione conforme alle regole dell'arte (ex art. 1176, co. 2 c.c.), e non può essere gravato di doveri concorrenti di verifica. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento dell'esistenza di vincoli giuridici, quali gli usi civici, rientra pienamente nelle competenze del notaio e non può essere demandato a soggetti terzi, come il perito estimatore, la pagina 8 di 12 cui funzione si limita alla determinazione del valore economico dell'immobile (cfr. Cass., sez.
III, sentenza n. 4911/2022).
Né appare persuasiva la tesi di parte convenuta secondo cui la banca avrebbe dovuto assumere maggiori garanzie nei confronti della debitrice risultata insolvente.
La difesa attorea ha infatti documentalmente provato di aver effettuato le dovute verifiche istruttorie per la concessione del mutuo, acquisendo, in particolare, l'attestato di servizio del datore di lavoro, le buste paga e il CUD della mutuataria.
Di conseguenza, non può riconoscersi alcun concorso colposo della banca nella causazione dell'inadempimento; così come, del resto, non può ascriversi alcuna ipotesi di responsabilità in capo al , peraltro, nemmeno chiamato in causa da parte convenuta nel Parte_3 presente giudizio.
8. Con ulteriore eccezione, parte convenuta ha denunciato la potenziale nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra la banca e la debitrice insolvente per il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38, co 2 TUB.
Anche tale eccezione, tuttavia, è priva di pregio, ancorché, va precisato, la mancata proposizione della domanda di nullità non osterebbe ad una pronuncia d'ufficio di questo Giudice in ordine alla possibile nullità del contratto.
Sul punto è ormai noto il recente cambio di orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una species, con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall' art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385/1993 – che costituisce elemento essenziale per
l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore – non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporta, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario del mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo, quanto della garanzia ipotecaria (cfr., ex multis, Cass., sez. III, sentenza n. 7509/2022).
9. Sempre secondo la difesa della convenuta, la banca, a causa dell'esito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa sul cespite, si sarebbe limitata a sostenere di non poter pagina 9 di 12 recuperare il proprio credito, senza, tuttavia, provare alcunché́ in merito alla possibilità̀ di intraprendere ulteriori attività̀ esecutive nei confronti del mutuatario inadempiente.
Anche tale rilievo, però, non coglie nel segno.
L'attrice, infatti, ha dedotto e documentato che la procedura espropriativa intrapresa sul bene, concessole in ipoteca dal mutuatario inadempiente, è stata dichiarata improcedibile dal G.E. a causa del riscontrato uso civico, che ne determinava la conseguente impignorabilità̀ e ha, peraltro, dimostrato di aver tentato un pignoramento presso terzi che non è andato a buon fine.
A fronte di tali emergenze istruttorie, quindi, la sussistenza del danno si rivela inequivoca, non avendo la banca a disposizione ulteriori strumenti con cui poter soddisfare utilmente le proprie ragioni.
10. Accertato l'an, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito all'ammontare del risarcimento dovuto, che deve essere rimodulato come di seguito indicato.
La convenuta ha dedotto che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun pregiudizio per la banca, in quanto il , con deliberazione del 9.5.2013, avrebbe stabilito Parte_3
l'obiettivo di affrancare i fondi gravati da usi civici, sul presupposto che gli stessi non risulterebbero più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Ne deriverebbe, secondo la convenuta, che l'istituto mutuante, surrogandosi nei diritti del mutuatario, potrebbe provvedere all'affrancazione del fondo per poi escutere validamente la garanzia ipotecaria.
In via gradata, inoltre, il danno andrebbe commisurato al valore effettivo dell'immobile (pari a €
22.200,00) così come quantificato in sede di CTU nel giudizio di esecuzione.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte, decidendo in fattispecie analoghe alla presente, ha chiarito che il danno patito dalla banca deve essere determinato nell'importo del mutuo erogato e non recuperato, non potendosi attribuire rilievo al “valore effettivo” degli immobili concessi in garanzia ai fini della determinazione del pregiudizio.
In particolare, la Corte ha osservato che si tratta di “immobili che è stato accertato non essere commerciabili e, ancor più radicalmente, non potersi considerare validamente acquistati da coloro che hanno costituito la garanzia, sicché a tali beni, in effetti, non può attribuirsi alcun valore concreto ai fini dell'escussione della garanzia medesima (cfr. Cass., sez. III, sentenza n.
4911/2022)”.
pagina 10 di 12 Orbene, sebbene il terreno su cui insiste l'immobile sia potenzialmente suscettibile di affrancazione, deve dirsi che le iniziative richiamate dalla convenuta appaiono connotate da margini di incertezza, non essendo stata fornita alcuna prova concreta circa la loro reale ed effettiva praticabilità, avuto riguardo alla peculiare situazione giuridica e materiale dell'area.
Ciò posto, aderendo alla giurisprudenza di merito, l'importo del risarcimento richiesto deve essere quantificato in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00), corrispondente alla sorte capitale del mutuo, con esclusione del diritto della banca di pretendere gli interessi al tasso corrispettivo e moratorio pattuiti contrattualmente con il mutuatario (cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
235 del 22.1.2024).
Si tratta, infatti, di accessori relativi ad un contratto di mutuo rispetto al quale la convenuta è rimasta del tutto estranea e che, come già esposto, non sarebbe stato stipulato laddove la stessa avesse adempiuto correttamente alla propria obbligazione.
Al fine di compensare il ritardo nel pagamento dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, devono però essere riconosciuti, sulla predetta sorte capitale, gli interessi legali, con decorrenza dal 22.7.2019, data in cui il notaio ha ricevuto l'atto di costituzione in mora trasmesso in via stragiudiziale dalla banca, e sino all'effettivo soddisfacimento.
In parziale accoglimento della domanda attrice, pertanto, la convenuta deve Controparte_1 essere condannata al pagamento della suddetta somma, maggiorata degli interessi come sopra indicati, in favore di parte attrice.
In accoglimento della domanda proposta dalla banca attrice, inoltre, la convenuta deve essere Parte condanna al risarcimento dei danni consistenti nelle spese legali che la ha sostenuto nell'ambito della procedura esecutiva instaurata innanzi al GE del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e di quelle per la CTP.
Tale importo, sulla base della documentazione prodotta, può essere liquidato nella ulteriore somma di € 5.744,05 (cinquemilasettecentoquarantaquattro/05), oltre interessi legali dalla data di effettivo esborso dei singoli importi fino alla pubblicazione della presente sentenza.
11. Le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal pagina 11 di 12 D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
a) dichiara la responsabilità del notaio e, per l'effetto, la condanna a Controparte_1 pagare, in favore della a titolo di Parte_1 risarcimento danni, l'importo di euro € 85.000,00 (ottantacinquemila/euro), oltre interessi legali dal 22.07.2019 al soddisfo;
b) condanna a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice, della Controparte_1 ulteriore somma di € 5.744,05 (cinquemilasettecentoquarantaquattro/05), oltre interessi legali dalla data di effettivo esborso dei singoli importi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
c) condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, condanna Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 772,25 per esborsi ed € 8.433,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Napoli, 29.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Valerio Bottiglieri, magistrato ordinario in tirocinio.
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