Versione
27 gennaio 1972
27 gennaio 1972
Art. 3.
I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualita', tutte le partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.
I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualita', tutte le partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 17/12/1985 n. 942 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 17 dicembre 1985 · 0.47372684
Con istanza del 6 giugno 1985 la Confcommercio chiede di conoscere se i registri di carico e scarico che i titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere devono tenere, ai fini delle imposte di fabbricazione, ai sensi del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, ovvero per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1161, possono sostituire le scritture ausiliarie di magazzino previste dal primo comma dell\'art. 14, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al fine di evitare un\'evidente duplicazione di obblighi contabili che si tradurrebbero in un …
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