Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da IS IA e IS AN PI, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Villano e dall’Avv. Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso principale:
- dell’ordinanza n. 24/2022, prot. 0033786, del 06 ottobre 2022, notificata il 10 ottobre 2022, con la quale si ordina “la demolizione delle opere abusive descritte in premessa ed il successivo ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di no-tifica del presente provvedimento, con avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, si procederà ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 all’acquisizione gratuita al patrimonio del comune”;
- della relazione di sopralluogo redatta dal personale tecnico incaricato, prot. n. 32277 del 27 settembre 2022, dalla quale risulta che su detto immobile, rispetto alla Concessione Edilizia n°170/82 del 22 novembre 1982, sono stati realizzati lavori in assenza/difformità al titolo abilitativo rilasciato;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale;
b) quanto ai motivi aggiunti depositati l’8 maggio 2023:
- del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza presentata in data 30 dicembre 2022, con la quale i ricorrenti hanno chiesto alla pubblica amministrazione l’accertamento di conformità ex artt. 37 del D.P.R. 380/2001 per l’attività edilizia realizzata sul fabbricato sito in Via Sessa Cassino n. 2, distinto al Catasto dei Fabbricati di Sessa Aurunca con foglio 49, p.lla 5013, sub 0;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Aurunca;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente l’11 marzo 2026;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AL LE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato e depositato il 3 gennaio 2023, i ricorrenti – dedotta la proprietà (IS IA) e la titolarità del diritto reale limitato di abitazione (IS AN PI) relativamente al fabbricato sito in Via Sessa Cassino n. 2 (distinto al Catasto dei Fabbricati di Sessa Aurunca con foglio 49, p.lla 5013, sub 0) – impugnavano l’ordinanza con cui il Comune di Sessa Aurunca, successivamente al verbale di sequestro n. 2 del 15 luglio 2022 (contenente la contestazione che “presso tale immobile risultavano in corso interventi edilizi sprovvisti di titolo abilitativo”) e di sopralluogo (verbale prot. n. 32277 del 27 settembre 2022) aveva loro ordinato la demolizione delle opere realizzate in difformità dal titolo edilizio legittimante (concessione edilizia n. 170/82 del 22/11/1982). Dedotta la loro intenzione di presentare un’istanza di sanatoria postuma ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, i ricorrenti articolavano, a sostegno del gravame, plurimi ordini di censure, con cui: 1) eccepivano l’assoggettabilità delle opere contestate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001 e non anche al permesso di costruire; 2) contestavano la violazione del Programma di Fabbricazione in materia di distanze del fabbricato rilevata dal Comune; 3) eccepivano la carenza di istruttoria e di motivazione alla base del provvedimento impugnato; 4) deducevano la violazione del contraddittorio procedimentale, sub specie di omessa comunicazione di avvio del procedimento.
2. - Si costituiva (26 gennaio 2023) il Comune di Sessa Aurunca.
3. – L’8 maggio 2023, i ricorrenti depositavano motivi aggiunti (notificati il 27 aprile 2023), chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata in data 30 dicembre 2022, con la quale avevano chiesto – come preannunciato nel ricorso principale - l’accertamento di conformità ex artt. 37 del D.P.R. 380/2001 per l’attività edilizia realizzata sul fabbricato oggetto di causa.
4. – Il 3 marzo 2026 il Comune resistente depositava documenti, tra cui il permesso di costruire n° 32/2024 del 04 luglio 2024 (rilasciato in sanatoria) e l’11 marzo 2026 parte ricorrente depositava memoria, con cui, premesso che “nelle more del giudizio, l’Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell’autorizzazione sismica prot. n. 23561 del 20/06/2024, rilasciava, in data 04/07/2024, il Permesso di Costruire in sanatoria n ° 32/2024. (Cfr. doc. in atti)”, e dedotto l’accoglimento integrale dell’istanza di sanatoria, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse.
5.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. - Ritiene il Collegio - preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente con la memoria dell’11 marzo 2026, riscontrato dal deposito del Comune del 3 marzo precedente e confermato dai difensori all’udienza pubblica, con dichiarazioni trascritte a verbale - doversi dichiarare cessata la materia del contendere, avendo infine l’ente resistente rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n° 32/2024 del 04 luglio 2024. Va infatti ricordato “che […] la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” come è avvenuto nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 07/12/2023) 09/01/2024, n. 303; cfr., TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
6.1.- Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
7. - Le spese, anche in considerazione della complessiva evoluzione della vicenda processuale, possono compensarsi tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata della materia del contendere.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
AL LE MI, Primo Referendario, Estensore
ANluca Amenta, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AL LE MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO