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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
26/03/25, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n.
7096/2017 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Eboli (Sa), alla via Dei Lucani n. 25, presso lo studio dell'avv. Edoardo Rocco dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- Parte opponente -
E
(c.f. ) - già Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Direttore e Legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Gen. Adalgiso
Amendola n. 36, presso lo studio dell'avv. Danila De Santis dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
- Parte opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione proposta da con ricorso depositato innanzi all'ufficio esecuzioni Parte_1 dell'intestato Tribunale per contestare la legittimità dell'atto di intervento spiegato da ex art. 499 c.p.c. in data 26/04/2017 nella Controparte_1 espropriazione immobiliare n. 29/2017 R.G.E. (promossa da sulla scorta Controparte_3 di n. 34 cartelle di pagamento per un credito complessivo pari ad €122.183,58.
In particolare, riassunto tempestivamente il giudizio a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione formulata in sede cautelare, l'opponente ha chiesto accertarsi l'inammissibilità del (l'oltretutto non notificato) intervento deducendo la inesigibilità del credito azionato, in quanto fatto oggetto di parziale rateizzazione (come istanza prot. n. 201610204259516 del
27/10/2016).
Si è costituita nel giudizio la convenuta la quale, postulata la regolarità CP_1 dell'intervento (anche avuto riguardo al venir meno del presupposto della rateizzazione, una volta intrapresa da altri l'esecuzione), ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Dato atto della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva medio tempore pronunciata dal Giudice dell'esecuzione per intervenuta rinuncia dei creditori, procedente e intervenuto, nelle note di udienza del 9/9/21 l'attore ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 26/03/25 la causa, chiamata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Tanto premesso, deve anzitutto precisarsi che la doglianza complessivamente formulata da parte opponente costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. concernente l'an del diritto di procedere esecutivamente del creditore intervenuto: invero, come evidenziato nel par. 1 della presente sentenza, l'attore ha contestato non tanto la regolarità formale dell'atto di intervento (pure impropriamente definito dal debitore “atto esecutivo”, come tale impugnabile attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), quanto la carenza, nel credito, del predicato dell'esigibilità quale condizione di esistenza del titolo esecutivo.
Così qualificata la domanda, deve quindi escludersi che – in difetto di una comune manifestazione di volontà – la conclusione del processo esecutiva possa determinare automaticamente la cessazione della materia del contendere, ben potendo permanere l'interesse alla decisione dell'opposizione all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 15761/2014).
Può essere utile, in proposito, rappresentare che la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive”
(Cass. 32842/2022).
Sempre in limine litis - sebbene l'opponente non abbia, sul punto, articolato un esplicito motivo di doglianza - vale la pena di precisare che il ricorso con il quale viene depositato l'atto di intervento nel fascicolo telematico della procedura esecutiva di riferimento non è di regola oggetto di alcuna preventiva notifica al debitore ad eccezione del caso in cui il creditore intervenga in assenza del titolo;
circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Per il creditore che interviene in una procedura già iniziata, quindi, sarà necessario e sufficiente solamente depositare l'atto di intervento, in uno alla procura.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Si è già sottolineato come abbia spiegato intervento Controparte_1 nella procedura instaurata nei confronti della per un credito di € Parte_1
€122.183,58 con atto del 26/04/1016, allegando a fondamento della propria pretesa n.34 estratti di ruolo sottesi ad altrettante cartelle di pagamento.
Tale credito è composto: per € 19.601,40 da cartelle di pagamento, come di seguito indicate, per cui è stata presentata istanza ex art. 19 d.p.r. 602/19973 nonchè, per espressa ammissione dell'agente per la riscossione, eseguito il pagamento delle prime tre rate.
1) 10020050039698643: carico iscritto a ruolo € 225,01
2) 10020060037993183: carico iscritto a ruolo € 1.179,67
3) 10020070007293159: carico iscritto a ruolo € 151,02
4) 10020070053477666: carico iscritto a ruolo € 20,72
5) 10020080013089466: carico iscritto a ruolo € 1.599,28 6) 10020080043306075: carico iscritto a ruolo € 2.227,54
7) 10020090008153169: carico iscritto a ruolo € 1.905,00
8) 10020090071879302: carico iscritto a ruolo € 2.062,70
9) 10020090089513516: carico iscritto a ruolo € 17,44
10) 10020100019623486: carico iscritto a ruolo € 259,35
11) 10020100033682965: carico iscritto a ruolo € 1.531,16
12) 10020100036357426: carico iscritto a ruolo € 505,24
13) 10020100077808940: carico iscritto a ruolo € 2.409,11
14) 10020110020920722: carico iscritto a ruolo € 515,02
15) 40020112000927711: carico iscritto a ruolo € 2.242,47
16) 40020120003306084: carico iscritto a ruolo € 2.250,67
17) 10020120009054511: carico iscritto a ruolo € 3.134,52
e per € 67.571,13 da cartelle di pagamento non oggetto dell'istanza di rateizzazione.
Orbene, premesso che nella presente sentenza ci si limiterà alla decisione in ordine alla situazione delineata dall'opposizione, senza avere riguardo ai (peraltro incontestati) pagamenti eseguiti successivamente all'atto di intervento (come risultante dagli estratti di ruolo aggiornati), in quanto non ricompresi nel perimetro dell'odierno thema decdendum, giova osservare quanto segue.
Come noto, l'art. 19, comma 1-quater, lett. c) del d.p.r. 602/1973 prevede, quale effetto della presentazione della richiesta di rateizzazione, il divieto per l'agente della riscossione di iniziare nuove procedure esecutive, mentre l'art. 19, comma 1-quater 2. del d.p.r. 602/1973 prevede, quale effetto del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione,
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia già tenuto, quanto alle esecuzioni esattoriali, il primo incanto o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione.
Ciò detto, pare essere un punto fermo quello che, per effetto della rateizzazione del debito erariale iscritto a ruolo e del pagamento della prima rata, da un lato, non si verifichi alcuna estinzione del debito od alcuna causa di sgravio del contribuente dai ruoli formati dall'amministrazione pubblica e, dall'altro lato, l'obbligazione erariale, pur assistita dai crismi della certezza e della liquidità, divenga temporaneamente inesigibile.
Le previsioni richiamate integrano, infatti, una ipotesi di sospensione esterna e temporanea dell'efficacia esecutiva del titolo esattoriale. Tale condizione è del tutto sovrapponibile alla sospensione esterna dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione (ad esempio, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c.).
In tal senso, non erra l'opponente nel prospettare l'inesistenza, in siffatte ipotesi, di uno dei predicati indispensabili del titolo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Questa situazione – chiaramente transitoria – pur impedendo, per quanto precede, all'agente della riscossione di compiere atti di impulso della procedura, non preclude, tuttavia, allo stesso di intervenire nelle procedure esecutive da altri promosse o, se già intervenuto, di conservare la legittimazione ad essere parte del processo espropriativo.
Invero, quelle richiamate costituiscono disposizioni che, nella loro formulazione letterale nonché in considerazione della loro collocazione, sono relative alle sole esecuzioni esattoriali e non disciplinano la sorte dell'intervento di nelle espropriazioni CP_4 forzate in corso.
Del resto, le categorie della improseguibilità e dell'estinzione richiamate dalle citate norme neppure si attagliano alla situazione processuale dell'interventore e alle facoltà e ai poteri allo stesso spettanti, salvo che per le ipotesi della eventuale surroga – non rintracciabile nel caso di specie - del creditore intervenuto nella posizione del creditore procedente, inquadrabile come facoltà di prosecuzione della procedura esecutiva, da ritenersi quindi preclusa ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e ex art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del
2018.
Inoltre, persuasiva appare la prospettazione dell'opposta Agenzia circa il venir meno, con l'esecuzione da altri avviati, anche di quella condizione che di regola abilita il debitore a richiedere una dilazione di pagamento.
La procedura di rateizzazione prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 viene infatti autorizzata dall'Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate, prevedendo la possibilità per il debitore di dilazionare il versamento delle somme dovute (in tal modo estinguendo i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento) in ragione di una “temporanea difficoltà economica” che, tuttavia, appare incompatibile con la situazione soggettiva del debitore che sia inciso dalla proposizione di una procedura espropriativa immobiliare.
Orbene, ribadito quindi che nel caso di specie l'intervento spiegato dall'
[...]
ha riguardato cartelle rispetto alle quali è stata concessa la Controparte_1 rateizzazione e che tale intervento non è di per sé incompatibile con le norme che pongono al riparo - sotto forma di inesigibilità - lo stato di quiescenza dei ruoli
(determinatosi con la rateizzazione in favore del contribuente) dalle azioni esecutive, si badi, “intraprese” dal soggetto che la rateizzazione ha concesso, deve ritenersi che l'opposizione proposta per la declaratoria di inammissibilità ed improseguibilità dell'azione esecutiva spiegata dall'odierna parte opposta mediante ingresso nella procedura esecutiva n. 29/2017 R.G.E. azionata da non possa trovare accoglimento. Controparte_3
3. Circa il regolamento delle spese, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in considerazione della peculiarità della materia e della non univoca interpretazione delle disposizioni di legge con riguardo alle ipotesi di intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione all'esecuzione.
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Salerno, 10/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
26/03/25, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n.
7096/2017 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Eboli (Sa), alla via Dei Lucani n. 25, presso lo studio dell'avv. Edoardo Rocco dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- Parte opponente -
E
(c.f. ) - già Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Direttore e Legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Gen. Adalgiso
Amendola n. 36, presso lo studio dell'avv. Danila De Santis dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
- Parte opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione proposta da con ricorso depositato innanzi all'ufficio esecuzioni Parte_1 dell'intestato Tribunale per contestare la legittimità dell'atto di intervento spiegato da ex art. 499 c.p.c. in data 26/04/2017 nella Controparte_1 espropriazione immobiliare n. 29/2017 R.G.E. (promossa da sulla scorta Controparte_3 di n. 34 cartelle di pagamento per un credito complessivo pari ad €122.183,58.
In particolare, riassunto tempestivamente il giudizio a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione formulata in sede cautelare, l'opponente ha chiesto accertarsi l'inammissibilità del (l'oltretutto non notificato) intervento deducendo la inesigibilità del credito azionato, in quanto fatto oggetto di parziale rateizzazione (come istanza prot. n. 201610204259516 del
27/10/2016).
Si è costituita nel giudizio la convenuta la quale, postulata la regolarità CP_1 dell'intervento (anche avuto riguardo al venir meno del presupposto della rateizzazione, una volta intrapresa da altri l'esecuzione), ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Dato atto della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva medio tempore pronunciata dal Giudice dell'esecuzione per intervenuta rinuncia dei creditori, procedente e intervenuto, nelle note di udienza del 9/9/21 l'attore ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 26/03/25 la causa, chiamata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Tanto premesso, deve anzitutto precisarsi che la doglianza complessivamente formulata da parte opponente costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. concernente l'an del diritto di procedere esecutivamente del creditore intervenuto: invero, come evidenziato nel par. 1 della presente sentenza, l'attore ha contestato non tanto la regolarità formale dell'atto di intervento (pure impropriamente definito dal debitore “atto esecutivo”, come tale impugnabile attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), quanto la carenza, nel credito, del predicato dell'esigibilità quale condizione di esistenza del titolo esecutivo.
Così qualificata la domanda, deve quindi escludersi che – in difetto di una comune manifestazione di volontà – la conclusione del processo esecutiva possa determinare automaticamente la cessazione della materia del contendere, ben potendo permanere l'interesse alla decisione dell'opposizione all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 15761/2014).
Può essere utile, in proposito, rappresentare che la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive”
(Cass. 32842/2022).
Sempre in limine litis - sebbene l'opponente non abbia, sul punto, articolato un esplicito motivo di doglianza - vale la pena di precisare che il ricorso con il quale viene depositato l'atto di intervento nel fascicolo telematico della procedura esecutiva di riferimento non è di regola oggetto di alcuna preventiva notifica al debitore ad eccezione del caso in cui il creditore intervenga in assenza del titolo;
circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Per il creditore che interviene in una procedura già iniziata, quindi, sarà necessario e sufficiente solamente depositare l'atto di intervento, in uno alla procura.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Si è già sottolineato come abbia spiegato intervento Controparte_1 nella procedura instaurata nei confronti della per un credito di € Parte_1
€122.183,58 con atto del 26/04/1016, allegando a fondamento della propria pretesa n.34 estratti di ruolo sottesi ad altrettante cartelle di pagamento.
Tale credito è composto: per € 19.601,40 da cartelle di pagamento, come di seguito indicate, per cui è stata presentata istanza ex art. 19 d.p.r. 602/19973 nonchè, per espressa ammissione dell'agente per la riscossione, eseguito il pagamento delle prime tre rate.
1) 10020050039698643: carico iscritto a ruolo € 225,01
2) 10020060037993183: carico iscritto a ruolo € 1.179,67
3) 10020070007293159: carico iscritto a ruolo € 151,02
4) 10020070053477666: carico iscritto a ruolo € 20,72
5) 10020080013089466: carico iscritto a ruolo € 1.599,28 6) 10020080043306075: carico iscritto a ruolo € 2.227,54
7) 10020090008153169: carico iscritto a ruolo € 1.905,00
8) 10020090071879302: carico iscritto a ruolo € 2.062,70
9) 10020090089513516: carico iscritto a ruolo € 17,44
10) 10020100019623486: carico iscritto a ruolo € 259,35
11) 10020100033682965: carico iscritto a ruolo € 1.531,16
12) 10020100036357426: carico iscritto a ruolo € 505,24
13) 10020100077808940: carico iscritto a ruolo € 2.409,11
14) 10020110020920722: carico iscritto a ruolo € 515,02
15) 40020112000927711: carico iscritto a ruolo € 2.242,47
16) 40020120003306084: carico iscritto a ruolo € 2.250,67
17) 10020120009054511: carico iscritto a ruolo € 3.134,52
e per € 67.571,13 da cartelle di pagamento non oggetto dell'istanza di rateizzazione.
Orbene, premesso che nella presente sentenza ci si limiterà alla decisione in ordine alla situazione delineata dall'opposizione, senza avere riguardo ai (peraltro incontestati) pagamenti eseguiti successivamente all'atto di intervento (come risultante dagli estratti di ruolo aggiornati), in quanto non ricompresi nel perimetro dell'odierno thema decdendum, giova osservare quanto segue.
Come noto, l'art. 19, comma 1-quater, lett. c) del d.p.r. 602/1973 prevede, quale effetto della presentazione della richiesta di rateizzazione, il divieto per l'agente della riscossione di iniziare nuove procedure esecutive, mentre l'art. 19, comma 1-quater 2. del d.p.r. 602/1973 prevede, quale effetto del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione,
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia già tenuto, quanto alle esecuzioni esattoriali, il primo incanto o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione.
Ciò detto, pare essere un punto fermo quello che, per effetto della rateizzazione del debito erariale iscritto a ruolo e del pagamento della prima rata, da un lato, non si verifichi alcuna estinzione del debito od alcuna causa di sgravio del contribuente dai ruoli formati dall'amministrazione pubblica e, dall'altro lato, l'obbligazione erariale, pur assistita dai crismi della certezza e della liquidità, divenga temporaneamente inesigibile.
Le previsioni richiamate integrano, infatti, una ipotesi di sospensione esterna e temporanea dell'efficacia esecutiva del titolo esattoriale. Tale condizione è del tutto sovrapponibile alla sospensione esterna dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione (ad esempio, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c.).
In tal senso, non erra l'opponente nel prospettare l'inesistenza, in siffatte ipotesi, di uno dei predicati indispensabili del titolo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Questa situazione – chiaramente transitoria – pur impedendo, per quanto precede, all'agente della riscossione di compiere atti di impulso della procedura, non preclude, tuttavia, allo stesso di intervenire nelle procedure esecutive da altri promosse o, se già intervenuto, di conservare la legittimazione ad essere parte del processo espropriativo.
Invero, quelle richiamate costituiscono disposizioni che, nella loro formulazione letterale nonché in considerazione della loro collocazione, sono relative alle sole esecuzioni esattoriali e non disciplinano la sorte dell'intervento di nelle espropriazioni CP_4 forzate in corso.
Del resto, le categorie della improseguibilità e dell'estinzione richiamate dalle citate norme neppure si attagliano alla situazione processuale dell'interventore e alle facoltà e ai poteri allo stesso spettanti, salvo che per le ipotesi della eventuale surroga – non rintracciabile nel caso di specie - del creditore intervenuto nella posizione del creditore procedente, inquadrabile come facoltà di prosecuzione della procedura esecutiva, da ritenersi quindi preclusa ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e ex art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del
2018.
Inoltre, persuasiva appare la prospettazione dell'opposta Agenzia circa il venir meno, con l'esecuzione da altri avviati, anche di quella condizione che di regola abilita il debitore a richiedere una dilazione di pagamento.
La procedura di rateizzazione prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 viene infatti autorizzata dall'Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate, prevedendo la possibilità per il debitore di dilazionare il versamento delle somme dovute (in tal modo estinguendo i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento) in ragione di una “temporanea difficoltà economica” che, tuttavia, appare incompatibile con la situazione soggettiva del debitore che sia inciso dalla proposizione di una procedura espropriativa immobiliare.
Orbene, ribadito quindi che nel caso di specie l'intervento spiegato dall'
[...]
ha riguardato cartelle rispetto alle quali è stata concessa la Controparte_1 rateizzazione e che tale intervento non è di per sé incompatibile con le norme che pongono al riparo - sotto forma di inesigibilità - lo stato di quiescenza dei ruoli
(determinatosi con la rateizzazione in favore del contribuente) dalle azioni esecutive, si badi, “intraprese” dal soggetto che la rateizzazione ha concesso, deve ritenersi che l'opposizione proposta per la declaratoria di inammissibilità ed improseguibilità dell'azione esecutiva spiegata dall'odierna parte opposta mediante ingresso nella procedura esecutiva n. 29/2017 R.G.E. azionata da non possa trovare accoglimento. Controparte_3
3. Circa il regolamento delle spese, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in considerazione della peculiarità della materia e della non univoca interpretazione delle disposizioni di legge con riguardo alle ipotesi di intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione all'esecuzione.
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Salerno, 10/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco