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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.431 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il17/03/1976, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. BELLU CARLA ITRIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente CP_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. SCHIRRU ASSUNTA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Pronunciare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in causa il 4 ottobre 2009 in Quartu S. Elena al n. 138 parte II serie A del registro dei matrimoni di quel Comune, ordinando all'ufficiale di stato civile di compiere tutte le necessarie trascrizioni;
2) dare atto che la minore figlia resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna ed il padre potrà tenerla con sé il lunedì ed il mercoledì ed a settimane alterne dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo, allorquando accompagnerà la minore a scuola o a casa della madre qualora non debba recarsi a scuola;
nelle settimane in cui la madre terrà con sé la minore durante il fine settimana il terrà con sé la CP_1
figlia il lunedì, il mercoledì dalle 17.00 fino alle ore 8:00 del giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o a casa delle madre qualora non debba recarsi a scuola, e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; durante le vacanze natalizie la minore figlia trascorrerà con i genitori,
alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre oppure dalla sera del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15
giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodi tra luglio ed agosto da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
3) a titolo di contributo per il mantenimento della minore figlia collocata presso la madre, il SI.
si obbliga, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, a CP_1
corrispondere al domicilio della IG con accredito presso il conto bancario che la stessa Pt_1
vorrà indicare tramite distrazione diretta a carico dal datore di lavoro del , la somma mensile CP_1
di € 550,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie previste secondo la delibera del ConSIlio Nazionale Forense del 29/11/2017 che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, unitamente alla spesa dovuta per il doposcuola (pari a complessivi euro 240,00, oltre al costo per eventuali ore extra concordate tra le parti, qualora in caso di necessità
improrogabile nessuna delle due possa coadiuvare l'atro in sostituzione durante il periodo di rispettiva permanenza della minore, saranno condivise nella misura del 50%;
4) dare atto che l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra Pt_1
[...]
5) la SI.ra , a definizione e compensazione integrale di ogni posizione creditoria Parte_1
pregressa, si obbliga ad acquistare dal SI. , che accetta di cedere, la quota pro-indiviso, pari CP_1
al 50%, di proprietà dell'ex casa coniugale in comproprietà tra le parti, ivi comprese pertinenze ed il posto auto nel cortile condominiale ed una cantina, distinta a Catasto a F. 33 n. 3588 sub. 56 cat.
A/3 classe 3 cons. vani 6 sup. cat. 107 mq rendita euro 433,82 e F. 33 n. 3588 sub. 74 cat. C/6
classe 1 cons. vani 17 mq sup. cat. 19 mq rendita euro 29,85 sito nella via Andorra n. 30 in Quartu
S. Elena con ogni arredo e corredo ivi contenuto. Il mutuo gravante sull'immobile, contratto con
Banca Nazionale del Lavoro, sarà pagato alla scadenza prevista con accollo integrale non liberatorio dalla SI.ra che – con la sottoscrizione del presente verbale e, per quanto occorrer possa con Pt_1
separata scrittura privata - si obbliga a tenere indenne il da ogni obbligazione nei confronti CP_1
della Banca creditrice, anche con riferimento al periodo pregresso.
6) Le parti si obbligano a stipulare il rogito notarile entro la data del 31/12/2024, con spese interamente a carico della SI.ra . Parte_1
7) Le parti danno atto che le statuizioni di cui sopra sono da intendersi connesse, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro intercorsa e, pertanto, soggette alle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/87 e della sentenza n. 154 1999 della Corte Costituzionale;
8) Il
SI. corrisponderà in favore della IG una parte non superiore ad € 1.500,00 delle CP_1 Pt_1
spese e competenze della causa per opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 1774/2022,
che le parti si obbligano a cancellare. 9) dare atto che le parti non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente sotto il profilo economico, anche con riguardo ai ratei del mutuo relativo all'ex casa coniugale non pagati ed agli arretrati dell'assegno di mantenimento, a parte l'adempimento delle condizioni di cui al presente accordo.
10) Spese del presente giudizio e del giudizio di separazione integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 24/01/2024, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
21.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (rg. 5369.2020) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 24.01.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a QUARTU SANT'ELENA
il 04/10/2009 tra nata a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio
[...]
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 138, parte II, serie A, anno 2009
- Comune di QUARTU SANT'ELENA);
Sull'accordo delle parti:
2. affida la minore figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna;
3. il padre potrà tenerla con sé il lunedì ed il mercoledì ed a settimane alterne dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo, allorquando accompagnerà la minore a scuola o a casa della madre qualora non debba recarsi a scuola;
nelle settimane in cui la madre terrà con sé la minore durante il fine settimana il terrà con sé la figlia il lunedì, il mercoledì dalle 17.00 fino CP_1
alle ore 8:00 del giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o a casa delle madre qualora non debba recarsi a scuola, e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; durante le vacanze natalizie la minore figlia trascorrerà con i genitori, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 24
dicembre alla mattina del 31 dicembre oppure dalla sera del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodi tra luglio ed agosto da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
3) dispone che il SI. corrisponda a titolo di mantenimento della minore figlia la CP_1 Per_1
somma mensile di euro 550,00 mensili, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, al domicilio della IG con accredito presso il conto bancario che la stessa vorrà Pt_1
indicare tramite distrazione diretta a carico dal datore di lavoro del , da rivalutare CP_1
annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie previste secondo la delibera del ConSIlio Nazionale Forense del 29/11/2017
che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, unitamente alla spesa dovuta per il doposcuola (pari a complessivi euro 240,00, oltre al costo per eventuali ore extra concordate tra le parti, qualora in caso di necessità improrogabile nessuna delle due possa coadiuvare l'atro in sostituzione durante il periodo di rispettiva permanenza della minore, saranno condivise nella misura del 50%;
4) dà atto che l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra ; Parte_1
5) la SI.ra , a definizione e compensazione integrale di ogni posizione creditoria Parte_1
pregressa, si obbliga ad acquistare dal SI. , che accetta di cedere, la quota pro-indiviso, pari CP_1
al 50%, di proprietà dell'ex casa coniugale in comproprietà tra le parti, ivi comprese pertinenze ed il posto auto nel cortile condominiale ed una cantina, distinta a Catasto a F. 33 n. 3588 sub. 56 cat.
A/3 classe 3 cons. vani 6 sup. cat. 107 mq rendita euro 433,82 e F. 33 n. 3588 sub. 74 cat. C/6
classe 1 cons. vani 17 mq sup. cat. 19 mq rendita euro 29,85 sito nella via Andorra n. 30 in Quartu
S. Elena con ogni arredo e corredo ivi contenuto. Il mutuo gravante sull'immobile, contratto con
Banca Nazionale del Lavoro, sarà pagato alla scadenza prevista con accollo integrale non liberatorio dalla SI.ra che – con la sottoscrizione del presente verbale e, per quanto occorrer possa con Pt_1
separata scrittura privata - si obbliga a tenere indenne il da ogni obbligazione nei confronti CP_1
della Banca creditrice, anche con riferimento al periodo pregresso.
Le parti si obbligano a stipulare il rogito notarile entro la data del 31/12/2024, con spese interamente a carico della SI.ra . Parte_1
6) Le parti danno atto che le statuizioni di cui sopra sono da intendersi connesse, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro intercorsa e, pertanto, soggette alle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/87 e della sentenza n. 154 1999 della Corte Costituzionale;
7) Il SI. corrisponderà in favore della IG una parte non superiore ad € 1.500,00 CP_1 Pt_1
delle spese e competenze della causa per opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G.
1774/2022, che le parti si obbligano a cancellare.
8) Da' atto che le parti non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente sotto il profilo economico, anche con riguardo ai ratei del mutuo relativo all'ex casa coniugale non pagati ed agli arretrati dell'assegno di mantenimento, a parte l'adempimento delle condizioni di cui al presente accordo.
9) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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