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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/805
TRIBUNALE DI FOGGIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL GIUDICE
Nel procedimento n.v.g. 805/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO GUIDO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Fania 31 71100 Foggia Italiapresso il difensore avv. DI PAOLO
GUIDO contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Visto il decreto n. 83 del 31.8.2024, con cui il Presidente del Tribunale ha delegato al sottoscritto Magistrato le funzioni presidenziali relative alla emissione dei provvedimenti di autorizzazione previsti dall'art. 492 bis
c.p.c.; letta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto alle
Banche dati, indicate in tale norma;
ritenuta la competenza di questo Ufficio;
atteso che l'istanza contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 492 bis c.p.c. e che l'istante ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di titolo esecutivo e atto di precetto notificato;
considerato che
in virtù del nuovo II comma della norma il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482, se vi è pericolo nel ritardo”; ritenuto che nella fattispecie gli elementi dedotti dall'istante integrino il rischio che il ritardo nell'avvio dell'azione esecutiva possa frustrarne gli esiti;
letti gli artt. 155 bis ss. disp. att. c.p.c.; ritenuto che l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso delle banche dati indicate nell'art. 492 bis
c.p.c. possa essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma ed in quelle individuate con il decreto di cui all'art 155 quater, primo comma, giusto il disposto di cui all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.; ritenuto che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza e autorizza quanto richiesto.
Foggia, 17/03/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO
Pagina 1
TRIBUNALE DI FOGGIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL GIUDICE
Nel procedimento n.v.g. 805/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO GUIDO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Fania 31 71100 Foggia Italiapresso il difensore avv. DI PAOLO
GUIDO contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Visto il decreto n. 83 del 31.8.2024, con cui il Presidente del Tribunale ha delegato al sottoscritto Magistrato le funzioni presidenziali relative alla emissione dei provvedimenti di autorizzazione previsti dall'art. 492 bis
c.p.c.; letta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto alle
Banche dati, indicate in tale norma;
ritenuta la competenza di questo Ufficio;
atteso che l'istanza contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 492 bis c.p.c. e che l'istante ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di titolo esecutivo e atto di precetto notificato;
considerato che
in virtù del nuovo II comma della norma il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482, se vi è pericolo nel ritardo”; ritenuto che nella fattispecie gli elementi dedotti dall'istante integrino il rischio che il ritardo nell'avvio dell'azione esecutiva possa frustrarne gli esiti;
letti gli artt. 155 bis ss. disp. att. c.p.c.; ritenuto che l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso delle banche dati indicate nell'art. 492 bis
c.p.c. possa essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma ed in quelle individuate con il decreto di cui all'art 155 quater, primo comma, giusto il disposto di cui all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.; ritenuto che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza e autorizza quanto richiesto.
Foggia, 17/03/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO
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